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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/01/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 22278/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: ) assistita e difesa dall'avvocato PICCHETTI Parte_1 C.F._1
STEFANIA con studio in VIA G. PARINI N. 10 21013 GALLARATE presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di
C.F.: CP_1 C.F._2
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: RICORSO PER LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI (rassegnate all'udienza ex art. 473 bis. 22 cpc celebrata in data 14.01.2025)
Per parte attrice: insito per l'accoglimento delle domande formulate in ricorso
Premesso che: le parti hanno contratto matrimonio con rito civile a Castano Primo in data 2.12.2006 (atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Castano Primo A. 2006 -N. 15-P.1.)
Dall'unione coniugale in data 13.08.2013 è nata Per_1
Le parti si sono separate con accordo di negoziazione assistita autorizzato dal PM in data 28.06.2019
Con ricorso iscritto a ruolo presso questo Tribunale in data 19.06.2024 ha chiesto Parte_1 la pronuncia di scioglimento del matrimonio nonché la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni della minore e al suo mantenimento.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc celebrata in data 14.01.205 il giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio , preso atto che il convenuto seppur destinatario di regolare notifica non si è costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia.
Si è quindi proceduto all'esame della parte attrice che ha reso dichiarazioni da intendersi in questa sede richiamate e trascritte.
All'esito il Giudice delegato ha inviato il procuratore della parte attrice a discutere in ordine alle istanze istruttorie formulate in atti.
Il difensore ha evidenziato di non aver formulato istanze istruttorie.
Il Giudice delegato non ha ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei nell'interesse della prole minorenne tenuto conto dell'assenza di urgenza valutata alla luce della situazione del nucleo nell'attualità così come descritta dalla donna e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di assumere prove, il Giudice delegato ha invitato il procuratore della parte attrice a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa
Il difensore ha concluso come in epigrafe indicato
Il giudice delegato ha quindi rimesso la causa al Collegio che l'ha discussa e decisa alla camera di consiglio del 15.01.2025
***
Ritenuto
Con riferimento alla pronuncia di scioglimento del matrimonio/ cessazione degli effetti civili del matrimonio
E' decorso il termine di legge per ottenere lo scioglimento del matrimonio: l'udienza Presidenziale ex art. 708 c.p.c. è stata celebrata il , i coniugi si sono separati consensualmente con convenzione di negoziazione assistita autorizzata dal PM in data 28.06.2019 ed il ricorso per lo scioglimento del matrimonio è stato iscritto a ruolo in data 19.06.2024.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale che le circostanze fattuali sopra indicate impongono di accogliere la richiesta materna di affido condiviso del minore ad entrambi i genitori i quali, anche successivamente alla cessazione della relazione sentimentale, hanno continuato ad occuparsi di con continuità e responsabilità; Per_1
che, quanto alla scansione di modalità e tempistiche di frequentazione padre /figlia, ritiene opportuno
– anche considerata l'età della minore (11 anni) recepire le abitudine consolidate da oltre tre anni che vedono trascorre on il papà, tutte le settimane, dal sabato prima di cena alla domenica sera, Per_1 confermando- quanto alle festività natalizie e alle vacanze estive - quanto concordato dai genitori in sede di separazione che tale regolamentazione, infatti, garantisce sia la fattiva presenza della figura paterna nella quotidianità della figlia sia il rispetto dei suoi tempi e dei suoi impegni, garantendole abitudinarietà e prevedibilità degli incontri;
che alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione del minore deve ritenersi superflua;
Con riferimento al mantenimento della prole che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento
(art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013)
che tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
che, inoltre ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica del minore;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di un bambino di 11 anni da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo;
che la valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta ad accogliere la richiesta materna di rideterminare il contributo paterno dovuto per il mantenimento di in € 200,00 al mese Per_1 importo da versarsi in vi anticipata alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Il padre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le spese extra assegno individuate come da Linee Guida del
Tribunale di Milano. Invero, a fronte di una sostanziale conferma della situazione reddituale delle parti (non sono infatti state allegate sopravvenienze), del tempo trascorso dalla separazione (5 anni) con conseguente fisiologico aumento delle necessità di (che all'epoca della separazione era una bambina di 6 Per_1 anni mentre oggi è in piena fase pre -adolescenziale) e della significativa riduzione dei tempi di permanenza della minore presso e con il a papà rispetto a quanto concordato dai genitori nella convenzione di negoziazione assistita, laddove era previsto un collocamento sostanzialmente paritetico su base settimanale con alternanza dei week-end, l'aumento del contributo richiesto dalla parte attrice appare più che ragionevole.
