Ordinanza presidenziale 28 giugno 2023
Decreto cautelare 24 luglio 2023
Ordinanza cautelare 19 settembre 2023
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 13/04/2026, n. 6702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6702 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06702/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03129/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3129 del 2023, proposto da
Buhlmann Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Tempesta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio FR DI in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;
contro
Regione Marche, Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona -Ast Ancona, Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno -Ast Ascoli Piceno, Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo -Ast Fermo, Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata -Ast Macerata, Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro Urbino -Ast Pesaro Urbino, Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, Azienda Sanitaria Unica Regionale Regione Marche Asur Marche, Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, Istituto di Ricovero e Cura A Carattere Scientifico della Regione Marche, Settore Controllo di Gestione e Sistemi Statistici della Regione Marche, non costituiti in giudizio;
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento dei provvedimenti nazionali e della Regione Marche in tema di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 il dott. IA NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
l Collegio,
Considerato che il difensore di parte ricorrente, all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 23 gennaio 2026, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 95/2025, per l’intervenuto versamento della quota del 25% ivi prevista;
Considerato che l’art. 7 del D.L. n. 95/2025 dispone che “Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni ((e delle province autonome di Trento e di Bolzano)), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite”;
Considerato che all’udienza di smaltimento del 27 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che, pertanto, non resta che prendere atto della predetta circostanza ai fini della declaratoria dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
Considerato, infine, che sussistono giusti motivi per disporre tra le parti costituite la compensazione delle spese del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO MA, Presidente
IA NE, Consigliere, Estensore
Monica Gallo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA NE | TO MA |
IL SEGRETARIO