Ordinanza cautelare 7 luglio 2020
Sentenza 9 marzo 2021
Ordinanza collegiale 3 giugno 2024
Improcedibile
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 14/01/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00246/2025REG.PROV.COLL.
N. 09086/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9086 del 2021, proposto da
AR LU AN, LE CI, rappresentati e difesi dall'avvocato Cristina AR Minciotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Tarquinia, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 02872/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024 il Cons. Davide Ponte e udita per le parti appellanti l’avvocato Cristina AR Minciotti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in esame le odierne parti appellanti impugnavano la sentenza n. 2872 del 2021 del Tar Lazio, recante rigetto degli originari due gravami, proposti dalle stesse parti al fine di ottenere l’annullamento dei seguenti atti: determinazione del Responsabile del Settore 10 – Urbanistica ed Edilizia - 556 del 13.06.2018, con la quale è stato espresso parere non favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica richiesta con domanda del 05.12.2015 (prot.n.36302/15), in riferimento alla domanda di condono edilizio del 15.03.2004 (prot.n.6106 – pratica n.58/2004); provvedimento di rigetto della domanda di condono edilizio del 15.03.2004 (prot.n.6106 – pratica n.58/2004) emesso dal Responsabile del Settore in data 13.08.2018 (prot.n.26067); ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n.95 emessa dal Comune di Tarquinia in data 18.03.2019.
2. All’esito del giudizio di prime cure il Tar, riuniti i ricorsi, condivideva i motivi di diniego, rigettando le censure dedotte.
3. Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i seguenti motivi di appello sull’erroneità della sentenza:
- violazione di legge per contrasto con la L.R. Lazio n.12/2004, artt. 2 e 3, omesso esame, omessa istruttoria ed omessa motivazione in ordine alle deduzioni in fatto ed in diritto, erronea rappresentazione;
- violazione di legge per erronea applicazione delle norme citate, erronea rappresentazione dei fatti presupposti, omesso esame di questioni.
Il Comune appellato non si costituiva in giudizio.
4. Con ordinanza n. 4954 del 2024 veniva disposta verificazione sul seguente quesito: “accerti il verificatore, previo esame della documentazione acquisita agli atti di causa, dello stato dei luoghi e di ogni altro elemento rilevante ivi inclusa la documentazione sussistente agli atti delle pubbliche amministrazioni interessate, la effettiva consistenza delle opere in contestazione e l’eventuale carattere interno, nonché l’eventuale demolizione di una parte delle stesse”.
5. Alla pubblica udienza del 19 dicembre 2024 la causa passava in decisione.
6. All’esito della disposta verificazione, dalle cui chiare e condivise risultanze non vi sono motivi per discostarsi, l’appello è fondato limitatamente a una delle opere in contestazione, mentre rispetto ad un’altra di tali opere emerge il venir meno dell’interesse all’annullamento della demolizione.
7. Dalla relazione risulta infatti che “ le opere in contestazione, individuate puntualmente all’interno degli atti impugnati … e rappresentate all’interno dell’istanza di condono n. 58 del 15/03/2004 prot. gen. n. 6106 sono di seguito elencati: A1) chiusura portico esistente A2) nuova tettoia in legno A3) ripostiglio esterno in legno ”.
Per quanto riguarda il ripostiglio (A3), dalla relazione emerge che “ Durante il sopralluogo effettuato in data 5 agosto 2024 è stata accertata la rimozione del ripostiglio. La conferma di tale rimozione è stata ratificata all’interno del medesimo verbale di sopralluogo e dalla documentazione fotografica acquisita ” ed allegata. Inoltre, risulta essere stata effettuata la correlata variazione catastale (prot. n. VT0042148 del 5 ottobre 2020) per l’eliminazione del ripostiglio in legno sia dal foglio catastale che dalla planimetria catastale.
8. Pertanto, in parte qua l’appello va dichiarato improcedibile per la sopravvenuta carenza di interesse in merito a tale parte delle opere controverse.
9. Passando all’esame delle due opere rimaste in contestazione, per quanto concerne la chiusura del portico (A1), dal sopralluogo l’ambiente in questione ha “ una superficie netta pari a mq 8,79, una altezza interna pari a m 2,84 e una volumetria complessiva pari a mc 24,96. L’infisso esterno, realizzato con telaio in alluminio e superfici vetrate, ha una superficie pari a mq 5,12. Tale infisso risulta tamponato, nella parte interna, per una larghezza pari a ml 0,82 ”.
