Decreto decisorio 3 marzo 2022
Ordinanza collegiale 9 giugno 2022
Sentenza 9 dicembre 2022
Accoglimento
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01356/2026REG.PROV.COLL.
N. 05042/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5042 del 2023, proposto da GI CO, AV NE, LO RN, LO RI ZZ, ON ON, CA IA, OS De RL, VI DE HI, AV OL Delle DO, RT Di LA, AN Di MM, RC CH, SA GL, AN ST LO, NC LE, LA AR, GI AS, IN LO, AB UR, DO EO, IN CI, EF IN, BR AN, KO NE, SS ED, ON UR, LA US, NR VA, rappresentati e difesi dall’avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima), 9 dicembre 2022, n. 16504, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il consigliere CA UE CI e udito per gli appellanti l’avvocato Giancarlo Viglione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il giudizio ha ad oggetto il diniego opposto dal Ministero della difesa all’istanza di avanzamento al grado di primo aviere scelto “ora per allora”, presentata dagli odierni appellanti.
2. I fatti rilevanti per la decisione della causa possono essere sintetizzati come segue:
- gli appellanti sono militari dell’Aeronautica arruolatisi, tra il 1995 e il 1999, come volontari di truppa in servizio permanente (VTSP) e successivamente transitati nel ruolo dei sergenti a seguito di concorso interno;
- con istanza del 17 febbraio 2016, gli stessi – ritenendo di aver maturato i requisiti per l’avanzamento di grado prima del transito nel nuovo ruolo – hanno presentato istanza diretta ad ottenere la valutazione “ora per allora” per la promozione al grado di primo aviere scelto e alla conseguente ricostruzione di carriera, come già riconosciuto da alcune sentenze di questo Consiglio;
- con provvedimento prot. n. M_D REG2016 0200356 del 1° aprile 2016, l’amministrazione ha respinto l’istanza, in ragione dell’efficacia solo inter partes di quei pronunciamenti e dell’asserita mancanza dei requisiti di anzianità in capo ad alcuni dei militari istanti.
3. Il provvedimento è stato impugnato dagli interessati con ricorso collettivo davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, lamentando il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la violazione delle disposizioni in materia di avanzamento.
4. Con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha dichiarato il ricorso inammissibile, valorizzando, da un lato, la mancata contestazione del rilievo concernente l’assenza, in capo ad alcuni istanti, dell’anzianità minima richiesta per l’avanzamento e, dall’altro, la carenza di adeguata specificazione dei requisiti di legittimazione e di interesse riferibili a ciascuno dei plurimi ricorrenti.
5. I ricorrenti hanno proposto appello, deducendo « error in iudicando della sentenza con riferimento alla inammissibilità del ricorso di primo grado; omessa motivazione della sentenza con riferimento all’eccesso di potere per carenza dei presupposti, al travisamento dei fatti nonché alla violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 ».
6. L’amministrazione, pur costituitasi, non ha articolato difese.
7. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 12 febbraio 2026.
8. Con l’unico motivo di appello, i militari appellanti:
a) sostengono che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto carente l’allegazione delle condizioni di legittimazione e di interesse, essendo stata rappresentata, nel ricorso introduttivo, la posizione giuridica dei ricorrenti;
b) contestano che la mancata specifica censura del rilievo relativo all’assenza dell’anzianità minima in capo ad alcuni istanti possa fondare l’inammissibilità del ricorso, trattandosi di affermazione indeterminata ( «alcuni militari» ), che non chiarirebbe quali soggetti sarebbero privi dei requisiti;
c) ripropongono le censure proposte avverso il diniego impugnato, sostenendo l’erroneità della qualificazione dell’istanza come richiesta di estensione del giudicato e ribadendo che il transito nel ruolo dei Sergenti non costituisce causa di esclusione dall’aliquota di avanzamento. ai sensi degli artt. 15–17 del d.lgs. n. 196 del 1995.
9. Il motivo è fondato.
10. In primo luogo, la sentenza impugnata non può essere condivisa nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado.
10.1. Occorre premettere che la pretesa azionata nel presente giudizio rientra nella giurisdizione esclusiva in materia di rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico (art. 133, comma 1, lett. i) del c.p.a.), nell’ambito della quale il giudice amministrativo conosce di tutte le posizioni giuridiche soggettive connesse al rapporto.
10.2. Nel caso di specie, attraverso la domanda di annullamento del diniego impugnato, gli appellanti fanno valere la pretesa ad ottenere l’avanzamento al grado superiore, per il quale assumono di aver maturato i requisiti, e la conseguente ricostruzione della carriera. In tale prospettiva, l’impugnazione del provvedimento costituisce lo strumento processuale attraverso il quale è stata introdotta la domanda, ma non esaurisce l’oggetto del giudizio, che investe l’accertamento sostanziale della posizione dedotta.
