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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 9152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9152 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, all'esito dell'udienza di discussione del 10 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale iscritta al R.g.n. 7648/2024, avente ad oggetto: opposizione a seguito di A.T.P. per il riconoscimento di provvidenze invalidi civili;
TRA
(c.f.: elettivamente domiciliata in Napoli Parte_1 C.F._1 alla via Giuseppe Verdi n. 18, presso lo studio dell'avv. Giorgio Gritti che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: in accoglimento dell'opposizione, accertare la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato o molto elevato ex art. 3 comma 3 della l. n. 104/92 e per la indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa o da quella ritenuta in giustizia;
con vittoria delle spese di lite.
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, rigettarlo, con vittoria di spese.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c., depositato in data
27.03.2024, esponeva di aver proposto ricorso di A.T.P. (iscritto al R.G. n. Parte_1
20562/2022), per accertare la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato o molto elevato ex art. 3 comma 3 della l. n. 104/92 e per la indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa del 10.06.2022. Ciò in quanto in sede amministrativa era stata riconosciuta invalida nella misura del 100% ed accertata la condizione di disabilità di cui all'art. 3 comma 1 della l. n. 104/1992.
Specificava che, a seguito del conferimento dell'incarico peritale, il c.t.u. dott.
[...]
, nelle conclusioni dell'elaborato, aveva accertato un'invalidità civile totale 100%, Per_1 riconoscendo che: “Non sussistono le condizioni sanitarie per la concessione dell'indennità di accompagnamento.”, omettendo, tuttavia, di valutare i requisiti sanitari necessari all'ottenimento del beneficio richiesto di cui all'art. 3 comma 3 della l. n. 104/1992.
Contestava le conclusioni del C.T.U., deducendo l'omessa valutazione di tutta la documentazione sanitaria versata.
Lamentava la errata valutazione della CTU e l'accertamento sanitario eseguito, eccependone la contraddittorietà e la sottovalutazione del quadro patologico sofferto, in quanto portatrice di un quadro clinico di indubbia e oggettiva gravità e complessità, impossibilitata alla autonoma deambulazione durante l'intera giornata.
Produceva, inoltre, documentazione medica successiva all'accesso peritale.
Tanto premesso, con la presente opposizione, concludeva chiedendo una nuova valutazione medico-legale al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato o molto elevato ex art. 3 comma 3 della l. n. 104/92 e per la indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa del 10.06.2022, o da quella ritenuta in giustizia.
Il tutto con vittoria delle spese di lite.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio eccependo la inammissibilità ed infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
con vittoria delle spese di lite.
Alla luce delle specifiche contestazione e della documentazione medica sopravvenuta, all'udienza del 16.10.2024, venivano richiesti chiarimenti al C.T.U. ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., al fine di valutare compiutamente la gravità del complesso morboso sofferto dalla ricorrente.
Disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di ATP, acquisita la documentazione prodotta e la relazione integrativa resa, all'odierna udienza il legale reiterava la richiesta di rinnovazione dell'incarico peritale contestando le conclusioni rassegnate dal CTU dr. . Per_1
2 All'esito della camera di consiglio la causa viene decisa come da sentenza versata in atti .
2. Il ricorso in opposizione è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va, preliminarmente, dato atto della conclusione del procedimento sommario di ATP, di cui è stata disposta la riunione al presente giudizio.
Come è noto, l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria. I motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (previste dalle tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
In relazione alle ragioni di censura nel merito della consulenza espresse in ricorso, va osservato preliminarmente che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori.
Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
3 Orbene, anche a volere andare oltre, nel caso in esame la parte ricorrente propone opposizione avverso l'accertamento tecnico preventivo contestando solo genericamente le conclusioni del CTU dott. e l'iter logico da questi seguito per pervenirvi per cui Per_1 non è accoglibile la richiesta di rinnovazione della perizia . Per costante orientamento della
Suprema Corte, l'eventuale rinnovazione delle indagini peritali costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale del giudice. Gli elementi di convincimento per disattendere una richiesta della parte in tal senso devono essere tratti dalle risultanze probatorie già acquisite: nel caso de quo la parte non sottolinea con chiarezza errori o omissioni in cui è incorso il CTU, eventuali contraddizioni della sua relazione con la documentazione medica in atti o con la visita a cui l'ha sottoposta. La parte istante sostanzialmente auspica una rilettura dei dati da essa forniti in sede di ricorso per ATP onde giungere a conclusioni diverse e ad essa favorevoli ma non evidenzia “patologie” della relazione che rendano necessaria o quantomeno opportuna una rinnovazione dell'incarico. E ciò non basta, è evidente, nell'ambito del procedimento de quo, nella fase di opposizione ai risultati raggiunti dal CTU nominato da questo giudice, affinché si proceda alla nomina di nuovo consulente.
Nel caso in esame, il dott. ha accertato in capo alla sig.ra Persona_1 Pt_1 le seguenti patologie: “Parkinsonismo in compenso farmacologico - Fibromialgia in
[...] terapia cortisonica - Tiroidectomia in terapia ormonale sostitutiva”.
Il consulente, ricostruita l'anamnesi patologica remota attraverso l'esame della documentazione medica esibita dall'istante, procedeva ad esame obiettivo-peritale al fine di redigere la diagnosi richiesta.
Nelle conclusioni dell'elaborato, esaminava la ripercussione del quadro clinico circa la sussistenza della condizione invalido totale e permanente nonché sulla capacità del soggetto di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
All'esito dell'esame, a riguardo concludeva che: “[…] sig.ra deve essere Pt_1 considerata: Invalida al 100%. Non sussistono le condizioni sanitarie per la concessione dell'indennità di accompagnamento.”.
Alla luce delle contestazioni sollevate, tenuto conto della documentazione medica integrativa sopravvenuta alla data dell'accesso peritale e considerato che non veniva effettuata alcuna valutazione circa il requisito sanitario richiesto di cui all'art. 3 comma 3 della l. n. 104/1992, con ordinanza del 14.11.2024, venivano richiesti chiarimenti al consulente, al fine di pervenire ad un quadro completo dello stato di salute della ricorrente, nonché un supplemento di accertamento in ragione della documentazione sopravvenuta prodotta dall'istante (esito di visita fisiatrica del 12.4.2024 dep. il 17.6.2024) in ossequio al disposto dell'art. 149 disp. att. c.p.c..
Ebbene, nella relazione integrativa, il consulente ha ribadito le conclusioni cui era giunto, rispondendo a tutti i quesiti, esaminando compiutamente la documentazione medica integrativa sopravvenuta al primo accesso peritale e chiarendo a tal riguardo che: “Sulla base
4 della rilettura degli atti si conferma la diagnosi già espressa in sede di ATP. Le suddette patologie sono in buon compenso farmacologico (madopar, medrol, Kanrenol), ritenendo che hanno avuto una discreta risposta sul rallentamento del quadro involutivo vasculopatico cerebrale. A tal fine la ricorrente è in grado di lavarsi, mangiare da sola ed appare orientata
e capace di compiere gli atti quotidiani della vita. Questo quadro clinico viene confermato anche dalle indagini strumentali. Analizzando l'esame ecocolor doppler dei tronchi sovraortici del centro Cardionova del 8/2/2018 si apprezza una vascolarizzazione cerebrale che si può ritenere in buon equilibrio dove viene refertato aterosxclerosi carotidea lieve bilateralmente. Così anche l'esame RMN cerebrale del 11/7/2022 eseguito presso Centro
TAC Vomero descrive una modesta atrofia corticale. Anche la certificazione fisiatrica dell'A.S.L. conferma la diagnosi e le considerazioni espresse perché Controparte_2 descrive un decadimento cognitivo che è inquadrabile nella vasculopatia parkinsoniana e una deambulazione possibile con appoggio. Infine visto che nel verbale della Commissione di I Istanza il quadro neurologico e reumatologico è descritto in modo chiaro e non presenta gravi deficit neurologici e di instabilità, si ritiene che la documentazione suddetta possa essere ritenuta compatibile con un quadro neurologico inquadrabile in difficoltà gravi
(1005) tale da rendere ancora autonoma e capace di deambulare”.