A ciò si aggiunga che l'ex casa coniugale, in comproprietà tra le parti, sull'accordo delle stesse è rimasta nella disponibilità del convenuto che, diversamente da quanto concordato, non ha provveduto all'accollo del mutuo. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, ritine il tribunale che- nell'esclusivo interesse di – Per_1 debba essere disposto che l'assegno unico universale venga interamente precipito dalla madre che, ad oggi, è il genitore che si fa carico pressoché in via esclusiva delle esigenze materiali della minore che l'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di luglio 2024 - il ricorso stato depositato il 19.06.2024 -, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attore/ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio;
resta inteso che, in caso di inadempimento da parte del convenuto, parte attrice potrà agire ex art. 473 bis. 37 cpc per ottenere il pagamento diretto da parte del terzo (datore di lavoro)
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1
, ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede: CP_1
1) Dispone l'affido condiviso di nata il [...] ad [...] i genitori con Per_1 prevalente permanenza anche ai fini della residenza anagrafica, presso e con la mamma;
2) Dispone che, salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, le frequentazioni tra la minore e il padre siano regolamentate secondo il seguente schema:
-tutte le settimane: dal sabato ore 19 alla domenica ore 19
-24 e 25 dicembre, pasquane Lunedì dell'Angelo alternati tra i genitori su base annuale
-due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno
3) Pone a carico di l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla mensilità CP_1 di luglio 2024 , nel mantenimento della figlia minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese l'importo di € 200,00 oltre rivalutazione di legge automatica ed annuale
4) Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno nelle spese extra assegno come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5) Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia, in difetto di diversi accordi tra le parti, venga percepito nella misura del 100% dalla madre;
6) Dichiara irripetibili le spese di lite
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 15.01.2025
Il giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: ) assistita e difesa dall'avvocato PICCHETTI Parte_1 C.F._1
STEFANIA con studio in VIA G. PARINI N. 10 21013 GALLARATE presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di
C.F.: CP_1 C.F._2
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: RICORSO PER LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI (rassegnate all'udienza ex art. 473 bis. 22 cpc celebrata in data 14.01.2025)
Per parte attrice: insito per l'accoglimento delle domande formulate in ricorso
Premesso che: le parti hanno contratto matrimonio con rito civile a Castano Primo in data 2.12.2006 (atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Castano Primo A. 2006 -N. 15-P.1.)
Dall'unione coniugale in data 13.08.2013 è nata Per_1
Le parti si sono separate con accordo di negoziazione assistita autorizzato dal PM in data 28.06.2019
Con ricorso iscritto a ruolo presso questo Tribunale in data 19.06.2024 ha chiesto Parte_1 la pronuncia di scioglimento del matrimonio nonché la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni della minore e al suo mantenimento.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc celebrata in data 14.01.205 il giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio , preso atto che il convenuto seppur destinatario di regolare notifica non si è costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia.
Si è quindi proceduto all'esame della parte attrice che ha reso dichiarazioni da intendersi in questa sede richiamate e trascritte.
All'esito il Giudice delegato ha inviato il procuratore della parte attrice a discutere in ordine alle istanze istruttorie formulate in atti.
Il difensore ha evidenziato di non aver formulato istanze istruttorie.
