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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/10/2025, n. 4601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4601 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2941/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SPEC. IMPRESA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori
DOTT. RAFFAELE DEL PORTO PRESIDENTE
DOTT. CARLO BIANCHETTI GIUDICE REL.
DOTT.SSA ALESSIA BUSATO GIUDICE
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2941 del ruolo generale dell'anno 2023 vertente tra
Parte_1 attrice in riassunzione, con l'avvocato Susanna Gerbelli
e
CP_1
Convenuto in riassunzione, con l'avv. Carlo Pagani
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate da parte attrice come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 27 giugno 2025; per parte convenuta, non avendo precisato le proprie conclusioni, valgono le conclusioni prese in comparsa di costituzione
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo.
pagina 1 di 5 Con ricorso in data 9 aprile 2022 premesso di essere stata socia al 95 % della società Parte_1
PFM Consulting s.r.l., cessata in data 16 dicembre 2020 a seguito di chiusura della liquidazione;
che il bilancio di liquidazione, non impugnato nei termini da alcuno dei soci, assegnava alla il 95 % Pt_1 del residuo credito (all'esito della compensazione con il credito da lui vantato all'esito della liquidazione) già vantato dalla società nei confronti di (socio al 5 % della PFM CP_1
Consulting), dell'importo di € 11.526,00; che il credito, oltre che dal bilancio di liquidazione, non impugnato, era portato da un assegno bancario emesso dal in favore della società, e che il CP_1
amministratore di PFM Consulting, non aveva mai messo all'incasso; che , pur CP_1 CP_1 ripetutamente richiesto del pagamento, non aveva mai adempiuto;
tanto premesso, chiedeva che il g.des. del tribunale di Mantova emettesse decreto ingiuntivo nei confronti di per la CP_1 somma di € 11.526,00, oltre accessori e spese processuali.
Il decreto, emesso dal g.des. di Mantova in data 2 maggio 2022, veniva opposto dal il quale CP_1 preliminarmente eccepiva l'incompetenza del Tribunale di Mantova, trattandosi di pretesa avente causa nella asserita responsabilità del nella sua qualità di amministratore della PFM Consulting s.r.l. CP_1
All'esito della costituzione della e dello scambio di note autorizzate, il Tribunale di Mantova Pt_1 con sentenza n. 933 del 6 dicembre 2022 accoglieva l'eccezione di incompetenza funzionale sollevata da parte opponente, assegnando alle parti il termine per la riassunzione davanti alla Sezione specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Brescia.
Con comparsa in data 27 febbraio 2023 riassumeva il giudizio davanti a questa Sezione Parte_1 specializzata in materia di Impresa, chiedendo che il Tribunale condannasse al CP_1 pagamento in suo favore della somma di € 11.526,00, oltre interessi ex art. 1284, comma quarto, c.c., dalla proposizione della domanda al saldo effettivo.
si costituiva in giudizio, chiedendo in via preliminare l'autorizzazione alla chiamata in CP_1 causa di;
nel merito l'integrale rigetto della domanda di parte attrice;
in via Controparte_2 subordinata la condanna del , in quanto co-amministratore di fatto, a manlevarlo da quanto egli CP_2 dovesse essere condannato a versare in favore dell'attrice.
Allegava il convenuto che non sussisteva alcun credito della società e/o della socia nei suoi Pt_1 confronti;
che l'attrice nemmeno illustrava quali fossero i fatti costitutivi di tale credito, limitandosi ad affermare che si tratterebbe di premi assicurativi dei quali il si sarebbe appropriato, senz'altro CP_1 specificare;
la cerca di superare il deficit allegativo sostenendo che la prova del credito Pt_1 deriverebbe da alcuni atti di ricognizione di debito ovvero di promessa di pagamento;
che la scrittura 8
pagina 2 di 5 marzo 2018, recante la sottoscrizione del e del , e consistente in una serie di conteggi CP_1 CP_2 con la dicitura “sospesi da incassare”, non è una ricognizione di debito;
che l'assegno bancario prodotto sub doc. 8 di parte attrice non ha natura di promessa di pagamento, e comunque il prenditore è la società PFM Consulting, e non si capisce a quale titolo potrebbe valersene l'attrice; né la mancata impugnazione del bilancio di liquidazione ha natura di riconoscimento della sussistenza del credito già vantato dalla società nei confronti del il quale peraltro aveva espresso voto contrario CP_1 all'approvazione di tale bilancio, e che non aveva sottoscritto il relativo processo verbale;
aggiungeva il che, qualora dovesse ritenersi la sua responsabilità per ammanchi di cassa, la sua responsabilità CP_1 avrebbe dovuto essere ripartita con il , co-amministratore di fatto di PFM, il quale utilizzava la CP_2 società, e lo schermo della moglie, per esercitare di fatto l'attività di brokeraggio assicurativo, che gli era preclusa di diritto, essendo egli agente delle di conseguenza, in quanto Controparte_3 amministratore, il era solidalmente responsabile degli ammanchi di cassa addebitati al CP_2 CP_1
– ciò che giustificava pienamente la sua partecipazione al giudizio, per manlevare l'amministratore di diritto in relazione alla sua quota paritaria di responsabilità.