9.1 Sempre all’esito della verificazione risulta che “ tale portico, come si evince dal progetto approvato, nasce esterno e in adiacenza all’unità immobiliare residenziale e collegato direttamente al giardino privato antistante e al vano accessorio che, come previsto da Convenzione, non è da considerare ai fini della superficie e del volume ” (riferimenti presenti nell’ultimo elaborato progettuale di cui alla C.E. n. 76/83bis).
9.2 Peraltro, se da un canto “ l’elaborato progettuale di cui alla Concessione Edilizia n. 76/83bis riporta la presenza di un serramento esterno ”, da un altro canto “ l’amministrazione comunale di Tarquinia non ha reperito la Convenzione richiesta ”.
9.3 Peraltro, ai fini paesaggistici in questione appare evidente come la chiusura del portico abbia dato luogo ad un nuovo volume ed a una superficie utile, rispetto al pregresso, avendo sia aumentato l’ingombro estetico sia la superficie chiusa e quindi diversamente utilizzabile rispetto al mero portico esterno.
9.4 Di conseguenza l’impatto paesaggistico appare confermato, in termini come noto incompatibili in sede di sanatoria (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 7 febbraio 2024 n. 1241); nel caso di specie risultano essere stati introdotti elementi di chiusura più ampi ed esclusivi di prima, tali da favorire la permanenza e lo sfruttamento residenziale e da trasformare la sfruttabilità del volume e della superficie, rendendoli quindi utili ed utilizzabili in termini ben più ampi rispetto al pregresso.
10. Applicando i medesimi parametri appena richiamati, a diverse conclusioni deve giungersi rispetto alla terza ed ultima opera in contestazione, la nuova tettoia in legno (A2).
10.1 Dalla relazione emerge che tale “ tettoia, posizionata in continuità con lo sporto di gronda in calcestruzzo esistente, ha una lunghezza pari a ml 2,58 e una larghezza pari a ml 2,45 per una superficie complessiva pari a mq 6,32 ”; “ La tettoia è composta da una struttura ordinaria composta da travi lignee di sezione pari a cm 15 x 6, da un soprastante tavolato ligneo, da uno strato di guaina impermeabile e da coppi in laterizio ”.
10.2 In generale, il rinvio ai concetti di volumetria e superficie utile, di cui alla compatibilità e conseguente sanatoria paesaggistica, deve interpretarsi nel senso di un rinvio, in via primaria, al significato tecnico - giuridico che tali concetti hanno in materia urbanistico - edilizia, in quanto si tratta di nozioni tecniche non specificate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, bensì dalla normativa urbanistico - edilizia. In tema di compatibilità paesaggistica, anche ai fini di certezza del diritto, non può ritenersi ammissibile che, in ambito paesaggistico il concetto di superficie utile possa avere un significato diverso e più ampio rispetto a quello utilizzato nella materia urbanistica ed edilizia, tale da ricomprendervi sempre e comunque superfici calpestabili esterne (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. VI , 17/03/2022 , n. 1932). Ad esempio, il mero ampliamento di superfici esterne accessorie, qualificabili come balconi, ballatoi o terrazze, non costituisce da sé solo motivo ostativo all'avvio del procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica postuma, atteso che l’art. 167 del d. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 annovera — tra le cause ostative alla sanatoria — la creazione delle sole superfici utili e non anche delle superfici accessorie (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. VI , 26/04/2021 , n. 3352).
10.3 Nel caso di specie la tettoia ha dato luogo ad un mero ampliamento di superficie esterne accessorie, non incompatibili a fini di sanatoria paesaggistica.
11. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello è pertanto: in parte improcedibile, in parte infondato ed è fondato nella sola parte relativa alla tettoia; per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado limitatamente alla tettoia in legno.
12. Sussistono giusti motivi, stante la soccombenza reciproca, per compensare le spese del doppio grado di giudizio, comprese quelle di verificazione, che il Collegio reputa congruo siano liquidate in euro 2.800,00 (duemilaottocento/00), oltre accessori dovuti per legge, da cui detrarre quanto già ricevuto a titolo di acconto.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile, in parte lo respinge ed in parte lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione; per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado annullando gli atti impugnati limitatamente alla tettoia.
Spese del doppio grado di giudizio compensate, comprese quelle di verificazione, come liquidate in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Ponte | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO