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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 12203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12203 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18876/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il giudice designato, Paola Farina, all'udienza del 27/11/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18876/2025: tra con gli Avv.ti FABIANA BACIOTERRACINO ed UMBERTO Parte_1
SCHIOPPO Parte ricorrente contro
Controparte_1
Parte convenuta ha pronunziato la presente SENTENZA OGGETTO: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado CONCLUSIONI: come da scritti in atti Fatto e diritto Con ricorso depositato in data 26/05/2025 ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata,
- premesso di essere docente attualmente a tempo indeterminato dal settembre 2025, ed in precedenza assunta a tempo determinato per l'anno scolastico 2024/2025 presso diversi istituti presenti sulla città di Roma (RM) come dettagliatamente indicati in ricorso,
- dedotto di non aver percepito durante il predetto periodo di precariato il bonus economico definito “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di importo nominale pari ad
€500,00 annui, previsto dall'art.1, comma 121, L.13 luglio 2015 n. 107 quale aiuto per la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente,
- richiamata la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la cd. carta docente, lamentata l'illegittimità della condotta del concretatasi nell'aver CP_1 riservato al solo personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato (di pagina 1 di 3 ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica, in violazione del principio costituzionale di cui all'art.3 della Carta Fondamentale, nonché del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria e nello specifico dalla clausola n.4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento con i docenti di ruolo, della clausola 6 del medesimo accordo quadro che imponeva ai datori di lavoro di agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguate, degli artt. 29, 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola che sanciscono il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio, senza operare alcuna esclusione dei docenti a tempo determinato,
- dedotto di essere attualmente in servizio come da contratto a tempo indeterminato prodotto
- ha quindi concluso come in atti. Instaurato il contraddittorio, il convenuto non si è costituito in giudizio CP_1 nonostante la regolarità e tempestività del ricorso, e ne va conseguentemente dichiarata la contumacia. Autorizzato il deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127 ter c.pc., la causa viene decisa con la seguente sentenza depositata in via telematica. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. L'azionato diritto della docente, in riferimento all'a.s 2024/2025 per tutto l'anno dall'1.9.2024 al 31.8.2025, è normativamente previsto: ed infatti, la ricorrente ha diritto alla c.d. carta docenti in base a quanto previsto dall'art. 15 D.L. 69/2023, rubricato
“Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente - Ca. AR. (2021) 5623843”, con disposizione successivamente confermata anche per il 2024/2025 “
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 10,9 milioni di euro nell'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26”. La ricorrente, titolare per l'a.s. 2024/2025 di un contratto rientrante tra quelli previsti dalla citata norma, ha prodotto il contratto e ha poi precisato e compiutamente dimostrato di aver fatto richiesta al convenuto, con diffida inviata in data CP_1
31/03/2025, a provvedere all'immediato riconoscimento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ed il convenuto non ha allegato, CP_1 né tanto meno provato, di aver effettuato l'erogazione della c.d. carta docente in favore della ricorrente, né alcuna prova risulta dall'esame degli atti di causa e dai odcumenti versati.
pagina 2 di 3 Ritiene l'Ufficio nel caso di specie, applicata la normativa su richiamata, che sussista il diritto della ricorrente di usufruire della carta docente, avendo dimostrato (v. contratto prodotto in atti per l'anno scolastico 2024/2025) di avere prestato servizio presso l'amministrazione per l'anno scolastico oggetto della normativa e con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.. Ne deriva per l'effetto che la domanda debba trovare accoglimento ed accertato il diritto della ricorrente per l'anno scolastico 2024/2025 per l'importo di € 500,00 con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Va quindi accertato, come richiesto nelle conclusioni, il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art.1 comma 121 L. n. 107/2015 per l'anno scolastico per cui è causa. Di conseguenza dev'essere accolta la domanda di condanna per come formulata nelle conclusioni, avendo chiesto la ricorrente la condanna del convenuto CP_1 all'attribuzione in forma specifica del vantaggio economico «tramite la Carta Elettronica» atteso che, ex art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, è previsto adempimento solo in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico. Ed infatti la Carta ha una destinazione vincolata che non appare suscettibile di conversione nel corrispondente valore monetario, il quale una volta ricevuto, potrebbe essere dal beneficiario distratto verso spese non inerenti la propria formazione professionale. Ne consegue il riconoscimento del diritto della ricorrente, per l'anno scolastico 2024/2025 e alla fruizione del bonus di € 500,00 annui tramite l'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 della legge 107/2015, per un totale di € 500,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Le spese di lite, secondo soccombenza, vengono poste a carico del e liquidate CP_1 nell'ammontare tenuto conto della serialità del contenzioso con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
accerta il diritto della ricorrente ad usufruire per l'anno scolastico 2024/2025 della Carta elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015; per l'effetto, condanna il ad attribuire alla ricorrente il Controparte_1 beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente nella misura di € 500,00; condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite, in favore della CP_1 ricorrente, in complessivi €. 1200,00, da distrarsi. Roma, 27/11/2025 Il G.L. Paola Farina pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il giudice designato, Paola Farina, all'udienza del 27/11/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18876/2025: tra con gli Avv.ti FABIANA BACIOTERRACINO ed UMBERTO Parte_1