Con ordinanza riservata in data 9 giugno 2023 il G.I. non autorizzava la chiamata in causa del terzo, assegnando alle parti i termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c.
La causa, istruita mediante le sole prove documentali, veniva rimessa al collegio per la decisione, sulle conclusioni sopra riportate, all'udienza del 4 luglio 2025.
2. La sussistenza del credito vantato dalla società nei confronti del la successione nella titolarità CP_1 del credito dopo la cessazione della società.
Osserva il Collegio come la documentazione versata in atti da parte attrice costituisce piena prova della sussistenza di un credito della società PFM Consulting s.r.l. nei confronti del proprio amministratore unico il quale aveva incassato da una serie di clienti i premi assicurativi (la società CP_1 svolgeva attività di broker assicurativo), senza riversarli nelle casse sociali;
ed invero che quello fosse il titolo del credito lo si ricava da alcuni dei conteggi mensili delle somme dovute dal ed in CP_1 particolare dal doc. n. 6, dal quale, in calce ad una serie di cifre, si legge la espressione “incassi fatti e non versati”; che poi il soggetto che aveva incassato personalmente i premi senza riversarli alla società fosse il lo si evince chiaramente dal doc. n. 4 (pacificamente sottoscritto dal , dal quale CP_1 CP_1 si evince che il totale del debito, dal quale erano stati decontati due pagamenti parziali, rispettivamente Co di € 2.500,00 e di € 1.673,16 (con le rispettive annotazioni “ricevuto da . il 7/8” e “ricevuto l'8/8 da
), ammontava ad € 14.944,50 – importo significativamente coincidente al centesimo con quello CP_1 pagina 3 di 5 dell'assegno bancario non trasferibile tratto sul c/c acceso dal presso la sede di Mantova di CP_1 CP_5 in favore di PFM Consulting s.r.l. (cfr. doc. 8 di parte attrice), evidentemente al fine di garantire
[...] il versamento delle somme oggetto dell'atto ricognitivo in questione.
Ciò posto, osserva il Collegio come dalla pacifica cessazione della società PFM per chiusura della liquidazione (con un residuo attivo in favore dei soci) discende il trasferimento in favore dei soci dei beni rimasti in carico alla società all'atto della cessazione (e così del credito vantato nei confronti del
; che il 95 % del credito già vantato dalla PFM nei confronti del una volta effettuata la CP_1 CP_1 compensazione con il residuo attivo spettante al all'esito della liquidazione, assomma a € CP_1
11.526,00, come risulta dal bilancio finale di liquidazione, somma non contestata nel quantum dal che significativamente, pur esprimendo parere contrario alla approvazione del bilancio di CP_1 liquidazione, non ha impugnato la relativa delibera assembleare.
3. Conclusioni.
Da quanto esposto consegue l'accoglimento della domanda proposta da nei confronti di Parte_1
e perciò la condanna del convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma CP_1 di € 11.526,00, oltre interessi legali ex art. 1284, comma quarto, c.c., dal 14 maggio 2022 (data di notifica del decreto ingiuntivo) al saldo effettivo.
4. Spese.
Le spese seguono la soccombenza.
Pertanto parte convenuta va condannata alla rifusione delle spese sostenute dall'attrice nel presente giudizio, che si liquidano, considerati i valori medi per tutte le fasi delle cause di valore tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, in € 5.077,00 per compensi ed € 501,00 per anticipazioni, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, accoglie la domanda proposta da nei confronti di e per l'effetto Parte_1 CP_1 condanna parte convenuta al pagamento in suo favore della somma di € 11.526,00, oltre interessi legali ex art. 1284, comma quarto, c.c., dal 14 maggio 2022 al saldo effettivo;
condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice, liquidate nella somma di € 5.077,00 per compensi ed
€ 501,00 per anticipazioni, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. pagina 4 di 5 Così deciso in Brescia il 30 ottobre 2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott. Carlo Bianchetti dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SPEC. IMPRESA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori
DOTT. RAFFAELE DEL PORTO PRESIDENTE
DOTT. CARLO BIANCHETTI GIUDICE REL.
