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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/11/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. CO Clemente TE, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 18.09.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 4364/2024
tra
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NL RU, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, cod. fisc./p. Controparte_1
iva , in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti MANLIO GALEANO e MARCEDONE IVANO,
giusta procura in atti
- Resistente -
I MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Preliminarmente va ritenuta tempestiva l'opposizione proposta, tenuto conto che la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 14.10.2024 ed il ricorso in opposizione
è stato depositato l'11.11.2024
Non risulta fondata l'eccezione di decadenza (peraltro, proposta solo come mero richiamo alla verifica della stessa), a mente della previsione dell'art. 42, comma 3, del
D.L. 269 del 2003 convertito in L. 326/2003; la decadenza deve ritenersi definitivamente impedita dall'espletamento tempestivo dell'Accertamento Tecnico;
in particolare, la proposizione dell'ATP è intervenuta tempestivamente: il ricorso per l'accertamento è
stato depositato il 19.1.2024 entro il termine di sei mesi dalla comunicazione del verbale della commissione medica in sede amministrativa, datata 28.10.2023.
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso per ATP ha chiesto disporre consulenza tecnica preventiva al fine di verificare la sussistenza di status invalidante assoluto sufficiente a concretarne il diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento prevista per gli inabili con totale e permanente inabilità lavorativa e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, dal 1° giorno del mese successivo alla domanda amministrativa e/o dalla cessazione del beneficio in caso di revisione negativa, nonché soggetto portatore di handicap in condizione di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92, con conseguente condanna dell'istituto convenuto, al pagamento di quanto dovuto inclusi i ratei già scaduti, oltre interessi legali dal 121° giorno successivo a quello della presentazione della domanda in
II via amministrativa fino al soddisfo, nonché alle somme relative alla svalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott.ssa nella relazione scritta Persona_1
depositata il 10.7.2024, ha ritenuto il ricorrente portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92, ma non meritevole del requisito sanitario per accedere all'indennità di accompagnamento. In particolare, il CTU
ha accertato che è affetto dalle seguenti infermità: “Fibrosi polmonare Parte_1
diagnosticata nel 2017 in ossigenoterapia h24, malattia del nodo del seno trattata con
impianto di PM bicamerale nel maggio 2022, ipertensione polmonare lieve,
calcificazioni ateromasiche sifoni carotidi, ipertrofia prostatica, pregressa frattura
femore apice del grande trocantere sinistro (2023) [….] può essere Parte_1
considerato invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le
funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88, 124/88), grave 100% nonché ai
sensi dell'art.4 della legge 5 Febbraio 1992n.104, portatore di Handicap (comma 3 art.
3) a decorrere dall'8/09/2022”, ma non meritevole dell'indennità di accompagnamento.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, depositava Parte_1
tempestivamente atto di contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il CTU era incorso in un grave errore valutativo, per aver sottostimato le patologie di cui era affetto, essendo affetto da patologie tali da determinarne l'incapacità a deambulare ed a svolgere le funzioni ed i compiti propri della vita quotidiana.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo CTU,
in persona del dr. , il quale nella relazione depositata in data 28.8.2025, Persona_2
III ha concluso nel senso di ritenere che è affetto da: “Fibrosi polmonare Parte_1
ed enfisema in trattamento con O2 terapia, in soggetto portatore di PM definitivo (nel
2022) con malattia del nodo del seno. Ritengo altresì che tali condizioni cliniche
determinino un quadro complessivamente grave tale da rendere il ricorrente
“ ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i Pt_2
compiti propri della sua età (L.509/88. 124/98) grave al 100% e che nel caso in esame
non vengono altresì soddisfatti i requisiti necessari al riconoscimento del diritto
all'accompagnamento potendosi comunque ritenere lo stesso portatore di handicap in
situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92” non venendo, comunque,
soddisfatti i requisiti necessari al riconoscimento del diritto all'accompagnamento.
In base alla consulenza tecnica d'ufficio non sussistono i requisiti medico-legali perché il ricorrente possa usufruire del beneficio economico richiesto (indennità di accompagnamento), né alla data di presentazione della domanda amministrativa, né
durante l'iter amministrativo e/o giudiziario, dovendosi tuttavia riconoscere lo status di portatore di handicap in situazione di gravità a decorrere dall'8.9.2022, come accertato in fase di ATP e confermato nella presente fase di opposizione.
Entrambe le relazioni del CTU appaiono ben motivate, dettagliatamente descrittive delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass. Sez. L, Sentenza n. 23413 del
10/11/2011).
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
IV Avuto riguardo alla dichiarazione reddituale in atti, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili;
le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
contro con ricorso iscritto al nr. 4364/2024 R.G. depositato Parte_1 CP_1
l'11.11.2024 a seguito di ATP:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'accertamento sanitario di cui alla relazione peritale depositata il 28.08.2025 a firma del dr. ; Persona_2
Dichiara irripetibili le spese del giudizio
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, CP_1
liquidate con separato decreto.
