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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/02/2025, n. 2232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2232 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 31886/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Marasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31886/2024 promossa da:
(C.F. ) nato in [...] il Parte_1 C.F._1
06.01.1970, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Franzì, presso il cui studio in
Guidonia Montecelio, Via Monte Bianco n. 49/a, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
ricorrente contro
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato presso la Controparte_1
Controparte_2
, C.F. ;
[...] P.IVA_1
resistente contumace
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. il sig. ha chiesto al Parte_2
Tribunale l'accertamento del diritto a presentare richiesta di asilo politico presso la
Questura di con ordine di fissazione di un appuntamento al fine di formalizzare CP_2 detta richiesta. si è rivolto al Tribunale Civile di Roma.
Il , nonostante la ritualità della notifica, è rimasto contumace. Controparte_1
In fatto, il ricorrente deduce di essersi recato più volte presso la Questura di per CP_2 presentare la domanda di protezione internazionale, senza, tuttavia, riuscire ad accedervi. In merito, ha prodotto articoli di stampa e una mozione dell'Assemblea Capitolina, documenti nei quali si dà atto delle difficoltà negli accessi all'ufficio. Risulta altresì che, in data 22 marzo 2024, il ricorrente ha inviato una PEC all'Ufficio
Immigrazione – rimasta priva di riscontro - segnalando di essersi presentato presso gli uffici della Questura uffici nei giorni 11, 13 e 14 marzo del 2024 con l'intento di formalizzare la domanda di protezione internazionale, specificando che le sue condizioni di salute non gli permettevano di affrontare lunghe file e attese. A sostegno del ricorso, ha prodotto un articolo del 05.04.2024 pubblicato su “Il Fatto Quotidiano”, che descrive le condizioni dei richiedenti protezione, i quali sono costretti a stazionare
1 per intere giornate innanzi agli uffici della Questura in attesa di un permesso di soggiorno.
In diritto, la disciplina della manifestazione della domanda di protezione internazionale e la sua formalizzazione in Italia è regolata da numerose fonti nazionali e comunitarie: dal decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva
2005/85/CE, e successive modifiche, in particolare dal decreto legislativo 18 agosto
2015, n. 142, che recepisce la direttiva 2013/32/UE. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 25 del 2008, la domanda di protezione può essere presentata dal cittadino straniero alla polizia di frontiera nel caso in cui l'interessato si trovi al confine italiano, oppure presso la Questura territorialmente competente se il richiedente è già presente sul territorio nazionale. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 142 del 2015, la manifestazione di volontà di richiedere asilo non è subordinata a forme particolari, e il successivo articolo 4 impone all'amministrazione l'onere di rilasciare un permesso di soggiorno a tutti i richiedenti asilo. L'articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva 2013/32/UE prevede che gli Stati membri garantiscano che ogni cittadino di un Paese terzo o apolide abbia la possibilità di presentare domanda di protezione internazionale, e che la registrazione della domanda avvenga entro tre giorni lavorativi, o, in caso di impossibilità dovuta all'elevato numero di richieste, entro sei giorni lavorativi. L'articolo 26 del Regolamento UE n. 603/2013 (Regolamento Dublino III) specifica che l'Italia, in quanto Stato membro competente, sia tenuta a garantire la registrazione tempestiva delle domande di protezione. Dopo la manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale, la procedura prevede la registrazione, che consiste nella verbalizzazione della domanda, da effettuarsi entro tre giorni lavorativi dalla presentazione, termine che può estendersi a sei giorni nei casi eccezionali previsti dall'articolo 6 della Direttiva 2013/32/UE e dall'art. 26 del dlgs 25/08. Successivamente, avviene la formalizzazione della domanda attraverso la compilazione del modello C3, che costituisce il verbale ufficiale e contiene i dati personali del richiedente e le motivazioni alla base della richiesta di protezione.
