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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 24/02/2026, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1213/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3932/2024 depositato il 06/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Prof. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Prof. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 456/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3 e pubblicata il 26/04/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 057 2020 00052410 70 501 IRES-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 057 2020 00052410 70 501 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 057 2020 00052410 70 501 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 057 2020 00052410 70 501 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 057 2020 00052410 70 501 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 057 2023 00075408 46 501 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 057 2023 00075408 46 501 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 057 2023 00075408 46 501 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 898/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 S.r.l. propone appello avverso la sentenza n. 456/2024 della CGT di primo grado di Latina, che ha accolto il ricorso solo con riferimento alla cartella n. 057 2020 00113713 86 (€ 79,92) per tardiva notifica;
rigettato nel resto il ricorso relativo alle cartelle nn. 057 2020 00052410 70 (€ 167.099,13 – anni 2011 e 2015), 057 2023 00075408 46 (€ 395.537,25 – anno 2018).
Alla Ricorrente_1 S.r.l. sono state notificate tre cartelle quali coobbligata solidale ex art. 14, co. 4, D.Lgs. 472/1997 per debiti erariali della Società_2 S.r.l., estinta nel 2019 dopo conferimento di ramo d'azienda.
Secondo l'Ufficio, l'operazione di conferimento costituiva cessione d'azienda in frode all'Erario, con trasferimento degli asset e successiva cancellazione della cedente, a fronte di oltre € 5,6 milioni di debiti tributari.
La contribuente deduceva vari vizi delle cartelle (difetto di motivazione, decadenza, prescrizione, insussistenza della frode, irretroattività, inesistenza della notifica).
L'atto di appello articola i seguenti motivi:
1. Violazione art. 39, co.
1-bis, D.Lgs. 546/1992 – mancata sospensione del giudizio
La contribuente sostiene che il primo giudice avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa della definizione del contenzioso correlato all'avviso di accertamento n. TKF061400523/2023 (IVA, anno 2019), ritenuto dalla
CGT atto presupposto delle cartelle. Tale giudizio risulta ora pendente innanzi alla CGT di secondo grado
(RGA 3115/2024).
2. Difetto di motivazione delle cartelle
Le cartelle si limiterebbero a richiamare l'art. 14, co. 4, D. Lgs. 472/1997 senza indicare: fatti costitutivi della asserita frode, presupposti della responsabilità illimitata, nesso tra conferimento e debiti fiscali.
La contribuente contesta l'assunto del primo giudice secondo cui motivazione sarebbe assolta per relationem all'avviso di accertamento sull'IVA 2019, che però non è richiamato nelle cartelle, non riguarda gli anni oggetto delle cartelle, è atto impositivo autonomo e non prodromico.
3. Violazione dell'onere della prova (art. 7, co.
5-bis D.Lgs. 546/92)
Secondo la contribuente, l'Ufficio non avrebbe fornito prova specifica della frode, né avrebbe indicato in cartella gli elementi probatori richiesti dal riformato art. 7 Statuto del contribuente.
4. Erronea applicazione dell'art. 14, co. 4, D.Lgs. 472/1997 – Insussistenza della frode
La Ricorrente_1 sostiene che il conferimento del ramo d'azienda (valore netto € 50.867) era operazione lecita di riorganizzazione del “gruppo Società_1”; nessuna finalità fraudolenta era presente;
parte dei debiti (oltre € 1.100.000) furono trasferiti;
i crediti conferiti erano compensati dai debiti assunti;
la cancellazione della
Società_2 non pregiudicava il Fisco, che poteva agire sui soci.
5. Decadenza della pretesa su cartella n. 057 2023 00075408 46 (anno 2018)
La contribuente contesta l'applicazione della proroga biennale COVID, sostenendo che: la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 31.12.2022; la sospensione ex art. 68 DL 18/2020 opera solo per termini scadenti nel 2020–2021; la notifica del 9.10.2023 sarebbe quindi tardiva.
6. Prescrizione quinquennale sanzioni e interessi
Per gli anni 2011 – 2015 – 2016, Ricorrente_1 deduce prescrizione quinquennale ex art. 20 D.Lgs. 472/1997 e art. 2948 n. 4 c.c.
L'Ufficio si costituisce e chiede il rigetto dell'appello e formula appello incidentale.
1. Sulla sospensione del giudizio
L'Ufficio sostiene correttamente applicato l'art. 39, co.
