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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 04/07/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1585/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1585/2025 promosso da:
, nato il [...] a [...], rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. NICOLINI SARA;
e
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
TOGNI ETTORE.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “• dichiarare, anche con sentenza non definitiva, lo scioglimento del matrimonio contratto in data 25/03/2017 nel Comune di EM (AN) (iscritto nel registro degli atti civili di matrimonio di detto comune – anno 2017 – numero 1 - parte I – Ufficio dello Stato Civile), in regime di separazione dei beni;
• disporre in merito alla regolamentazione della responsabilità genitoriale dei minori Per_1
e alle condizioni e sulla base del seguente piano genitoriale come di seguito esposto. Per_2
PIANO GENITORIALE
PARTE PRIMA
- 1 - (…omissis…)
SECONDA PARTE
Affidamento: i figli vengono affidati in modo condiviso a entrambi i genitori che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli e, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente.
Collocamento: 10. il collocamento dei minori è fissato presso la madre con abitazione sita a
EM (AN), Via Pergolesi n. 10.
Diritto di visita:
- Infrasettimanale e weekend: salvo diverso accordo delle parti, vista la peculiarità del tipo di lavoro svolto dal signor come in premessa rappresentato, quest'ultimo Parte_1 dovrà tenere con sé i figli minori per n. 3 mezze giornate alla settimana, non appena libero dal lavoro e fino a che non ne fa rientro, con pernottamento incluso di entrambi i bambini, fatta salva la sua disponibilità a tenere i minori presso di sé, previo accordo con la madre, ogni qualvolta necessario. Sempre previo accordo con la mamma, il padre avrà diritto di trascorrere la giornata libera infrasettimanale laddove concessa dal proprio datore di lavoro. Per quanto riguarda il weekend, i minori trascorreranno due domeniche al mese con il padre, fatta salva l'indisponibilità del medesimo per i problemi lavorativi sopra esposti. In detta settimana, previo accordo con la madre, il giorno festivo non trascorso con il papà verrà recuperato nella settimana o in altra domenica libera.
- Laddove il padre dovesse cambiare il lavoro, con impiego settimanale e weekend libero, salvo diverso accordo delle parti, il medesimo dovrà tenere i minori un weekend alternato al mese, considerando dalle 09:00 del sabato mattina o dall'uscita della scuola alla domenica sera, ore
21:30. Nelle settimane in cui il weekend di spettanza cade in capo al padre, quest'ultimo dovrà tenere i minori due giorni infrasettimanali da concordare con la mamma e, nelle settimane in cui il weekend di spettanza cade in capo alla madre, il papà dovrà tenere con sé i minori tre giorni infrasettimanali da preventivare con la mamma.
- Le vacanze estive: il diritto di visita delle vacanze estive segue la medesima organizzazione prevista per il periodo scolastico. A partire dal compimento dell'età di 5 anni del figlio minore
, previo preavviso all'altro genitore di almeno venti giorni prima, entrambi i genitori Per_2
- 2 - hanno diritto di trascorrere consecutivamente con i minori due settimane. Fino al compimento dell'età di 5 anni del figlio minore , le vacanze estive dei figli minori potranno essere Per_2 trascorse con il genitore richiedente consecutivamente per un massimo di 7 giorni.
- Le vacanze natalizie: salvo diverso accordo delle parti e fatta salva la compatibilità con gli impegni lavorativi dei genitori, ciascun genitore alternerà ogni anno la giornata del 24/12 con il 25/12 e quella del 31/12 con il giorno di Capodanno successivo.
- Le vacanze pasquali i genitori terranno con sé entrambi i figli minori, l'uno, il giorno di
Pasqua (iniziando con la madre) e, l'altro, il Lunedì dell'GE (iniziando con il padre) ad anni alterni;
Compleanni dei genitori: i minori festeggeranno entrambi il compleanno del papà o della mamma indipendentemente dal diritto di visita / frequentazione dell'uno o dell'altro.
Compleanno dei figli: ove possibile, entrambi organizzeranno una festa comune e, in difetto di accordo verrà festeggiato, ad anni alterni con ciascun genitore.
Contributo economico per i figli: il padre si obbliga a contribuire al loro mantenimento mensile, annualmente rivalutabile ai fini Istat, nella misura di € 125,00 (centoventicinque/00 euro) per ciascun figlio da versarsi nel conto della signora entro il giorno 10 (dieci) di Parte_2 ogni mese.