L'articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo n. 142 del 2015 stabilisce che, qualora la domanda non possa essere immediatamente formalizzata, il richiedente deve ricevere un documento attestante la manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale, garantendone così il diritto di accesso alla procedura. L'articolo 6, paragrafo 6, della Direttiva 2013/33/UE, recepita dal d.lgs. n. 142 del 2015, aggiunge che gli Stati membri non possono esigere documenti inutili o sproporzionati, né imporre requisiti amministrativi ai richiedenti prima di riconoscere loro i diritti conferiti dalla direttiva, evitando inutili ostacoli burocratici al difficile cammino verso la richiesta di asilo. La Corte di Giustizia UE, nella sentenza EL AN (C-429/15), ha affermato che, in mancanza di norme stabilite dal diritto dell'Unione riguardanti le modalità procedurali relative alla presentazione e all'esame di una domanda di protezione internazionale, spetta all'ordinamento giuridico interno disciplinare tali modalità, garantendo che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione.
Pag. 2 di 4 La giurisprudenza italiana ha chiarito che il diritto a presentare domanda di protezione internazionale - ed il correlativo obbligo delle Questure di riceverla - è stato ribadito da
Tribunali quali quello di Palermo (18 giugno 2018), TE (21 giugno 2018 e 3 ottobre
2018) e Roma (18 settembre 2018). Inoltre, la Corte di Giustizia UE, nella sentenza del
25 giugno 2020 nella causa C-36/20, ha affermato che gli Stati membri devono garantire la registrazione tempestiva della domanda e che un ritardo eccessivo può configurare una violazione del diritto d'asilo garantito dall'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Il ritardo nella registrazione della domanda può determinare gravi conseguenze per il richiedente asilo, incidendo sulla possibilità di accedere al sistema di accoglienza (articolo 9 del d.Lgs. n. 142/2015 e articolo 14, comma 1, del medesimo decreto), al lavoro e alla formazione professionale (articolo 22 del d.lgs. n. 142/2015), nonché all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (articolo 21 del d.lgs. n. 142/2015 in relazione all'articolo 34 del D.Lgs. n. 286/98). La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE ha chiarito che le difficoltà e i ritardi nell'accesso alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale possono configurare carenze sistemiche nel sistema asilo rilevanti ai fini dell'articolo 3, comma
2, del Regolamento UE n. 604/2013 (Dublino III), come stabilito nella sentenza Jawo
contro
Bundesrepublik Deutschland, causa C-163/17, e nella sentenza CEDU Per_1
contro
Svizzera del 4 novembre 2014. Applicando tali principi al caso in questione, si rileva che il ricorrente non è mai riuscito a formalizzare la sua domanda di protezione internazionale a causa delle difficoltà di accesso agli uffici della di CP_3 CP_2
Questa situazione gli ha impedito di accedere al sistema di accoglienza destinato ai richiedenti asilo e di trovare un impiego regolare. Sono trascorsi diversi mesi da quando il ricorrente ha manifestato la volontà di richiedere protezione internazionale.
Data la sua condizione di precarietà e indigenza, è imperativo consentirgli di avviare al più presto la procedura di riconoscimento della protezione e di regolarizzare la sua presenza sul territorio italiano. L'accoglimento del ricorso consentirebbe gli consentirebbe, infatti, di ottenere i documenti necessari e di accedere all'accoglienza, all'assistenza sanitaria, al lavoro, all'istruzione e a tutti i diritti e le opportunità connesse alla regolarità della sua posizione giuridica. Ritardare ulteriormente questo processo aggraverebbe la sua vulnerabilità e violerebbe i suoi diritti fondamentali. Inoltre, la mancata accessibilità agli uffici della Questura di per la presentazione di CP_2 richieste di protezione internazionale è una problematica ampiamente documentata: articoli giornalistici e rapporti di enti del settore evidenziano le lunghe code e le condizioni precarie in cui versano i richiedenti asilo in attesa di poter avviare la procedura e l'Assemblea Capitolina ha persino deliberato una mozione sulla situazione degli accessi alla Questura, riconoscendo la necessità di intervenire a supporto dei richiedenti asilo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa
NRG. 31886/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla Questura di di formalizzare la CP_2 ricezione della domanda di protezione internazionale del ricorrente entro giorni 6 dalla pubblicazione del presente provvedimento;
Dichiara le spese di lite irripetibili tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Roma 12/02/2025
Il Giudice
Massimo Marasca
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 31886/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Marasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31886/2024 promossa da:
(C.F. ) nato in [...] il Parte_1 C.F._1
06.01.1970, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Franzì, presso il cui studio in
Guidonia Montecelio, Via Monte Bianco n. 49/a, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
ricorrente contro
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato presso la Controparte_1
Controparte_2
, C.F. ;
[...] P.IVA_1
resistente contumace
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. il sig. ha chiesto al Parte_2
Tribunale l'accertamento del diritto a presentare richiesta di asilo politico presso la
Questura di con ordine di fissazione di un appuntamento al fine di formalizzare CP_2 detta richiesta. si è rivolto al Tribunale Civile di Roma.