Pertanto, all'esito dell'esame, così ha concluso: “si conferma quanto già riportato in
ATP. In merito all'handicap la ricorrente rientra nelle condizioni di handicap ai sensi del comma 1 art. 3 della Legge 104/92”.
A parere del giudicante, dunque, il consulente d'ufficio ha ampiamente valutato le patologie che l'istante indica anche nel presente ricorso in opposizione, avendo risposto alle contestazioni sollevate ed avendo esaminato la documentazione medica sopravvenuta.
A tal proposito va ricordato che, sul piano medico legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse.
Le conclusioni del medico incaricato per l'accertamento tecnico de quo sono ritenute esaurienti dal giudice, adeguatamente argomentate, immuni da vizi logici quantomeno sulla base degli elementi scientifici di questo giudice e delle osservazioni svolte nel ricorso in opposizione.
In particolare per quanto concerne l'incapacità di attendere agli atti di vita quotidiana le considerazioni medico-legali dimostrano che la ricorrente “non presenta gravi deficit neurologici e di instabilità” ed è bene compensata dalla terapia somministrata;
in particolare la stessa certificazione fisiatrica somministra “la rieducazione motoria” bisettimanale al fine di favorire i passaggi posturali che evidentemente risultano consentiti alla paziente in maniera appropriata in relazione all'età avanzata che la caratterizza.
Ne consegue che le patologie osteoarticolari non compromettono le facoltà della ricorrente in riferimento al compimento in via autonoma degli atti elementari della vita
(mangiare , lavarsi , vestirsi, uscire, etc.). Per altro verso, occorre rilevare come la
5 giurisprudenza di legittimità (Cass.7273/2011) ha affermato che secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione (Cass. n. 9785 del 1991, n. 1339 del 1993, n. 636 del 1998, n. 6882 del 2002), le condizioni previste dalla L. 11 febbraio
1980, n. 18, art. 1, (nel testo modificato dalla L. n. 508 del 1988, art. 1, comma 2) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono in situazioni che prescindono da episodici contesti, dovendo essere verificate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, quale, ad esempio, il portarsi fuori della propria abitazione, ovvero la necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, pur dovendosi intendere in senso relativo la nozione di "continuità" della necessità dell'assistenza. In definitiva, i requisiti sono diversi e ben più rigorosi della semplice difficoltà nella deambulazione (che nella specie deduce la parte ricorrente) o nel compimento di altri atti. (vedi anche Cass n. 12521/2009; conforme Cass. 10281/2003 ; vedi anche Cass. 23.12.2010 n. 26092 secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, costituiscono requisiti diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità).
Ciò detto, sulla scorta di quanto accertato dal consulente, deve ritenersi che la ricorrente, valutate correttamente le patologie riscontrate in relazione alla situazione anagrafica, può ritenersi in grado di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita e quindi non meritevole dell'invocato beneficio.
Nella specie, dunque, non vi è né carenza di valutazione medico-legale, né contraddittorietà della stessa ma, al contrario, il dott. ha evidenziato che le patologie Per_1 sofferte non incidono sullo stato di salute della ricorrente, a tal punto da comprometterne definitivamente la capacità deambulativa.
Inoltre, allo stesso modo, il c.t.u. non intende soddisfatti i requisiti medico legali per l'attribuzione della condizione di disabilità di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/1992, confermando la gravità di cui al comma 1 della predetta legge.
Alla luce di tali considerazioni l'opposizione va rigettata.
3. In punto di spese, avendo parte ricorrente dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 – commi 1, 2 e 3 – e 77 D.p.r. n. 115/2001 e non potendosi ritenere la presente lite temeraria, la stessa non va condannata alla rifusione delle spese del giudizio.
