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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 19/09/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Luigi Varrecchione Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott. Matteo Torretta Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 282 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017, vertente
TRA
nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, e nata a [...] il [...], cod. fisc. C.F._1 Parte_2
, rappresentate e difese dall'avv. Patrizia Longo ed elettivamente C.F._2 domiciliate presso il suo studio sito in Paola (Cs) alla via G. Falcone e P. Borsellino n. 6, come da procura in calce all'atto di citazione depositato il 21.02.2017; attrici
E
nata a [...] il [...], cod. fisc. CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Scalfari ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso il suo studio sito in Cosenza alla Piazza Fausto e Luigi Gullo n. 34, come da procura in calce alla comparsa di costituzione depositata il 6.03.2024; convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero, interventore ex lege
Oggetto: querela di falso.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, iscritto a ruolo in data 21.02.2017, e Parte_1 Parte_2 evocando in giudizio hanno proposto in via principale querela di falso avverso CP_1
1 l'atto di vendita del 14.02.1999 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Paola in data
17.05.2005, con cui il defunto (padre di e la stessa Persona_1 Parte_2 Parte_1 avrebbero ceduto alla medesima convenuta la quota dell'88,8% di un locale ad uso artigianale, con corte antistante, sito in San Lucido alla via Strada “A” per un importo di 14.000.000 delle vecchie lire (pari a euro 7.230,00). A fondamento della domanda hanno rilevato che entrambe
(e, in particolare, nella qualità di erede del defunto padre ) sono Parte_2 Persona_1 state convenute nel giudizio iscritto presso il Tribunale di Paola al R.G. n. 668/2009 da avendo quest'ultima chiesto di dichiarare l'autenticità delle firme apposte sul CP_1 suddetto atto di vendita del 14.02.1999; il c.t.u. nominato in tale giudizio, prof. RS
, pur avendo accertato l'autenticità delle firme oggetto di verifica, ha, tuttavia,
[...] rilevato l'artificiosa modifica della percentuale della quota oggetto di vendita, essendo stata la stessa cambiata da 33,3% a 88,8%, con il suo inserimento anche a lettere mediante l'aggiunta del segno grafico a forma di “V”, nonché ha constatato l'aggiunta della scritta “a saldo” sempre con l'apposizione del segno grafico a forma di “V” (conclusioni richiamate anche nella sentenza emessa all'esito del processo); d'altronde, la falsità dell'atto di vendita e la sua alterazione trova conferma (oltre che nell'eccessiva esiguità del prezzo indicato se rapportato all'88,8% del bene) nei fatti verificatisi prima della stipula del medesimo atto negoziale, stante l'accordo intervenuto tra i germani , e (madre di poi Persona_1 Controparte_2 CP_3 CP_1 deceduta), originari proprietari in parti uguali del relativo magazzino, in virtù del quale il primo, avendo acquistato, con atto pubblico dell'11.06.1991, dai fratelli le rispettive quote del 33,3% ciascuno dell'immobile per esercitarvi un'attività commerciale, alla chiusura della stessa avrebbe nuovamente ceduto loro le quote precedentemente acquistate;
infatti, in data
23.03.1995, e hanno sottoscritto un preliminare di vendita con Persona_1 Controparte_2 cui il primo si è obbligato a vendere al secondo un terzo di due locali posti al piano terra della via Strada “A” del Comune di San Lucido, mentre, con la scrittura privata del 14.02.1999,
ha ceduto, o meglio restituito, a (quale erede e figlia di Persona_1 CP_1 CP_3
), la quota del 33,3% del magazzino in questione, nonché, con atto pubblico del
[...]
6.08.2007, (erede e moglie di ) ha venduto a ed Parte_1 Persona_1 Controparte_2 altri la quota di 1/3 del medesimo immobile (vendita quest'ultima che, di certo, non sarebbe potuta avvenire se effettivamente nel 1999 avesse venduto una quota pari Persona_1 all'88,8%). Quindi, le attrici, nel contestare l'autenticità dell'atto di vendita stipulato in data
14.02.1999, hanno proposto querela di falso avverso lo stesso chiedendo di accertare e dichiarare che la percentuale dell'88,8% ivi riportata è il risultato dell'artificiosa modifica di quella pari al 33,3% originariamente indicata e che la scritta “a saldo” aggiunta con l'inserimento del segno grafico “V” è stata apposta successivamente, con ordine della trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti e vittoria delle spese e competenze di lite, con attribuzione in favore dell'avvocato antistatario per dichiarato anticipo.
