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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/09/2025, n. 2756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2756 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4420/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Genny De Cesare ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4420/2015 promossa da:
codice fiscale e codice fiscale Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambe residenti in [...], C.F._2 rappresentate e difese dall'Avv. Maria Letizia Magliacane, giusta procura ed elezione di domicilio in atti, OPPONENTI CONTRO
con sede a Roma, via A. Specchi n. 16, c.f. e per essa (già Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
con sede a Verona, piazzetta Monte n. 1, società Controparte_3 appartenente al Gruppo Bancario - Albo dei Gruppi Bancari cod. 3135.1, capitale sociale € CP_1 41.280.000, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona n. P.IVA_2 partita IVA n. iscritta all'Albo delle Banche al n. 10639.3 quale mandataria, giusta P.IVA_3 procura atto in data 30 ottobre 2015, n. 12541 di rep. Notaio dott. di Milano, in Persona_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Roberto Rosapepe giusta procura ed elezione di domicilio in atti, OPPOSTA NONCHE'
codice fiscale , quale cessionaria di rappresentata e Controparte_4 P.IVA_4 CP_1 difesa dall'Avv. Massimiliano Muni, giusta procura ed elezione di domicilio in atti, INTERVENTORE EX ART. 111 CPC
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.11.2024.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A seguito della notifica del decreto ingiuntivo reso provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 04.06.2015, distinto dal nr.820/2015, con cui la banca otteneva Controparte_1 ingiunzione di pagamento in danno della società codice fiscale Parte_3 e partita iva n. nonché delle sig.re e , quali fideiussori e la P.IVA_5 Parte_1 Parte_2 prima anche nella qualità di legale rappresentante p.t. della indicata società della somma di euro 48308,04, quale saldo negativo sul conto corrente bancario n. 10072/00 intrattenuto prima con Credito Italiano Spa e successivamente rinumerato al n. 3913609 con le odierne opponenti CP_1 provvedevano a presentare opposizione nelle qualità di garanti al reso decreto ingiuntivo sollevando varie eccezioni in rito quali :mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria in materia bancaria ed in merito per carenza di legittimazione passiva della intimata nelle more Parte_3 cancellata dal registro delle imprese in data 20.07.2012; la qualificazione del rapporto in essere con la in termini di contratto autonomo di garanzia;
oltre ad una serie di doglianze legate alla ritenuta CP_5 illiceità e usurarietà dei tassi applicati dall'istituto bancario opposto instando per l'annullamento e/o la revoca del monitorio opposto, con vittoria di spese ed onorario di giudizio. Si costituiva regolarmente in giudizio la e per essa la mandataria con rappresentanza Controparte_1 CP_6 chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata, con vittoria delle spese di lite. Instaurato il contradditorio ed espletata la procedura di mediazione conclusasi con esito negativo, come da verbale depositato in atti, la fase istruttoria è stata caratterizzata dal deposito delle memorie ex art. 183 6° comma cpc. All'esito il GI ha disposto procedersi a CTU contabile. Acquisito l'elaborato peritale, ha spiegato intervento volontario nel presente giudizio
[...] quale cessionaria dei crediti derivanti dal rapporto oggetto di contestazione. Ritenuta dunque CP_4 la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.11.2024, all'esito della quale è stata riservata in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
In via preliminare ed assorbente va dichiarata la procedibilità della presente azione avendo le parti costituite provveduto ad espletare, in data 11.11.2016, il procedimento obbligatorio di mediazione come previsto dalla normativa vigente per la fattispecie di cui è causa.
La domanda spiegata dalle opponenti è fondata nel merito e va accolta per quanto di ragione per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente è necessario verificare la fondatezza delle sollevate eccezioni relative alla carenza di legittimazione avanzate a vario titolo dalle parti costituite.
