Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00534/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01157/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1157 del 2025, proposto da
Regione Piemonte, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Laura Piovano, Alessandro Mattioda e Claudio Salaris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato ELbetta Maria Boursier, con domicilio eletto presso il suddetto avvocato, con studio in Torino, via Corte D'Appello, 16;
nei confronti
GO ZA, LI SA, SA UP, OR IN, EL RO, A.S.D. UR HI e A.S.D. Dopolavoro47, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della Deliberazione della Giunta Comunale, n. 139 del 18 marzo 2025, recante « Proposta di collaborazione presentata dal gruppo spontaneo di cittadine e cittadini per la cura e la rigenerazione del piano terra e dell’area esterna di pertinenza dell’immobile sito in corso regina 47 d. Approvazione patto di collaborazione ai sensi del regolamento n. 391 » nonché dei relativi allegati;
- del Patto di collaborazione, recante « Cura e gestione condivisa dei locali al piano terreno dell’immobile sito in corso Regina Margherita 47 e 47D e dell’area esterna di pertinenza dell’immobile », eventualmente sottoscritto dalle parti;
- del Regolamento n. 391 della Città di Torino, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 02.12.2019 (mecc. 2019 01609/070), recante « Regolamento per il governo dei beni comuni urbani nella città di Torino »;
- di ogni altro atto antecedente, presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale a quelli impugnati, ivi comprese:
a) la Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 30 gennaio 2024, recante « Proposta di collaborazione presentata dal gruppo spontaneo di cittadine e cittadini per la cura e la rigenerazione dell’immobile sito in corso regina 47. Avvio della fase di co-progettazione ai sensi del regolamento n. 391 » e relativi allegati;
b) la Deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 12 marzo 2024, recante « Proposta di collaborazione presentata dal gruppo spontaneo di cittadine e cittadini per la cura e la rigenerazione dell’immobile sito in corso regina 47. Approvazione patto di collaborazione relativo all’area esterna di pertinenza dell’immobile ai sensi del regolamento n. 391 » e l’allegato patto siglato il 15 marzo 2024;
c) l’Ordinanza Dirigenziale n. 1526 del 17 marzo 2025, unitamente ai relativi allegati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torino;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 17 febbraio 2026 il dott. CA IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto:
- che affinché possa pervenirsi ad una decisione di merito è necessaria la sussistenza delle condizioni dell'azione (ossia, della titolarità in capo al ricorrente sia della legittimazione sia dell'interesse al ricorso) esse sono infatti necessarie proprio per evitare che il giudizio amministrativo si trasformi in una sorta di giurisdizione oggettiva, in cui, più che gli interessi di parte, si finisca per tutelare l'astratto interesse alla legalità amministrativa;
- che, in particolare, l’azione può essere proposta solo dal titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata (avente consistenza di interesse legittimo), correlata al bene della vita oggetto di esercizio del pubblico potere, idonea a distinguere il ricorrente da ogni altro consociato;
- che l'interesse al ricorso, in quanto condizione dell'azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame sia in quello della decisione, con conseguente attribuzione al giudice amministrativo del potere di verificare la persistenza della condizione dell'azione in relazione a ciascuno di tali momenti;
- che con il presente ricorso i ricorrenti hanno impugnato gli atti di cui in epigrafe contestato l’adibizione a bene comune dell’immobile di Corso Regina n. 47, di proprietà della Città e per lungo tempo interessato da “occupazione sociale” e i conseguenti due patti di collaborazione sottoscritti con alcuni cittadini;
- che il 18 dicembre 2025 l’amministrazione comunale ha comunicato al comitato proponente il recesso dal patto di collaborazione e la comunicazione è stata riscontrata dal comitato il medesimo giorno;
- che con deliberazione della giunta comunale n. 20 del 20 gennaio 2026 il Comune ha dato atto « della cessazione della qualificazione del manufatto quale bene comune ai sensi del Regolamento n. 391 della Città di Torino »;
- che non appaiono in grado di radicare un interesse al ricorso le asserzioni di parte ricorrente secondo cui il perdurare dell’interesse deriverebbe dalla necessità di « prevenire la possibile reiterazione di strumenti analoghi a quello impugnato, come già emerso nel dibattito pubblico successivo ai fatti oggetto di causa (docc. 28 e 29, articoli di giornale pubblicati in data 13.01.2026), con conseguente perdurante attualità dell’interesse azionato ». Eventuali e successive iniziative sono, infatti, meramente eventuali e potranno essere censurate con apposite impugnazioni se, e quando, verranno attuate sicché, allo stato, l’interesse paventato non è diretto né concerto ma meramente eventuale e subordinato a un futuro ed eventuale esercizio del potere amministrativo;
- che, quindi, poiché a seguito del recesso dal patto di collaborazione la ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità da un eventuale accogliento del ricorso, l’impugnazione è divenuta improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
- che il contenuto della presente decisione giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA ER, Presidente
CA IA, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA IA | RA ER |
IL SEGRETARIO