2 (già dichiarata contumace con ordinanza del 21.01.2021) si è costituita in CP_1 giudizio con comparsa depositata il 6.03.2024 al solo fine di denunciare asseriti vizi della notifica dell'atto di citazione in rinnovazione effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. con il deposito del medesimo atto da parte dell'ufficiale giudiziario presso il Comune di San Lucido in data 29.05.2020. Invero, rappresentando di voler proporre querela di falso incidentale avverso la relativa attestazione dell'ufficiale giudiziario, ha rilevato la nullità e/o CP_1 inesistenza della notifica in questione, stante, tra l'altro, l'omessa indicazione delle ricerche effettuate prima di procedere secondo quanto disposto dall'art. 143 c.p.c. (essendo la stessa residente in [...].03.2020, come da certificato anagrafico depositato in atti). Quindi, ha chiesto di accertare e dichiarare la falsità della notifica eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. il 29.05.2020 e della relativa attestazione dell'ufficiale giudiziario, con la declaratoria, per l'effetto, della nullità del corrispondente atto di citazione e vittoria delle spese e competenze di lite.
Con ordinanza emessa in data 5.11.2024, a fronte della costituzione in giudizio della convenuta,
è stata revocata la dichiarazione di contumacia della stessa, nonché, disattesa la querela di falso incidentale da lei proposta, è stata rigettata l'istanza ex art. 89 c.p.c. con cui la medesima convenuta nelle note depositate il 15.05.2024 aveva chiesto la cancellazione di asserite espressioni sconvenienti ed offensive utilizzate dalle attrici.
Esaurita l'istruttoria (nel corso della quale sono stati escussi due testi di parte attrice), la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.04.2025, poi sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte. Le parti, provvedendo a tale incombente, hanno precisato le conclusioni, insistendo nell'accoglimento delle richieste formulate nei rispettivi scritti difensivi;
pertanto, con ordinanza del 20.05.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con la trasmissione degli atti al Collegio e l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Esaminati gli atti di causa, la querela di falso proposta in via principale da e Parte_1 va accolta. Parte_2
Preliminarmente, per quanto attiene alla querela di falso incidentale proposta dalla convenuta e alla notifica dell'atto di citazione in rinnovazione eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data
29.05.2020, il Collegio condivide quanto già rilevato in corso di causa con l'ordinanza emessa il
5.11.2024 (qui da intendersi integralmente riportata).
Invero, ha rappresentato di voler proporre querela di falso in via incidentale CP_1 avverso la relata dell'anzidetta notifica (affetta, a suo dire, da falso ideologico) per aver l'ufficiale giudiziario indicato il Comune di San Lucido quale ultimo domicilio conosciuto della stessa, senza, tra l'altro, compiere alcuna ricerca in ordine alla sua effettiva residenza (essendo residente nel medesimo Comune alla via Strada W già dal 25.03.2020). Ebbene, a fronte di dette doglianze, va ribadito che, per pacifica giurisprudenza, la relata di notifica fa fede sino a querela
3 di falso solo circa le attestazioni riguardanti l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario e limitatamente agli elementi positivi della stessa, mentre non sono assistite da pubblica fede e, quindi, non sono suscettibili di querela di falso le attestazioni negative in essa riportate, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. n. 10881/2020, già richiamata nella citata ordinanza del 5.11.2024). Inoltre, esclusa la proponibilità di una querela di falso, anche ammettendo la nullità (e, non certo,
l'inesistenza) della notifica in questione, la stessa è stata, comunque, sanata ex tunc con la costituzione della convenuta, avendo l'atto raggiunto lo scopo cui era destinato ex art. 156 c.p.c.
(cfr. al riguardo, ex multis, Cass. civ. sez. un. del 20.07.2016 n. 14916, secondo cui
“L'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità”; nonché “il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto. Ne consegue che i vizi relativi all'individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c.”; e ancora Cass. civ. n. 24329/2024, richiamata anche nella citata ordinanza del 5.11.2024, con cui
è stato rilevato che “La notificazione è inesistente quando manca del tutto il collegamento con il destinatario dell'atto, mentre è nulla quando esiste un collegamento ma non rispetta le modalità previste dalla legge. Tale nullità può essere sanata con effetto retroattivo tramite la costituzione del convenuto o la rinnovazione della notifica. L'inesistenza della notificazione, dunque, riguarda le ipotesi di mancanza materiale dell'atto o delle caratteristiche essenziali dell'attività notificatoria. Gli altri vizi della notifica, invece, rientrano nella nullità dell'atto, sanabile con la costituzione del destinatario o la rinnovazione della notifica”). Invero, la convenuta ha, in sostanza, contestato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 143 c.p.c. e il mancato rispetto delle modalità previste da tale norma, prospettando censure idonee a configurare al più un vizio di nullità della notifica di cui si discute e non già la sua inesistenza;
inoltre, costituendosi in giudizio, non ha, comunque, tempestivamente proposto alcuna specifica istanza di rimessione in termini ai sensi e per gli effetti dell'art. 294 c.p.c., non potendosi, di certo, tener conto di quella formulata solo nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c. (cfr., in ordine alla necessaria tempestività della proposizione di un'istanza di rimessione in termini e ai presupposti ad essa sottesi, ex plurimis, Cass. civ. n. 17878/2014 e Cass. civ. n. 21282/2024).
4 Parimenti, non è meritevole di plauso l'eccezione di giudicato esterno formulata dalla convenuta nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c..
Invero, tale eccezione (non soggetta ad alcuna preclusione processuale per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito) è stata proposta sulla base della sentenza n. 203/2014
(prodotta unitamente alla suddetta memoria difensiva) emessa in data 12.03.2014 dal Tribunale di Paola a definizione del giudizio iscritto al R.G. n. 668/2009, con cui è stata accertata l'autenticità delle firme apposte sull'atto di vendita oggetto della querela di falso in esame.
Ebbene, è sufficiente rilevare che tale precedente giudizio ha avuto ad oggetto esclusivamente la verificazione dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce al documento (come, peraltro, indicato anche nell'atto di citazione), mentre il presente procedimento concerne la falsità materiale del contenuto testuale dello stesso atto. Trattandosi, dunque, di petita diversi, non possono ritenersi integrati i presupposti di cui all'art. 2909 c.c. per la configurazione di un giudicato esterno.
Nel merito, posta l'inammissibilità delle eccezioni e domande (oltre che delle relative produzioni documentali) proposte dalla convenuta solo nella memoria di replica ex art. 190
c.p.c. depositata il 10.09.2025 (ovvero l'ultimo giorno utile, così, tra l'altro, impedendo l'esercizio di qualsivoglia diritto di difesa della controparte, che aveva già provveduto al deposito dei propri scritti conclusionali), la fondatezza delle doglianze prospettate dalle attrici trova piena conferma nel compendio probatorio in atti (documentale e non).
Innanzitutto, giova rilevare che la querela di falso (la quale ha il fine di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l'idoneità a far fede ed a servire come prova di atti o rapporti) è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica in proprio favore, sia o meno l'autore della falsificazione (cfr. in tal senso
Cass. civ. sez. I del 30.08.2007 n. 18323). È, quindi, irrilevante la circostanza che tale soggetto, così legittimato dal lato passivo, coincida con l'autore materiale del falso, dal momento che il giudizio civile così instaurato ha ad oggetto la falsità o meno di un documento e non già il comportamento doloso o colposo di chi abbia eventualmente realizzato il medesimo falso (cfr. in tal senso, tra le più recenti, Cass. civ. sez. VI del 17.07.2019 n. 19281). Inoltre, è pacifico che il deposito dell'originale del documento impugnato non è condizione di ammissibilità della querela di falso, né dello svolgimento di eventuali accertamenti tecnici finalizzati alla verifica dell'autenticità del medesimo documento (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. del 6.02.2002 n. 1591 e Cass. civ. del 18.06.1996 n. 5350, nonché
Cass. civ. ord. del 13.12.2018 n. 32219 e Cass. civ. ord. del 6.09.2024 n. 24029, con cui è stata ammessa la possibilità di impugnare con querela di falso la copia fotostatica di un documento non disconosciuta, come nel caso di specie).
