Art. 7. Membri delle missioni della OSCE 1. I membri delle missioni della OSCE, istituite dagli organi decisionali della OSCE, nonche' i rappresentanti personali del presidente in carica usufruiscono in Italia, nello svolgimento delle loro funzioni per la OSCE, dei seguenti privilegi ed immunita':
a) immunita' dall'arresto o dalla detenzione personale;
b) immunita' da procedimenti giudiziari, anche dopo che sia terminata la loro missione, per quanto riguarda atti, compresi gli scritti e le opinioni espresse, da loro compiuti nell'esercizio delle loro funzioni;
c) inviolabilita' di tutti gli incartamenti e documenti;
d) diritto di usare codici e messaggi cifrati e di ricevere documenti o corrispondenza a mezzo corriere o in plichi sigillati, che godono delle stesse immunita' e degli stessi privilegi dei corrieri e delle valigie diplomatiche;
e) esenzione da tutte le misure restrittive sull'immigrazione e dalle formalita' di registrazione degli stranieri, conforme a quella accordata agli agenti diplomatici degli Stati esteri;
f) agevolazioni per le operazioni di cambio, conformi a quelle accordate agli agenti diplomatici degli Stati esteri;
g) immunita' e facilitazioni per il bagaglio personale, conformi a quelle accordate agli agenti diplomatici;
h) diritto di usare simboli particolari o bandiere nelle loro sedi e sui loro veicoli.
2. Le attrezzature utilizzate dalle missioni della OSCE per l'espletamento del loro mandato godono dello stesso trattamento previsto ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 3.
3. I membri di missioni operanti sotto gli auspici della OSCE, diverse da quelle menzionate nel comma 1, nello svolgimento delle loro funzioni per la OSCE usufruiscono, in Italia, dei privilegi e delle immunita' previsti nello stesso comma 1, alle lettere b), c), e) ed f). Il presidente in carica puo' richiedere che a tali membri siano accordati i privilegi e le immunita' previsti nel comma 1, lettere a), d), g) ed h), in situazioni in cui tali membri potrebbero incontrare particolari difficolta'.
a) immunita' dall'arresto o dalla detenzione personale;
b) immunita' da procedimenti giudiziari, anche dopo che sia terminata la loro missione, per quanto riguarda atti, compresi gli scritti e le opinioni espresse, da loro compiuti nell'esercizio delle loro funzioni;
c) inviolabilita' di tutti gli incartamenti e documenti;
d) diritto di usare codici e messaggi cifrati e di ricevere documenti o corrispondenza a mezzo corriere o in plichi sigillati, che godono delle stesse immunita' e degli stessi privilegi dei corrieri e delle valigie diplomatiche;
e) esenzione da tutte le misure restrittive sull'immigrazione e dalle formalita' di registrazione degli stranieri, conforme a quella accordata agli agenti diplomatici degli Stati esteri;
f) agevolazioni per le operazioni di cambio, conformi a quelle accordate agli agenti diplomatici degli Stati esteri;
g) immunita' e facilitazioni per il bagaglio personale, conformi a quelle accordate agli agenti diplomatici;
h) diritto di usare simboli particolari o bandiere nelle loro sedi e sui loro veicoli.
2. Le attrezzature utilizzate dalle missioni della OSCE per l'espletamento del loro mandato godono dello stesso trattamento previsto ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 3.
3. I membri di missioni operanti sotto gli auspici della OSCE, diverse da quelle menzionate nel comma 1, nello svolgimento delle loro funzioni per la OSCE usufruiscono, in Italia, dei privilegi e delle immunita' previsti nello stesso comma 1, alle lettere b), c), e) ed f). Il presidente in carica puo' richiedere che a tali membri siano accordati i privilegi e le immunita' previsti nel comma 1, lettere a), d), g) ed h), in situazioni in cui tali membri potrebbero incontrare particolari difficolta'.