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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 14/04/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
r.g.1078/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Angelo Baffa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1078/2020 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
con il patrocinio dell'avv. GUADAGNI MARZIA C.F._2
ATTORI contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. MOLLICA Controparte_1 C.F._3
POETA LOREDANA
CONVENUTO
E contro
C.F. ) CP_2 C.F._4
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.10.2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e premesso di essere comproprietari della porzione di un villino Parte_1 Parte_2 trifamiliare sito in Pomezia, via Mar del Giappone n. 14, distinto al catasto fabbricati del predetto
Comune al foglio 33, particella n. 1204, sub. 2, hanno convenuto in giudizio quale Controparte_1 titolare dell'immobile adiacente, sito in Pomezia, via dell'Oceano Antartico n. 13 (distinto al catasto fabbricati del Comune di Pomezia al foglio 33, particella n. 1326, sub. 3-9), domandando la riduzione in pristino delle opere dal medesimo abusivamente realizzate in aderenza e lungo il confine di proprietà indiviso, lamentando la costruzione di una tettoia in violazione dell'art. 873 c.c., nonché l'installazione di una canna fumaria in violazione dell'art. 124 del regolamento edilizio del Comune di Pomezia.
costituitosi, ha eccepito in via pregiudiziale l'improcedibilità della domanda per Controparte_1 omesso corretto espletamento della procedura di mediazione obbligatoria;
la nullità dell'atto di citazione per carenza dell'individuazione del petitum e della causa petendi; il difetto di litisconsorzio necessario per mancata citazione del comproprietario dell'immobile; l'infondatezza nel merito, risultando le opere effettuate in conformità ai titoli edilizi. Rigettata correttamente l'eccezione di improcedibilità della domanda ed integrato il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante acquisizione documentale e rinviata per decisione. Tanto premesso, va dichiarata la contumacia di risultando la notifica dell'atto di CP_2 integrazione del contraddittorio perfezionatasi a mani proprie in data 1.02.2021 (cfr. all. A, nota di deposito del 21.05.2021, Avv. Marzia Guadagni).
Parimenti infondata è l'eccezione di improcedibilità, già disattesa dal giudice nel corso dell'istruttoria con provvedimento 27.11.2020, considerato, poi, che in occasione dell'integrazione del contraddittorio il procedimento di mediazione sia stato rinnovato con partecipazione di tutte le parti ed esito negativo (cfr. verbale di mediazione del 29.12.2020).
Infondate le eccezioni pregiudiziali relative alla nullità della citazione per difetto di individuazione dei presupposti della causa petendi e del petitum. Dall'analisi dell'atto di citazione e dai relativi allegati si evince in maniera chiara quale sia il fondamento della pretesa dell'attore: la rimozione, per violazione dell'art. 873 c.c. e delle norme integrative locali, delle costruzioni effettuate dalla parte convenuta in aderenza al confine e, segnatamente, la suturazione della zona di distacco tra le due proprietà mediante l'edificazione della costruzione di una tettoia con ulteriore inserimento della canna fumaria.
La documentazione acquisita in atti consente di ritenere fondata la pretesa attorea. Dalla relazione del sopralluogo effettuato dalla polizia locale del 31.05.2017, si rileva che, nell'area retrostante l'abitazione dei convenuti, è stato da costoro realizzato “un manufatto di dimensioni di circa ml.
5.44x3.57, pari ad una superficie utile coperta di circa mq. 19,42 con un'altezza utile minima di circa ml. 2,10 ed un'altezza utile massima di circa ml. 2,60 (altezza media ml. 2.35) con copertura in legno e tamponatura in muratura su tutti e quattro i lati (vedi foto 1); all'interno di esso risulta essere realizzato un forno in muratura (di circa ml.
1.55x1,80) posto sul muro di confine ed un piano di lavoro, anch'esso in muratura con lavello e piano cottura (vedi foto 2 e 3)”, con prolungamento del muro dell'unità abitativa, perpendicolarmente al manufatto oggetto di sopralluogo e creazione, di fatto, di una ulteriore volumetria concretizzante una costruzione in violazione dell'art. 873 c.c. . Parimenti, avuto riguardo alla canna fumaria, è stata riscontrata la violazione dell'art. 124 del regolamento edilizio comunale, rilevante civilisticamente ai sensi dell'art. 890 c.c. . La parte convenuta è stata infatti resa destinataria dell'ordine di demolizione (cfr. ordinanza n. 207/2017 del Comune di Pomezia).
