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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 24/07/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori
Magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2335/2023 degli affari civili contenziosi promossa da
(cf: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall' avv. Antonino Chiaramonte presso il cui studio, sito a Palermo, corso Camillo Finocchiaro Aprile n. 124, è elettivamente domiciliato nei confronti di
(cf: ) nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Maria Grazia Lo Cascio, presso il cui studio, sito a Bagheria via Dante Alighieri n. 32, è elettivamente domiciliata
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio;
conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 24.6.2025 e atti conclusivi rispettivamente depositati (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.10.2023 - premettendo di aver contratto a Parte_1
Bagheria il 28.9.1996 matrimonio concordatario con , dal quale erano nati Controparte_1
i figli il 27.9.1999, e , il 6.10.2003 - chiedeva la modifica delle condizioni di Per_1 Per_2 divorzio stabilite con la sentenza definitiva emessa dal Tribunale di Termini Imerese
l'8.10.2018, pubblicata il 23.10.2018 (n. 1786/2015 R.G.), nella parte in cui aveva previsto l'obbligo del ricorrente di corrispondere alla resistente un assegno mensile pari a € 500,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e oltre al 50% delle spese straordinarie, deducendo che entrambi i figli Per_2 Per_1 erano ormai economicamente autosufficienti.
Domandava, nello specifico, di revocare il contributo per il mantenimento del figlio
- pari ad € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie - con decorrenza Per_2 dalla data di deposito del ricorso, deducendo che quest'ultimo, volontario presso l'Esercito
Italiano, aveva raggiunto la propria indipendenza economica, percependo una retribuzione mensile pari ad € 1.300,00.
Chiedeva, altresì di revocare il contributo al mantenimento in favore della figlia Per_1 previsto nella misura di € 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza a far data del deposito del ricorso, precisando che la figlia aveva concluso il proprio percorso di studi, laureandosi a marzo del 2023 e che in seguito aveva partecipato al concorso per allievi marescialli presso l'Arma dei Carabinieri, superando le prove scritte e dovendo sostenere nel breve termine la prova fisica;
aggiungeva che la ragazza, ad ogni modo, percepiva personalmente il reddito di cittadinanza pari ad € 280,00 mensili;
in subordine, chiedeva di porre a suo carico l'obbligo di versare (direttamente alla figlia), a titolo di contribuito al mantenimento, un assegno mensile di € 150,00, oltre alle spese straordinarie nella misura del 35%.
Oltre alla sopraggiunta indipendenza economica dei figli, a fondamento del ricorso deduceva che le proprie condizioni economiche erano peggiorate, avendo contratto matrimonio il 19.8.2021 con , priva di occupazione, e che per motivi di salute Persona_3 era stato posto in quiescenza anticipata percependo un importo mensile di € 1.065,00.
Nella memoria di costituzione depositata il 29.1.2024, deduceva Controparte_1
l'infondatezza delle domande attoree, chiedendo di confermare le statuizioni di cui alla sentenza di divorzio circa l'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia affermando che quest'ultima, sebbene maggiorenne, non aveva ancora Per_1 raggiunto la propria indipendenza economica ed era impegnata nella ricerca di un impiego, avendo partecipato dopo la laurea a diversi concorsi, ancora in corso di svolgimento;
chiedeva infine il versamento diretto da parte dell' dell'importo dovuto CP_2 dal ricorrente a titolo di contributo al mantenimento della figlia e delle spese straordinarie.
Quanto al figlio , non contestava espressamente l'intervenuta indipendenza Per_2 economica da parte dello stesso, deducendo d'altra parte che Parte_1 autonomamente e senza un provvedimento del Tribunale, aveva sospeso il mantenimento in suo favore a partire dal mese di giugno 2023, ossia da quando lo stesso era entrato a far parte dell'Esercito come VFP1; chiedeva, dunque, di porre a carico del ricorrente l'obbligo di versarle l'importo mensile di € 250,00, con decorrenza dal giugno 2023 e sino alla data della presente sentenza.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, all'udienza del 24.6.2025 è stata assunta in decisione.