Tanto premesso, nell'esaminare il compendio probatorio in atti, innanzitutto, deve darsi atto, per quanto concerne la consulenza tecnica d'ufficio redatta dal prof. nel Persona_3
5 giudizio iscritto presso il Tribunale di Paola al R.G. n. 668/2009 (depositata dalle attrici, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, mediante l'allegato n. 10), che è pacifico che il giudice può legittimamente utilizzare ai fini decisori prove atipiche, tra cui le consulenze tecniche espletate in altri giudizi, anche penali (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. III ord. del 19.11.2024 n. 29713, nonché Cass. civ. sez. III del 15.04.2021 n. 9950, con cui è stato precisato che la consulenza tecnica d'ufficio espletata – come nel caso di specie - in un diverso giudizio tra le stesse parti può essere legittimamente utilizzata dal giudice come fonte di prova, anche esclusiva, purché sia stata ritualmente prodotta dalla parte interessata secondo le regole dell'allegazione).
Ebbene, posta la piena attendibilità di detto elaborato peritale (avendo il consulente fondato le proprie conclusioni – compiutamente ed esaustivamente argomentate - in modo logico e razionale sulla base di criteri scientifici e con l'utilizzo di strumentazioni appropriate mediante rilevamenti eseguiti sul documento in originale), le risultanze di tale consulenza sono state, altresì, pienamente confermate dal prof. nel corso della sua escussione Persona_3 come teste nel presente procedimento. Lo stesso, infatti, ha dichiarato: “preciso di esserne a conoscenza in quanto sono stato io stesso a redigere sul documento di vendita la perizia grafica nel giudizio RG 668/09 del Tribunale di Paola nel quale ero stato nominato come CTU. In particolare, mi era stato affidato l'incarico di consulente al fine di verificare se le firme apposte sul documento fossero autografe o meno (delle quali è stata confermata l'autenticità) e inoltre al fine di verificare la genuinità del documento (atto di vendita 14.02.1999). Relativamente alla genuinità del documento io notai, come ho dimostrato e messo in rilievo con gli strumenti a mia disposizione, in particolare microscopio a infrarossi agli ultravioletti, quindi con adeguata strumentazione, che la percentuale in origine era 33,3 ed era stata successivamente modificata ad 88,8. Per come si evince da pag. 63, 64, 65 della perizia allegata in atti (contenuta nel fascicolo di parte attrice) redatta e sottoscritta da me, la cifra, come detto, 33,3, è stata modificata in 88,8. Preciso che nel documento da me analizzato gli otto (8) presenti erano vergati con un unico gesto senza soluzione di continuità. Pertanto, ho fatto il paragone tra questi 8 e gli 8 risultati dalla modifica dei numeri 3 come su indicato. A mio avviso in base all'analisi dell'atto di vendita nel punto in cui è scritto 88,8 si evince chiaramente che era stato lasciato uno spazio vuoto per scrivere la percentuale in lettere. Tale spazio è stato però lasciato vuoto e poi, una volta modificata la percentuale, è stato scritto ottantotto e non trentatré.