Deve essere innanzitutto disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della CP_7 debitrice principale a causa della sua cancellazione dal registro delle imprese avvenuta in data 20.7.2012, sollevata dalle opponenti, le quali sostengono che tale carenza precluderebbe l'azione anche nei loro confronti. L'eccezione non può essere accolta. Invero ai sensi dell'art. 2495 c.c. la cancellazione della società dal Registro delle Imprese ne determina l'estinzione con conseguente perdita della capacità giuridica e processuale. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 6070/2013) hanno chiarito che, a seguito della cancellazione, la società non può più essere parte di un giudizio, né attivamente, né passivamente, dovendo i creditori insoddisfatti far valere le proprie ragioni nei confronti dei soci nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, dei liquidatori se la mancata soddisfazione dei crediti sia dipesa da colpa di questi ultimi, nonché, in via autonoma, dei garanti che hanno prestato fideiussione o altra forma di garanzia personale. I garanti, pertanto, non possono pagina 2 di 6 avvalersi della cancellazione della società debitrice principale per paralizzare la pretesa creditoria essendo il loro vincolo obbligatorio distinto e tuttora operante.
Altra eccezione sollevata in sede di deposito della comparsa conclusionale dalle opponenti, parimenti non accoglibile, è quella relativa alla carenza di legittimazione attiva della per mancata CP_4 notifica regolare della cessione del credito oggetto del presente giudizio. Risulta infatti documentalmente provata la cessione del credito oggetto di causa da a in CP_1 CP_4 quanto, ex art. 58 del D.Lgs nr. 385/1993 (TUB), è sufficiente la pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana senza necessità di notifica individuale. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale costituisce prova sufficiente della cessione e della sua opponibilità al debitore, non essendo necessaria la produzione in giudizio del contratto di cessione, né la notificazione individuale ai sensi dell'art. 1264 c.c. ( cfr. cass. Civ. nr. 22268/2018- 24641/2020- 17352/2017). Ne consegue che, nel caso di specie, la produzione in atti della copia della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è sufficiente ed idonea a dimostrare la titolarità del credito in capo alla cessionaria con conseguente infondatezza CP_4 delle contestazioni mosse dalle opponenti in ordine alla legittimazione attiva di quest'ultima.
Infine, va disattesa l'eccezione sollevata da parte opposta in merito alla carenza di legittimazione delle opponenti a sollevare rilievi nel merito del rapporto creditizio stante la loro posizioni di garanti. Sul punto va innanzitutto rilevato che, nel caso che ci occupa, provata e comunque non contestata è l'assunzione, da parte delle odierne opponenti di una garanzia personale nei confronti della CP_7
prestata relativamente ad ogni obbligazione presente e futura da quest'ultima assunta nei confronti
[...] della ., inizialmente sino alla concorrenza di euro 120.000,000, successivamente CP_1 variata sino alla concorrenza di euro 147.000,00. Sul tipo di garanzia prestata giova evidenziare che, è opinione ormai condivisa quella per cui l'inserimento in un contratto di “fideiussione” di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, non desumibile, ad esempio, dalla semplice circostanza che il garante si sia costituito "fideiussore solidale", atteso che la menzionata rinuncia alle eccezioni contrasta con l'assunzione di un impegno solidale. (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. VI, 03/12/2020, n. 27619; conf. N. 22233 del 2014 Rv. 632950 - 01).Nel caso di specie, dunque, avendo le garanti prestato garanzia, di pagare “immediatamente, a semplice richiesta…” (art. 6) nessun dubbio vi è che trattasi di contratto autonomo di garanzia (o Garantievertrag), negozio ormai pacificamente riconosciuto come meritevole d'interesse nell'ambito del nostro ordinamento giuridico ex art. 1322 c.c. Si consideri in proposito Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010 secondo cui “Il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro
pagina 3 di 6 predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore”. Da ciò ne discende in linea di principio l'inopponibilità da parte delle garanti delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale. Naturalmente tale inopponibilità “non può comportare un'incondizionata sudditanza del garante ad ogni pretesa del beneficiario “(Cass. 16345/2018) per il quale residua la possibilità di eccepire la nullità per contrarietà a norme imperative del rapporto sottostante e più in generale l'abusività della richiesta del garantito con il rimedio dell'exceptio doli generalis. Pertanto, legittimamente può essere sollevata “nei confronti della banca l'eccezione di nullità della clausola anatocistica atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta” (Cass. 371/2018; Cass. 3873/2021) ed anche perché le nullità sollevate relativamente alle clausole relative agli interessi applicati dalla banca incidono sulla stessa esistenza e misura del credito vantato dalla banca.
Ciò premesso, veniamo alla disamina delle risultanze dell'istruttoria.