1-bis perché alla data della decisione non risultava pendente alcun giudizio sull'avviso; la definizione dell'altro giudizio non è pregiudiziale, poiché le cartelle sono impugnate anche per vizi propri.
2. Sulla motivazione delle cartelle
L'Ufficio afferma che le cartelle sono atti della riscossione preceduti dall'avviso di accertamento 2019 che contiene compiutamente la descrizione della frode;
le ragioni della coobbligazione ex art. 14 erano già note alla contribuente;
per i ruoli da controllo automatizzato la motivazione è assolta col rinvio a dichiarazioni e omessi versamenti.
3. Onere della prova e insussistenza della frode
L'Ufficio sostiene che i presupposti della frode sono stati contestati nell'avviso di accertamento 2019 e non possono essere riesaminati nel presente giudizio (ne bis in idem); comunque, la frode risulta provata da: sistematico omesso versamento delle imposte (oltre € 5.6 milioni); trasferimento degli asset mediante conferimento e successiva cancellazione della società; anomale variazioni nei bilanci Società_2; mancato riscontro alle richieste istruttorie ex art. 32 DPR 600/1973. 4. Sulla decadenza
L'Ufficio sostiene la tempestività della cartella 2018 per IVA/770 2018: proroga di un anno ex art. 5, co. 8,
DL 41/2021 determinando la maturazione del termine al 31.12.2023; per liquidazioni periodiche: decadenza di 3 anni dalla scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione (3.5.2023) per cui la notifica del 9.10.2023 era tempestiva.
5. Sulla prescrizione
L'Ufficio afferma ch per cartelle non notificate il problema è di decadenza, non di prescrizione;
la prescrizione opera solo dopo la notifica della cartella;
quando sanzioni e imposta sono iscritte contestualmente vale il termine decennale.
6. Appello incidentale
L'Ufficio contesta l'annullamento della cartella da € 79,92 sostenendo che grazie alla sospensione COVID
e all'art. 12 D.Lgs. 159/2015 il termine decadenziale doveva ritenersi prorogato al 31.12.2023; la notifica del 9.10.2023 sarebbe quindi tempestiva.
Non si è costituita Agenzia delle Entrate - Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'asserita violazione dell'art. 39, co.
1-bis, D.Lgs. 546/1992 (mancata sospensione del giudizio)
Il motivo è infondato. Dalla lettura della sentenza impugnata e degli atti emerge che, al momento della decisione di primo grado, non risultava pendente alcun giudizio avverso l'avviso di accertamento n.
TKF061400523/2023, sicché non ricorrevano i presupposti per la sospensione necessaria ex art. 39, co.
1- bis. Il primo giudice ha inoltre correttamente osservato che la decisione del giudizio sull'accertamento non condizionava la decisione sulle cartelle, impugnate anche per vizi propri, autonomamente scrutinabili. La sospensione non è istituto applicabile in via automatica, né può essere utilizzata per paralizzare controversie dotate di autonoma causa petendi. Il motivo va pertanto respinto.
2. Sul dedotto difetto di motivazione delle cartelle di pagamento
La doglianza è priva di fondamento. Risulta dagli atti che le cartelle impugnate erano state precedute dalla notifica dell'avviso di accertamento TKF061400523, contenente l'analitica ricostruzione della cessione d'azienda in frode ai sensi dell'art. 14, co. 4, D. Lgs. 472/1997. Come correttamente evidenziato dall'Ufficio
e dalla CGT di primo grado, la parte dispositiva dell'avviso aveva un contenuto a valenza generale, accertando un fatto storico unico (la cessione in frode) che costituisce il fondamento motivazionale per relationem delle successive iscrizioni a ruolo rivolte al cessionario coobbligato.
Per gli atti di riscossione derivanti da controlli automatizzati (artt. 36-bis DPR 600/1973 e 54-bis DPR
633/1972), inoltre, la motivazione è correttamente assolta mediante rinvio ai dati dichiarativi e agli omessi versamenti, come risulta dalle cartelle. Non può pertanto ritenersi sussistente alcun difetto motivazionale.
3. Sulla dedotta violazione dell'onere della prova e sull'asserita insussistenza della frode
Il motivo è inammissibile e comunque infondato.
