TRIB
Sentenza 16 febbraio 2024
Sentenza 16 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 16/02/2024, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro verbale della causa n. r.g. 831 2022 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 16/02/2024 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv PALLESCHI MICHELA e per l'avv. PIERLUIGI D'AMORE CP_1
in sostituzione dell'avv. DI SANTE PIERA. L'avv. PALLESCHI si riporta ai suoi atti e chiede la decisione con vittoria di spese. L'avv. D'AMORE si riporta alla memoria in atti, chiedendone l'accoglimento, impugna e contesta la CTU chiedendone il rinnovo
IL GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo VALENZA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 831 2022 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. PALLESCHI MICHELA ( , C.F._2
dal quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( , elettivamente domiciliato in AVEZZANO Via Liguria 26 con CP_1 P.IVA_1
l'avv. DI SANTE PIERA ( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.9.2022 signor assumeva di aver inoltrato Parte_1
all' domanda per il riconoscimento della malattia professionale consistente CP_1
in “angioneurosi” e lamentava che la domanda e i successivi ricorsi amministrativi venivano respinti.
- 2 - Tanto premesso, la parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, nella funzione di
Giudice del Lavoro, per ottenere il riconoscimento del suo diritto a godere di una rendita e/o di un indennizzo per il danno biologico derivante dalla malattia professionale addotta con un'invalidità pari al 10% o comunque quantomeno al 6%.
In particolare, la parte ricorrente affermava che la suddetta patologia fosse riconducibile all'esercizio dell'attività lavorativa di operaio edile svolta per circa 30 anni.
L' costituitosi in giudizio chiedeva il rigetto del ricorso siccome infondato in fatto CP_1
ed in diritto.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come segue.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Il teste escusso nella prova delegata svolta in altro procedimento tra le stesse odierne parti (collega del ricorrente) ha confermato che il lavora quale Parte_1
operaio edile sollevando costantemente pesi.
Lo stesso teste ha precisato che il ricorrente utilizza martelli pneumatici, trapani elettrici e solleva sacchi di cemento.
Infine il teste ha dichiarato sia che l'uso dei predetti attrezzi comporta vibrazioni a carico della schiena e degli arti superiori sia che il ricorrente muove spesso mani e polsi.
Il consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa ha concluso il giudizio ritenendo Persona_1
che “Come emerso dalle prove testimoniali raccolte in udienza, nonché sulla base dei dati anamnestici e clinici raccordati, è possibile affermare che sussiste nesso di causa tra il rischio lavorativo presentato dal paziente e l'attività lavorativa effettuata per oltre 30 anni con utilizzo di picconi, motopicchi, martelli, alterazioni microclimatiche.
Dalla documentazione prodotta sono state escluse patologie di origine reumatica o autoimmunitaria. L'angioneurosi e l'osteoartropatia da vibranti sono riconosciute come malattie professionali dalla Commissione dell'Unione Europea (2003/670/CE,
Allegato I, voci 505.01 e 505.02) e dalla legislazione del nostro Paese (GU n. 169 del
21.07.2008). Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra e considerato anche il
- 3 - precedente valore di danno biologico ottenuto con il riconoscimento delle diverse malattie professionali denunciate, è possibile affermare che il sig. presenti Pt_1
una patologia di pertinenza lavorativa quale l'angioneurosi e tale condizione, è valutabile, seguendo le tabelle di legge di cui al Devo 38/2000 con un danno biologico pari al 8% (otto/00) a far data dalla domanda amministrativa. Il danno biologico complessivo è ad oggi valutabile nel 41% (quarantuno/00)”.
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico-legale.
L' da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali possa CP_1
trarsi un diverso convincimento.
Aderendo al parere del C.T.U., deve, pertanto, essere riconosciuto al ricorrente il diritto a percepire una rendita commisurata alla suddetta percentuale di inabilità, con gli interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore del difensore antistatario di parte ricorrente.
Anche le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara che la parte ricorrente è affetta dalla malattia professionale denunciata con conseguente menomazione dell'integrità psicofisica quantificabile nella misura del
41%, previa unificazione con quanto riconosciuto per alte patologie;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere alla parte ricorrente una CP_1
rendita commisurata alla suddetta percentuale di inabilità (41%) , con decorrenza dalla domanda amministrativa, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, inoltre, l' al pagamento in favore del procuratore antistatario CP_1
della parte ricorrente delle spese di lite liquidate di € 2.600,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali;
- 4 - - pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano, 16 febbraio 2024
Il Giudice Onorario dott. Massimo Valenza
- 5 -