Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 24/02/2026, n. 1213
CGT2
Sentenza 24 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione art. 39, co. 1-bis, D.Lgs. 546/1992 – mancata sospensione del giudizio

    Al momento della decisione di primo grado, non risultava pendente alcun giudizio avverso l'avviso di accertamento, sicché non ricorrevano i presupposti per la sospensione. La decisione del giudizio sull'accertamento non condizionava la decisione sulle cartelle, impugnate anche per vizi propri.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione delle cartelle

    Le cartelle impugnate erano state precedute dalla notifica dell'avviso di accertamento contenente l'analitica ricostruzione della cessione d'azienda in frode. La motivazione delle cartelle è assolta per relationem all'avviso di accertamento o mediante rinvio ai dati dichiarativi e agli omessi versamenti per i controlli automatizzati.

  • Inammissibile
    Violazione dell'onere della prova (art. 7, co. 5-bis D.Lgs. 546/92) e insussistenza della frode

    Le questioni relative ai presupposti della frode costituiscono materia propria del giudizio sull'avviso di accertamento e non possono essere riesaminate nel presente giudizio sulle cartelle. Gli elementi prodotti (operazioni di conferimento, cancellazione della società, reiterati omessi versamenti, criticità nei bilanci, mancato riscontro alle richieste istruttorie) integrano l'ipotesi di cessione fraudolenta d'azienda.

  • Rigettato
    Decadenza della pretesa su cartella n. 057 2023 00075408 46 (anno 2018)

    La notifica è tempestiva in quanto le iscrizioni derivano dalla liquidazione modello IVA 2019 e 770 con proroga ex art. 5, co. 8, DL 41/2021 (termine al 31.12.2023), e dalla decadenza da rateazione con termine triennale decorrente dalla scadenza dell'ultima rata (3.5.2023).

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale sanzioni e interessi

    In sede di impugnazione di cartella occorre verificare solo il rispetto dei termini decadenziali, non essendo ancora decorso alcun termine prescrizionale. Per le sanzioni irrogate contestualmente all'imposta e per gli interessi non periodici, si applica il termine decennale ex art. 2946 c.c.

  • Accolto
    Tempestività della notifica della cartella n. 057 2020 00113713 86

    La sospensione ex art. 68 DL 18/2020 e la proroga ex art. 12 D.Lgs. 159/2015 determinano una proroga del termine originario (31.12.2020) al 31.12.2023. La notifica del 9.10.2023 è quindi tempestiva.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 24/02/2026, n. 1213
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 1213
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

    Testo completo