Le questioni relative ai presupposti della frode costituiscono materia propria del giudizio sull'avviso di accertamento, e non possono essere riesaminate nel presente giudizio sulle cartelle, altrimenti violandosi il principio del ne bis in idem in ambito tributario. Lo ha chiarito lo stesso Ufficio nelle proprie controdeduzioni.
Si evidenzia altresì che dagli elementi prodotti (operazioni di conferimento, cancellazione della società, reiterati omessi versamenti per oltre € 5,6 milioni, criticità nei bilanci, mancato riscontro alle richieste istruttorie) emerge un quadro oggettivamente idoneo a integrare l'ipotesi di cessione fraudolenta d'azienda ai sensi dell'art. 14, co. 4, D. Lgs. 472/1997. La motivazione del primo giudice sul punto risulta dunque corretta.
4. Sulla dedotta decadenza relativa alla cartella n. 057 2023 00075408 46 501 (anno 2018)
Il motivo è infondato.
Le iscrizioni contenute nella cartella derivano:
1. dalla liquidazione modello IVA 2019 che ha prorogato di un anno ex art. 5, co. 8, DL 41/2021 → termine al 31.12.2023;
2. dalla decadenza da rateazione del termine triennale decorrente dalla scadenza dell'ultima rata (3.5.2023) ex art. 25, lett. c-bis, DPR 602/73 da cui discende che la notifica 9.10.2023 è tempestiva;
3. dalla liquidazione modello 770 alla quale si applica la stessa proroga DL 41/2021 il cui termine scadeva il 31.12.2023.
L'argomento difensivo della contribuente, che invoca la non applicabilità delle proroghe emergenziali, contrasta con la disciplina vigente e con il quadro normativo ricostruito puntualmente dall'Ufficio. Per cui il motivo va respinto.
5. Sulla prescrizione delle sanzioni e degli interessi
Il motivo è infondato.
In sede di impugnazione di cartella occorre verificare solo il rispetto dei termini decadenziali, non essendo ancora decorso alcun termine prescrizionale, che inizia a decorrere solo dalla notifica della cartella. Inoltre, per le sanzioni irrogate contestualmente all'imposta e per gli interessi non periodici, si applica il termine decennale ex art. 2946 c.c., secondo consolidata giurisprudenza. Ciò è stato correttamente rilevato dall'Ufficio.
Il motivo è quindi infondato.
6. Sull'appello incidentale dell'Ufficio – cartella n. 057 2020 00113713 86 (€ 79,92)
L'appello incidentale è fondato.
La cartella era stata annullata per presunta tardività, ma dagli atti (ruolo affidato il 31.1.2020; sospensione ex art. 68 DL 18/2020; proroga ex art. 12 D.Lgs. 159/2015) risulta che la sospensione dei pagamenti dall'8.3.2020 al 31.8.2021 determina, per gli atti con termini scadenti entro il 31.12.2021, una proroga al
31.12.2023; nel caso di specie, il termine originario (31.12.2020) rientra in tale fascia e beneficia della proroga;
la notifica del 9.10.2023 è quindi tempestiva. L'appello incidentale deve pertanto essere accolto.
Per le ragioni esposte:
l'appello principale di Ricorrente_1 S.r.l. deve essere rigettato integralmente;
l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha annullato la cartella n. 057 2020 00113713 86.
Tutte le cartelle oggetto di causa devono quindi ritenersi legittimamente notificate e pienamente efficaci.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Ricorrente_1 S.r.l. e sull'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina, così provvede:
1. rigetta l'appello principale proposto da Ricorrente_1 S.r.l.;
2. accoglie l'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina;
3. per l'effetto riforma la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Latina n. 456/2024 nella parte in cui ha annullato la cartella di pagamento n. 057 2020 00113713 86 501 dell'importo di € 79,92; dichiara pienamente legittima e tempestiva la notifica di detta cartella;
4. conferma integralmente nel resto la sentenza impugnata;
5. pone le spese del presente grado di giudizio a carico dell'appellante principale, liquidate in € 4.000,00
(Quattromila/00) oltre accessori di legge se dovuti. Nulla per Agenzia delle Entrate - Riscossione vista la mancata costituzione.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello principale ed accoglie l'appello incidentale. Spese di lite liquidate in favore di
Agenzia delle Entrate DP Latina in Euro 4.000,00 (Quattromila/00) oltre accessori di legge se dovuti.