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Cosi prospettate le posizioni delle parti, deve osservarsi che affinché possa procedersi alla revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici, l'art. 473 bis.29 cpc – ricalcando essenzialmente l'art. 9 l. n. 898/1970 – richiede giustificati motivi sopravvenuti dopo la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che, secondo l'orientamento unanime della giurisprudenza di legittimità consistono “nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa
o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo” (così, da ultimo, Cass., ord. n. 32529/2018; 28436/2017).
Ora, nel caso di specie, il fatto che i figli , ormai entrambi maggiorenni, Per_1 Per_2 abbiano raggiunto la propria indipendenza economica costituisce una circostanza sopravvenuta idonea a mutare la regolamentazione prevista nella sentenza di divorzio in punto di contribuzione al mantenimento.
In particolare, il ricorrente ha allegato che il figlio nel mese di giugno 2023 si è Per_2 arruolato nell'esercito italiano come VFP1, per poi entrare a far parte dell'arma dei
Carabinieri nel mese di aprile 2025.
Non può, invero, condividersi la prospettazione contenuta nelle note conclusive depositate dalla resistente il 23.6.2025 (atto nel quale per la prima volta viene affrontata siffatta questione, cfr., inoltre, verbale di udienza del 7.3.2025), secondo cui soltanto l'ingresso nell'arma dei Carabinieri ha comportato l'autosufficienza economica del ragazzo, dapprima arruolato nell'esercito, non avendo fornito elementi Controparte_1 concreti per superare la ricostruzione offerta dal ricorrente, data l'inadeguatezza a tal fine dell'attestazione isee rilasciata il 3.2.2023.
Da parte sua, la figlia ha effettivamente raggiunto la propria indipendenza Per_1 economica nelle more del presente procedimento, avendo preso servizio il 17.1.2025 presso la Scuola di ispettori e sovrintendenti della Gdf all'Aquila, percependo il primo stipendio, comprensivo degli arretrati, dal mese di marzo/aprile 2025 (cfr. verbale di udienza del
7.3.2025 e documentazione allegata dal ricorrente).
Alla luce delle argomentazioni svolte, la domanda proposta merita accoglimento, dovendo, pertanto, disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo, mentre di quello Per_2 destinato alla figlia on decorrenza dalla dal mese di gennaio 2025, coincidente con Per_1 il raggiungimento della indipendenza economica da parte della stessa.
Quanto alla domanda proposta dalla resistente, volta alla condanna del ricorrente al pagamento degli importi pari agli assegni di mantenimento non corrisposti in favore del figlio dal mese di giugno 2023, la stessa non è proponibile in questa sede, Per_2 trattandosi di pretesa da azionare nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione, dovendosene dichiarare l'inammissibilità. L'accoglimento parziale delle domande, avuto specifico riguardo alla sopravvenuta indipendenza economica della figlia n corso di causa, e la natura del procedimento Per_1 depongono nel senso della compensazione parziale delle spese di lite nella misura della metà, ponendole, per la restante parte, a carico della resistente, in ossequio ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 1199/2018 del Tribunale di Termini Imerese: dispone la revoca dell'assegno di mantenimento corrisposto da a Parte_1 [...]
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne CP_1 Persona_4 con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo, nonché dell'assegno di mantenimento corrisposto dal ricorrente alla resistente a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne con decorrenza dal mese di gennaio 2025; Per_1 dichiara inammissibile la domanda proposta dalla resistente, avente ad oggetto la condanna della controparte al pagamento delle somme non corrisposte a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
Per_2 dispone la compensazione delle spese di lite in misura della metà e condanna, per la restante parte, a rifondere a le spese di lite e le liquida Controparte_1 Parte_1 in € 952,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge.
Termini Imerese, così deciso nella camera di consiglio del 18 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44