Conclusivamente va accolta la domanda di riduzione in pristino, mentre la domanda risarcitoria (accertate le violazioni riscontrate) va accolta in via equitativa nella misura di Euro 2.000,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri minimi previsti per le cause di valore indeterminabile a bassa complessità stante l'esigua attività processuale svolta.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara la contumacia di CP_2
- Ordina ai convenuti, in solido tra loro e a proprie spese, l'immediata riduzione in pristino delle opere illegittime effettuate sull'immobile in loro proprietà (e adiacente a quello degli attori), sito in Pomezia, via dell'Oceano Antartico n. 13 (distinto al catasto fabbricati del Comune di
Pomezia al foglio 33, particella n. 1326, sub. 3-9) e in violazione degli artt. 873 c.c. e 890 c.c. (accertate con sopralluogo del 31.05.2017 e oggetto della successiva ordinanza di demolizione n. 207/2017 del Comune di Pomezia) e, segnatamente, l'eliminazione del manufatto (e relativa tettoia) di dimensioni di circa ml.
5.44x3.57, pari ad una superficie utile coperta di circa mq. 19,42 con un'altezza utile minima di circa ml. 2,10 ed un'altezza utile massima di circa ml. 2,60 (altezza media ml. 2.35) con copertura in legno e tamponatura in muratura su tutti e quattro i lati;
canna fumaria in metallo a servizio del forno realizzato all'interno del manufatto, come da ordinanza di demolizione del Comune di Pomezia (cfr. ordinanza n. 207/2017).
- Condanna i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno nei confronti della parte attrice che si liquida in via equitativa, in Euro 2.000,00.
- Condanna i convenuti, in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite in favore della parte attrice che si liquidano in Euro 300,00 per esborsi ed Euro 2.540,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Velletri, lì 11/04/2025
Il giudice
Angelo Baffa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Angelo Baffa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1078/2020 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
con il patrocinio dell'avv. GUADAGNI MARZIA C.F._2
ATTORI contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. MOLLICA Controparte_1 C.F._3
POETA LOREDANA
CONVENUTO
E contro
C.F. ) CP_2 C.F._4
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.10.2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e premesso di essere comproprietari della porzione di un villino Parte_1 Parte_2 trifamiliare sito in Pomezia, via Mar del Giappone n. 14, distinto al catasto fabbricati del predetto
Comune al foglio 33, particella n. 1204, sub. 2, hanno convenuto in giudizio quale Controparte_1 titolare dell'immobile adiacente, sito in Pomezia, via dell'Oceano Antartico n. 13 (distinto al catasto fabbricati del Comune di Pomezia al foglio 33, particella n. 1326, sub. 3-9), domandando la riduzione in pristino delle opere dal medesimo abusivamente realizzate in aderenza e lungo il confine di proprietà indiviso, lamentando la costruzione di una tettoia in violazione dell'art. 873 c.c., nonché l'installazione di una canna fumaria in violazione dell'art. 124 del regolamento edilizio del Comune di Pomezia.
costituitosi, ha eccepito in via pregiudiziale l'improcedibilità della domanda per Controparte_1 omesso corretto espletamento della procedura di mediazione obbligatoria;
la nullità dell'atto di citazione per carenza dell'individuazione del petitum e della causa petendi; il difetto di litisconsorzio necessario per mancata citazione del comproprietario dell'immobile; l'infondatezza nel merito, risultando le opere effettuate in conformità ai titoli edilizi. Rigettata correttamente l'eccezione di improcedibilità della domanda ed integrato il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante acquisizione documentale e rinviata per decisione. Tanto premesso, va dichiarata la contumacia di risultando la notifica dell'atto di CP_2 integrazione del contraddittorio perfezionatasi a mani proprie in data 1.02.2021 (cfr. all. A, nota di deposito del 21.05.2021, Avv. Marzia Guadagni).
