Articolo 1 della Legge 22 dicembre 1986, n. 905
Articolo 2
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30 dicembre 1986
Art. 1. 1. L'organico del ruolo degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia, di cui all' articolo 1 della legge 22 dicembre 1981, n. 773 , modificato dall' articolo 1 della legge 12 febbraio 1986, n. 27 , e' aumentato, a decorrere dal 1° luglio 1986, di duemila unita'.
NOTE

Nota all'art. 1:
L'organico del ruolo degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia e' ora, dopo l'aumento previsto dalla presente legge, di 21.844 unita' (l' art. 1 della legge n. 773/1981 , con la quale era stata disposta la revisione dell'organico del Corpo degli agenti di custodia, prevedeva un organico di 18.844 aumentato di mille unita' dall' art. 1 della legge n. 27/1986 ).
Entrata in vigore il 30 dicembre 1986