Il , nonostante la ritualità della notifica, è rimasto contumace. Controparte_1
In fatto, il ricorrente deduce di essersi recato più volte presso la Questura di per CP_2 presentare la domanda di protezione internazionale, senza, tuttavia, riuscire ad accedervi. In merito, ha prodotto articoli di stampa e una mozione dell'Assemblea Capitolina, documenti nei quali si dà atto delle difficoltà negli accessi all'ufficio. Risulta altresì che, in data 22 marzo 2024, il ricorrente ha inviato una PEC all'Ufficio
Immigrazione – rimasta priva di riscontro - segnalando di essersi presentato presso gli uffici della Questura uffici nei giorni 11, 13 e 14 marzo del 2024 con l'intento di formalizzare la domanda di protezione internazionale, specificando che le sue condizioni di salute non gli permettevano di affrontare lunghe file e attese. A sostegno del ricorso, ha prodotto un articolo del 05.04.2024 pubblicato su “Il Fatto Quotidiano”, che descrive le condizioni dei richiedenti protezione, i quali sono costretti a stazionare
1 per intere giornate innanzi agli uffici della Questura in attesa di un permesso di soggiorno.
In diritto, la disciplina della manifestazione della domanda di protezione internazionale e la sua formalizzazione in Italia è regolata da numerose fonti nazionali e comunitarie: dal decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva
2005/85/CE, e successive modifiche, in particolare dal decreto legislativo 18 agosto
2015, n. 142, che recepisce la direttiva 2013/32/UE. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 25 del 2008, la domanda di protezione può essere presentata dal cittadino straniero alla polizia di frontiera nel caso in cui l'interessato si trovi al confine italiano, oppure presso la Questura territorialmente competente se il richiedente è già presente sul territorio nazionale. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 142 del 2015, la manifestazione di volontà di richiedere asilo non è subordinata a forme particolari, e il successivo articolo 4 impone all'amministrazione l'onere di rilasciare un permesso di soggiorno a tutti i richiedenti asilo. L'articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva 2013/32/UE prevede che gli Stati membri garantiscano che ogni cittadino di un Paese terzo o apolide abbia la possibilità di presentare domanda di protezione internazionale, e che la registrazione della domanda avvenga entro tre giorni lavorativi, o, in caso di impossibilità dovuta all'elevato numero di richieste, entro sei giorni lavorativi. L'articolo 26 del Regolamento UE n. 603/2013 (Regolamento Dublino III) specifica che l'Italia, in quanto Stato membro competente, sia tenuta a garantire la registrazione tempestiva delle domande di protezione. Dopo la manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale, la procedura prevede la registrazione, che consiste nella verbalizzazione della domanda, da effettuarsi entro tre giorni lavorativi dalla presentazione, termine che può estendersi a sei giorni nei casi eccezionali previsti dall'articolo 6 della Direttiva 2013/32/UE e dall'art. 26 del dlgs 25/08. Successivamente, avviene la formalizzazione della domanda attraverso la compilazione del modello C3, che costituisce il verbale ufficiale e contiene i dati personali del richiedente e le motivazioni alla base della richiesta di protezione.
