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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 09/07/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 1396/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
IR EL Presidente
IA IA UP GI
NU PA GI relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio promosso in data
11.04.2025 da:
(C.F. ), con l'Avv. Rita Bottoli Ambro- Parte_1 C.F._1
setti e l'Avv. Walter Fabiano Lorenzin,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. Antonella Controparte_1 C.F._2
Barrile,
RESISTENTE con l'intervento del PM Sede.
Conclusioni: come da accordo perfezionatosi tra le parti private alla prima udienza ce- lebrata in data 09.07.2025 aderendo alla proposta conciliativa formulata dal giudice rela- tore ai sensi dell'art.185-bis c.p.c. di seguito riportata per esteso:
“propone alle parti di definire la presente controversia prevedendo quale termine finale per la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente l'08.05.2029 e la riduzione del contributo paterno al mantenimento indiretto ordinario di all'importo mensile di € 300,00, rivaluto come per legge, Per_1
a spese di lite compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sono genitori di (nata il [...]), (nata l'[...]) e Per_2 Per_1 Per_3
(nata il [...]) e sono divorziate in forza della sentenza n. 796/2019 pubblicata da questo Tribunale in data 18.05.2019, a mezzo della quale, tra l'altro, è stata disposta l'assegnazione alla resistente dell'ex casa coniugale (di proprietà di entrambi i coniugi e sita in Sesto Calende, Località Lisanza, Via Gerboso n. 21/A), è stato quantificato il con- tributo paterno al mantenimento ordinario indiretto di nell'importo mensile di € Per_1
400,00, è stato previsto che il padre versasse per l'importo mensile di € 100,00 “per Per_3
8 mesi a far tempo dal mese di maggio 2019” e sono state ripartite nella misura del 50% cia- scuno le spese straordinarie da sostenere per Pt_2
A mezzo del ricorso depositato in data 11.04.2025 il ricorrente, tra l'altro, ha chiesto la modifica delle concordate condizioni di divorzio disponendo la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente. Per quello che qui rileva, ha lamentato di non aver al- cun rapporto con le figlie e ha dedotto di non aver “risolto completamente la propria soluzione abitativa: in un primo tempo è stato ospite della sorella dove ha sempre mantenuto la residenza anagrafi- ca, successivamente ha tentato di erigere un bungalow su di un terreno ereditato e poi ha definitivamente posizionato su quel piccolo terreno un Camper dove vive con grande disagio anche nella fredda stagione.
(Cfr. doc Foto)”, che “l'assetto famigliare della sig. si è modificato sostanzialmente dopo la CP_1
sentenza di divorzio ed è oggi così composto:1) 2) , madre Controparte_1 Controparte_2
della 3) figlia primogenita della coppia e CP_1 Controparte_3 Parte_1 Persona_4
; secondogenita della coppia (co-
[...] Parte_3 Persona_5 Persona_6
gnome) (nome) marito di […]- Dalle informazioni assunte risulta che la Persona_7 Per_2
terzogenita si sia trasferita a Borgo Ticino e viva sola ( Cfr doc 3 cert residenza ”, ha al- Per_3 Per_3
legato che la figlia a far data dal 05.09.2017, è stata riconosciuta invalida civil- Per_1
mente nella misura del 50% con riduzione permanente nella capacità lavorativa dal 34% al 73% con anamnesi di “Ritardo cognitivo lieve e microcefalia in sindrome genetica da duplicazione cromosomica (trisomia distale cromosoma 10”2, che la casa coniugale è ancora gravata da mutuo il cui pagamento è sostenuto nella misura del 50% ciascuno da entrambi gli ex coniugi e di percepire redditi da pensione pari all'importo mensile netto di circa € 1.830,003.
Costituendosi in giudizio in data 03.06.2025, la resistente ha chiesto il rigetto del ricorso avversario, dichiarando, tra l'altro, che “è ancora iscritta al Servizio Inserimento Lavora- Per_1
tivo del distretto di Sesto Calende ( doc. 4); tuttavia ad oggi non ha reperito alcuna attività lavorativa, inoltre essendo invalida al 50%, non percepisce neppure una pensione di invalidità e/o assegno di ac- compagnamento”, che “è artigiana con partita Iva e svolge attività di creazione bigiotteria;
tut- Per_2
tavia il suo reddito non le consente di trovare altra abitazione in considerazione anche del fatto che il marito è disoccupato […] ed oggi sta insegnando a l'arte della ceramica”, che il ricorrente “ha Per_1
appena ereditato una somma importante da una zia ( ) ed è proprietario di un terreno agricolo Per_8
(doc.9) [e] svolge attività, non regolare, presso una società di ristorazione e catering di Angera come pe- raltro si rileva anche da facebook ( Fracasso terzo da destra -doc.10)”, di lavorare presso una RSA ma “attualmente è in aspettativa senza retribuzione (fino al 31.07.2025 [e] si prende cura (da luglio
2021) anche dell''anziana madre che è affetta da una grave forma di demenza senile ed è allettata” e ha allegato che la scadenza del mutuo gravante sulla casa coniugale è prevista per il
31.12.20284.
Alla prima udienza celebrata in data 09.07.2025 il giudice relatore, in via provvisoria e urgente, ha confermato le condizioni di divorzio vigenti (di cui alla sentenza n. 796/2019 pubblicata da questo Tribunale) e ha formulato la proposta conciliativa innanzi integral- mente richiamata che le parti hanno accettato.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per prendere atto dell'accordo perfezionatosi tra le parti che non presenta profili di contrarietà al buon costume e/o all'ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando: PRENDE ATTO dell'accordo perfezionatosi tra le parti, innanzi integralmente richia- mato, per la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 796/2019 pub- blicata dal Tribunale di Busto Arsizio in data 18.05.2019 e DISPONE in conformità;
COMPENSA per intero le spese di lite sostenute dalle parti.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 09.07.2025.
Il GI estensore Il Presidente
NU PA IR EL
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. doc. 3 ricorrente.
2 2 V. doc. 6 ricorrente 3 V. doc. 11-12 ricorrente 4 V. doc. 11 resistente
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