SCHIOPPO Parte ricorrente contro
Controparte_1
Parte convenuta ha pronunziato la presente SENTENZA OGGETTO: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado CONCLUSIONI: come da scritti in atti Fatto e diritto Con ricorso depositato in data 26/05/2025 ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata,
- premesso di essere docente attualmente a tempo indeterminato dal settembre 2025, ed in precedenza assunta a tempo determinato per l'anno scolastico 2024/2025 presso diversi istituti presenti sulla città di Roma (RM) come dettagliatamente indicati in ricorso,
- dedotto di non aver percepito durante il predetto periodo di precariato il bonus economico definito “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di importo nominale pari ad
€500,00 annui, previsto dall'art.1, comma 121, L.13 luglio 2015 n. 107 quale aiuto per la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente,
- richiamata la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la cd. carta docente, lamentata l'illegittimità della condotta del concretatasi nell'aver CP_1 riservato al solo personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato (di pagina 1 di 3 ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica, in violazione del principio costituzionale di cui all'art.3 della Carta Fondamentale, nonché del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria e nello specifico dalla clausola n.4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento con i docenti di ruolo, della clausola 6 del medesimo accordo quadro che imponeva ai datori di lavoro di agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguate, degli artt. 29, 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola che sanciscono il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio, senza operare alcuna esclusione dei docenti a tempo determinato,
- dedotto di essere attualmente in servizio come da contratto a tempo indeterminato prodotto
- ha quindi concluso come in atti. Instaurato il contraddittorio, il convenuto non si è costituito in giudizio CP_1 nonostante la regolarità e tempestività del ricorso, e ne va conseguentemente dichiarata la contumacia. Autorizzato il deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127 ter c.pc., la causa viene decisa con la seguente sentenza depositata in via telematica. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. L'azionato diritto della docente, in riferimento all'a.s 2024/2025 per tutto l'anno dall'1.9.2024 al 31.8.2025, è normativamente previsto: ed infatti, la ricorrente ha diritto alla c.d. carta docenti in base a quanto previsto dall'art. 15 D.L. 69/2023, rubricato
“Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente - Ca. AR. (2021) 5623843”, con disposizione successivamente confermata anche per il 2024/2025 “
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 10,9 milioni di euro nell'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26”. La ricorrente, titolare per l'a.s. 2024/2025 di un contratto rientrante tra quelli previsti dalla citata norma, ha prodotto il contratto e ha poi precisato e compiutamente dimostrato di aver fatto richiesta al convenuto, con diffida inviata in data CP_1
31/03/2025, a provvedere all'immediato riconoscimento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ed il convenuto non ha allegato, CP_1 né tanto meno provato, di aver effettuato l'erogazione della c.d. carta docente in favore della ricorrente, né alcuna prova risulta dall'esame degli atti di causa e dai odcumenti versati.
pagina 2 di 3 Ritiene l'Ufficio nel caso di specie, applicata la normativa su richiamata, che sussista il diritto della ricorrente di usufruire della carta docente, avendo dimostrato (v. contratto prodotto in atti per l'anno scolastico 2024/2025) di avere prestato servizio presso l'amministrazione per l'anno scolastico oggetto della normativa e con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.. Ne deriva per l'effetto che la domanda debba trovare accoglimento ed accertato il diritto della ricorrente per l'anno scolastico 2024/2025 per l'importo di € 500,00 con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Va quindi accertato, come richiesto nelle conclusioni, il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art.1 comma 121 L. n. 107/2015 per l'anno scolastico per cui è causa. Di conseguenza dev'essere accolta la domanda di condanna per come formulata nelle conclusioni, avendo chiesto la ricorrente la condanna del convenuto CP_1 all'attribuzione in forma specifica del vantaggio economico «tramite la Carta Elettronica» atteso che, ex art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, è previsto adempimento solo in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico. Ed infatti la Carta ha una destinazione vincolata che non appare suscettibile di conversione nel corrispondente valore monetario, il quale una volta ricevuto, potrebbe essere dal beneficiario distratto verso spese non inerenti la propria formazione professionale. Ne consegue il riconoscimento del diritto della ricorrente, per l'anno scolastico 2024/2025 e alla fruizione del bonus di € 500,00 annui tramite l'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 della legge 107/2015, per un totale di € 500,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Le spese di lite, secondo soccombenza, vengono poste a carico del e liquidate CP_1 nell'ammontare tenuto conto della serialità del contenzioso con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
accerta il diritto della ricorrente ad usufruire per l'anno scolastico 2024/2025 della Carta elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015; per l'effetto, condanna il ad attribuire alla ricorrente il Controparte_1 beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente nella misura di € 500,00; condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite, in favore della CP_1 ricorrente, in complessivi €. 1200,00, da distrarsi. Roma, 27/11/2025 Il G.L. Paola Farina pagina 3 di 3