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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 28/01/2026, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1252/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NATALINI ALDO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4823/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00185 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53241106647 SPESE NOTIFICA 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53241106647 CONT. SOGGIORNO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato Ricorrente_1 impugnava, a mezzo difensore, l'avviso di accertamento esecutivo notificatole l'11/12/2024, dell'importo di euro 266,oo oltre sanzioni per omesso versamento ed interessi e spese di notifica, emesso dal Dipartimento risorse economiche del Comune di
Roma per il recupero della tassa di soggiorno relativa al I e II trimestre 2023 e proponeva i seguenti motivi di opposizione: non debenza del tributo, in quanto i soggiorni sono stati intermediati da Società_1, tramite portale telematico, che provvede direttamente al pagamento della tassa di soggiorno per conto dell'albergatore; concludeva quindi per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Con atto di controdeduzioni si costituiva il Comune di Roma insistendo per la fondatezza della pretesa impositiva e la legittimità dell'impugnato atto, osservando preliminarmente che i dati relativi ai pernottamenti vengono trasmessi sotto la diretta responsabilità del gestore (responsabile del tributo), il quale è tenuto a distinguere con precisione la tipologia di soggiorno (ordinari, esenti o esclusi). Nella specie controdeduceva spiegando di aver già scomputato: per il I trimestre 2023, n. 49 pernottamenti correttamente indicati dal contribuente come “esclusi” in quanto già oggetto di riversamento da parte dell'intermediario Società_1 (doc. 2); per il II trimestre 2023, n. 391 pernottamenti correttamente indicati come “esclusi” per la medesima ragione (doc. 3). Per quanto riguarda i restanti pernottamenti, n. 36 per il I trimestre 2023, per un totale di euro 126, n. 40 per il II trimestre 2023 per un totale di euro 140, ad avviso del Comune resistente sono dovuti e soggetti a tariffazione ordinaria e la documentazione prodotta dal ricorrente è del tutto inconferente perché
è costituita da un file relativo ai propri guadagni (doc. 4).
All'esito dell'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto, in assenza di prova contraria idonea a superare il dato dichiarato dallo stesso dal contribuente nel portale Gecos.
L'ente impositore – come risulta dalla produzione agli atti – ha già tenuto conto, per quanto riguarda la tassa di soggiorno dovuta per il I e il II trimestre 2023, dei pernottamenti (dichiarati come) “esclusi” (perché= oggetto di riversamento da parte dell'intermediario Società_1 (doc. 2 e doc. 3): segnatamente, ha escluso, per il I trimestre 2023, n. 49 pernottamenti e per il II trimestre 2023, n. 391.
Per quanto riguarda i restanti pernottamenti, n. 36 per il I trimestre 2023, per un totale di euro 126 per il II trimestre 2023 e n. 40, per un totale di euro 140, e quindi complessivamente per l'importo di euro 266,00 di cui all'impugnato avviso, sono soggetti a tariffazione ordinaria, come dichiarato dallo stesso contribuente, il quale è tenuto – sotto la propria responsabilità – a compilare l'apposito modello telematico tramite portale istituzionale Gecos ove deve specificare la tipologia di pernottamenti (“soggetti a tariffazione ordinaria” ovvero “esclusi”).
La documentazione prodotta dal ricorrente in questa sede – come pure eccepito dal Comune resistente – non comprova la tesi difensiva: trattasi di file relativo ai guadagni percepiti dal ricorrente (doc. 4) che non è idoneo a superare il dato dichiarato dal contribuente stesso nel portale Gecos quanto ai pernottamenti dichiarati come "soggetti a tariffazione ordinaria".