Nulla per ADER.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3932/2024 depositato il 06/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Prof. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Prof. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 456/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3 e pubblicata il 26/04/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 057 2020 00052410 70 501 IRES-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 057 2020 00052410 70 501 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 057 2020 00052410 70 501 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 057 2020 00052410 70 501 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 057 2020 00052410 70 501 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 057 2023 00075408 46 501 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 057 2023 00075408 46 501 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 057 2023 00075408 46 501 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 898/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 S.r.l. propone appello avverso la sentenza n. 456/2024 della CGT di primo grado di Latina, che ha accolto il ricorso solo con riferimento alla cartella n. 057 2020 00113713 86 (€ 79,92) per tardiva notifica;
rigettato nel resto il ricorso relativo alle cartelle nn. 057 2020 00052410 70 (€ 167.099,13 – anni 2011 e 2015), 057 2023 00075408 46 (€ 395.537,25 – anno 2018).
Alla Ricorrente_1 S.r.l. sono state notificate tre cartelle quali coobbligata solidale ex art. 14, co. 4, D.Lgs. 472/1997 per debiti erariali della Società_2 S.r.l., estinta nel 2019 dopo conferimento di ramo d'azienda.
Secondo l'Ufficio, l'operazione di conferimento costituiva cessione d'azienda in frode all'Erario, con trasferimento degli asset e successiva cancellazione della cedente, a fronte di oltre € 5,6 milioni di debiti tributari.
La contribuente deduceva vari vizi delle cartelle (difetto di motivazione, decadenza, prescrizione, insussistenza della frode, irretroattività, inesistenza della notifica).
L'atto di appello articola i seguenti motivi:
1. Violazione art. 39, co.
1-bis, D.Lgs. 546/1992 – mancata sospensione del giudizio
La contribuente sostiene che il primo giudice avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa della definizione del contenzioso correlato all'avviso di accertamento n. TKF061400523/2023 (IVA, anno 2019), ritenuto dalla
CGT atto presupposto delle cartelle. Tale giudizio risulta ora pendente innanzi alla CGT di secondo grado
(RGA 3115/2024).
2. Difetto di motivazione delle cartelle
Le cartelle si limiterebbero a richiamare l'art. 14, co. 4, D. Lgs. 472/1997 senza indicare: fatti costitutivi della asserita frode, presupposti della responsabilità illimitata, nesso tra conferimento e debiti fiscali.
La contribuente contesta l'assunto del primo giudice secondo cui motivazione sarebbe assolta per relationem all'avviso di accertamento sull'IVA 2019, che però non è richiamato nelle cartelle, non riguarda gli anni oggetto delle cartelle, è atto impositivo autonomo e non prodromico.
3. Violazione dell'onere della prova (art. 7, co.
5-bis D.Lgs. 546/92)
Secondo la contribuente, l'Ufficio non avrebbe fornito prova specifica della frode, né avrebbe indicato in cartella gli elementi probatori richiesti dal riformato art. 7 Statuto del contribuente.
4. Erronea applicazione dell'art. 14, co. 4, D.Lgs. 472/1997 – Insussistenza della frode
La Ricorrente_1 sostiene che il conferimento del ramo d'azienda (valore netto € 50.867) era operazione lecita di riorganizzazione del “gruppo Società_1”; nessuna finalità fraudolenta era presente;
parte dei debiti (oltre € 1.100.000) furono trasferiti;
i crediti conferiti erano compensati dai debiti assunti;
la cancellazione della
Società_2 non pregiudicava il Fisco, che poteva agire sui soci.
5. Decadenza della pretesa su cartella n. 057 2023 00075408 46 (anno 2018)
La contribuente contesta l'applicazione della proroga biennale COVID, sostenendo che: la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 31.12.2022; la sospensione ex art. 68 DL 18/2020 opera solo per termini scadenti nel 2020–2021; la notifica del 9.10.2023 sarebbe quindi tardiva.
6. Prescrizione quinquennale sanzioni e interessi
Per gli anni 2011 – 2015 – 2016, Ricorrente_1 deduce prescrizione quinquennale ex art. 20 D.Lgs. 472/1997 e art. 2948 n. 4 c.c.
L'Ufficio si costituisce e chiede il rigetto dell'appello e formula appello incidentale.
1. Sulla sospensione del giudizio
L'Ufficio sostiene correttamente applicato l'art. 39, co.
