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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 25/02/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 7653/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 7653/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...]; Parte_1
nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo Pollini del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate il 31 gennaio 2025, hanno chiesto omologarsi la loro separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 17 ottobre 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile in Medesano (PR), il 20 luglio 2024, e che dalla loro unione non sono nati figli.
Allegando una sopravvenuta crisi e una intollerabile convivenza coniugale, nonché fornendo indicazioni sulle rispettive risorse economiche, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (afferenti alla regolamentazione di questioni economiche), ad un tempo manifestando volontà di non conciliarsi.
Le stesse parti proponevano altresì contestualmente domanda di scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 2 Espresso ritualmente parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno insistito per l'accoglimento della domanda di separazione formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Va accolta la domanda di separazione presentata dai ricorrenti.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alla allegata cessazione del legame di coabitazione, danno conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti, riguardanti diritti disponibili, non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Si precisa, infine, che il procedimento dovrà proseguire per il sindacato sulla proposta domanda di scioglimento del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 e 473 bis.49 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio civile in Medesano (PR), il 20 luglio 2024, iscritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 10, p. 1, anno 2024.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso presentato il 17 ottobre 2024.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Dispone che il procedimento prosegua avanti al nominato Giudice relatore per lo scrutinio della domanda di scioglimento del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Parma il 25 febbraio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 7653/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...]; Parte_1
nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo Pollini del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate il 31 gennaio 2025, hanno chiesto omologarsi la loro separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 17 ottobre 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile in Medesano (PR), il 20 luglio 2024, e che dalla loro unione non sono nati figli.
Allegando una sopravvenuta crisi e una intollerabile convivenza coniugale, nonché fornendo indicazioni sulle rispettive risorse economiche, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (afferenti alla regolamentazione di questioni economiche), ad un tempo manifestando volontà di non conciliarsi.
Le stesse parti proponevano altresì contestualmente domanda di scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 2 Espresso ritualmente parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno insistito per l'accoglimento della domanda di separazione formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Va accolta la domanda di separazione presentata dai ricorrenti.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alla allegata cessazione del legame di coabitazione, danno conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti, riguardanti diritti disponibili, non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Si precisa, infine, che il procedimento dovrà proseguire per il sindacato sulla proposta domanda di scioglimento del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 e 473 bis.49 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio civile in Medesano (PR), il 20 luglio 2024, iscritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 10, p. 1, anno 2024.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso presentato il 17 ottobre 2024.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Dispone che il procedimento prosegua avanti al nominato Giudice relatore per lo scrutinio della domanda di scioglimento del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Parma il 25 febbraio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2