Il Giudice del Lavoro
CO Clemente TE
V
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. CO Clemente TE, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 18.09.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 4364/2024
tra
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NL RU, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, cod. fisc./p. Controparte_1
iva , in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti MANLIO GALEANO e MARCEDONE IVANO,
giusta procura in atti
- Resistente -
I MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Preliminarmente va ritenuta tempestiva l'opposizione proposta, tenuto conto che la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 14.10.2024 ed il ricorso in opposizione
è stato depositato l'11.11.2024
Non risulta fondata l'eccezione di decadenza (peraltro, proposta solo come mero richiamo alla verifica della stessa), a mente della previsione dell'art. 42, comma 3, del
D.L. 269 del 2003 convertito in L. 326/2003; la decadenza deve ritenersi definitivamente impedita dall'espletamento tempestivo dell'Accertamento Tecnico;
in particolare, la proposizione dell'ATP è intervenuta tempestivamente: il ricorso per l'accertamento è
stato depositato il 19.1.2024 entro il termine di sei mesi dalla comunicazione del verbale della commissione medica in sede amministrativa, datata 28.10.2023.
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso per ATP ha chiesto disporre consulenza tecnica preventiva al fine di verificare la sussistenza di status invalidante assoluto sufficiente a concretarne il diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento prevista per gli inabili con totale e permanente inabilità lavorativa e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, dal 1° giorno del mese successivo alla domanda amministrativa e/o dalla cessazione del beneficio in caso di revisione negativa, nonché soggetto portatore di handicap in condizione di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92, con conseguente condanna dell'istituto convenuto, al pagamento di quanto dovuto inclusi i ratei già scaduti, oltre interessi legali dal 121° giorno successivo a quello della presentazione della domanda in
II via amministrativa fino al soddisfo, nonché alle somme relative alla svalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott.ssa nella relazione scritta Persona_1
depositata il 10.7.2024, ha ritenuto il ricorrente portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92, ma non meritevole del requisito sanitario per accedere all'indennità di accompagnamento. In particolare, il CTU
ha accertato che è affetto dalle seguenti infermità: “Fibrosi polmonare Parte_1
diagnosticata nel 2017 in ossigenoterapia h24, malattia del nodo del seno trattata con
impianto di PM bicamerale nel maggio 2022, ipertensione polmonare lieve,
calcificazioni ateromasiche sifoni carotidi, ipertrofia prostatica, pregressa frattura
femore apice del grande trocantere sinistro (2023) [….] può essere Parte_1
considerato invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le
funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88, 124/88), grave 100% nonché ai
sensi dell'art.4 della legge 5 Febbraio 1992n.104, portatore di Handicap (comma 3 art.
3) a decorrere dall'8/09/2022”, ma non meritevole dell'indennità di accompagnamento.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, depositava Parte_1
tempestivamente atto di contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il CTU era incorso in un grave errore valutativo, per aver sottostimato le patologie di cui era affetto, essendo affetto da patologie tali da determinarne l'incapacità a deambulare ed a svolgere le funzioni ed i compiti propri della vita quotidiana.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo CTU,
in persona del dr. , il quale nella relazione depositata in data 28.8.2025, Persona_2
III ha concluso nel senso di ritenere che è affetto da: “Fibrosi polmonare Parte_1
ed enfisema in trattamento con O2 terapia, in soggetto portatore di PM definitivo (nel
2022) con malattia del nodo del seno. Ritengo altresì che tali condizioni cliniche
determinino un quadro complessivamente grave tale da rendere il ricorrente
“ ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i Pt_2
compiti propri della sua età (L.509/88. 124/98) grave al 100% e che nel caso in esame
non vengono altresì soddisfatti i requisiti necessari al riconoscimento del diritto
all'accompagnamento potendosi comunque ritenere lo stesso portatore di handicap in
situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92” non venendo, comunque,
soddisfatti i requisiti necessari al riconoscimento del diritto all'accompagnamento.
In base alla consulenza tecnica d'ufficio non sussistono i requisiti medico-legali perché il ricorrente possa usufruire del beneficio economico richiesto (indennità di accompagnamento), né alla data di presentazione della domanda amministrativa, né
durante l'iter amministrativo e/o giudiziario, dovendosi tuttavia riconoscere lo status di portatore di handicap in situazione di gravità a decorrere dall'8.9.2022, come accertato in fase di ATP e confermato nella presente fase di opposizione.
Entrambe le relazioni del CTU appaiono ben motivate, dettagliatamente descrittive delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass. Sez. L, Sentenza n. 23413 del
10/11/2011).
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
IV Avuto riguardo alla dichiarazione reddituale in atti, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili;
le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
contro con ricorso iscritto al nr. 4364/2024 R.G. depositato Parte_1 CP_1
l'11.11.2024 a seguito di ATP:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'accertamento sanitario di cui alla relazione peritale depositata il 28.08.2025 a firma del dr. ; Persona_2
Dichiara irripetibili le spese del giudizio
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, CP_1
liquidate con separato decreto.
Il Giudice del Lavoro
CO Clemente TE
V