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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/09/2025, n. 6822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6822 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29675/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada Favarolo, ha emesso, ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29675 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Parte_1 C.F._1
Ruocco, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso introduttivo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foggia, via Lustro n. 29 e, pertanto, presso l'indirizzo telematico del difensore RICORRENTE E Partita IVA ), in persona dei suoi procuratori Dottor Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 ppresentata avvocati Calogero Lanza e Matteo Gia
[...] Controparte_3 virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
RESISTENTE OGGETTO: contratti bancari CONCLUSIONI Per parte ricorrente:
“a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB ovvero ai tassi legali ex art. 1284 cc. b) In via subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. c) con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”
Per parte resistente:
“- in via preliminare: accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda ex art. 5 c. 1 bis D.lgs. 28/2010;
- ancora in via preliminare: accertare e dichiarare inammissibilità/improcedibilità della domanda di accertamento negativo presupposta alla domanda di condanna per difetto di sua autonomia e/o per contrarietà ai principi di correttezza e buona fede per le ragioni meglio indicate in parte motiva;
- Nel merito ed in via principale: rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto mandando completamente assolta da ogni e qualsivoglia pretesa dell'attore. Con vittoria di spese e competenze di lite oltre rimborso s.g. IVA Controparte_1 e CPA
- Nel merito ed in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi che si ritenesse in tutto o in parte fondata la domanda avversaria, escludere o limitare fortemente le spese legali di soccombenza o compensarle integralmente per le ragioni meglio indicate in parte motiva stante il frazionamento della domanda la contrarietà ai principi di correttezza e solidarietà. Ci si oppone comunque alla distrazione a favore del difensore ove non vi sia prova dell'anticipo. In ogni caso con richiesta di omissione delle generalità e dei dati identificativi di ex art. 52 D. lgs. 196/2003” Controparte_1
pagina 1 di 6 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 7 agosto 2024, ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., il signor Parte_1
ha chiesto di dichiarare la nullità del contratto avente ad oggetto l'apertura di una linea di credito
[...] mediante l'uso di una carta revolving, stipulato in data 13 maggio 2008 con la società Controparte_1 contestualmente alla stipulazione di un contratto di finanziamento. Il ricorrente ha sostenuto la nullità parziale del contratto di apertura della linea di credito con carta revolving, con particolare riferimento alla clausola di determinazione degli interessi, per violazione dell'art. 117 TUB e dell'art. 1284 cc., in quanto la misura degli interessi e del TAEG era stata pattuita con l'indicazione di un limite minimo e di un limite massimo, senza precisazioni sulle modalità di definizione del tasso concretamente applicabile né in merito alla parte che avrebbe potuto procedere a tale quantificazione. Il ricorrente ha quindi chiesto di accertare la nullità parziale del contratto avente ad oggetto l'apertura della linea di credito con carta revolving e il correlato diritto del signor a restituire le somme ricevute in Pt_1 prestito, con applicazione di interessi al tasso sostitutivo di cui all'art. 117 T.U.B. o al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c. 2. Si è costituita in giudizio la società eccependo, in via pregiudiziale, Controparte_1
l'improcedibilità delle domande per omesso espletamento della mediazione e l'inammissibilità della domanda di accertamento della nullità del contratto per illegittimo frazionamento, essendo tale domanda di accertamento funzionalmente connessa alla domanda di ripetizione delle somme illegittimamente pagate. Nel merito, la difesa della resistente ha chiesto di rigettare integralmente la domanda ritenendo che il contratto contenesse la completa disciplina economica e contrattuale della linea di credito mediante carta di credito revolving. La difesa di ha evidenziato come il ricorrente, con la sottoscrizione del CP_1 modulo integrante una proposta contrattuale avesse preso atto e accettato che, ai sensi dell'art. 1C delle condizioni particolari relative alla Carta, il relativo contratto si sarebbe concluso solo con l'accettazione scritta di con cui la società in questione avrebbe anche provveduto a trasmettere la carta, CP_1 determinare l'importo del e determinare il tasso di interesse puntuale applicato all'inizio del rapporto Pt_2 entro l'ambito dei valori (minimo e massimo) indicati nella proposta sottoscritta dal consumatore. Nel caso di specie, con una missiva del 13.05.2008, la aveva provveduto ad accettare per iscritto la richiesta CP_1 di fido specificando il tasso di interesse applicato (TAN 1,16% mensile) e il TAEG (pari al 14,84%), ossia applicando il tasso al valore minimo indicato al consumatore nella documentazione precontrattuale, ossia all'atto della proposta. Secondo la difesa di parte resistente, il contratto doveva considerarsi concluso al momento in cui erano stati comunicati i tassi, con la lettera di accettazione della banca, mentre fino a quel momento vi era stata una mera proposta con l'indicazione di alcuni elementi contrattuali che non erano ancora determinati ma erano determinabili e che il cliente aveva accettato.