Pertanto legittimamente l'Amministrazione ha emesso gli impugnati avvisi per gli importi suindicati, che restano dovuti (n. 36 per il I trimestre 2023, per un totale di euro 126,00; n. 40 per il II trimestre 2023 per un totale di euro 140), come pure le relative sanzioni ed accessori. Quanto alle spese processuali, il verosimile errore commesso dal contribuente in sede di compilazione, se non giustifica l'accoglimento – per difetto di prova – dell'odierno ricorso, giustifica tuttavia l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 27 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott. Aldo Natalini
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NATALINI ALDO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4823/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00185 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53241106647 SPESE NOTIFICA 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53241106647 CONT. SOGGIORNO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato Ricorrente_1 impugnava, a mezzo difensore, l'avviso di accertamento esecutivo notificatole l'11/12/2024, dell'importo di euro 266,oo oltre sanzioni per omesso versamento ed interessi e spese di notifica, emesso dal Dipartimento risorse economiche del Comune di
Roma per il recupero della tassa di soggiorno relativa al I e II trimestre 2023 e proponeva i seguenti motivi di opposizione: non debenza del tributo, in quanto i soggiorni sono stati intermediati da Società_1, tramite portale telematico, che provvede direttamente al pagamento della tassa di soggiorno per conto dell'albergatore; concludeva quindi per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Con atto di controdeduzioni si costituiva il Comune di Roma insistendo per la fondatezza della pretesa impositiva e la legittimità dell'impugnato atto, osservando preliminarmente che i dati relativi ai pernottamenti vengono trasmessi sotto la diretta responsabilità del gestore (responsabile del tributo), il quale è tenuto a distinguere con precisione la tipologia di soggiorno (ordinari, esenti o esclusi). Nella specie controdeduceva spiegando di aver già scomputato: per il I trimestre 2023, n. 49 pernottamenti correttamente indicati dal contribuente come “esclusi” in quanto già oggetto di riversamento da parte dell'intermediario Società_1 (doc. 2); per il II trimestre 2023, n. 391 pernottamenti correttamente indicati come “esclusi” per la medesima ragione (doc. 3). Per quanto riguarda i restanti pernottamenti, n. 36 per il I trimestre 2023, per un totale di euro 126, n. 40 per il II trimestre 2023 per un totale di euro 140, ad avviso del Comune resistente sono dovuti e soggetti a tariffazione ordinaria e la documentazione prodotta dal ricorrente è del tutto inconferente perché
è costituita da un file relativo ai propri guadagni (doc. 4).
All'esito dell'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto, in assenza di prova contraria idonea a superare il dato dichiarato dallo stesso dal contribuente nel portale Gecos.
L'ente impositore – come risulta dalla produzione agli atti – ha già tenuto conto, per quanto riguarda la tassa di soggiorno dovuta per il I e il II trimestre 2023, dei pernottamenti (dichiarati come) “esclusi” (perché= oggetto di riversamento da parte dell'intermediario Società_1 (doc. 2 e doc. 3): segnatamente, ha escluso, per il I trimestre 2023, n. 49 pernottamenti e per il II trimestre 2023, n. 391.
Per quanto riguarda i restanti pernottamenti, n. 36 per il I trimestre 2023, per un totale di euro 126 per il II trimestre 2023 e n. 40, per un totale di euro 140, e quindi complessivamente per l'importo di euro 266,00 di cui all'impugnato avviso, sono soggetti a tariffazione ordinaria, come dichiarato dallo stesso contribuente, il quale è tenuto – sotto la propria responsabilità – a compilare l'apposito modello telematico tramite portale istituzionale Gecos ove deve specificare la tipologia di pernottamenti (“soggetti a tariffazione ordinaria” ovvero “esclusi”).
La documentazione prodotta dal ricorrente in questa sede – come pure eccepito dal Comune resistente – non comprova la tesi difensiva: trattasi di file relativo ai guadagni percepiti dal ricorrente (doc. 4) che non è idoneo a superare il dato dichiarato dal contribuente stesso nel portale Gecos quanto ai pernottamenti dichiarati come "soggetti a tariffazione ordinaria".
Pertanto legittimamente l'Amministrazione ha emesso gli impugnati avvisi per gli importi suindicati, che restano dovuti (n. 36 per il I trimestre 2023, per un totale di euro 126,00; n. 40 per il II trimestre 2023 per un totale di euro 140), come pure le relative sanzioni ed accessori. Quanto alle spese processuali, il verosimile errore commesso dal contribuente in sede di compilazione, se non giustifica l'accoglimento – per difetto di prova – dell'odierno ricorso, giustifica tuttavia l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 27 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott. Aldo Natalini