Dall'esame della documentazione prodotta nonché dal deposito della consulenza tecnica emerge che la banca ha applicato interessi ultralegali in assenza di valida pattuizione scritta nonché praticato capitalizzazione trimestrale in aperta violazione del divieto di anatocismo. All'uopo andranno quindi richiamate le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, della cui correttezza ed attendibilità non v'è motivo di dubitare e rispetto alle quali parte opposta non ha proposto alcuna osservazione in fase istruttoria non avendo né provveduto a nominare un CTP né tantomeno a sollevare osservazioni di natura tecnico-contabile alla bozza. Le doglianze sull'elaborato peritale, formulate successivamente al deposito ed in comparsa conclusionale da parte dell'interventore, devono ritenersi tardive atteso che le stesse avrebbero dovuto essere formulate nella fase di osservazioni alla relazione peritale ex art. 195 cpc. In ogni caso gli asseriti errori non risultano comprovati, né integrano una svista da parte del CTU immediatamente rilevabile, di conseguenza non ricorrono i presupposti di una correzione da parte del Giudicante. Ne consegue che le osservazioni formulate dall'interventore devono essere disattese e la CTU può essere recepita nelle sue conclusioni ritenute da questo Giudicante coerenti e congruamente motivate.
Ed invero!
Il CTU ha così concluso: “Il conto corrente ordinario n. 609 è stato accesso il 17/01/1996 con la sottoscrizione del contratto da parte della correntista. Tale rapporto nasce come conto corrente di corrispondenza ma in realtà, da una disamina del prospetto del conto, è emerso un affidamento cosiddetto “di fatto”, atteso che nei medesimi documenti è stato possibile desumere una provvista (variata nel corso del tempo) come mostrato, trimestre per trimestre, nella Tabella n. 1. Il conto è stato chiuso il 08/03/2017 (ultimo documento presente agli atti) con un saldo negativo di € 48.574,21 oltre interessi maturati fino a quella data per euro 8,35, per un totale € 48.582,56. Nel negozio giuridico risulta pattuito il saggio (TAN) per gli interessi creditori e debitori, l'aliquota della commissione di massimo scoperto, un rinvio all'art. 7 delle norme per le valute, e le spese di tenuta conto. Non sono presenti d'altro canto: il TAE sia per gli interessi creditori che debitori, la periodicità della capitalizzazione nonché le modalità di calcolo della commissione di massimo scoperto. Da questo contratto non si evince l'importo di fido concesso o, per meglio dire, tale negozio disciplina espressamente un contratto di conto corrente di corrispondenza. Solo dagli estratti conto, in realtà, si evidenzia che il conto è stato gestito fin dall'inizio come un conto affidato ravvisandosi la fattispecie di un “fido di fatto”, atteso che agli atti non vi sono negozi giuridici qualificabili come aperture di credito in conto corrente. Nella Tabella n. 1 è stata effettuata la verifica dello ius variandi, ossia delle variazioni delle condizioni economiche ai sensi dell'art. 118 del TUB. Nella tabella sono stati evidenziati in rosso le condizioni illegittimamente applicate e non regolarmente comunicate come prescritto dalla normativa vigente. La clausola sulla capitalizzazione degli interessi, oltre che essere illegittima per il periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera CICR 2000, non risulta
pagina 4 di 6 adeguata alla stessa successivamente alla sua entrata in vigore. Invero, nell'unico negozio giuridico presente agli atti non si evince alcuna clausola relativa alla capitalizzazione mentre, nei prospetti rinvenuti agli atti, nessun adeguamento alla delibera risulta comunicato al correntista. In aggiunta, nei medesimi documenti, non vi è alcuna indicazione del TAE in violazione dell'art. 7 della succitata delibera. Pertanto, la capitalizzazione degli interessi è da ritenersi illegittima per tutta la durata del rapporto. La commissione di massimo scoperto viene pattuita solo in ordine al tasso e non anche nelle modalità di calcolo, inoltre, successivamente alle verifiche intervenute nel 2009, tale onere non risulta regolato in un'apertura di credito in conto corrente. Per queste ragioni tale commissione è stata esclusa dal rapporto ogni qualvolta è stata addebitata, mentre la commissione disponibilità fondi (e oltre disponibilità fondi), sebbene venga applicata nel limite dello 0,50% trimestrale, non viene regolata nell'ambito di un'apertura di credito in conto corrente, e pertanto, è stata esclusa dalle competenze. Non è stata effettuata la verifica dell'usura alla stipula in quanto al momento della sottoscrizione del contratto la legge antiusura non era ancora vigente. È stata invece rilevata usura sopravvenuta al momento della variazione dei tassi (vedi Tabella n. 2) e dunque, come previsto dal quesito, sono stati esclusi totalmente gli interessi, sia convenzionali che legali, per tutto il corso del rapporto. Il saldo finale del rapporto è stato rettificato andando ad elidere tutti gli interessi (essendo usurari), azzerando gli effetti della capitalizzazione ed escludendo tutte le commissioni (CMS/CDF/C oltre DF) come evincibile dalla Tabella n.