Le spese straordinarie, da intendersi per tali quelle di cui al rinnovato protocollo del Tribunale di Ancona del 24.07.2024, verranno divise al 50% tra i genitori. Si allega il Protocollo del
Tribunale di Ancona del 24.07.2024 – doc. 9.
Assegni familiari e/o assegni unici (comunque denominati ottenibili per la sussistenza e/o a favore di figli), saranno percepiti integralmente dalla IG.ra . Parte_2
Detrazioni d'imposta per figli a carico: saranno beneficiate al 50% da ciascun genitore per le spese sostenute.
I coniugi dichiarano di prestarsi reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto personale dei figli minori, altresì dichiarano di prestare il proprio consenso al rilascio e/o rinnovo della carta di identità valida per l'espatrio.
Per ogni viaggio, le parti dovranno comunicare, preventivamente, all'altro genitore le date del viaggio e del rientro nonché il luogo o i luoghi in cui soggiornerà i minori entro e non oltre 15 giorni prima della partenza.”.
* * * *
- 3 - CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto Parte_1 Parte_2 lo scioglimento del matrimonio contratto a EM (AN) il 25/03/2017, rappresentando che dalla loro unione sono nati due figli, (in data 07/06/2017) e (in data Per_1 Per_2
30/06/2021), che il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, con sentenza n.179/2024 depositata il 25/01/2024, ha dichiarato definitivamente la separazione consensuale dei coniugi e che sono trascorsi i termini di cui all'art. 3 co. 4 L. n. 898/1970 senza che i coniugi si siano riconciliati e senza che tra gli stessi sia ripreso il rapporto di convivenza.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. ha dichiarato di intervenire e ha concluso per l'accoglimento del ricorso in data 21/05/2025.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi si sono separati in forza della sentenza n.
179/2024 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Ancona in data 24/01/2025, passata in giudicato (come da certificazione della Cancelleria, allegata).
Risulta quindi trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione, richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in EM (AN) il
25/03/2017 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di EM al n. 1, parte I, Ufficio 1, dell'anno 2017.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori (anche in considerazione della loro tenera età), posto che le condizioni concordate risultano rispondenti
- 4 - al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione consensuale del procedimento giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
a EM (AN) il 25/03/2017 e trascritto nel Registro dello Stato Civile Parte_2 del Comune di EM al n. 1, parte I, Ufficio 1, dell'anno 2017; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EM di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 2/07/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1585/2025 promosso da:
, nato il [...] a [...], rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. NICOLINI SARA;
e
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
TOGNI ETTORE.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “• dichiarare, anche con sentenza non definitiva, lo scioglimento del matrimonio contratto in data 25/03/2017 nel Comune di EM (AN) (iscritto nel registro degli atti civili di matrimonio di detto comune – anno 2017 – numero 1 - parte I – Ufficio dello Stato Civile), in regime di separazione dei beni;
• disporre in merito alla regolamentazione della responsabilità genitoriale dei minori Per_1
e alle condizioni e sulla base del seguente piano genitoriale come di seguito esposto. Per_2
PIANO GENITORIALE
PARTE PRIMA
- 1 - (…omissis…)
SECONDA PARTE
Affidamento: i figli vengono affidati in modo condiviso a entrambi i genitori che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli e, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente.
Collocamento: 10. il collocamento dei minori è fissato presso la madre con abitazione sita a
EM (AN), Via Pergolesi n. 10.
Diritto di visita:
- Infrasettimanale e weekend: salvo diverso accordo delle parti, vista la peculiarità del tipo di lavoro svolto dal signor come in premessa rappresentato, quest'ultimo Parte_1 dovrà tenere con sé i figli minori per n. 3 mezze giornate alla settimana, non appena libero dal lavoro e fino a che non ne fa rientro, con pernottamento incluso di entrambi i bambini, fatta salva la sua disponibilità a tenere i minori presso di sé, previo accordo con la madre, ogni qualvolta necessario. Sempre previo accordo con la mamma, il padre avrà diritto di trascorrere la giornata libera infrasettimanale laddove concessa dal proprio datore di lavoro. Per quanto riguarda il weekend, i minori trascorreranno due domeniche al mese con il padre, fatta salva l'indisponibilità del medesimo per i problemi lavorativi sopra esposti. In detta settimana, previo accordo con la madre, il giorno festivo non trascorso con il papà verrà recuperato nella settimana o in altra domenica libera.