Parimenti infondata è l'eccezione di improcedibilità, già disattesa dal giudice nel corso dell'istruttoria con provvedimento 27.11.2020, considerato, poi, che in occasione dell'integrazione del contraddittorio il procedimento di mediazione sia stato rinnovato con partecipazione di tutte le parti ed esito negativo (cfr. verbale di mediazione del 29.12.2020).
Infondate le eccezioni pregiudiziali relative alla nullità della citazione per difetto di individuazione dei presupposti della causa petendi e del petitum. Dall'analisi dell'atto di citazione e dai relativi allegati si evince in maniera chiara quale sia il fondamento della pretesa dell'attore: la rimozione, per violazione dell'art. 873 c.c. e delle norme integrative locali, delle costruzioni effettuate dalla parte convenuta in aderenza al confine e, segnatamente, la suturazione della zona di distacco tra le due proprietà mediante l'edificazione della costruzione di una tettoia con ulteriore inserimento della canna fumaria.
La documentazione acquisita in atti consente di ritenere fondata la pretesa attorea. Dalla relazione del sopralluogo effettuato dalla polizia locale del 31.05.2017, si rileva che, nell'area retrostante l'abitazione dei convenuti, è stato da costoro realizzato “un manufatto di dimensioni di circa ml.
5.44x3.57, pari ad una superficie utile coperta di circa mq. 19,42 con un'altezza utile minima di circa ml. 2,10 ed un'altezza utile massima di circa ml. 2,60 (altezza media ml. 2.35) con copertura in legno e tamponatura in muratura su tutti e quattro i lati (vedi foto 1); all'interno di esso risulta essere realizzato un forno in muratura (di circa ml.
1.55x1,80) posto sul muro di confine ed un piano di lavoro, anch'esso in muratura con lavello e piano cottura (vedi foto 2 e 3)”, con prolungamento del muro dell'unità abitativa, perpendicolarmente al manufatto oggetto di sopralluogo e creazione, di fatto, di una ulteriore volumetria concretizzante una costruzione in violazione dell'art. 873 c.c. . Parimenti, avuto riguardo alla canna fumaria, è stata riscontrata la violazione dell'art. 124 del regolamento edilizio comunale, rilevante civilisticamente ai sensi dell'art. 890 c.c. . La parte convenuta è stata infatti resa destinataria dell'ordine di demolizione (cfr. ordinanza n. 207/2017 del Comune di Pomezia).
Conclusivamente va accolta la domanda di riduzione in pristino, mentre la domanda risarcitoria (accertate le violazioni riscontrate) va accolta in via equitativa nella misura di Euro 2.000,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri minimi previsti per le cause di valore indeterminabile a bassa complessità stante l'esigua attività processuale svolta.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara la contumacia di CP_2
- Ordina ai convenuti, in solido tra loro e a proprie spese, l'immediata riduzione in pristino delle opere illegittime effettuate sull'immobile in loro proprietà (e adiacente a quello degli attori), sito in Pomezia, via dell'Oceano Antartico n. 13 (distinto al catasto fabbricati del Comune di
Pomezia al foglio 33, particella n. 1326, sub. 3-9) e in violazione degli artt. 873 c.c. e 890 c.c. (accertate con sopralluogo del 31.05.2017 e oggetto della successiva ordinanza di demolizione n. 207/2017 del Comune di Pomezia) e, segnatamente, l'eliminazione del manufatto (e relativa tettoia) di dimensioni di circa ml.
5.44x3.57, pari ad una superficie utile coperta di circa mq. 19,42 con un'altezza utile minima di circa ml. 2,10 ed un'altezza utile massima di circa ml. 2,60 (altezza media ml. 2.35) con copertura in legno e tamponatura in muratura su tutti e quattro i lati;
canna fumaria in metallo a servizio del forno realizzato all'interno del manufatto, come da ordinanza di demolizione del Comune di Pomezia (cfr. ordinanza n. 207/2017).
- Condanna i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno nei confronti della parte attrice che si liquida in via equitativa, in Euro 2.000,00.
- Condanna i convenuti, in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite in favore della parte attrice che si liquidano in Euro 300,00 per esborsi ed Euro 2.540,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Velletri, lì 11/04/2025
Il giudice
Angelo Baffa