DOTT.SSA ALESSIA BUSATO GIUDICE
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2941 del ruolo generale dell'anno 2023 vertente tra
Parte_1 attrice in riassunzione, con l'avvocato Susanna Gerbelli
e
CP_1
Convenuto in riassunzione, con l'avv. Carlo Pagani
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate da parte attrice come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 27 giugno 2025; per parte convenuta, non avendo precisato le proprie conclusioni, valgono le conclusioni prese in comparsa di costituzione
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo.
pagina 1 di 5 Con ricorso in data 9 aprile 2022 premesso di essere stata socia al 95 % della società Parte_1
PFM Consulting s.r.l., cessata in data 16 dicembre 2020 a seguito di chiusura della liquidazione;
che il bilancio di liquidazione, non impugnato nei termini da alcuno dei soci, assegnava alla il 95 % Pt_1 del residuo credito (all'esito della compensazione con il credito da lui vantato all'esito della liquidazione) già vantato dalla società nei confronti di (socio al 5 % della PFM CP_1
Consulting), dell'importo di € 11.526,00; che il credito, oltre che dal bilancio di liquidazione, non impugnato, era portato da un assegno bancario emesso dal in favore della società, e che il CP_1
amministratore di PFM Consulting, non aveva mai messo all'incasso; che , pur CP_1 CP_1 ripetutamente richiesto del pagamento, non aveva mai adempiuto;
tanto premesso, chiedeva che il g.des. del tribunale di Mantova emettesse decreto ingiuntivo nei confronti di per la CP_1 somma di € 11.526,00, oltre accessori e spese processuali.
Il decreto, emesso dal g.des. di Mantova in data 2 maggio 2022, veniva opposto dal il quale CP_1 preliminarmente eccepiva l'incompetenza del Tribunale di Mantova, trattandosi di pretesa avente causa nella asserita responsabilità del nella sua qualità di amministratore della PFM Consulting s.r.l. CP_1
All'esito della costituzione della e dello scambio di note autorizzate, il Tribunale di Mantova Pt_1 con sentenza n. 933 del 6 dicembre 2022 accoglieva l'eccezione di incompetenza funzionale sollevata da parte opponente, assegnando alle parti il termine per la riassunzione davanti alla Sezione specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Brescia.
Con comparsa in data 27 febbraio 2023 riassumeva il giudizio davanti a questa Sezione Parte_1 specializzata in materia di Impresa, chiedendo che il Tribunale condannasse al CP_1 pagamento in suo favore della somma di € 11.526,00, oltre interessi ex art. 1284, comma quarto, c.c., dalla proposizione della domanda al saldo effettivo.
si costituiva in giudizio, chiedendo in via preliminare l'autorizzazione alla chiamata in CP_1 causa di;
nel merito l'integrale rigetto della domanda di parte attrice;
in via Controparte_2 subordinata la condanna del , in quanto co-amministratore di fatto, a manlevarlo da quanto egli CP_2 dovesse essere condannato a versare in favore dell'attrice.
Allegava il convenuto che non sussisteva alcun credito della società e/o della socia nei suoi Pt_1 confronti;
che l'attrice nemmeno illustrava quali fossero i fatti costitutivi di tale credito, limitandosi ad affermare che si tratterebbe di premi assicurativi dei quali il si sarebbe appropriato, senz'altro CP_1 specificare;
la cerca di superare il deficit allegativo sostenendo che la prova del credito Pt_1 deriverebbe da alcuni atti di ricognizione di debito ovvero di promessa di pagamento;
che la scrittura 8
pagina 2 di 5 marzo 2018, recante la sottoscrizione del e del , e consistente in una serie di conteggi CP_1 CP_2 con la dicitura “sospesi da incassare”, non è una ricognizione di debito;
che l'assegno bancario prodotto sub doc. 8 di parte attrice non ha natura di promessa di pagamento, e comunque il prenditore è la società PFM Consulting, e non si capisce a quale titolo potrebbe valersene l'attrice; né la mancata impugnazione del bilancio di liquidazione ha natura di riconoscimento della sussistenza del credito già vantato dalla società nei confronti del il quale peraltro aveva espresso voto contrario CP_1 all'approvazione di tale bilancio, e che non aveva sottoscritto il relativo processo verbale;
aggiungeva il che, qualora dovesse ritenersi la sua responsabilità per ammanchi di cassa, la sua responsabilità CP_1 avrebbe dovuto essere ripartita con il , co-amministratore di fatto di PFM, il quale utilizzava la CP_2 società, e lo schermo della moglie, per esercitare di fatto l'attività di brokeraggio assicurativo, che gli era preclusa di diritto, essendo egli agente delle di conseguenza, in quanto Controparte_3 amministratore, il era solidalmente responsabile degli ammanchi di cassa addebitati al CP_2 CP_1
– ciò che giustificava pienamente la sua partecipazione al giudizio, per manlevare l'amministratore di diritto in relazione alla sua quota paritaria di responsabilità.
Con ordinanza riservata in data 9 giugno 2023 il G.I. non autorizzava la chiamata in causa del terzo, assegnando alle parti i termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c.
La causa, istruita mediante le sole prove documentali, veniva rimessa al collegio per la decisione, sulle conclusioni sopra riportate, all'udienza del 4 luglio 2025.
2. La sussistenza del credito vantato dalla società nei confronti del la successione nella titolarità CP_1 del credito dopo la cessazione della società.
Osserva il Collegio come la documentazione versata in atti da parte attrice costituisce piena prova della sussistenza di un credito della società PFM Consulting s.r.l. nei confronti del proprio amministratore unico il quale aveva incassato da una serie di clienti i premi assicurativi (la società CP_1 svolgeva attività di broker assicurativo), senza riversarli nelle casse sociali;
ed invero che quello fosse il titolo del credito lo si ricava da alcuni dei conteggi mensili delle somme dovute dal ed in CP_1 particolare dal doc. n. 6, dal quale, in calce ad una serie di cifre, si legge la espressione “incassi fatti e non versati”; che poi il soggetto che aveva incassato personalmente i premi senza riversarli alla società fosse il lo si evince chiaramente dal doc. n. 4 (pacificamente sottoscritto dal , dal quale CP_1 CP_1 si evince che il totale del debito, dal quale erano stati decontati due pagamenti parziali, rispettivamente Co di € 2.500,00 e di € 1.673,16 (con le rispettive annotazioni “ricevuto da . il 7/8” e “ricevuto l'8/8 da
), ammontava ad € 14.944,50 – importo significativamente coincidente al centesimo con quello CP_1 pagina 3 di 5 dell'assegno bancario non trasferibile tratto sul c/c acceso dal presso la sede di Mantova di CP_1 CP_5 in favore di PFM Consulting s.r.l. (cfr. doc. 8 di parte attrice), evidentemente al fine di garantire
[...] il versamento delle somme oggetto dell'atto ricognitivo in questione.
Ciò posto, osserva il Collegio come dalla pacifica cessazione della società PFM per chiusura della liquidazione (con un residuo attivo in favore dei soci) discende il trasferimento in favore dei soci dei beni rimasti in carico alla società all'atto della cessazione (e così del credito vantato nei confronti del
; che il 95 % del credito già vantato dalla PFM nei confronti del una volta effettuata la CP_1 CP_1 compensazione con il residuo attivo spettante al all'esito della liquidazione, assomma a € CP_1
11.526,00, come risulta dal bilancio finale di liquidazione, somma non contestata nel quantum dal che significativamente, pur esprimendo parere contrario alla approvazione del bilancio di CP_1 liquidazione, non ha impugnato la relativa delibera assembleare.
3. Conclusioni.
Da quanto esposto consegue l'accoglimento della domanda proposta da nei confronti di Parte_1
e perciò la condanna del convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma CP_1 di € 11.526,00, oltre interessi legali ex art. 1284, comma quarto, c.c., dal 14 maggio 2022 (data di notifica del decreto ingiuntivo) al saldo effettivo.
4. Spese.
Le spese seguono la soccombenza.
Pertanto parte convenuta va condannata alla rifusione delle spese sostenute dall'attrice nel presente giudizio, che si liquidano, considerati i valori medi per tutte le fasi delle cause di valore tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, in € 5.077,00 per compensi ed € 501,00 per anticipazioni, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, accoglie la domanda proposta da nei confronti di e per l'effetto Parte_1 CP_1 condanna parte convenuta al pagamento in suo favore della somma di € 11.526,00, oltre interessi legali ex art. 1284, comma quarto, c.c., dal 14 maggio 2022 al saldo effettivo;
condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice, liquidate nella somma di € 5.077,00 per compensi ed
€ 501,00 per anticipazioni, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. pagina 4 di 5 Così deciso in Brescia il 30 ottobre 2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott. Carlo Bianchetti dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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