CP_ Le spese della c.t.u., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
6 Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso in opposizione;
CP_
• pone a carico dell' le spese della c.t.u.;
• dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 10.12.2025
Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Gambardella
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In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, all'esito dell'udienza di discussione del 10 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale iscritta al R.g.n. 7648/2024, avente ad oggetto: opposizione a seguito di A.T.P. per il riconoscimento di provvidenze invalidi civili;
TRA
(c.f.: elettivamente domiciliata in Napoli Parte_1 C.F._1 alla via Giuseppe Verdi n. 18, presso lo studio dell'avv. Giorgio Gritti che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: in accoglimento dell'opposizione, accertare la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato o molto elevato ex art. 3 comma 3 della l. n. 104/92 e per la indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa o da quella ritenuta in giustizia;
con vittoria delle spese di lite.
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, rigettarlo, con vittoria di spese.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c., depositato in data
27.03.2024, esponeva di aver proposto ricorso di A.T.P. (iscritto al R.G. n. Parte_1
20562/2022), per accertare la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato o molto elevato ex art. 3 comma 3 della l. n. 104/92 e per la indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa del 10.06.2022. Ciò in quanto in sede amministrativa era stata riconosciuta invalida nella misura del 100% ed accertata la condizione di disabilità di cui all'art. 3 comma 1 della l. n. 104/1992.
Specificava che, a seguito del conferimento dell'incarico peritale, il c.t.u. dott.
[...]
, nelle conclusioni dell'elaborato, aveva accertato un'invalidità civile totale 100%, Per_1 riconoscendo che: “Non sussistono le condizioni sanitarie per la concessione dell'indennità di accompagnamento.”, omettendo, tuttavia, di valutare i requisiti sanitari necessari all'ottenimento del beneficio richiesto di cui all'art. 3 comma 3 della l. n. 104/1992.
Contestava le conclusioni del C.T.U., deducendo l'omessa valutazione di tutta la documentazione sanitaria versata.
Lamentava la errata valutazione della CTU e l'accertamento sanitario eseguito, eccependone la contraddittorietà e la sottovalutazione del quadro patologico sofferto, in quanto portatrice di un quadro clinico di indubbia e oggettiva gravità e complessità, impossibilitata alla autonoma deambulazione durante l'intera giornata.
Produceva, inoltre, documentazione medica successiva all'accesso peritale.
Tanto premesso, con la presente opposizione, concludeva chiedendo una nuova valutazione medico-legale al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato o molto elevato ex art. 3 comma 3 della l. n. 104/92 e per la indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa del 10.06.2022, o da quella ritenuta in giustizia.
Il tutto con vittoria delle spese di lite.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio eccependo la inammissibilità ed infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
con vittoria delle spese di lite.
Alla luce delle specifiche contestazione e della documentazione medica sopravvenuta, all'udienza del 16.10.2024, venivano richiesti chiarimenti al C.T.U. ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., al fine di valutare compiutamente la gravità del complesso morboso sofferto dalla ricorrente.
Disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di ATP, acquisita la documentazione prodotta e la relazione integrativa resa, all'odierna udienza il legale reiterava la richiesta di rinnovazione dell'incarico peritale contestando le conclusioni rassegnate dal CTU dr. . Per_1
2 All'esito della camera di consiglio la causa viene decisa come da sentenza versata in atti .
2. Il ricorso in opposizione è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va, preliminarmente, dato atto della conclusione del procedimento sommario di ATP, di cui è stata disposta la riunione al presente giudizio.
Come è noto, l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria. I motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (previste dalle tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
In relazione alle ragioni di censura nel merito della consulenza espresse in ricorso, va osservato preliminarmente che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori.
Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
3 Orbene, anche a volere andare oltre, nel caso in esame la parte ricorrente propone opposizione avverso l'accertamento tecnico preventivo contestando solo genericamente le conclusioni del CTU dott. e l'iter logico da questi seguito per pervenirvi per cui Per_1 non è accoglibile la richiesta di rinnovazione della perizia . Per costante orientamento della
Suprema Corte, l'eventuale rinnovazione delle indagini peritali costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale del giudice. Gli elementi di convincimento per disattendere una richiesta della parte in tal senso devono essere tratti dalle risultanze probatorie già acquisite: nel caso de quo la parte non sottolinea con chiarezza errori o omissioni in cui è incorso il CTU, eventuali contraddizioni della sua relazione con la documentazione medica in atti o con la visita a cui l'ha sottoposta. La parte istante sostanzialmente auspica una rilettura dei dati da essa forniti in sede di ricorso per ATP onde giungere a conclusioni diverse e ad essa favorevoli ma non evidenzia “patologie” della relazione che rendano necessaria o quantomeno opportuna una rinnovazione dell'incarico. E ciò non basta, è evidente, nell'ambito del procedimento de quo, nella fase di opposizione ai risultati raggiunti dal CTU nominato da questo giudice, affinché si proceda alla nomina di nuovo consulente.
Nel caso in esame, il dott. ha accertato in capo alla sig.ra Persona_1 Pt_1 le seguenti patologie: “Parkinsonismo in compenso farmacologico - Fibromialgia in
[...] terapia cortisonica - Tiroidectomia in terapia ormonale sostitutiva”.
Il consulente, ricostruita l'anamnesi patologica remota attraverso l'esame della documentazione medica esibita dall'istante, procedeva ad esame obiettivo-peritale al fine di redigere la diagnosi richiesta.
Nelle conclusioni dell'elaborato, esaminava la ripercussione del quadro clinico circa la sussistenza della condizione invalido totale e permanente nonché sulla capacità del soggetto di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
All'esito dell'esame, a riguardo concludeva che: “[…] sig.ra deve essere Pt_1 considerata: Invalida al 100%. Non sussistono le condizioni sanitarie per la concessione dell'indennità di accompagnamento.”.
Alla luce delle contestazioni sollevate, tenuto conto della documentazione medica integrativa sopravvenuta alla data dell'accesso peritale e considerato che non veniva effettuata alcuna valutazione circa il requisito sanitario richiesto di cui all'art. 3 comma 3 della l. n. 104/1992, con ordinanza del 14.11.2024, venivano richiesti chiarimenti al consulente, al fine di pervenire ad un quadro completo dello stato di salute della ricorrente, nonché un supplemento di accertamento in ragione della documentazione sopravvenuta prodotta dall'istante (esito di visita fisiatrica del 12.4.2024 dep. il 17.6.2024) in ossequio al disposto dell'art. 149 disp. att. c.p.c..
Ebbene, nella relazione integrativa, il consulente ha ribadito le conclusioni cui era giunto, rispondendo a tutti i quesiti, esaminando compiutamente la documentazione medica integrativa sopravvenuta al primo accesso peritale e chiarendo a tal riguardo che: “Sulla base
4 della rilettura degli atti si conferma la diagnosi già espressa in sede di ATP. Le suddette patologie sono in buon compenso farmacologico (madopar, medrol, Kanrenol), ritenendo che hanno avuto una discreta risposta sul rallentamento del quadro involutivo vasculopatico cerebrale. A tal fine la ricorrente è in grado di lavarsi, mangiare da sola ed appare orientata
e capace di compiere gli atti quotidiani della vita. Questo quadro clinico viene confermato anche dalle indagini strumentali. Analizzando l'esame ecocolor doppler dei tronchi sovraortici del centro Cardionova del 8/2/2018 si apprezza una vascolarizzazione cerebrale che si può ritenere in buon equilibrio dove viene refertato aterosxclerosi carotidea lieve bilateralmente. Così anche l'esame RMN cerebrale del 11/7/2022 eseguito presso Centro
TAC Vomero descrive una modesta atrofia corticale. Anche la certificazione fisiatrica dell'A.S.L. conferma la diagnosi e le considerazioni espresse perché Controparte_2 descrive un decadimento cognitivo che è inquadrabile nella vasculopatia parkinsoniana e una deambulazione possibile con appoggio. Infine visto che nel verbale della Commissione di I Istanza il quadro neurologico e reumatologico è descritto in modo chiaro e non presenta gravi deficit neurologici e di instabilità, si ritiene che la documentazione suddetta possa essere ritenuta compatibile con un quadro neurologico inquadrabile in difficoltà gravi
(1005) tale da rendere ancora autonoma e capace di deambulare”.