L'articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo n. 142 del 2015 stabilisce che, qualora la domanda non possa essere immediatamente formalizzata, il richiedente deve ricevere un documento attestante la manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale, garantendone così il diritto di accesso alla procedura. L'articolo 6, paragrafo 6, della Direttiva 2013/33/UE, recepita dal d.lgs. n. 142 del 2015, aggiunge che gli Stati membri non possono esigere documenti inutili o sproporzionati, né imporre requisiti amministrativi ai richiedenti prima di riconoscere loro i diritti conferiti dalla direttiva, evitando inutili ostacoli burocratici al difficile cammino verso la richiesta di asilo. La Corte di Giustizia UE, nella sentenza EL AN (C-429/15), ha affermato che, in mancanza di norme stabilite dal diritto dell'Unione riguardanti le modalità procedurali relative alla presentazione e all'esame di una domanda di protezione internazionale, spetta all'ordinamento giuridico interno disciplinare tali modalità, garantendo che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione.
Pag. 2 di 4 La giurisprudenza italiana ha chiarito che il diritto a presentare domanda di protezione internazionale - ed il correlativo obbligo delle Questure di riceverla - è stato ribadito da
Tribunali quali quello di Palermo (18 giugno 2018), TE (21 giugno 2018 e 3 ottobre
2018) e Roma (18 settembre 2018). Inoltre, la Corte di Giustizia UE, nella sentenza del
25 giugno 2020 nella causa C-36/20, ha affermato che gli Stati membri devono garantire la registrazione tempestiva della domanda e che un ritardo eccessivo può configurare una violazione del diritto d'asilo garantito dall'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Il ritardo nella registrazione della domanda può determinare gravi conseguenze per il richiedente asilo, incidendo sulla possibilità di accedere al sistema di accoglienza (articolo 9 del d.Lgs. n. 142/2015 e articolo 14, comma 1, del medesimo decreto), al lavoro e alla formazione professionale (articolo 22 del d.lgs. n. 142/2015), nonché all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (articolo 21 del d.lgs. n. 142/2015 in relazione all'articolo 34 del D.Lgs. n. 286/98). La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE ha chiarito che le difficoltà e i ritardi nell'accesso alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale possono configurare carenze sistemiche nel sistema asilo rilevanti ai fini dell'articolo 3, comma
2, del Regolamento UE n. 604/2013 (Dublino III), come stabilito nella sentenza Jawo
contro
Bundesrepublik Deutschland, causa C-163/17, e nella sentenza CEDU Per_1
contro
Svizzera del 4 novembre 2014. Applicando tali principi al caso in questione, si rileva che il ricorrente non è mai riuscito a formalizzare la sua domanda di protezione internazionale a causa delle difficoltà di accesso agli uffici della di CP_3 CP_2
Questa situazione gli ha impedito di accedere al sistema di accoglienza destinato ai richiedenti asilo e di trovare un impiego regolare. Sono trascorsi diversi mesi da quando il ricorrente ha manifestato la volontà di richiedere protezione internazionale.
Data la sua condizione di precarietà e indigenza, è imperativo consentirgli di avviare al più presto la procedura di riconoscimento della protezione e di regolarizzare la sua presenza sul territorio italiano. L'accoglimento del ricorso consentirebbe gli consentirebbe, infatti, di ottenere i documenti necessari e di accedere all'accoglienza, all'assistenza sanitaria, al lavoro, all'istruzione e a tutti i diritti e le opportunità connesse alla regolarità della sua posizione giuridica. Ritardare ulteriormente questo processo aggraverebbe la sua vulnerabilità e violerebbe i suoi diritti fondamentali. Inoltre, la mancata accessibilità agli uffici della Questura di per la presentazione di CP_2 richieste di protezione internazionale è una problematica ampiamente documentata: articoli giornalistici e rapporti di enti del settore evidenziano le lunghe code e le condizioni precarie in cui versano i richiedenti asilo in attesa di poter avviare la procedura e l'Assemblea Capitolina ha persino deliberato una mozione sulla situazione degli accessi alla Questura, riconoscendo la necessità di intervenire a supporto dei richiedenti asilo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa
NRG. 31886/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla Questura di di formalizzare la CP_2 ricezione della domanda di protezione internazionale del ricorrente entro giorni 6 dalla pubblicazione del presente provvedimento;
Dichiara le spese di lite irripetibili tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Roma 12/02/2025
Il Giudice
Massimo Marasca
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