Articolo 42 della Legge 2 giugno 1961, n. 454
Articolo 41Articolo 43
Versione
25 giugno 1961
Art. 42. Variazioni compensative

Con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste, nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, potranno essere apportate variazioni compensative alle autorizzazioni integrative di spesa previste per i relativi esercizi nei vari articoli della presente legge, su richiesta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.
Entrata in vigore il 25 giugno 1961