Infatti, la cifra ottantotto non è inserita all'interno dello spazio ma sopra dello stesso come si evince chiaramente dal documento”; “ribadisco che la parola “ottantotto,8” (quest'ultimo 8 scritto a numero) è stata aggiunta, sopra lo spazio lasciato vuoto, successivamente alla modifica del numero 33,3. Quindi prima è stato scritto 33,3 e lo spazio per scrivere la cifra in lettere è stato lasciato vuoto e dopo -successivamente alla modifica del 33,3 in 88,8 - è stato aggiunto a lettere l'espressione “ottantotto,8”; “come si evince chiaramente dal documento al
6 rigo n. 12 dell'atto di vendita, la dicitura “a saldo”, aggiunta mediante l'apposizione del segno grafico “V”, è stata inserita successivamente alla stesura dell'atto. Preciso che i numeri 3
(33,3) scritti al rovescio e che incrociati con gli altri 3 modificarono la percentuale da 33,3 in
88,8 certamente erano stati apposti successivamente alla stesura dell'atto in quanto dall'analisi effettuata con il microscopio si evince che i 3 (quelli scritti correttamente e quelli scritti al rovescio) che hanno composto i numeri 8, seppur segnati con penna dello stesso colore, sono stati redatti in tempi successivi in quanto i 3 scritti al rovescio presentavano un inchiostro più lucido e e che dunque era più recente rispetto all'inchiostro usato nel resto del testo e quindi anche all'apposizione delle firme” (cfr. verbale dell'udienza del 6.10.2022). Dunque, il prof.
, confermando la consulenza tecnica d'ufficio redatta nel giudizio iscritto Persona_3 presso il Tribunale di Paola al R.G. n. 668/2009, ha riferito di aver accertato, mediante l'utilizzo di strumentazione scientifica (microscopio a infrarossi e ultravioletti), che la percentuale originariamente indicata nel documento oggetto della querela di falso in esame era "33,3%" e che successivamente essa è stata modificata in "88,8%" attraverso la sovrapposizione di segni grafici tracciati con inchiostro simile ma più recente;
inoltre, la parola "ottantotto" in lettere e la cifra "8" sono state aggiunte in un secondo momento in uno spazio inizialmente lasciato vuoto, così come la dicitura “a saldo” è stata aggiunta successivamente alla stesura dell'atto mediante l'apposizione del segno grafico “V”.
Inoltre, quanto riferito ed accertato dal suddetto teste trova conferma nella deposizione dell'altro testimone escusso in corso di causa, ovvero . Lo stesso, infatti, Controparte_2 confermando l'alterazione della scrittura privata per cui è causa e i fatti allegati da parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio, ha affermato: “riconosco l'atto di vendita che mi viene mostrato. Preciso di conoscere tale documento in quanto mio AT ( ) e sua Persona_1 moglie ) abitano sopra il mio appartamento e in particolare al terzo piano dello Persona_4 stesso edificio. Ricordo che il 14.02.1999 mio AT scese a casa mia per farmi leggere l'atto di vendita che oggi mi viene mostro. In particolare, ricordo che nell'occasione mi ha chiesto di legge questo atto in quanto lui non vedeva bene poiché affetto da retinopatia diabetica e poiché la moglie, essendo brasiliana, non leggeva bene l'italiano. Ricordo esattamente che sull'atto
c'era scritto 33,3 e l'espressione ottantotto,8 a lettere non era presente. Pertanto, ricordo chiaramente che mio AT e sua moglie vendevano solo il 33,3 % dell'immobile. Quando ho letto il documento questo era stato sottoscritto solo da mio AT e da sua moglie. Preciso che Per in origine l'immobile apparteneva in comproprietà a me, a mio AT e a mia sorella
, ciascuno per una quota pari a 33%. Successivamente, per consentire a mio CP_4 Per AT di svolgere un'attività commerciale nell'immobile, io e mia sorella abbiamo deciso di cedergli le nostre quote con l'accordo ulteriore che una volta terminata l'attività le quote ci sarebbero state nuovamente restituite. Successivamente, nel marzo del 1995 mio AT, in virtù dell'accordo su indicato, mi ha restituito la quota del 33,3,%. E poi nel 1999 con l'atto di
7 vendita per cui è causa cedeva a erede di (nelle more deceduta) CP_1 CP_3 la quota del 33,3 % dell'immobile ottemperando all'accordo pattuito”; “quanto ho letto l'atto di vendita non era presente ne l'espressione “ottantotto” (a lettere) né la scritta “a saldo””
(cfr. verbale dell'udienza del 6.10.2022). Dunque, il teste ha dichiarato con Controparte_2 Per chiarezza che, al momento della sottoscrizione dell'atto da parte del AT (padre di e della moglie , il documento oggetto della querela di falso per Parte_2 Parte_1 cui è causa conteneva esclusivamente la percentuale del "33,3%" e né l'indicazione "88,8%", né la dicitura "a saldo" erano presenti, essendo pertanto, state apposte successivamente.