3. Seguendo tali criteri di calcolo, il saldo finale al 08/03/2017 risulta pari a € 27.340,24 (ventisettemilatrecentoquaranta/24) a favore del correntista a fronte di un saldo finale per euro 48.582,56 a favore della banca”.
Ne deriva che il credito azionato in sede monitoria risulta privo dei presupposti di legge nella misura ingiunta sicchè la domanda proposta dalle opponenti va accolta con la revoca dell'opposto monitorio ed il conseguente ricalcolo del saldo relativo al rapporto di c/c oggetto di lite a favore della società correntista per l'importo di €27.340,24 (ventisettemilatrecentoquaranta/57). Tuttavia occorre evidenziare che, essendo stata la società cancellata dal registro delle imprese e quindi, CP_7 comportando tale cancellazione l'estinzione dell'ente ed il trasferimento delle posizioni giuridiche attive e passive ai soci in regime di successione a titolo universale nonché per debiti anche ai liquidatori nei limiti delle responsabilità a loro ascrivibili, come precedentemente chiarito, tale credito deve ritenersi spettante alla società estinta e per successione ex art. 2495 c.c. ai soci della medesima.
Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita.
Infine, sulla proposta domanda rivolta ad ottenere la condanna della banca al risarcimento del danno asseritamente subito a causa della segnalazione alla centrale rischi e ai sensi dell'art. 96 cpc deducendo l'illegittimità della pretesa creditoria azionata, si osserva che: la segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia da parte della banca è un adempimento di un obbligo normativo spettante a quest'ultimo e non un atto arbitrario ed è legittima ove effettuata in presenza di una esposizione debitoria risultante dalle scritture contabili. Nel caso che ci occupa le opponenti non hanno fornito la prova che tale segnalazione sia avvenuta e sia avvenuta in assenza dei presupposti previsti dalla normativa di vigilanza o che essa sia stata eseguita con modalità difformi dal dovere di correttezza e buona fede. Né risulta essere stato provato un concreto pregiudizio patrimoniale subito dalle opponenti essendosi le stesse limitate a dedurre genericamente un danno all'immagine creditizia senza fornire elementi oggettivi. Non ricorrono parimenti i presupposti per la condanna ex art. 96 cpc. Difetta, infatti, la prova che la banca abbia agito con dolo o colpa grave nell'instaurare il procedimento monitorio, avendo essa esercitato una facoltà processuale sulla base della documentazione contrattuale in suo possesso. La circostanza che il credito è stato rideterminato diversamente rispetto a quello della domanda non è sufficiente, di per sé, ad integrare gli estremi della responsabilità aggravata occorrendo, invece, la dimostrazione di una condotta processuale abusiva o temeraria che nella specie non è emersa.
pagina 5 di 6 Le spese di lite, comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
• Accerta che il rapporto di conto corrente intercorso tra la e la società Controparte_8 presenta un saldo attivo alla data dell'8.3.2017 di euro 27340,24 oltre interessi CP_7 successivi sino al soddisfo in favore della società correntista;
• Dichiara che tale credito, in ragione della intervenuta cancellazione della società CP_7 dal Registro delle Imprese, spetta ai soci della stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2495 c.c.;
• Condanna parte opposta e parte intervenuta, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore delle opponenti che liquida in euro 3809,00 per onorari, euro 286,00 per esborsi, oltre accessori di legge se dovuti;
• Pone le spese della ctu, come liquidate in giudizio, a carico esclusivo della opposta e della parte intervenuta in solido tra loro.