- Laddove il padre dovesse cambiare il lavoro, con impiego settimanale e weekend libero, salvo diverso accordo delle parti, il medesimo dovrà tenere i minori un weekend alternato al mese, considerando dalle 09:00 del sabato mattina o dall'uscita della scuola alla domenica sera, ore
21:30. Nelle settimane in cui il weekend di spettanza cade in capo al padre, quest'ultimo dovrà tenere i minori due giorni infrasettimanali da concordare con la mamma e, nelle settimane in cui il weekend di spettanza cade in capo alla madre, il papà dovrà tenere con sé i minori tre giorni infrasettimanali da preventivare con la mamma.
- Le vacanze estive: il diritto di visita delle vacanze estive segue la medesima organizzazione prevista per il periodo scolastico. A partire dal compimento dell'età di 5 anni del figlio minore
, previo preavviso all'altro genitore di almeno venti giorni prima, entrambi i genitori Per_2
- 2 - hanno diritto di trascorrere consecutivamente con i minori due settimane. Fino al compimento dell'età di 5 anni del figlio minore , le vacanze estive dei figli minori potranno essere Per_2 trascorse con il genitore richiedente consecutivamente per un massimo di 7 giorni.
- Le vacanze natalizie: salvo diverso accordo delle parti e fatta salva la compatibilità con gli impegni lavorativi dei genitori, ciascun genitore alternerà ogni anno la giornata del 24/12 con il 25/12 e quella del 31/12 con il giorno di Capodanno successivo.
- Le vacanze pasquali i genitori terranno con sé entrambi i figli minori, l'uno, il giorno di
Pasqua (iniziando con la madre) e, l'altro, il Lunedì dell'GE (iniziando con il padre) ad anni alterni;
Compleanni dei genitori: i minori festeggeranno entrambi il compleanno del papà o della mamma indipendentemente dal diritto di visita / frequentazione dell'uno o dell'altro.
Compleanno dei figli: ove possibile, entrambi organizzeranno una festa comune e, in difetto di accordo verrà festeggiato, ad anni alterni con ciascun genitore.
Contributo economico per i figli: il padre si obbliga a contribuire al loro mantenimento mensile, annualmente rivalutabile ai fini Istat, nella misura di € 125,00 (centoventicinque/00 euro) per ciascun figlio da versarsi nel conto della signora entro il giorno 10 (dieci) di Parte_2 ogni mese.
Le spese straordinarie, da intendersi per tali quelle di cui al rinnovato protocollo del Tribunale di Ancona del 24.07.2024, verranno divise al 50% tra i genitori. Si allega il Protocollo del
Tribunale di Ancona del 24.07.2024 – doc. 9.
Assegni familiari e/o assegni unici (comunque denominati ottenibili per la sussistenza e/o a favore di figli), saranno percepiti integralmente dalla IG.ra . Parte_2
Detrazioni d'imposta per figli a carico: saranno beneficiate al 50% da ciascun genitore per le spese sostenute.
I coniugi dichiarano di prestarsi reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto personale dei figli minori, altresì dichiarano di prestare il proprio consenso al rilascio e/o rinnovo della carta di identità valida per l'espatrio.
Per ogni viaggio, le parti dovranno comunicare, preventivamente, all'altro genitore le date del viaggio e del rientro nonché il luogo o i luoghi in cui soggiornerà i minori entro e non oltre 15 giorni prima della partenza.”.
* * * *
- 3 - CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto Parte_1 Parte_2 lo scioglimento del matrimonio contratto a EM (AN) il 25/03/2017, rappresentando che dalla loro unione sono nati due figli, (in data 07/06/2017) e (in data Per_1 Per_2
30/06/2021), che il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, con sentenza n.179/2024 depositata il 25/01/2024, ha dichiarato definitivamente la separazione consensuale dei coniugi e che sono trascorsi i termini di cui all'art. 3 co. 4 L. n. 898/1970 senza che i coniugi si siano riconciliati e senza che tra gli stessi sia ripreso il rapporto di convivenza.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. ha dichiarato di intervenire e ha concluso per l'accoglimento del ricorso in data 21/05/2025.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi si sono separati in forza della sentenza n.
179/2024 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Ancona in data 24/01/2025, passata in giudicato (come da certificazione della Cancelleria, allegata).
Risulta quindi trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione, richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in EM (AN) il
25/03/2017 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di EM al n. 1, parte I, Ufficio 1, dell'anno 2017.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori (anche in considerazione della loro tenera età), posto che le condizioni concordate risultano rispondenti
- 4 - al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione consensuale del procedimento giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
a EM (AN) il 25/03/2017 e trascritto nel Registro dello Stato Civile Parte_2 del Comune di EM al n. 1, parte I, Ufficio 1, dell'anno 2017; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EM di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 2/07/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
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