Il Giudice delegato non ha ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei nell'interesse della prole minorenne tenuto conto dell'assenza di urgenza valutata alla luce della situazione del nucleo nell'attualità così come descritta dalla donna e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di assumere prove, il Giudice delegato ha invitato il procuratore della parte attrice a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa
Il difensore ha concluso come in epigrafe indicato
Il giudice delegato ha quindi rimesso la causa al Collegio che l'ha discussa e decisa alla camera di consiglio del 15.01.2025
***
Ritenuto
Con riferimento alla pronuncia di scioglimento del matrimonio/ cessazione degli effetti civili del matrimonio
E' decorso il termine di legge per ottenere lo scioglimento del matrimonio: l'udienza Presidenziale ex art. 708 c.p.c. è stata celebrata il , i coniugi si sono separati consensualmente con convenzione di negoziazione assistita autorizzata dal PM in data 28.06.2019 ed il ricorso per lo scioglimento del matrimonio è stato iscritto a ruolo in data 19.06.2024.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale che le circostanze fattuali sopra indicate impongono di accogliere la richiesta materna di affido condiviso del minore ad entrambi i genitori i quali, anche successivamente alla cessazione della relazione sentimentale, hanno continuato ad occuparsi di con continuità e responsabilità; Per_1
che, quanto alla scansione di modalità e tempistiche di frequentazione padre /figlia, ritiene opportuno
– anche considerata l'età della minore (11 anni) recepire le abitudine consolidate da oltre tre anni che vedono trascorre on il papà, tutte le settimane, dal sabato prima di cena alla domenica sera, Per_1 confermando- quanto alle festività natalizie e alle vacanze estive - quanto concordato dai genitori in sede di separazione che tale regolamentazione, infatti, garantisce sia la fattiva presenza della figura paterna nella quotidianità della figlia sia il rispetto dei suoi tempi e dei suoi impegni, garantendole abitudinarietà e prevedibilità degli incontri;
che alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione del minore deve ritenersi superflua;
Con riferimento al mantenimento della prole che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento
(art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013)
che tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
che, inoltre ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica del minore;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di un bambino di 11 anni da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo;
che la valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta ad accogliere la richiesta materna di rideterminare il contributo paterno dovuto per il mantenimento di in € 200,00 al mese Per_1 importo da versarsi in vi anticipata alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Il padre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le spese extra assegno individuate come da Linee Guida del
Tribunale di Milano. Invero, a fronte di una sostanziale conferma della situazione reddituale delle parti (non sono infatti state allegate sopravvenienze), del tempo trascorso dalla separazione (5 anni) con conseguente fisiologico aumento delle necessità di (che all'epoca della separazione era una bambina di 6 Per_1 anni mentre oggi è in piena fase pre -adolescenziale) e della significativa riduzione dei tempi di permanenza della minore presso e con il a papà rispetto a quanto concordato dai genitori nella convenzione di negoziazione assistita, laddove era previsto un collocamento sostanzialmente paritetico su base settimanale con alternanza dei week-end, l'aumento del contributo richiesto dalla parte attrice appare più che ragionevole.
A ciò si aggiunga che l'ex casa coniugale, in comproprietà tra le parti, sull'accordo delle stesse è rimasta nella disponibilità del convenuto che, diversamente da quanto concordato, non ha provveduto all'accollo del mutuo. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, ritine il tribunale che- nell'esclusivo interesse di – Per_1 debba essere disposto che l'assegno unico universale venga interamente precipito dalla madre che, ad oggi, è il genitore che si fa carico pressoché in via esclusiva delle esigenze materiali della minore che l'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di luglio 2024 - il ricorso stato depositato il 19.06.2024 -, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attore/ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio;
resta inteso che, in caso di inadempimento da parte del convenuto, parte attrice potrà agire ex art. 473 bis. 37 cpc per ottenere il pagamento diretto da parte del terzo (datore di lavoro)
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1
, ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede: CP_1
1) Dispone l'affido condiviso di nata il [...] ad [...] i genitori con Per_1 prevalente permanenza anche ai fini della residenza anagrafica, presso e con la mamma;
2) Dispone che, salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, le frequentazioni tra la minore e il padre siano regolamentate secondo il seguente schema:
-tutte le settimane: dal sabato ore 19 alla domenica ore 19
-24 e 25 dicembre, pasquane Lunedì dell'Angelo alternati tra i genitori su base annuale
-due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno
3) Pone a carico di l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla mensilità CP_1 di luglio 2024 , nel mantenimento della figlia minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese l'importo di € 200,00 oltre rivalutazione di legge automatica ed annuale
4) Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno nelle spese extra assegno come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5) Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia, in difetto di diversi accordi tra le parti, venga percepito nella misura del 100% dalla madre;
6) Dichiara irripetibili le spese di lite
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 15.01.2025
Il giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato