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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 24/02/2026, n. 1591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1591 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1591/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
COSTA GAETANO, TO
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3638/2021 depositato il 16/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Augusta - Piazza D'Astorga N. 19 96011 Augusta SR
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2962/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 02/12/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1903/2017/6331 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1901/2016/19199 TARI 2016
- INGIUNZ.FISCALE n. 55871800002431 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-Con ricorso in appello, la società Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato la sentenza n. 2962/20 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa, che aveva rigettato i ricorsi riuniti avverso gli avvisi di accertamento e l'ingiunzione di pagamento relativi alla TARI per l'anno 2016(meglio indicati in atti).
La società appellante deduce:
1. Carenza di motivazione dell'atto impositivo.
2. Mancata esclusione delle aree destinate alla produzione di rifiuti speciali.
3. Diritto alla riduzione della tariffa per carenze nel servizio di raccolta.
4. Diritto alle riduzioni previste dall'art. 29 del Regolamento comunale.
2.-Il Comune di Augusta si è costituito con controdeduzioni, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
3.-Alla pubblica udienza del 21.01.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.-L'appello è infondato e va rigettato.
1. Sulla validità dell'accertamento e la motivazione
L'avviso di accertamento n. 1903/2017 contiene tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche richiesti dall'art. 1 comma 161 della legge 296/2006. L'atto identifica correttamente l'immobile mediante indicazione topografica, estensione, tariffa e categoria applicata. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità,
l'obbligo di motivazione è soddisfatto quando il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, circostanza dimostrata dal fatto che la società ha potuto contestare analiticamente l'an e il quantum debeatur
2. Sulla produzione di rifiuti speciali
In merito alla richiesta di esclusione delle aree destinate a officina, si osserva che è onere del contribuente dimostrare non solo lo smaltimento autonomo, ma anche la delimitazione delle superfici dove si formano rifiuti speciali in via continuativa e prevalente. Tale diritto deve essere segnalato e documentato in sede di denuncia originaria o di variazione. La produzione documentale in sede di giudizio è irrilevante, poiché la verifica amministrativa deve precedere la fase contenziosa per consentire all'ente i dovuti controlli.
3. Sul servizio di raccolta e la distanza (Art. 23 Regolamento)
L'eccezione relativa alla distanza dai centri di raccolta non può trovare accoglimento. È onere del contribuente segnalare in sede di denuncia la distanza dell'immobile dal più vicino centro di raccolta per permettere l'applicazione della riduzione tariffaria. Nel caso in ispecie, la società ha omesso la denuncia, impedendo al Comune di considerare tale fattore.
4. Sulle riduzioni ex Art. 29 del Regolamento
Le riduzioni del 30% (per impossibilità di documentare le superfici) e del 10% (per riciclo) sono subordinate alla presentazione di una comunicazione tempestiva corredata da contratti e formulari. La mancanza di tale istanza amministrativa e della relativa prova sul riciclo rende inapplicabili le agevolazioni invocate
5.-Le spese di lite seguono la soccombenza, e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, sezione 19 di Palermo, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la società appellante al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Augusta, liquidate in Euro 1.594,00 oltre accessori di legge.
Così deciso a Palermo, il 21.01.2026.
Il Giudice TO Il Presidente
Dr. Gaetano Costa Dr. Pino Zingale
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
COSTA GAETANO, TO
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3638/2021 depositato il 16/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Augusta - Piazza D'Astorga N. 19 96011 Augusta SR
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2962/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 02/12/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1903/2017/6331 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1901/2016/19199 TARI 2016
- INGIUNZ.FISCALE n. 55871800002431 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-Con ricorso in appello, la società Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato la sentenza n. 2962/20 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa, che aveva rigettato i ricorsi riuniti avverso gli avvisi di accertamento e l'ingiunzione di pagamento relativi alla TARI per l'anno 2016(meglio indicati in atti).
La società appellante deduce:
1. Carenza di motivazione dell'atto impositivo.
2. Mancata esclusione delle aree destinate alla produzione di rifiuti speciali.
3. Diritto alla riduzione della tariffa per carenze nel servizio di raccolta.
4. Diritto alle riduzioni previste dall'art. 29 del Regolamento comunale.
2.-Il Comune di Augusta si è costituito con controdeduzioni, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
3.-Alla pubblica udienza del 21.01.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.-L'appello è infondato e va rigettato.
1. Sulla validità dell'accertamento e la motivazione
L'avviso di accertamento n. 1903/2017 contiene tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche richiesti dall'art. 1 comma 161 della legge 296/2006. L'atto identifica correttamente l'immobile mediante indicazione topografica, estensione, tariffa e categoria applicata. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità,
l'obbligo di motivazione è soddisfatto quando il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, circostanza dimostrata dal fatto che la società ha potuto contestare analiticamente l'an e il quantum debeatur
2. Sulla produzione di rifiuti speciali
In merito alla richiesta di esclusione delle aree destinate a officina, si osserva che è onere del contribuente dimostrare non solo lo smaltimento autonomo, ma anche la delimitazione delle superfici dove si formano rifiuti speciali in via continuativa e prevalente. Tale diritto deve essere segnalato e documentato in sede di denuncia originaria o di variazione. La produzione documentale in sede di giudizio è irrilevante, poiché la verifica amministrativa deve precedere la fase contenziosa per consentire all'ente i dovuti controlli.
3. Sul servizio di raccolta e la distanza (Art. 23 Regolamento)
L'eccezione relativa alla distanza dai centri di raccolta non può trovare accoglimento. È onere del contribuente segnalare in sede di denuncia la distanza dell'immobile dal più vicino centro di raccolta per permettere l'applicazione della riduzione tariffaria. Nel caso in ispecie, la società ha omesso la denuncia, impedendo al Comune di considerare tale fattore.
4. Sulle riduzioni ex Art. 29 del Regolamento
Le riduzioni del 30% (per impossibilità di documentare le superfici) e del 10% (per riciclo) sono subordinate alla presentazione di una comunicazione tempestiva corredata da contratti e formulari. La mancanza di tale istanza amministrativa e della relativa prova sul riciclo rende inapplicabili le agevolazioni invocate
5.-Le spese di lite seguono la soccombenza, e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, sezione 19 di Palermo, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la società appellante al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Augusta, liquidate in Euro 1.594,00 oltre accessori di legge.
Così deciso a Palermo, il 21.01.2026.
Il Giudice TO Il Presidente
Dr. Gaetano Costa Dr. Pino Zingale