Pertanto, all'esito dell'esame, così ha concluso: “si conferma quanto già riportato in
ATP. In merito all'handicap la ricorrente rientra nelle condizioni di handicap ai sensi del comma 1 art. 3 della Legge 104/92”.
A parere del giudicante, dunque, il consulente d'ufficio ha ampiamente valutato le patologie che l'istante indica anche nel presente ricorso in opposizione, avendo risposto alle contestazioni sollevate ed avendo esaminato la documentazione medica sopravvenuta.
A tal proposito va ricordato che, sul piano medico legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse.
Le conclusioni del medico incaricato per l'accertamento tecnico de quo sono ritenute esaurienti dal giudice, adeguatamente argomentate, immuni da vizi logici quantomeno sulla base degli elementi scientifici di questo giudice e delle osservazioni svolte nel ricorso in opposizione.
In particolare per quanto concerne l'incapacità di attendere agli atti di vita quotidiana le considerazioni medico-legali dimostrano che la ricorrente “non presenta gravi deficit neurologici e di instabilità” ed è bene compensata dalla terapia somministrata;
in particolare la stessa certificazione fisiatrica somministra “la rieducazione motoria” bisettimanale al fine di favorire i passaggi posturali che evidentemente risultano consentiti alla paziente in maniera appropriata in relazione all'età avanzata che la caratterizza.
Ne consegue che le patologie osteoarticolari non compromettono le facoltà della ricorrente in riferimento al compimento in via autonoma degli atti elementari della vita
(mangiare , lavarsi , vestirsi, uscire, etc.). Per altro verso, occorre rilevare come la
5 giurisprudenza di legittimità (Cass.7273/2011) ha affermato che secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione (Cass. n. 9785 del 1991, n. 1339 del 1993, n. 636 del 1998, n. 6882 del 2002), le condizioni previste dalla L. 11 febbraio
1980, n. 18, art. 1, (nel testo modificato dalla L. n. 508 del 1988, art. 1, comma 2) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono in situazioni che prescindono da episodici contesti, dovendo essere verificate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, quale, ad esempio, il portarsi fuori della propria abitazione, ovvero la necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, pur dovendosi intendere in senso relativo la nozione di "continuità" della necessità dell'assistenza. In definitiva, i requisiti sono diversi e ben più rigorosi della semplice difficoltà nella deambulazione (che nella specie deduce la parte ricorrente) o nel compimento di altri atti. (vedi anche Cass n. 12521/2009; conforme Cass. 10281/2003 ; vedi anche Cass. 23.12.2010 n. 26092 secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, costituiscono requisiti diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità).
Ciò detto, sulla scorta di quanto accertato dal consulente, deve ritenersi che la ricorrente, valutate correttamente le patologie riscontrate in relazione alla situazione anagrafica, può ritenersi in grado di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita e quindi non meritevole dell'invocato beneficio.
Nella specie, dunque, non vi è né carenza di valutazione medico-legale, né contraddittorietà della stessa ma, al contrario, il dott. ha evidenziato che le patologie Per_1 sofferte non incidono sullo stato di salute della ricorrente, a tal punto da comprometterne definitivamente la capacità deambulativa.
Inoltre, allo stesso modo, il c.t.u. non intende soddisfatti i requisiti medico legali per l'attribuzione della condizione di disabilità di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/1992, confermando la gravità di cui al comma 1 della predetta legge.
Alla luce di tali considerazioni l'opposizione va rigettata.
3. In punto di spese, avendo parte ricorrente dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 – commi 1, 2 e 3 – e 77 D.p.r. n. 115/2001 e non potendosi ritenere la presente lite temeraria, la stessa non va condannata alla rifusione delle spese del giudizio.
CP_ Le spese della c.t.u., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
6 Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso in opposizione;
CP_
• pone a carico dell' le spese della c.t.u.;
• dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 10.12.2025
Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Gambardella
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