Milano, 19 settembre 2025
Il GOP
dott.ssa Genny De Cesare
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Genny De Cesare ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4420/2015 promossa da:
codice fiscale e codice fiscale Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambe residenti in [...], C.F._2 rappresentate e difese dall'Avv. Maria Letizia Magliacane, giusta procura ed elezione di domicilio in atti, OPPONENTI CONTRO
con sede a Roma, via A. Specchi n. 16, c.f. e per essa (già Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
con sede a Verona, piazzetta Monte n. 1, società Controparte_3 appartenente al Gruppo Bancario - Albo dei Gruppi Bancari cod. 3135.1, capitale sociale € CP_1 41.280.000, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona n. P.IVA_2 partita IVA n. iscritta all'Albo delle Banche al n. 10639.3 quale mandataria, giusta P.IVA_3 procura atto in data 30 ottobre 2015, n. 12541 di rep. Notaio dott. di Milano, in Persona_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Roberto Rosapepe giusta procura ed elezione di domicilio in atti, OPPOSTA NONCHE'
codice fiscale , quale cessionaria di rappresentata e Controparte_4 P.IVA_4 CP_1 difesa dall'Avv. Massimiliano Muni, giusta procura ed elezione di domicilio in atti, INTERVENTORE EX ART. 111 CPC
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.11.2024.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A seguito della notifica del decreto ingiuntivo reso provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 04.06.2015, distinto dal nr.820/2015, con cui la banca otteneva Controparte_1 ingiunzione di pagamento in danno della società codice fiscale Parte_3 e partita iva n. nonché delle sig.re e , quali fideiussori e la P.IVA_5 Parte_1 Parte_2 prima anche nella qualità di legale rappresentante p.t. della indicata società della somma di euro 48308,04, quale saldo negativo sul conto corrente bancario n. 10072/00 intrattenuto prima con Credito Italiano Spa e successivamente rinumerato al n. 3913609 con le odierne opponenti CP_1 provvedevano a presentare opposizione nelle qualità di garanti al reso decreto ingiuntivo sollevando varie eccezioni in rito quali :mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria in materia bancaria ed in merito per carenza di legittimazione passiva della intimata nelle more Parte_3 cancellata dal registro delle imprese in data 20.07.2012; la qualificazione del rapporto in essere con la in termini di contratto autonomo di garanzia;
oltre ad una serie di doglianze legate alla ritenuta CP_5 illiceità e usurarietà dei tassi applicati dall'istituto bancario opposto instando per l'annullamento e/o la revoca del monitorio opposto, con vittoria di spese ed onorario di giudizio. Si costituiva regolarmente in giudizio la e per essa la mandataria con rappresentanza Controparte_1 CP_6 chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata, con vittoria delle spese di lite. Instaurato il contradditorio ed espletata la procedura di mediazione conclusasi con esito negativo, come da verbale depositato in atti, la fase istruttoria è stata caratterizzata dal deposito delle memorie ex art. 183 6° comma cpc. All'esito il GI ha disposto procedersi a CTU contabile. Acquisito l'elaborato peritale, ha spiegato intervento volontario nel presente giudizio
[...] quale cessionaria dei crediti derivanti dal rapporto oggetto di contestazione. Ritenuta dunque CP_4 la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.11.2024, all'esito della quale è stata riservata in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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In via preliminare ed assorbente va dichiarata la procedibilità della presente azione avendo le parti costituite provveduto ad espletare, in data 11.11.2016, il procedimento obbligatorio di mediazione come previsto dalla normativa vigente per la fattispecie di cui è causa.
La domanda spiegata dalle opponenti è fondata nel merito e va accolta per quanto di ragione per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente è necessario verificare la fondatezza delle sollevate eccezioni relative alla carenza di legittimazione avanzate a vario titolo dalle parti costituite.