3. All'esito della prima udienza, il giudice originariamente assegnatario della causa, ritenuto che la controversia rientrasse nell'ambito applicativo della disciplina in tema di mediazione, ai sensi del d.lgs. n. 28\2010, ha assegnato il termine per l'avvio del procedimento. Alla successiva udienza del 2 luglio 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il nuovo giudice assegnatario del fascicolo (a seguito di provvedimento del Presidente di sezione del 12 febbraio 2025) ha fissato l'udienza del 10 settembre 2025 per la precisazione delle conclusioni e in quella sede la causa è stata rimessa in decisione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 terdecies, 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 127 ter c.p.c 4. In via preliminare, non è meritevole di accoglimento l'eccezione sollevata dalla Compass di improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010. Giova anzitutto rilevare come la materia del credito al consumo, cui inerisce il giudizio, sia soggetta alla procedura di mediazione, ai sensi dell'art. 5 del d. Lgs. 28/2010, in quanto si tratta di materia regolata dal pagina 2 di 6 testo unico di cui al d. lgs 385/1993 e, in quanto tale, inquadrabile tra i contratti bancari per i quali la mediazione integra una condizione di procedibilità. Nel corso del giudizio, in seguito all'espletamento della mediazione disposta con ordinanza del 4 febbraio 2025, la difesa di parte resistente ha reiterato l'eccezione di improcedibilità e contestato il regolare svolgimento del procedimento evidenziando che: (a.) la domanda di mediazione era stata quantificata in misura pari ad € 1.000,00 e, quindi, non vi era simmetria rispetto alla domanda giudiziale, di valore indeterminato;
(b.) non era presente la parte personalmente ma l'avv. Bernaudo che aveva dichiarato, nel verbale di mediazione, di presenziare in sostituzione dell'Avv. Ruocco, ritenendosi a tal fine insufficiente la procura prodotta in sede di mediazione;
(c.) vi era un'asimmetria tra la domanda giudiziale, attinente unicamente all'accertamento dell'asserita indeterminatezza dei tassi applicati, e la domanda di mediazione avente un oggetto più ampio (essendo relativa anche alla nullità del contratto poiché concluso da soggetto non abilitato). L'eccezione non è meritevole di accoglimento in quanto, ad avviso di questo giudice, il procedimento di mediazione attivato dalla difesa del signor (con istanza del 12 febbraio 2025 e incontro tenuto in Pt_1 data 13 marzo 2023 – cfr. allegati E ed A del fascicolo di parte resistente) è idoneo a ritenere assolta la condizione di procedibilità. Quanto alla divergenza in ordine al valore della domanda, si ritiene trattarsi di un profilo di carattere amministrativo rilevante ai fini del calcolo del contributo, eventualmente da integrare, ma inidoneo, di per sé, ad inficiare la regolarità del procedimento. In ordine allo svolgimento del procedimento di mediazione e, in particolare, all'assenza della parte, l'art. 8 del d.lgs. n. 28/2010 espressamente dispone, al comma 4, che “Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia […]”. Nel caso di specie, dall'esame del verbale di mediazione si evince che al procedimento ha “per la parte istante Sig. , compare l'Avv. LAURA Parte_1
BERNAUDO in sostituzione dell'Avv. ANDREA RUOCCO munita di procura sostanziale” (verbale di mediazione prodotto da entrambe le parti); nella procura richiamata, denominata “Procura speciale per la procedura di mediazione” e rilasciata in data 10 febbraio 2025, il signor ha conferito agli Parte_1 avvocati Andrea Ruocco e Laura Bernaudo il potere di rappresentarlo (letteralmente, intervenire “in suo nome, per sua vece e per suo conto”) nel procedimento di mediazione attribuendo agli stessi ogni potere, ivi compreso quello di “pagare ed incassare somma […] assumere impegni finalizzati alla composizione amichevole della controversia, pattuire termini, condizioni e modalità dell'esecuzione dell'accordo […]”. Infine, la circostanza, oggetto di contestazione ad opera della resistente, per cui in tale procura si sia fatto riferimento ad un giudizio nei confronti di instaurato dinanzi al Tribunale di Milano avente ad oggetto “la ripetizione dell'indebito” CP_1 mentre il presente giudizio in relazione al quale è stata disposta la mediazione è un'azione di mero accertamento non appare inficiare la validità della suddetta procura, tenuto conto sia della data in cui la stessa è stata rilasciata (10 febbraio 2025), di poco successiva all'udienza nel corso della quale il giudice originariamente assegnatario della causa ha disposto l'espletamento della mediazione, sia del fatto che non risultano essere pendenti altri giudizi tra le medesime parti (ossia il signor e . Pt_1 CP_1