10.3. Ne consegue l’impossibilità di valorizzare, secondo una logica strettamente impugnatoria, il consolidato principio per cui, in presenza di un atto plurimotivato, il ricorrente è onerato della contestazione puntuale di tutte le ragioni poste a fondamento del provvedimento, a pena di inammissibilità del ricorso.
10.4. A ciò si aggiunga che l’affermazione, contenuta nel provvedimento, relativa alla mancata maturazione dell’anzianità minima per l’avanzamento in capo ad « alcuni militari » è formulata in termini generici, senza l’indicazione dei soggetti interessati né degli elementi fattuali posti a fondamento del rilievo; essa si configura, pertanto, più come un inciso argomentativo che come l’esplicitazione di un’autonoma ratio decidendi idonea a sorreggere, da sola, il diniego opposto.
10.5. Analogamente, la natura collettiva del ricorso non precludeva, di per sé, l’esame della domanda, atteso che la pretesa dedotta si fonda su una situazione fattuale omogenea e su un identico titolo giuridico. Sussiste quindi, sul piano dell’allegazione, quell’identità di situazioni sostanziali e processuali che giustifica la proposizione del ricorso collettivo ( ex multis, Cons, sez. II, 18 novembre 2025, n. 9017), ferma restando la necessità di verificare, in concreto, l’effettiva ricorrenza dei presupposti in capo ai singoli interessati.
10.6. A tale proposito, dal ricorso introduttivo emergevano, in termini sufficientemente chiari e univoci, gli elementi fattuali posti a fondamento della pretesa: l’arruolamento dei ricorrenti quali VTSP, la maturazione dell’anzianità minima richiesta per l’avanzamento, il mancato tempestivo scrutinio da parte dell’Amministrazione e il successivo transito nel ruolo dei sergenti, con conseguente esclusione dall’aliquota di avanzamento e correlato pregiudizio in termini di carriera.
10.7. Siffatte allegazioni risultano idonee a integrare il fatto costitutivo della domanda e a radicare l’interesse ad agire, non potendosi esigere, ai fini dell’ammissibilità, un grado di dettaglio tale da confondere il piano dell’allegazione con quello della prova – tanto più in considerazione del fatto che gli elementi necessari alla verifica dei requisiti si collocano nella piena disponibilità dell’Amministrazione, attenendo allo stato matricolare del personale militare.
11. Superato il profilo processuale, la domanda è fondata anche nel merito.
11.1. Appare erronea la qualificazione dell’istanza presentata nel 2016 come diretta alla mera estensione degli effetti di sentenze rese inter partes . Gli appellanti, infatti, non chiedevano l’automatica applicazione di un giudicato formatosi a beneficio di altri soggetti, ma sollecitavano l’Amministrazione a riesaminare la propria posizione alla luce della disciplina normativa vigente e in coerenza con l’orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia. Il richiamo alle sentenze di questo Consiglio costituiva, dunque, un argomento interpretativo a sostegno della fondatezza della pretesa, non già il titolo giuridico della domanda.
11.2. Ciò premesso, dalla disciplina applicabile ratione temporis (artt. 15, 16 e 17 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196) emerge che l’unico presupposto per l’inclusione nelle aliquote di avanzamento è costituito dall’avvenuta maturazione dei requisiti previsti dall’art. 16, mentre le cause di esclusione sono tassativamente indicate dal comma 3 dell’art. 17. Tra tali cause non è contemplato il transito in altro ruolo della medesima Amministrazione a seguito di concorso interno (vedi, ex multis, oltre a Cons. Stato, sez. IV, 26 agosto 2014, nn. 4310, 4311 e 4312, citate nell’istanza dei ricorrenti, Cons. Stato, sez. II, 25 luglio 2022, n. 6530; id., 26 agosto 2019, n. 5867).
11.3. Ne consegue che l’esclusione degli appellanti dall’aliquota di avanzamento al grado di primo aviere scelto non ha fondamento normativo e si pone in contrasto con il carattere tassativo delle cause ostative espressamente previste dal legislatore.
11.4. L’Amministrazione dovrà, pertanto:
- procedere alla valutazione “ora per allora” degli appellanti ai fini dell’avanzamento, verificando in concreto, per ciascuno di essi, la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile ratione temporis ;
- disporre l’avanzamento e la conseguente ricostruzione di carriera esclusivamente a beneficio di chi abbia effettivamente maturato in tempo utile i relativi requisiti e non presenti altre ragioni ostative.
12. In conclusione, l’appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e annullamento del provvedimento di diniego, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione in sede di riesame delle singole posizioni.
12.1. Le particolarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado, nei termini di cui in motivazione.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AB TA, Presidente
AN Sabbato, Consigliere
SS NR Basilico, Consigliere
EF Filippini, Consigliere
CA UE CI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA UE CI | AB TA |
IL SEGRETARIO