Deve essere innanzitutto disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della CP_7 debitrice principale a causa della sua cancellazione dal registro delle imprese avvenuta in data 20.7.2012, sollevata dalle opponenti, le quali sostengono che tale carenza precluderebbe l'azione anche nei loro confronti. L'eccezione non può essere accolta. Invero ai sensi dell'art. 2495 c.c. la cancellazione della società dal Registro delle Imprese ne determina l'estinzione con conseguente perdita della capacità giuridica e processuale. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 6070/2013) hanno chiarito che, a seguito della cancellazione, la società non può più essere parte di un giudizio, né attivamente, né passivamente, dovendo i creditori insoddisfatti far valere le proprie ragioni nei confronti dei soci nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, dei liquidatori se la mancata soddisfazione dei crediti sia dipesa da colpa di questi ultimi, nonché, in via autonoma, dei garanti che hanno prestato fideiussione o altra forma di garanzia personale. I garanti, pertanto, non possono pagina 2 di 6 avvalersi della cancellazione della società debitrice principale per paralizzare la pretesa creditoria essendo il loro vincolo obbligatorio distinto e tuttora operante.
Altra eccezione sollevata in sede di deposito della comparsa conclusionale dalle opponenti, parimenti non accoglibile, è quella relativa alla carenza di legittimazione attiva della per mancata CP_4 notifica regolare della cessione del credito oggetto del presente giudizio. Risulta infatti documentalmente provata la cessione del credito oggetto di causa da a in CP_1 CP_4 quanto, ex art. 58 del D.Lgs nr. 385/1993 (TUB), è sufficiente la pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana senza necessità di notifica individuale. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale costituisce prova sufficiente della cessione e della sua opponibilità al debitore, non essendo necessaria la produzione in giudizio del contratto di cessione, né la notificazione individuale ai sensi dell'art. 1264 c.c. ( cfr. cass. Civ. nr. 22268/2018- 24641/2020- 17352/2017). Ne consegue che, nel caso di specie, la produzione in atti della copia della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è sufficiente ed idonea a dimostrare la titolarità del credito in capo alla cessionaria con conseguente infondatezza CP_4 delle contestazioni mosse dalle opponenti in ordine alla legittimazione attiva di quest'ultima.
Infine, va disattesa l'eccezione sollevata da parte opposta in merito alla carenza di legittimazione delle opponenti a sollevare rilievi nel merito del rapporto creditizio stante la loro posizioni di garanti. Sul punto va innanzitutto rilevato che, nel caso che ci occupa, provata e comunque non contestata è l'assunzione, da parte delle odierne opponenti di una garanzia personale nei confronti della CP_7
prestata relativamente ad ogni obbligazione presente e futura da quest'ultima assunta nei confronti
[...] della ., inizialmente sino alla concorrenza di euro 120.000,000, successivamente CP_1 variata sino alla concorrenza di euro 147.000,00. Sul tipo di garanzia prestata giova evidenziare che, è opinione ormai condivisa quella per cui l'inserimento in un contratto di “fideiussione” di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, non desumibile, ad esempio, dalla semplice circostanza che il garante si sia costituito "fideiussore solidale", atteso che la menzionata rinuncia alle eccezioni contrasta con l'assunzione di un impegno solidale. (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. VI, 03/12/2020, n. 27619; conf. N. 22233 del 2014 Rv. 632950 - 01).Nel caso di specie, dunque, avendo le garanti prestato garanzia, di pagare “immediatamente, a semplice richiesta…” (art. 6) nessun dubbio vi è che trattasi di contratto autonomo di garanzia (o Garantievertrag), negozio ormai pacificamente riconosciuto come meritevole d'interesse nell'ambito del nostro ordinamento giuridico ex art. 1322 c.c. Si consideri in proposito Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010 secondo cui “Il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro
pagina 3 di 6 predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore”. Da ciò ne discende in linea di principio l'inopponibilità da parte delle garanti delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale. Naturalmente tale inopponibilità “non può comportare un'incondizionata sudditanza del garante ad ogni pretesa del beneficiario “(Cass. 16345/2018) per il quale residua la possibilità di eccepire la nullità per contrarietà a norme imperative del rapporto sottostante e più in generale l'abusività della richiesta del garantito con il rimedio dell'exceptio doli generalis. Pertanto, legittimamente può essere sollevata “nei confronti della banca l'eccezione di nullità della clausola anatocistica atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta” (Cass. 371/2018; Cass. 3873/2021) ed anche perché le nullità sollevate relativamente alle clausole relative agli interessi applicati dalla banca incidono sulla stessa esistenza e misura del credito vantato dalla banca.
Ciò premesso, veniamo alla disamina delle risultanze dell'istruttoria.
