Ordinanza cautelare 2 febbraio 2023
Sentenza 18 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 18/04/2026, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00738/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00048/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 48 del 2023, proposto da UE AG, rappresentata e difesa dall’avvocato Diletta Lastraioli, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Vinci, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Claudio Bargellini, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
per l’annullamento:
- dell’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria emessa ai sensi dell'art. 200, comma 1, L.R.T. 10.11.2014, n. 65, a seguito della constatazione di lavori edili eseguiti in assenza di SCIA su immobile nel Comune di Vinci del 21.10.2022, Reg. Gen. 168, notificata in data 27.10.2022;
- nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente al suddetto, ancorché incognito;
- ivi compresa per quanto occorrer possa la nota tecnica dell'08.03.2022, prot. 6100, con cui l'Ufficio Tecnico del Comune di Vinci ha configurato la tipologia di intervento sanzionato e la determinazione del Comune di Vinci dell’08.08.2022, n. 156;
nonché per la conseguente condanna dell’amministrazione comunale di Vinci alla restituzione alla ricorrente delle somme che dovessero essere indebitamente percepite nelle more del presente giudizio, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Vinci;
Vista la nota depositata il 19.01.2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 la dott.ssa FA OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che con nota datata 19.01.2026 la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, in ragione dello sviluppo dei fatti oggetto della materia del contendere;
Ritenuto , quindi, di dover dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) D. Lgs. n. 104/2010, atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, “ in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati ” (così, ex multis , Cons. Stato, Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5113);
Ritenuto , infine, di dover compensare le spese di lite, avuto riguardo alle circostanze che hanno caratterizzato il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
OB RI CH, Presidente
FA OR, Referendario, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA OR | OB RI CH |
IL SEGRETARIO