Articolo 855 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 876Articolo 855 bis
Versione
9 ottobre 2010
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Versione
7 luglio 2017
Art. 855. Precedenza tra militari di differenti ruoli o diverse categorie 1. Gli ufficiali dei ruoli normali e speciali ((dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare)) hanno la precedenza sugli ufficiali dei ruoli a esaurimento di grado eguale solo per l'assolvimento degli obblighi di comando e di attribuzioni specifiche prescritte per l'avanzamento dalla normativa in vigore. In tutti gli altri casi la precedenza al comando compete all'ufficiale avente maggiore anzianita' di grado indipendentemente dal ruolo di appartenenza.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95)) .
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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