Dall'esame della documentazione prodotta nonché dal deposito della consulenza tecnica emerge che la banca ha applicato interessi ultralegali in assenza di valida pattuizione scritta nonché praticato capitalizzazione trimestrale in aperta violazione del divieto di anatocismo. All'uopo andranno quindi richiamate le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, della cui correttezza ed attendibilità non v'è motivo di dubitare e rispetto alle quali parte opposta non ha proposto alcuna osservazione in fase istruttoria non avendo né provveduto a nominare un CTP né tantomeno a sollevare osservazioni di natura tecnico-contabile alla bozza. Le doglianze sull'elaborato peritale, formulate successivamente al deposito ed in comparsa conclusionale da parte dell'interventore, devono ritenersi tardive atteso che le stesse avrebbero dovuto essere formulate nella fase di osservazioni alla relazione peritale ex art. 195 cpc. In ogni caso gli asseriti errori non risultano comprovati, né integrano una svista da parte del CTU immediatamente rilevabile, di conseguenza non ricorrono i presupposti di una correzione da parte del Giudicante. Ne consegue che le osservazioni formulate dall'interventore devono essere disattese e la CTU può essere recepita nelle sue conclusioni ritenute da questo Giudicante coerenti e congruamente motivate.
Ed invero!
Il CTU ha così concluso: “Il conto corrente ordinario n. 609 è stato accesso il 17/01/1996 con la sottoscrizione del contratto da parte della correntista. Tale rapporto nasce come conto corrente di corrispondenza ma in realtà, da una disamina del prospetto del conto, è emerso un affidamento cosiddetto “di fatto”, atteso che nei medesimi documenti è stato possibile desumere una provvista (variata nel corso del tempo) come mostrato, trimestre per trimestre, nella Tabella n. 1. Il conto è stato chiuso il 08/03/2017 (ultimo documento presente agli atti) con un saldo negativo di € 48.574,21 oltre interessi maturati fino a quella data per euro 8,35, per un totale € 48.582,56. Nel negozio giuridico risulta pattuito il saggio (TAN) per gli interessi creditori e debitori, l'aliquota della commissione di massimo scoperto, un rinvio all'art. 7 delle norme per le valute, e le spese di tenuta conto. Non sono presenti d'altro canto: il TAE sia per gli interessi creditori che debitori, la periodicità della capitalizzazione nonché le modalità di calcolo della commissione di massimo scoperto. Da questo contratto non si evince l'importo di fido concesso o, per meglio dire, tale negozio disciplina espressamente un contratto di conto corrente di corrispondenza. Solo dagli estratti conto, in realtà, si evidenzia che il conto è stato gestito fin dall'inizio come un conto affidato ravvisandosi la fattispecie di un “fido di fatto”, atteso che agli atti non vi sono negozi giuridici qualificabili come aperture di credito in conto corrente. Nella Tabella n. 1 è stata effettuata la verifica dello ius variandi, ossia delle variazioni delle condizioni economiche ai sensi dell'art. 118 del TUB. Nella tabella sono stati evidenziati in rosso le condizioni illegittimamente applicate e non regolarmente comunicate come prescritto dalla normativa vigente. La clausola sulla capitalizzazione degli interessi, oltre che essere illegittima per il periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera CICR 2000, non risulta
pagina 4 di 6 adeguata alla stessa successivamente alla sua entrata in vigore. Invero, nell'unico negozio giuridico presente agli atti non si evince alcuna clausola relativa alla capitalizzazione mentre, nei prospetti rinvenuti agli atti, nessun adeguamento alla delibera risulta comunicato al correntista. In aggiunta, nei medesimi documenti, non vi è alcuna indicazione del TAE in violazione dell'art. 7 della succitata delibera. Pertanto, la capitalizzazione degli interessi è da ritenersi illegittima per tutta la durata del rapporto. La commissione di massimo scoperto viene pattuita solo in ordine al tasso e non anche nelle modalità di calcolo, inoltre, successivamente alle verifiche intervenute nel 2009, tale onere non risulta regolato in un'apertura di credito in conto corrente. Per queste ragioni tale commissione è stata esclusa dal rapporto ogni qualvolta è stata addebitata, mentre la commissione disponibilità fondi (e oltre disponibilità fondi), sebbene venga applicata nel limite dello 0,50% trimestrale, non viene regolata nell'ambito di un'apertura di credito in conto corrente, e pertanto, è stata esclusa dalle competenze. Non è stata effettuata la verifica dell'usura alla stipula in quanto al momento della sottoscrizione del contratto la legge antiusura non era ancora vigente. È stata invece rilevata usura sopravvenuta al momento della variazione dei tassi (vedi Tabella n. 2) e dunque, come previsto dal quesito, sono stati esclusi totalmente gli interessi, sia convenzionali che legali, per tutto il corso del rapporto. Il saldo finale del rapporto è stato rettificato andando ad elidere tutti gli interessi (essendo usurari), azzerando gli effetti della capitalizzazione ed escludendo tutte le commissioni (CMS/CDF/C oltre DF) come evincibile dalla Tabella n.
