Articolo 11 della Legge 9 dicembre 1985, n. 705
Articolo 10Articolo 12
Versione
11 dicembre 1985
Art. 11.
L'articolo 53, undicesimo comma, come modificato dall'articolo unico della legge 6 ottobre 1982, n. 725 , va interpretato nel senso che restano in ogni caso ferme le decorrenze degli effetti giuridici e di quelli economici previsti nel primo comma dell'articolo 37.
Note all' art. 11 :
- L' art. 53 del D.P.R. n. 382/1980 riguarda: "Modalita' degli inquadramenti". Il testo dell'articolo unico della legge 6 ottobre 1982, n. 725 , che ha modificato l'undicesimo comma del predetto art. 53, e' il seguente:
"Il disposto dall' art. 53, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , per la parte relativa alla decorrenza degli inquadramenti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, dal 1 novembre di ciascun anno accademico, non si applica a coloro che in prima tornata abbiano conseguito i giudizi di idoneita' a professore associato.
I professori associati che si trovino nella situazione prevista nel comma precedente sono inquadrati in ruolo in corso d'anno, a decorrere dalla data di delibera della facolta' interessata.
Per tutti i professori di ruolo, ordinari e associati, di prima nomina, l'opzione fra il regime a tempo pieno e a tempo definito di cui all' art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e' esercitata all'atto della domanda di chiamata o di inquadramento".
- Il primo comma dell'art. 37 del D.P.R. n. 382/1980 e' riportato nella nota all'art. 8.
Entrata in vigore il 11 dicembre 1985
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