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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 3813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3813 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. AL CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 18/11/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 1642/2022 vertente
TRA
Parte_1
(Avvocatura Generale dello Stato)
PARTE APPELLANTE
E
CP_1
(avv.ti M.M. Guerra e P. Guerra)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5812 del 20/6/2022
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in accoglimento della domanda proposta da nei confronti del CP_1
, si dichiarava il diritto del ricorrente allo status di vittima del dovere, tenuto conto della Parte_1 percentuale di invalidità complessiva del 28%, con ogni conseguenziale diritto ai benefici economici ed assistenziali previsti ex lege, e si condannava il resistente al versamento dei benefici economici nei limiti della prescrizione decennale dalla domanda del 21/11/2016.
Il interponeva gravame, cui resisteva il . Parte_1 CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Il presente appello è articolato in due motivi di gravame, evidenziando, fin d'ora, che non è coinvolta nell'odierno thema decidendum la questione, pur sollevata dal in primo grado, relativa alla Parte_1 sussumibilità della vicenda del tra le ipotesi tipizzate di cui all'art. 1, comma 563, della legge n. Pt_2
266/2025 (nella specie, trattavasi di invalidità correlata all'attività di “contrasto alla criminalità” svolta dal carabiniere in data 9/11/1996).
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal , rilevando che la qualità di “vittima del dovere”, o soggetto Parte_1 ad essa equiparato, integrerebbe uno status, in quanto tale imprescrittibile, laddove, invece, tale qualità sostanzia il contenuto di un diritto soggettivo avente natura assistenziale e, in quanto tale, suscettibile di estinguersi per prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., decorrente dall'entrata in vigore della legge n.
266/2005 (1/1/2026) o, al più, del regolamento attuativo di cui al d.P.R. n. 243/2006 (23/8/2006).
Tale tesi non merita di essere condivisa.
Invero, la questione concernente la possibilità di intendere la qualifica di vittima del dovere in termini di status è stata affrontata dal Supremo Collegio, il quale ha ripetutamente affermato il principio secondo cui la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della legge n. 266/2005, ha natura di status, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che, in tale status, trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge
(v., tra le altre, Cass. n. 14489/2024; Cass. n. 9449/2024; Cass. n. 11661/2023; Cass. n. 9618/2023; Cass.
n. 8559/2023; Cass. n. 3868/2023; Cass. n. 37522/2022; Cass. 33105/2022; Cass. n. 17440/2022; cui adde, da ultimo, Cass. 14/7/2025, n. 19410).
A tale consolidato orientamento va data necessaria continuità in questa sede, sottolineando che il primo giudice ha ritenuto, correttamente, lo status di soggetto equiparato a vittima del dovere imprescrittibile e, parimenti correttamente, ha ritenuto la prescrittibilità riferita a tutte le provvidenze richieste con il ricorso introduttivo, riconoscendo soltanto i ratei maturati nel decennio anteriore alla presentazione della domanda amministrativa del 21/11/2016.
Con il secondo (ed ultimo) motivo di gravame, l'appellante contesta la quantificazione della percentuale effettuata dal Tribunale capitolino, con rinvio alla CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado, rimproverando, in particolare, all'ausiliario: a) di non aver indicato i criteri tabellari utilizzati (dovendosi fare riferimento alle tabelle di cui al d.m. 12/7/2000), b) di aver preso in considerazione anche l'esame del ginocchio (estraneo rispetto alle infermità accertate nell'evento de quo), e c) di non aver valutato, con particolare riguardo al danno biologico, la percentuale di invalidità complessiva nella misura del 15,6% (non essendo la valutazione nella misura del 28% “supportata da una fattiva oggettivazione del danno”). Tali doglianze - peraltro, meramente ripetitive delle osservazioni sollevate in primo grado dal CTP al ricevimento della “bozza”, non tenendo in alcuna considerazione le (esaurienti e condivisibili) risposte offerte dal CTU con l'elaborato finale depositato del 15/2/2022 - si rivelano infondate.
In primo luogo, si osserva che la valutazione dell'invalidità permanente era stata eseguita nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del d.P.R. n. 181/2009, “scegliendo il valore più favorevole” tra quello emergente in applicazione delle tabelle dell'invalidità civile di cui al d.m. Sanità del 1992 e quello risultante dalla tabella di conversione annessa al citato d.P.R. n. 181/2009 per una classifica prevista dalle tabelle pensionistiche di guerra di cui al d.P.R. n. 915/1978, e ss.mm.ii.
Invero, il CTU (dott. , dopo aver esposto la diagnosi di “esiti di frattura dell'osso scafoide Per_1 tarsale della caviglia di destra, evoluto in artrosi tibio-tarsica con grave limitazione funzionale in soggetto affetto da meniscopatia degenerativa a carico del ginocchio di destra”, ha confermato nella perizia finale, in risposta alle osservazioni del CTP del Ministero, che tale patologia fosse sussumibile alla 8^ categoria delle tabelle pensionistiche di cui al d.P.R. n. 915/1978 e ss.mm.ii., dove è codificata “l'anchilosi tibio-tarsica di un solo piede senza deviazione di esso e senza notevole disturbo della deambulazione”, e in applicazione della tabella di conversione allegata al citato d.P.R. n. 181/2009 - che per una 8^ categoria prevede una corrispondente invalidità permanente compresa tra il 21% e il 30% - ha ritenuto congrua un'indennità permanente del 25%; di conseguenza, essendo tale valore percentuale più favorevole rispetto al 14% emergente con il d.m. Sanità del 1992, l'ausiliario ha correttamente assegnato il 25% per invalidità permanente, in esatta applicazione di quanto indicato nell'art. 3 del d.P.R. n. 181/2009 (peraltro, le corrette modalità con cui è stato ricavato tale valore percentuale sono rimaste incontestate ex adverso).
In secondo luogo, si osserva che lo stesso CTU, con riferimento al “danno meniscale”, ha chiarito che quest'ultimo “non era stato affatto attratto nella valutazione percentuale, tant'è vero che l'invalidità ascritta all'8^ categoria p. 12 (sopra testualmente riportata), e presa a riferimento per la quantificazione dell'invalidità permanente, non fa alcun riferimento al ginocchio”, aggiungendo correttamente che “non va trascurato, però, che esso rappresenta una menomazione eterogenea, la quale, per quanto non valutabile di per sé, come insegna la migliore dottrina medico-legale, comporta un più favorevole apprezzamento della menomazione, con essa concorrente, sulla quale si incardina la domanda;
in altri termini, assai diversa è l'efficienza menomativa esercitata da un severo danno articolare a carico della caviglia-piede in un soggetto affetto da un interessamento disfunzionale del ginocchio omolaterale rispetto a quella esercitata in un soggetto sano”.
In terzo luogo, si osserva che il medesimo CTU, una volta rilevato l'IP al 25% e il danno biologico (DB) al 10% con riferimento al cod. 293 “anchilosi della caviglia in posizione favorevole”, da cui ne deduceva un danno morale di 1/3 pari al 3%, in esatta applicazione della formula algebrica prevista dall'art. 4 del d.P.R. n.
181/2009, secondo cui l'invalidità complessiva (IC) = DB + DM + (IP-DB), e dunque IC = 10 + 3 + (25-10) =
28, ha correttamente concluso assegnando l'IC complessiva del 28%.
Per quanto fin qui esposto, l'appello proposto dal non merita accoglimento. Parte_1
Le spese processuali - da distrarre - seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi nonché in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
La natura di Amministrazione statale dell'appellante osta all'operatività dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 - come modificato dalla legge n. 228/2012 - per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
a - respinge l'appello;
b - condanna il appellante alla refusione delle spese del presente grado, che si liquidano in € Parte_1
6.945,75 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Roma, 18/11/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(AL LE)