Infine, quanto all'eccepita asimmetria tra la domanda proposta nel presente giudizio e quelle oggetto del procedimento di mediazione, si ritiene irrilevante che la mediazione abbia avuto un oggetto più ampio rispetto al giudizio, essendo sufficiente, ai fini della regolarità del procedimento e, conseguentemente, ai fini della procedibilità della domanda giudiziale, che la mediazione abbia avuto ad oggetto almeno la domanda proposta nel presente giudizio (nullità parziale del contratto relativo alla carta di credito revolving per indeterminatezza della clausola relativa agli interessi). pagina 3 di 6 5. Per quanto concerne l'inammissibilità conseguente all'illegittimo frazionamento delle domande e alla carenza di interesse ad agire in ordine alla domanda di mero accertamento, si osserva che nel nostro ordinamento sono pienamente legittime le domande aventi ad oggetto l'accertamento della nullità di un contratto. In questa prospettiva, anche di recente la giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto sussistente l'interesse ad agire in ordine ad una domanda di accertamento della nullità di una clausola contrattuale, ritenendo che tale domanda possa essere formulata anche in via autonoma e non meramente strumentale rispetto all'accoglimento dell'eventuale domanda di restituzione (Cass., ordinanza, 16 febbraio 2023 n. 4911 e, più in generale, sull'ammissibilità di azioni di accertamento, in tema di contratti di bancari, in via autonoma rispetto all'azione di ripetizione, Cass., Ordinanza, 5 settembre 2018 n. 21646), laddove si ravvisi un interesse della parte, inteso come possibile conseguimento di un risultato utile e giuridicamente apprezzabile. Nel caso di specie, è configurabile, ad avviso di questo giudice, l'interesse ad agire della parte ricorrente, atteso che dall'accoglimento delle domande di accertamento della nullità del contratto di apertura di linea di credito discenderebbe il diritto del signor di corrispondere, almeno per il futuro, interessi in misura Pt_1 minore e comunque diversa rispetto a quanto richiesto dalla resistente. Tale interesse del ricorrente mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime e, in ipotesi, anche nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concesso. In ordine all'ipotizzata illegittimità del frazionamento delle domande, l'eccezione potrebbe assumere rilevanza nell'ambito di un futuro giudizio, allo stato meramente ipotetico, avente ad oggetto la rielaborazione del saldo e la ripetizione degli addebiti illegittimi, idoneo ad integrare l'invocato frazionamento. Al riguardo, non può tuttavia escludersi che la resistente, in caso di accoglimento della domanda di mero accertamento formulata nel presente giudizio, dia spontaneamente seguito all'accertamento dell'invalidità contrattuale e proceda alla rielaborazione del saldo, così da rendere superflua l'istaurazione di un eventuale ulteriore giudizio ad opera del ricorrente. Tali considerazioni inducono a ritenere non rilevanti, nella fattispecie, i principi espressi di recente dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in tema di abusivo frazionamento del credito (Cass. SS.UU. 19 marzo 2025 n. 7299) - ravvisandosi la titolarità, in capo al signor di un apprezzabile interesse alla tutela Pt_1 processuale limitata alla dichiarazione di nullità del contratto. 6. Tanto premesso, passando all'esame del merito, va accolta la domanda avente ad oggetto l'accertamento della nullità parziale del contratto relativo all'apertura della linea di credito con carta revolving e, precisamente, della clausola relativa agli interessi, con conseguente applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB. Dall'esame del documento contrattuale prodotto da entrambe le parti, precisamente del frontespizio, nella parte a destra, si evince che il cliente (nel caso di specie il signor ) ha dichiarato: «Il sottoscritto, Pt_1 presa visione delle condizioni contrattuali comuni e particolari Carta Compass riportate sul retro del presente modulo, che tutte dichiaro di accettare senza riserva alcuna, chiedo a la concessione di una linea di credito utilizzabile mediante CP_1 una Carta di Credito rilasciata a mio nome per l'importo e alle condizioni indicate sul retro nella “tabella riassuntiva delle condizioni economiche della carta” e aderente ai circuiti indicati in quest'ultima […]» (doc. 1 di parte ricorrente e doc. 2 di parte resistente, pag. 1). Nella seconda pagina, precisamente nella sezione “Tabella riassuntiva delle condizioni economiche della Carta”, con riguardo al tasso di interesse mensile, per un fido minimo di euro 800,00 (quale importo minimo, elevabile pagina 4 di 6 a discrezione di , è stata inserita la seguente previsione: “Min 1,16% (TAN 13,92%; TAEG CP_1
14,84%), Max. 1,60% (TAN 19,20%, TAEG 20,98%)”. Nel contratto in questione, dunque, è stato previsto unicamente un limite minimo e massimo del tasso di interesse, senza alcuna indicazione sulle modalità con cui le parti avrebbero concordato il tasso concretamente applicabile. Ebbene, nel documento qui esaminato, integrante una proposta contrattuale in merito all'apertura della linea di credito qui contestata è stato previsto unicamente un limite massimo del tasso di interesse e del TAEG, senza alcuna indicazione sulle modalità con cui le parti avrebbero concordato i tassi concretamente applicabili;
anzi, al riguardo, l'art. 1C delle condizioni particolari della Carta aveva testualmente previsto che “In caso di accettazione della domanda, unitamente alla comunicazione scritta di accettazione, il Titolare riceverà una Carta intestata a suo nome […]. Il limite massimo di utilizzo della Carta e della linea di credito (di seguito, il nonchè il tasso puntuale applicato all'inizio del rapporto sono determinati d Pt_2 CP_1
a sua discrezione ed indicati per iscritto al più tardi nella comunicazione di cui sopra”. Ebbene, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, “In tema di contratti bancari, ai fini della prova della pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali, la misura del tasso di interesse non deve necessariamente essere indicata con un indicatore numerico, ma ben può essere determinata attraverso il richiamo a criteri prestabiliti e a elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla banca e funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso;
analoga regola vale con riguardo all'obbligo di indicare il tasso di interesse previsto dall'art. 117, comma 4, TUB” (Cass., ord. 13 giugno 2024 n. 16456; già Cass., ord. 26 giugno 2019 n. 17110). Nella fattispecie, dall'esame condizioni contrattuali ed economiche sopra riportate e applicabili alla linea di credito, non emergono i criteri o gli elementi estrinseci, oggettivamente individuabili, tali da rendere quantomeno determinabile il tasso di interesse nell'ambito dei valori minimi e massimi ivi indicati. Una clausola così pattuita è quindi nulla in considerazione dell'indeterminatezza e indeterminabilità del tasso di interesse da applicare in concreto, dovendosi anche escludere che il tasso così indicato possa essere successivamente e unilateralmente individuato da una sola delle parti e, in particolare, dalla parte resistente
– come invece sostenuto dalla difesa della parte resistente secondo cui era del tutto idonea la determinazione unilaterale effettuata dalla nella lettera di accettazione (doc. 3) - atteso che i CP_1 requisiti di forma e il contenuto minimo del contratto, ai sensi dell'art. 117 TUB (e, trattandosi di credito al consumo, dell'art. 124, secondo la disciplina vigente all'epoca della stipula del contratto oggetto di causa) devono essere valutati con riferimento al momento della stipula del contratto di finanziamento. In questa prospettiva, peraltro, alcun rilievo è possibile attribuire alla comunicazione di accettazione della (doc. 3 del fascicolo di parte resistente) dovendosi escludere che la dichiarazione contenente CP_1
l'accettazione possa avere un contenuto difforme rispetto alla proposta, ai sensi dell'art. 1326 c.c.; d'altro canto, laddove si volesse attribuire alla suddetta accettazione - contenente l'individuazione delle effettive condizioni economiche da applicare al rapporto - il valore di una nuova proposta, non è stata offerta prova idonea della accettazione da parte del signor evidenziandosi che, a tal fine, doveva essere rispettato Pt_1 il requisito della forma scritta. Deve essere pertanto dichiarata la nullità della clausola relativa al tasso di interesse con riferimento all'apertura della linea di credito con carta di credito revolving stipulato tra le parti, con conseguente applicazione a tale rapporto del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, settimo comma, TUB (tasso nominale minimo dei buoni ordinario del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti alla data di conclusione del contratto). 7. Infine, non può trovare accoglimento l'accoglimento la richiesta di anonimizzazione delle generalità e/o di ogni altro dato identificativo avanzata dall'appellante ai sensi dell'art. 52 CP_1
d.lgs. n. 196\2003. pagina 5 di 6 Al riguardo, è stato rilevato come, per effetto delle modifiche normative intervenute nel corso del 2011 l'istanza di anonimizzazione possa essere proposta unicamente da persone fisiche. Precisamente, è stato affermato che, in tema di diritto all'anonimato nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica, l'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 legittima alla proposizione della relativa istanza di anonimizzazione delle generalità e degli altri dati identificativi la sola persona dell'interessato da individuarsi - per effetto delle modifiche apportate, all'art. 4, lett. i) del d.lgs. cit., dall'art. 40 del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011 che ha eliminato il riferimento alla persona giuridica - esclusivamente con la persona fisica, la quale può proporla in presenza di motivi “legittimi”, da intendersi come motivi “opportuni” (così, Cass., 9 febbraio 2022 n. 4167; già Cass., ordinanza 7 agosto 2020 n. 16807). In tal senso rileva anche il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e, in particolare il considerando n. 14. In ogni caso la resistente non risulta avere illustrato adeguatamente le invocate esigenze di CP_1 riservatezza, anche considerata la materia trattata, di per sé non sensibile né caratterizzata in re ipsa da particolare delicatezza. I rilievi sin qui svolti sono tali da superare ogni ulteriore contestazione o domanda evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare valutazioni di tipo diverso.
8. Per quanto riguarda le spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza di parte resistente in ordine alla domanda proposta in via principale e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, della scarsa complessità delle questioni esaminate e dell'attività effettivamente svolta (tenuto conto, in particolare, dell'assenza di attività istruttoria). Alla luce di tali criteri si liquidano le spese applicando i valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria. In assenza della prova degli esborsi relativi al pagamento del contributo unificato ex art. 14 d.P.R. n. 115\2002 e delle anticipazioni forfettarie ex art. 30 d.P.R. n. 115\2005, nulla va liquidato per questi titoli. Le spese inerenti ai compensi vengono liquidate in favore dell'avv. Andrea Ruocco che ha dichiarato di non aver riscosso i compensi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice Ada Favarolo, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti della società così provvede: Parte_1 Controparte_1
a. accoglie la domanda proposta e accerta la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse con riferimento al contratto di apertura di linea di credito con carta di credito revolving stipulato tra le parti e, per l'effetto, accerta il diritto della ricorrente di restituire le somme ricevute in prestito con applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, settimo comma, TUB;
b. condanna al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, Controparte_1 che liquida in euro 2.900,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, oltre a CPA e IVA come per legge, con attribuzione all'avv. Andrea Ruocco ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Così deciso a Milano, in data 11 settembre 2025
Il giudice Ada Favarolo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada Favarolo, ha emesso, ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29675 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Parte_1 C.F._1
Ruocco, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso introduttivo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foggia, via Lustro n. 29 e, pertanto, presso l'indirizzo telematico del difensore RICORRENTE E Partita IVA ), in persona dei suoi procuratori Dottor Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 ppresentata avvocati Calogero Lanza e Matteo Gia
[...] Controparte_3 virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
RESISTENTE OGGETTO: contratti bancari CONCLUSIONI Per parte ricorrente:
“a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB ovvero ai tassi legali ex art. 1284 cc. b) In via subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. c) con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”
Per parte resistente:
“- in via preliminare: accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda ex art. 5 c. 1 bis D.lgs. 28/2010;
- ancora in via preliminare: accertare e dichiarare inammissibilità/improcedibilità della domanda di accertamento negativo presupposta alla domanda di condanna per difetto di sua autonomia e/o per contrarietà ai principi di correttezza e buona fede per le ragioni meglio indicate in parte motiva;
- Nel merito ed in via principale: rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto mandando completamente assolta da ogni e qualsivoglia pretesa dell'attore. Con vittoria di spese e competenze di lite oltre rimborso s.g. IVA Controparte_1 e CPA
- Nel merito ed in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi che si ritenesse in tutto o in parte fondata la domanda avversaria, escludere o limitare fortemente le spese legali di soccombenza o compensarle integralmente per le ragioni meglio indicate in parte motiva stante il frazionamento della domanda la contrarietà ai principi di correttezza e solidarietà. Ci si oppone comunque alla distrazione a favore del difensore ove non vi sia prova dell'anticipo. In ogni caso con richiesta di omissione delle generalità e dei dati identificativi di ex art. 52 D. lgs. 196/2003” Controparte_1
pagina 1 di 6 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 7 agosto 2024, ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., il signor Parte_1
ha chiesto di dichiarare la nullità del contratto avente ad oggetto l'apertura di una linea di credito
[...] mediante l'uso di una carta revolving, stipulato in data 13 maggio 2008 con la società Controparte_1 contestualmente alla stipulazione di un contratto di finanziamento. Il ricorrente ha sostenuto la nullità parziale del contratto di apertura della linea di credito con carta revolving, con particolare riferimento alla clausola di determinazione degli interessi, per violazione dell'art. 117 TUB e dell'art. 1284 cc., in quanto la misura degli interessi e del TAEG era stata pattuita con l'indicazione di un limite minimo e di un limite massimo, senza precisazioni sulle modalità di definizione del tasso concretamente applicabile né in merito alla parte che avrebbe potuto procedere a tale quantificazione. Il ricorrente ha quindi chiesto di accertare la nullità parziale del contratto avente ad oggetto l'apertura della linea di credito con carta revolving e il correlato diritto del signor a restituire le somme ricevute in Pt_1 prestito, con applicazione di interessi al tasso sostitutivo di cui all'art. 117 T.U.B. o al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c. 2. Si è costituita in giudizio la società eccependo, in via pregiudiziale, Controparte_1
l'improcedibilità delle domande per omesso espletamento della mediazione e l'inammissibilità della domanda di accertamento della nullità del contratto per illegittimo frazionamento, essendo tale domanda di accertamento funzionalmente connessa alla domanda di ripetizione delle somme illegittimamente pagate. Nel merito, la difesa della resistente ha chiesto di rigettare integralmente la domanda ritenendo che il contratto contenesse la completa disciplina economica e contrattuale della linea di credito mediante carta di credito revolving. La difesa di ha evidenziato come il ricorrente, con la sottoscrizione del CP_1 modulo integrante una proposta contrattuale avesse preso atto e accettato che, ai sensi dell'art. 1C delle condizioni particolari relative alla Carta, il relativo contratto si sarebbe concluso solo con l'accettazione scritta di con cui la società in questione avrebbe anche provveduto a trasmettere la carta, CP_1 determinare l'importo del e determinare il tasso di interesse puntuale applicato all'inizio del rapporto Pt_2 entro l'ambito dei valori (minimo e massimo) indicati nella proposta sottoscritta dal consumatore. Nel caso di specie, con una missiva del 13.05.2008, la aveva provveduto ad accettare per iscritto la richiesta CP_1 di fido specificando il tasso di interesse applicato (TAN 1,16% mensile) e il TAEG (pari al 14,84%), ossia applicando il tasso al valore minimo indicato al consumatore nella documentazione precontrattuale, ossia all'atto della proposta. Secondo la difesa di parte resistente, il contratto doveva considerarsi concluso al momento in cui erano stati comunicati i tassi, con la lettera di accettazione della banca, mentre fino a quel momento vi era stata una mera proposta con l'indicazione di alcuni elementi contrattuali che non erano ancora determinati ma erano determinabili e che il cliente aveva accettato.