1-bis perché alla data della decisione non risultava pendente alcun giudizio sull'avviso; la definizione dell'altro giudizio non è pregiudiziale, poiché le cartelle sono impugnate anche per vizi propri.
2. Sulla motivazione delle cartelle
L'Ufficio afferma che le cartelle sono atti della riscossione preceduti dall'avviso di accertamento 2019 che contiene compiutamente la descrizione della frode;
le ragioni della coobbligazione ex art. 14 erano già note alla contribuente;
per i ruoli da controllo automatizzato la motivazione è assolta col rinvio a dichiarazioni e omessi versamenti.
3. Onere della prova e insussistenza della frode
L'Ufficio sostiene che i presupposti della frode sono stati contestati nell'avviso di accertamento 2019 e non possono essere riesaminati nel presente giudizio (ne bis in idem); comunque, la frode risulta provata da: sistematico omesso versamento delle imposte (oltre € 5.6 milioni); trasferimento degli asset mediante conferimento e successiva cancellazione della società; anomale variazioni nei bilanci Società_2; mancato riscontro alle richieste istruttorie ex art. 32 DPR 600/1973. 4. Sulla decadenza
L'Ufficio sostiene la tempestività della cartella 2018 per IVA/770 2018: proroga di un anno ex art. 5, co. 8,
DL 41/2021 determinando la maturazione del termine al 31.12.2023; per liquidazioni periodiche: decadenza di 3 anni dalla scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione (3.5.2023) per cui la notifica del 9.10.2023 era tempestiva.
5. Sulla prescrizione
L'Ufficio afferma ch per cartelle non notificate il problema è di decadenza, non di prescrizione;
la prescrizione opera solo dopo la notifica della cartella;
quando sanzioni e imposta sono iscritte contestualmente vale il termine decennale.
6. Appello incidentale
L'Ufficio contesta l'annullamento della cartella da € 79,92 sostenendo che grazie alla sospensione COVID
e all'art. 12 D.Lgs. 159/2015 il termine decadenziale doveva ritenersi prorogato al 31.12.2023; la notifica del 9.10.2023 sarebbe quindi tempestiva.
Non si è costituita Agenzia delle Entrate - Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'asserita violazione dell'art. 39, co.
1-bis, D.Lgs. 546/1992 (mancata sospensione del giudizio)
Il motivo è infondato. Dalla lettura della sentenza impugnata e degli atti emerge che, al momento della decisione di primo grado, non risultava pendente alcun giudizio avverso l'avviso di accertamento n.
TKF061400523/2023, sicché non ricorrevano i presupposti per la sospensione necessaria ex art. 39, co.
1- bis. Il primo giudice ha inoltre correttamente osservato che la decisione del giudizio sull'accertamento non condizionava la decisione sulle cartelle, impugnate anche per vizi propri, autonomamente scrutinabili. La sospensione non è istituto applicabile in via automatica, né può essere utilizzata per paralizzare controversie dotate di autonoma causa petendi. Il motivo va pertanto respinto.
2. Sul dedotto difetto di motivazione delle cartelle di pagamento
La doglianza è priva di fondamento. Risulta dagli atti che le cartelle impugnate erano state precedute dalla notifica dell'avviso di accertamento TKF061400523, contenente l'analitica ricostruzione della cessione d'azienda in frode ai sensi dell'art. 14, co. 4, D. Lgs. 472/1997. Come correttamente evidenziato dall'Ufficio
e dalla CGT di primo grado, la parte dispositiva dell'avviso aveva un contenuto a valenza generale, accertando un fatto storico unico (la cessione in frode) che costituisce il fondamento motivazionale per relationem delle successive iscrizioni a ruolo rivolte al cessionario coobbligato.
Per gli atti di riscossione derivanti da controlli automatizzati (artt. 36-bis DPR 600/1973 e 54-bis DPR
633/1972), inoltre, la motivazione è correttamente assolta mediante rinvio ai dati dichiarativi e agli omessi versamenti, come risulta dalle cartelle. Non può pertanto ritenersi sussistente alcun difetto motivazionale.
3. Sulla dedotta violazione dell'onere della prova e sull'asserita insussistenza della frode
Il motivo è inammissibile e comunque infondato.