A conferma, poi, di quanto riferito dai sopraindicati testi (della cui attendibilità non vi è alcuna ragione di dubitare, avendo reso dichiarazioni chiare, precise e concordanti), dalla documentazione depositata in atti si evince che l'immobile oggetto di vendita mediante la scrittura privata per cui è causa era originariamente di proprietà indivisa tra i fratelli in Per_1 misura paritaria (ovvero nella misura del 33,3% ciascuno) e la quota effettivamente disponibile per l'alienazione nel 1999 era pari al 33,3%; pertanto, la percentuale dello "88,8%" è logicamente incongruente, in quanto avrebbe comportato la cessione di una quota superiore a quella effettivamente disponibile (oltre che ad un prezzo sproporzionato rispetto al valore di una quota così elevata, come dedotto dalle attrici e non contestato dalla convenuta).
A fronte, dunque, della provata contraffazione dell'atto di vendita stipulato il 14.02.1999, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Paola il 17.05.2005, in accoglimento della querela di falso proposta da e va dichiarata, con efficacia erga omnes, la Parte_1 Parte_2 falsità del medesimo atto nella parte in cui è indicata la percentuale dell'88,8%, in luogo di quella originaria pari al 33,3%, nonché è stata aggiunta la dicitura “a saldo” mediante l'inserimento del segno grafico “V”, originariamente non presente, disponendo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 226, comma 2, c.p.c. e 537, comma 2, c.p.p., la loro cancellazione
(cfr. al riguardo Cass. civ. sez. I del 20.06.2000 n. 8362, secondo cui “La querela di falso, sia essa proposta in via principale ovvero incidentale, ha il fine di privare un atto pubblico (od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a “far fede”, a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, ed il tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione. Ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia erga omnes, e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio”).
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché la convenuta va condannata alla loro rifusione in favore delle attrici (con distrazione ex art. 93 c.p.c.). Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento del vigente decreto
8 ministeriale n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022, (valore indeterminabile – complessità bassa), con diminuzione del 50%, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente prestata, della natura della controversia e della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate (cfr. al riguardo Cass. civ. sez. III del 6.05.2025 n. 11875, secondo cui “In tema di spese processuali, la querela di falso proposta in via principale va considerata causa di valore indeterminabile, tenuto conto sia dello scopo di eliminare la verità del documento, sia delle possibili implicazioni, al di fuori del processo, dell'accertamento della falsità”; nonché, negli stessi termini, con riguardo alla querela di falso proposta in via incidentale, Cass. civ. sez.
III del 23.06.2017 n. 15642).
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 282/2017, così provvede:
- non accoglie la querela di falso incidentale proposta da avverso la relata della CP_1 notifica dell'atto di citazione in rinnovazione eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data
29.05.2020;
- accoglie la querela di falso proposta in via principale da e e, Parte_1 Parte_2 per l'effetto, dichiara la falsità materiale dell'atto di vendita stipulato il 14.02.1999, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Paola in data 17.05.2005, nella parte in cui è stata indicata la percentuale dell'88,8%, in luogo di quella originaria corrispondente al 33,3%, ed aggiunta la dicitura “a saldo” mediante l'inserimento del segno grafico “V”, disponendo, ai sensi degli artt.
226, comma 2, c.p.c. e 537, comma 2, c.p.p., la loro cancellazione, una volta passata in giudicato la presente sentenza;
- ordina la trascrizione della presente sentenza presso la competente Conservatoria dei Registri
Immobiliari;
- ordina che sia fatta menzione della presente sentenza sull'originale del documento oggetto di querela di falso depositato presso l'Agenzia delle Entrate di Paola;
- condanna alla rifusione, in favore di e delle CP_1 Parte_1 Parte_2 spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 4.073,00, di cui euro 264,00 per esborsi ed euro 3.809,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato Patrizia
Longo per dichiarato anticipo.
Così deciso in Paola il 17.09.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Luigi Varrecchione
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