3. All'esito della prima udienza, il giudice originariamente assegnatario della causa, ritenuto che la controversia rientrasse nell'ambito applicativo della disciplina in tema di mediazione, ai sensi del d.lgs. n. 28\2010, ha assegnato il termine per l'avvio del procedimento. Alla successiva udienza del 2 luglio 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il nuovo giudice assegnatario del fascicolo (a seguito di provvedimento del Presidente di sezione del 12 febbraio 2025) ha fissato l'udienza del 10 settembre 2025 per la precisazione delle conclusioni e in quella sede la causa è stata rimessa in decisione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 terdecies, 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 127 ter c.p.c 4. In via preliminare, non è meritevole di accoglimento l'eccezione sollevata dalla Compass di improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010. Giova anzitutto rilevare come la materia del credito al consumo, cui inerisce il giudizio, sia soggetta alla procedura di mediazione, ai sensi dell'art. 5 del d. Lgs. 28/2010, in quanto si tratta di materia regolata dal pagina 2 di 6 testo unico di cui al d. lgs 385/1993 e, in quanto tale, inquadrabile tra i contratti bancari per i quali la mediazione integra una condizione di procedibilità. Nel corso del giudizio, in seguito all'espletamento della mediazione disposta con ordinanza del 4 febbraio 2025, la difesa di parte resistente ha reiterato l'eccezione di improcedibilità e contestato il regolare svolgimento del procedimento evidenziando che: (a.) la domanda di mediazione era stata quantificata in misura pari ad € 1.000,00 e, quindi, non vi era simmetria rispetto alla domanda giudiziale, di valore indeterminato;
(b.) non era presente la parte personalmente ma l'avv. Bernaudo che aveva dichiarato, nel verbale di mediazione, di presenziare in sostituzione dell'Avv. Ruocco, ritenendosi a tal fine insufficiente la procura prodotta in sede di mediazione;
(c.) vi era un'asimmetria tra la domanda giudiziale, attinente unicamente all'accertamento dell'asserita indeterminatezza dei tassi applicati, e la domanda di mediazione avente un oggetto più ampio (essendo relativa anche alla nullità del contratto poiché concluso da soggetto non abilitato). L'eccezione non è meritevole di accoglimento in quanto, ad avviso di questo giudice, il procedimento di mediazione attivato dalla difesa del signor (con istanza del 12 febbraio 2025 e incontro tenuto in Pt_1 data 13 marzo 2023 – cfr. allegati E ed A del fascicolo di parte resistente) è idoneo a ritenere assolta la condizione di procedibilità. Quanto alla divergenza in ordine al valore della domanda, si ritiene trattarsi di un profilo di carattere amministrativo rilevante ai fini del calcolo del contributo, eventualmente da integrare, ma inidoneo, di per sé, ad inficiare la regolarità del procedimento. In ordine allo svolgimento del procedimento di mediazione e, in particolare, all'assenza della parte, l'art. 8 del d.lgs. n. 28/2010 espressamente dispone, al comma 4, che “Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia […]”. Nel caso di specie, dall'esame del verbale di mediazione si evince che al procedimento ha “per la parte istante Sig. , compare l'Avv. LAURA Parte_1
BERNAUDO in sostituzione dell'Avv. ANDREA RUOCCO munita di procura sostanziale” (verbale di mediazione prodotto da entrambe le parti); nella procura richiamata, denominata “Procura speciale per la procedura di mediazione” e rilasciata in data 10 febbraio 2025, il signor ha conferito agli Parte_1 avvocati Andrea Ruocco e Laura Bernaudo il potere di rappresentarlo (letteralmente, intervenire “in suo nome, per sua vece e per suo conto”) nel procedimento di mediazione attribuendo agli stessi ogni potere, ivi compreso quello di “pagare ed incassare somma […] assumere impegni finalizzati alla composizione amichevole della controversia, pattuire termini, condizioni e modalità dell'esecuzione dell'accordo […]”. Infine, la circostanza, oggetto di contestazione ad opera della resistente, per cui in tale procura si sia fatto riferimento ad un giudizio nei confronti di instaurato dinanzi al Tribunale di Milano avente ad oggetto “la ripetizione dell'indebito” CP_1 mentre il presente giudizio in relazione al quale è stata disposta la mediazione è un'azione di mero accertamento non appare inficiare la validità della suddetta procura, tenuto conto sia della data in cui la stessa è stata rilasciata (10 febbraio 2025), di poco successiva all'udienza nel corso della quale il giudice originariamente assegnatario della causa ha disposto l'espletamento della mediazione, sia del fatto che non risultano essere pendenti altri giudizi tra le medesime parti (ossia il signor e . Pt_1 CP_1
Infine, quanto all'eccepita asimmetria tra la domanda proposta nel presente giudizio e quelle oggetto del procedimento di mediazione, si ritiene irrilevante che la mediazione abbia avuto un oggetto più ampio rispetto al giudizio, essendo sufficiente, ai fini della regolarità del procedimento e, conseguentemente, ai fini della procedibilità della domanda giudiziale, che la mediazione abbia avuto ad oggetto almeno la domanda proposta nel presente giudizio (nullità parziale del contratto relativo alla carta di credito revolving per indeterminatezza della clausola relativa agli interessi). pagina 3 di 6 5. Per quanto concerne l'inammissibilità conseguente all'illegittimo frazionamento delle domande e alla carenza di interesse ad agire in ordine alla domanda di mero accertamento, si osserva che nel nostro ordinamento sono pienamente legittime le domande aventi ad oggetto l'accertamento della nullità di un contratto. In questa prospettiva, anche di recente la giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto sussistente l'interesse ad agire in ordine ad una domanda di accertamento della nullità di una clausola contrattuale, ritenendo che tale domanda possa essere formulata anche in via autonoma e non meramente strumentale rispetto all'accoglimento dell'eventuale domanda di restituzione (Cass., ordinanza, 16 febbraio 2023 n. 4911 e, più in generale, sull'ammissibilità di azioni di accertamento, in tema di contratti di bancari, in via autonoma rispetto all'azione di ripetizione, Cass., Ordinanza, 5 settembre 2018 n. 21646), laddove si ravvisi un interesse della parte, inteso come possibile conseguimento di un risultato utile e giuridicamente apprezzabile. Nel caso di specie, è configurabile, ad avviso di questo giudice, l'interesse ad agire della parte ricorrente, atteso che dall'accoglimento delle domande di accertamento della nullità del contratto di apertura di linea di credito discenderebbe il diritto del signor di corrispondere, almeno per il futuro, interessi in misura Pt_1 minore e comunque diversa rispetto a quanto richiesto dalla resistente. Tale interesse del ricorrente mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime e, in ipotesi, anche nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concesso. In ordine all'ipotizzata illegittimità del frazionamento delle domande, l'eccezione potrebbe assumere rilevanza nell'ambito di un futuro giudizio, allo stato meramente ipotetico, avente ad oggetto la rielaborazione del saldo e la ripetizione degli addebiti illegittimi, idoneo ad integrare l'invocato frazionamento. Al riguardo, non può tuttavia escludersi che la resistente, in caso di accoglimento della domanda di mero accertamento formulata nel presente giudizio, dia spontaneamente seguito all'accertamento dell'invalidità contrattuale e proceda alla rielaborazione del saldo, così da rendere superflua l'istaurazione di un eventuale ulteriore giudizio ad opera del ricorrente. Tali considerazioni inducono a ritenere non rilevanti, nella fattispecie, i principi espressi di recente dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in tema di abusivo frazionamento del credito (Cass. SS.UU. 19 marzo 2025 n. 7299) - ravvisandosi la titolarità, in capo al signor di un apprezzabile interesse alla tutela Pt_1 processuale limitata alla dichiarazione di nullità del contratto. 6. Tanto premesso, passando all'esame del merito, va accolta la domanda avente ad oggetto l'accertamento della nullità parziale del contratto relativo all'apertura della linea di credito con carta revolving e, precisamente, della clausola relativa agli interessi, con conseguente applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB. Dall'esame del documento contrattuale prodotto da entrambe le parti, precisamente del frontespizio, nella parte a destra, si evince che il cliente (nel caso di specie il signor ) ha dichiarato: «Il sottoscritto, Pt_1 presa visione delle condizioni contrattuali comuni e particolari Carta Compass riportate sul retro del presente modulo, che tutte dichiaro di accettare senza riserva alcuna, chiedo a la concessione di una linea di credito utilizzabile mediante CP_1 una Carta di Credito rilasciata a mio nome per l'importo e alle condizioni indicate sul retro nella “tabella riassuntiva delle condizioni economiche della carta” e aderente ai circuiti indicati in quest'ultima […]» (doc. 1 di parte ricorrente e doc. 2 di parte resistente, pag. 1). Nella seconda pagina, precisamente nella sezione “Tabella riassuntiva delle condizioni economiche della Carta”, con riguardo al tasso di interesse mensile, per un fido minimo di euro 800,00 (quale importo minimo, elevabile pagina 4 di 6 a discrezione di , è stata inserita la seguente previsione: “Min 1,16% (TAN 13,92%; TAEG CP_1
14,84%), Max. 1,60% (TAN 19,20%, TAEG 20,98%)”. Nel contratto in questione, dunque, è stato previsto unicamente un limite minimo e massimo del tasso di interesse, senza alcuna indicazione sulle modalità con cui le parti avrebbero concordato il tasso concretamente applicabile. Ebbene, nel documento qui esaminato, integrante una proposta contrattuale in merito all'apertura della linea di credito qui contestata è stato previsto unicamente un limite massimo del tasso di interesse e del TAEG, senza alcuna indicazione sulle modalità con cui le parti avrebbero concordato i tassi concretamente applicabili;
anzi, al riguardo, l'art. 1C delle condizioni particolari della Carta aveva testualmente previsto che “In caso di accettazione della domanda, unitamente alla comunicazione scritta di accettazione, il Titolare riceverà una Carta intestata a suo nome […]. Il limite massimo di utilizzo della Carta e della linea di credito (di seguito, il nonchè il tasso puntuale applicato all'inizio del rapporto sono determinati d Pt_2 CP_1
a sua discrezione ed indicati per iscritto al più tardi nella comunicazione di cui sopra”. Ebbene, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, “In tema di contratti bancari, ai fini della prova della pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali, la misura del tasso di interesse non deve necessariamente essere indicata con un indicatore numerico, ma ben può essere determinata attraverso il richiamo a criteri prestabiliti e a elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla banca e funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso;
analoga regola vale con riguardo all'obbligo di indicare il tasso di interesse previsto dall'art. 117, comma 4, TUB” (Cass., ord. 13 giugno 2024 n. 16456; già Cass., ord. 26 giugno 2019 n. 17110). Nella fattispecie, dall'esame condizioni contrattuali ed economiche sopra riportate e applicabili alla linea di credito, non emergono i criteri o gli elementi estrinseci, oggettivamente individuabili, tali da rendere quantomeno determinabile il tasso di interesse nell'ambito dei valori minimi e massimi ivi indicati. Una clausola così pattuita è quindi nulla in considerazione dell'indeterminatezza e indeterminabilità del tasso di interesse da applicare in concreto, dovendosi anche escludere che il tasso così indicato possa essere successivamente e unilateralmente individuato da una sola delle parti e, in particolare, dalla parte resistente
– come invece sostenuto dalla difesa della parte resistente secondo cui era del tutto idonea la determinazione unilaterale effettuata dalla nella lettera di accettazione (doc. 3) - atteso che i CP_1 requisiti di forma e il contenuto minimo del contratto, ai sensi dell'art. 117 TUB (e, trattandosi di credito al consumo, dell'art. 124, secondo la disciplina vigente all'epoca della stipula del contratto oggetto di causa) devono essere valutati con riferimento al momento della stipula del contratto di finanziamento. In questa prospettiva, peraltro, alcun rilievo è possibile attribuire alla comunicazione di accettazione della (doc. 3 del fascicolo di parte resistente) dovendosi escludere che la dichiarazione contenente CP_1
l'accettazione possa avere un contenuto difforme rispetto alla proposta, ai sensi dell'art. 1326 c.c.; d'altro canto, laddove si volesse attribuire alla suddetta accettazione - contenente l'individuazione delle effettive condizioni economiche da applicare al rapporto - il valore di una nuova proposta, non è stata offerta prova idonea della accettazione da parte del signor evidenziandosi che, a tal fine, doveva essere rispettato Pt_1 il requisito della forma scritta. Deve essere pertanto dichiarata la nullità della clausola relativa al tasso di interesse con riferimento all'apertura della linea di credito con carta di credito revolving stipulato tra le parti, con conseguente applicazione a tale rapporto del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, settimo comma, TUB (tasso nominale minimo dei buoni ordinario del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti alla data di conclusione del contratto). 7. Infine, non può trovare accoglimento l'accoglimento la richiesta di anonimizzazione delle generalità e/o di ogni altro dato identificativo avanzata dall'appellante ai sensi dell'art. 52 CP_1
d.lgs. n. 196\2003. pagina 5 di 6 Al riguardo, è stato rilevato come, per effetto delle modifiche normative intervenute nel corso del 2011 l'istanza di anonimizzazione possa essere proposta unicamente da persone fisiche. Precisamente, è stato affermato che, in tema di diritto all'anonimato nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica, l'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 legittima alla proposizione della relativa istanza di anonimizzazione delle generalità e degli altri dati identificativi la sola persona dell'interessato da individuarsi - per effetto delle modifiche apportate, all'art. 4, lett. i) del d.lgs. cit., dall'art. 40 del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011 che ha eliminato il riferimento alla persona giuridica - esclusivamente con la persona fisica, la quale può proporla in presenza di motivi “legittimi”, da intendersi come motivi “opportuni” (così, Cass., 9 febbraio 2022 n. 4167; già Cass., ordinanza 7 agosto 2020 n. 16807). In tal senso rileva anche il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e, in particolare il considerando n. 14. In ogni caso la resistente non risulta avere illustrato adeguatamente le invocate esigenze di CP_1 riservatezza, anche considerata la materia trattata, di per sé non sensibile né caratterizzata in re ipsa da particolare delicatezza. I rilievi sin qui svolti sono tali da superare ogni ulteriore contestazione o domanda evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare valutazioni di tipo diverso.
8. Per quanto riguarda le spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza di parte resistente in ordine alla domanda proposta in via principale e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, della scarsa complessità delle questioni esaminate e dell'attività effettivamente svolta (tenuto conto, in particolare, dell'assenza di attività istruttoria). Alla luce di tali criteri si liquidano le spese applicando i valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria. In assenza della prova degli esborsi relativi al pagamento del contributo unificato ex art. 14 d.P.R. n. 115\2002 e delle anticipazioni forfettarie ex art. 30 d.P.R. n. 115\2005, nulla va liquidato per questi titoli. Le spese inerenti ai compensi vengono liquidate in favore dell'avv. Andrea Ruocco che ha dichiarato di non aver riscosso i compensi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice Ada Favarolo, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti della società così provvede: Parte_1 Controparte_1
a. accoglie la domanda proposta e accerta la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse con riferimento al contratto di apertura di linea di credito con carta di credito revolving stipulato tra le parti e, per l'effetto, accerta il diritto della ricorrente di restituire le somme ricevute in prestito con applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, settimo comma, TUB;
b. condanna al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, Controparte_1 che liquida in euro 2.900,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, oltre a CPA e IVA come per legge, con attribuzione all'avv. Andrea Ruocco ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Così deciso a Milano, in data 11 settembre 2025
Il giudice Ada Favarolo
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