Le questioni relative ai presupposti della frode costituiscono materia propria del giudizio sull'avviso di accertamento, e non possono essere riesaminate nel presente giudizio sulle cartelle, altrimenti violandosi il principio del ne bis in idem in ambito tributario. Lo ha chiarito lo stesso Ufficio nelle proprie controdeduzioni.
Si evidenzia altresì che dagli elementi prodotti (operazioni di conferimento, cancellazione della società, reiterati omessi versamenti per oltre € 5,6 milioni, criticità nei bilanci, mancato riscontro alle richieste istruttorie) emerge un quadro oggettivamente idoneo a integrare l'ipotesi di cessione fraudolenta d'azienda ai sensi dell'art. 14, co. 4, D. Lgs. 472/1997. La motivazione del primo giudice sul punto risulta dunque corretta.
4. Sulla dedotta decadenza relativa alla cartella n. 057 2023 00075408 46 501 (anno 2018)
Il motivo è infondato.
Le iscrizioni contenute nella cartella derivano:
1. dalla liquidazione modello IVA 2019 che ha prorogato di un anno ex art. 5, co. 8, DL 41/2021 → termine al 31.12.2023;
2. dalla decadenza da rateazione del termine triennale decorrente dalla scadenza dell'ultima rata (3.5.2023) ex art. 25, lett. c-bis, DPR 602/73 da cui discende che la notifica 9.10.2023 è tempestiva;
3. dalla liquidazione modello 770 alla quale si applica la stessa proroga DL 41/2021 il cui termine scadeva il 31.12.2023.
L'argomento difensivo della contribuente, che invoca la non applicabilità delle proroghe emergenziali, contrasta con la disciplina vigente e con il quadro normativo ricostruito puntualmente dall'Ufficio. Per cui il motivo va respinto.
5. Sulla prescrizione delle sanzioni e degli interessi
Il motivo è infondato.
In sede di impugnazione di cartella occorre verificare solo il rispetto dei termini decadenziali, non essendo ancora decorso alcun termine prescrizionale, che inizia a decorrere solo dalla notifica della cartella. Inoltre, per le sanzioni irrogate contestualmente all'imposta e per gli interessi non periodici, si applica il termine decennale ex art. 2946 c.c., secondo consolidata giurisprudenza. Ciò è stato correttamente rilevato dall'Ufficio.
Il motivo è quindi infondato.
6. Sull'appello incidentale dell'Ufficio – cartella n. 057 2020 00113713 86 (€ 79,92)
L'appello incidentale è fondato.
La cartella era stata annullata per presunta tardività, ma dagli atti (ruolo affidato il 31.1.2020; sospensione ex art. 68 DL 18/2020; proroga ex art. 12 D.Lgs. 159/2015) risulta che la sospensione dei pagamenti dall'8.3.2020 al 31.8.2021 determina, per gli atti con termini scadenti entro il 31.12.2021, una proroga al
31.12.2023; nel caso di specie, il termine originario (31.12.2020) rientra in tale fascia e beneficia della proroga;
la notifica del 9.10.2023 è quindi tempestiva. L'appello incidentale deve pertanto essere accolto.
Per le ragioni esposte:
l'appello principale di Ricorrente_1 S.r.l. deve essere rigettato integralmente;
l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha annullato la cartella n. 057 2020 00113713 86.
Tutte le cartelle oggetto di causa devono quindi ritenersi legittimamente notificate e pienamente efficaci.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Ricorrente_1 S.r.l. e sull'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina, così provvede:
1. rigetta l'appello principale proposto da Ricorrente_1 S.r.l.;
2. accoglie l'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina;
3. per l'effetto riforma la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Latina n. 456/2024 nella parte in cui ha annullato la cartella di pagamento n. 057 2020 00113713 86 501 dell'importo di € 79,92; dichiara pienamente legittima e tempestiva la notifica di detta cartella;
4. conferma integralmente nel resto la sentenza impugnata;
5. pone le spese del presente grado di giudizio a carico dell'appellante principale, liquidate in € 4.000,00
(Quattromila/00) oltre accessori di legge se dovuti. Nulla per Agenzia delle Entrate - Riscossione vista la mancata costituzione.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello principale ed accoglie l'appello incidentale. Spese di lite liquidate in favore di
Agenzia delle Entrate DP Latina in Euro 4.000,00 (Quattromila/00) oltre accessori di legge se dovuti.
Nulla per ADER.