Sentenza 7 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2002, n. 3278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3278 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DIC3278/ 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIA Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE CONTRIBUTI CONSORTILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ام R.G.N. 14139/99 Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente Consigliere Dott. Vincenzo PROTO 1 Cron. 7658 Rel. Consigliere Dott. Francesco FELICETTI Consigliere Rep. Dott. Giuseppe SALME' Ud. 30/11/2001 Dott. Sergio DI AMATO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente 59, domiciliato in ROMA VIA NIZZA l'avvocato presso RAFFAELLA QUINTANA, e difeso rappresentato dall'avvocato MASSIMO CARLINO, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
CA NC;
intimato - 2001 avversO la sentenza n. 500/98 del Giudice di pace di 2445 NARDO', depositata il 26/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/2001 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato Carlino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo 1 CA AZ, con citazione notificata il 10 aprile 1998, conveniva dinanzi al Giudice di pace di Nardò il Consorzio speciale per la bonifica di Arneo, esponendo di essere proprietario di un immobile si- tuato nel comprensorio del Consorzio e di avere ricevu- to la richiesta di pagamento del contributo consortile per l'anno 1997, pari a lire 34.768, diventate lire 61.768 in conseguenza della mora. Chiedeva che fosse dichiarato che il Consorzio non aveva titolo a preten- dere detto contributo, e che il medesimo fosse condan- nato alla restituzione della somma versata, con gli in- teressi legali. Il Consorzio si costituiva eccependo in via pre- giudiziale l'incompetenza per materia e valore, e chie- dendo nel merito il rigetto della domanda. Il Giudice di pace, con sentenza depositata il 26 21 settembre 1998, ritenuta la propria competenza, dichia- rava il contributo non dovuto e condannava il Consorzio alla restituzione della somma di lire 34. 768, e di quanto altro pagato per lo stesso titolo, con gli inte- ressi legali. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso a questa il Consorzio, con atto notificato il 7 luglio Corte 1999, formulando due motivi di gravame. La parte inti- mata non ha controdedotto. Motivi della decisione 1 Con il primo motivo si denuncia sotto un primo profilo la violazione e la falsa applicazione dell'art. 9, comma 2, c.p.c.; degli artt. 862 e 864 cod. civ.; degli artt. 21 e 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art. 10, commi 2, 3 e 4 della legge della Regione Puglia 31 maggio 1980, n. 54. Si deduce specificamente al riguardo che questa Corte, con sentenza n. 9493 del 1998, a sezioni unite contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di pace con la sentenza impugnata ha ritenuto la natura tri- butaria dei contributi di bonifica, e la competenza a conoscerne del Tribunale. Con un secondo profilo si denuncia la violazione dell'art. 9, c. 2, c.p.c., deducendosi la incompetenza per valore del Giudice di pace, essendo in contestazio- 3 ne il potere impositivo del Consorzio era di valore in- determinabile e quindi di competenza del Tribunale. Con il secondo motivo si denuncia la omessa, in- sufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, per avere il Giudice di pace per un verso er- roneamente ritenuto che il Consorzio dovesse dare la prova del vantaggio conseguito dalla sua attività dall'immobile del contribuente, mentre tale vantaggio si presume per il fatto di trovarsi l'immobile nel com- prensorio nel quale il Consorzio opera;
ed avere per altro verso negato l'ammissione di prove, richieste dal Consorzio, dirette a dimostrare il su detto vantaggio. 2 Il ricorso é stato notificato a CA AZ presso il suo procuratore costituito avv. Mario Ruina, in Nardò, piazza della Repubblica n. 3, nello studio dell'avv. Lorenzo Rizzello, "consegnandolo а mani del domiciliatario avv. L. Rizzello". Peraltro tale domici- liazione non risulta dall'atto di citazione né aliunde, risultando la parte domiciliata presso lo studio dell'avv. Ruina, con studio in Manduria, in Piazza Ga- ribaldi n. 20, che a sua volta non risulta domiciliato presso l'avv. Rizzello. Ne deriva che, essendo stato il ricorso notificato in luogo diverso da quelli indicati nell'art. 330 c.p.c., esso deve essere dichiarato inam- missibile. 4 Nessuna pronuncia va nonadottata sulle spese, es- sendo presente nel giudizio alcuna controparte.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2001, nalla ca- mera di consiglio della prime sezione civile. Il Presidente Il Consigliere estensore Francesco FeFelicetti Giovanni Losaviq Mosen ramo IONE C CORTE SUPREMA Depositato in Cancelieria Prima So IL CANCELLIERE A 7 MAR. 2002 Luisa Passinetti IL CANCELLIERE 5