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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 3392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3392 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott.ssa Maria Antonia GARZIA Presidente dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 22 ottobre 2025, mediante lettura in aula di dispositivo e motivazione ai sensi dell'art. 436-bis c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 544 Registro Generale Lavoro dell'anno 2022
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Natale Parte_1
Perri, APPELLANTE E
, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Morbinati, CP_1
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Manno Alessia, CP_2
APPELLATI
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Velletri n. 160/2022 del 22.2.2022
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 47 e ss., l. n. 92/2012, ha convenuto in giudizio le società CP_1
e impugnando la nota del 31.10.2019 con cui la datrice di lavoro Parte_1 Controparte_3 le aveva comunicato l'intervenuta cessione del ramo d'azienda ex art. 2112 c.c. alla Parte_1 e la contestuale cessazione del rapporto di lavoro alle proprie dipendenze. Controparte_3
Ha chiesto in particolare: la reintegra nel posto di lavoro alle dipendenze della ovvero Parte_1 della con pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 36 mensilità, nonché Controparte_3 la condanna delle resistenti in solido al pagamento delle retribuzioni maturate fino alla data di effettiva cessazione del rapporto;
in subordine, nella denegata ipotesi di mancata reintegra, la condanna della e della in solido al pagamento in suo favore di Parte_1 Parte_2 un'indennità pari a 36 mensilità; in ogni caso, la condanna delle resistenti in solido al pagamento della somma complessiva di € 23.946,53 a titolo di differenze retributive e competenze di fine rapporto, oltre differenze contributive quantificate in € 6.939,84.
A tal fine, ha dedotto: di essere stata dipendente della dal 2.11.2005, a tempo Parte_1 indeterminato sin dal 1.2.2007, con mansioni di addetta alle operazioni ausiliarie e di vendita, inquadrata nel V Livello del CCNL di settore, presso l'esercizio commerciale a insegna sito CP_4 in via Del Mare n. 40; di aver svolto tuttavia mansioni superiori e ore di lavoro straordinario CP_3
e festivo, senza ricevere una retribuzione adeguata alla quantità e qualità di lavoro prestato;
di essersi più volte presentata a lavoro dopo la comunicazione del 31.10.2019, senza mai esservi riammessa;
di aver appreso successivamente in via informale che il proprio rapporto di lavoro era effettivamente transitato alla ma era stato commutato in rapporto a tempo determinato con Controparte_3 scadenza al 29.2.2020; di essere stata licenziata ante tempus il 20.1.2020 per asserito mancato superamento della prova;
di avere contestato formalmente con lettera del 13.12.2019 la condotta delle due società, considerato che la datrice di lavoro cedente non aveva assicurato ai propri dipendenti il mantenimento del posto di lavoro e che la cessionaria, invece di assorbirli alle stesse condizioni lavorative, aveva loro impedito la ripresa dell'attività lavorativa, malgrado la reiterata messa a disposizione delle energie lavorative;
di aver sottoscritto in data 3.6.2015 un verbale di conciliazione con il quale rinunciava ad ogni pretesa nascente dal rapporto di lavoro, pur di ottenere un anticipo sul
TFR.
Alla luce di tali domande, il Tribunale ha: respinto con ordinanza n. 14660/2020
l'impugnativa di licenziamento;
separato le domande retributive e risarcitorie, giacché non proponibili con il ricorso ex art. 1, co. 47, l. n. 92/2012; disposto infine – ai sensi degli artt. 426 e 427
c.p.c. nonché dell'art. 4, d.lgs. n. 150/2011 – la conversione del rito in ordinario, ai sensi dell'art. 414
c.p.c.
La si è costituita deducendo: di essere estranea alle vicende successive alla Parte_1 cessione d'azienda; di aver corrisposto alla ricorrente, fino alla data della cessione, tutte le spettanze retributive dalla stessa maturate a decorrere dall'assunzione sino alla cessazione del rapporto;
di aver sottoscritto con la lavoratrice il 3.6.2015 in sede protetta un accordo conciliativo in virtù del quale la aveva dichiarato di non avere nulla a pretendere relativamente al rapporto di lavoro alle CP_1 dipendenze della fino al 30.5.2015. Parte_1
Nella contumacia della vista la domanda di regolarizzazione Controparte_3 contributiva proposta dalla lavoratrice, è stato integrato il contraddittorio nei confronti dell' , il CP_2 quale si è costituito associandosi alla domanda di regolarizzazione contributiva nei limiti tuttavia della prescrizione quinquennale.
Istruita la causa anche con prova testimoniale, con la sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato il diritto della ricorrente al ripristino a far data dall'1.11.2019 del rapporto di lavoro alle dipendenze della per effetto della cessione del ramo d'azienda costituto Controparte_3 dall'esercizio commerciale a insegna sito in via Del Mare n. 40, condannando la CP_4 CP_3 società a riammetterla in servizio ed a pagarle le retribuzioni maturate in ragione di € 1.592,02 mensili, dalla data della cessione fino all'effettiva riassunzione, oltre accessori e regolarizzazione contributiva;
ha inoltre condannato la e la in solido ex art. 2112 Parte_1 Controparte_3
c.c. a pagare alla ricorrente la somma di € 24.409,42 per differenze retributive, oltre accessori, respingendo le ulteriori domande e regolando le spese di lite nei rapporti tra le parti.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la chiedendone la riforma integrale, Parte_1 con rigetto di tutte le domande proposte nei propri confronti dalla lavoratrice, vinte le spese del doppio grado.
La si è costituita chiedendo dichiararsi inammissibile l'appello, in quanto irritualmente CP_1 dapprima notificato e solo successivamente depositato in cancelleria;
nel merito, ne ha chiesto in ogni caso il rigetto, con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
Si è costituito altresì l' , reiterando la propria domanda di condanna della parte datoriale CP_2 al pagamento in proprio favore dei contributi, nei limiti della prescrizione quinquennale e delle differenze retributive eventualmente dovute alla lavoratrice.
Sennonché, nella contumacia della con nota depositata il 24.9.2025, Controparte_3 la ha dichiarato l'intenzione delle parti di abbandonare la lite e non comparire all'udienza del CP_1
7.10.2025, rappresentando che esse “hanno definito bonariamente la controversia”.
All'udienza del 7.10.2025 nessuno è in effetti comparso per le parti ad eccezione dell' , CP_2 di tal ché la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c. all'odierna udienza, in cui nessuno è comparso, di tal ché essa è stata definita mediante lettura contestuale di dispositivo e motivazione.
2. Tanto premesso, stante la mancata comparizione della parte appellante per due udienze consecutive, deve dichiararsi l'improcedibilità del giudizio ai sensi dell'art. 348, co. 2 c.p.c., disposizione che la Suprema Corte ha ritenuto applicabile anche nel rito del lavoro, affermando che
“la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla legge n. 533 del 1973, non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto, né i principi cui essa si ispira. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., anche in tali controversie, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello” (Cass. n. 5238/2011, Cass. SS. UU. n. 5839/1993).
Considerato che le parti costituite, non comparse all'odierna udienza, non hanno manifestato interesse alla regolazione delle spese di lite, può disporsene la compensazione, nulla essendo invece dovuto alla rimasta contumace. Controparte_3
Cionondimeno, stante l'improcedibilità dell'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater,
d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto, così provvede:
1. dichiara l'appello improcedibile;
2. compensa le spese di lite del grado tra le parti costituite;
3. nulla per le spese alla Controparte_3
4. dà atto che sussistono, per l'appellante, le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. n. 228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, lì 22 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott.ssa Sara Foderaro
LA PRESIDENTE
dott.ssa Maria Antonia Garzia