3. Seguendo tali criteri di calcolo, il saldo finale al 08/03/2017 risulta pari a € 27.340,24 (ventisettemilatrecentoquaranta/24) a favore del correntista a fronte di un saldo finale per euro 48.582,56 a favore della banca”.
Ne deriva che il credito azionato in sede monitoria risulta privo dei presupposti di legge nella misura ingiunta sicchè la domanda proposta dalle opponenti va accolta con la revoca dell'opposto monitorio ed il conseguente ricalcolo del saldo relativo al rapporto di c/c oggetto di lite a favore della società correntista per l'importo di €27.340,24 (ventisettemilatrecentoquaranta/57). Tuttavia occorre evidenziare che, essendo stata la società cancellata dal registro delle imprese e quindi, CP_7 comportando tale cancellazione l'estinzione dell'ente ed il trasferimento delle posizioni giuridiche attive e passive ai soci in regime di successione a titolo universale nonché per debiti anche ai liquidatori nei limiti delle responsabilità a loro ascrivibili, come precedentemente chiarito, tale credito deve ritenersi spettante alla società estinta e per successione ex art. 2495 c.c. ai soci della medesima.
Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita.
Infine, sulla proposta domanda rivolta ad ottenere la condanna della banca al risarcimento del danno asseritamente subito a causa della segnalazione alla centrale rischi e ai sensi dell'art. 96 cpc deducendo l'illegittimità della pretesa creditoria azionata, si osserva che: la segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia da parte della banca è un adempimento di un obbligo normativo spettante a quest'ultimo e non un atto arbitrario ed è legittima ove effettuata in presenza di una esposizione debitoria risultante dalle scritture contabili. Nel caso che ci occupa le opponenti non hanno fornito la prova che tale segnalazione sia avvenuta e sia avvenuta in assenza dei presupposti previsti dalla normativa di vigilanza o che essa sia stata eseguita con modalità difformi dal dovere di correttezza e buona fede. Né risulta essere stato provato un concreto pregiudizio patrimoniale subito dalle opponenti essendosi le stesse limitate a dedurre genericamente un danno all'immagine creditizia senza fornire elementi oggettivi. Non ricorrono parimenti i presupposti per la condanna ex art. 96 cpc. Difetta, infatti, la prova che la banca abbia agito con dolo o colpa grave nell'instaurare il procedimento monitorio, avendo essa esercitato una facoltà processuale sulla base della documentazione contrattuale in suo possesso. La circostanza che il credito è stato rideterminato diversamente rispetto a quello della domanda non è sufficiente, di per sé, ad integrare gli estremi della responsabilità aggravata occorrendo, invece, la dimostrazione di una condotta processuale abusiva o temeraria che nella specie non è emersa.
pagina 5 di 6 Le spese di lite, comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
• Accerta che il rapporto di conto corrente intercorso tra la e la società Controparte_8 presenta un saldo attivo alla data dell'8.3.2017 di euro 27340,24 oltre interessi CP_7 successivi sino al soddisfo in favore della società correntista;
• Dichiara che tale credito, in ragione della intervenuta cancellazione della società CP_7 dal Registro delle Imprese, spetta ai soci della stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2495 c.c.;
• Condanna parte opposta e parte intervenuta, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore delle opponenti che liquida in euro 3809,00 per onorari, euro 286,00 per esborsi, oltre accessori di legge se dovuti;
• Pone le spese della ctu, come liquidate in giudizio, a carico esclusivo della opposta e della parte intervenuta in solido tra loro.
Milano, 19 settembre 2025
Il GOP
dott.ssa Genny De Cesare
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