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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/02/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza del 20 febbraio 2025, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 3734/2023 R.G. Lavoro e vertente
TRA
(c.f. , rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Luca Cecere e con questo elett.te domiciliato in Avellino, alla via Circumvallazione n. 159, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, (c.f. ), in persona del
[...] CP_2 P.IVA_1
Regionale pro tempore della rapp.to e CP_3 CP_4 difeso dall'Avv. Sergio Parrella elett.te domiciliato in
Avellino alla via Iannaccone n.12/14, giusta mandato come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la parte in epigrafe, chiede il riconoscimento della invalidità permanente nella misura minima del 6%, rispetto al 3% riconosciuto dall' in via CP_2
amministrativa.
L' si è costituito. CP_2
Nel corso del processo è stata svolta attività istruttoria.
(udienza dello 05.07.2024): “Conosco Controparte_5
perché siamo stati colleghi di lavoro fino Parte_1
al 2019-2020. Io ho iniziato a lavorare presso la Teredo S.r.l. di Calabritto dal gennaio 2005, mentre il ricorrente è stato assunto successivamente anche se non ricordo con precisione l'anno. Io lavoravo in carpenteria dove preparavo i mezzi di metallo per le trivelle, mentre lavorava Parte_1
nel reparto meccanico con le mansioni di fresatore. Preciso che i due reparti erano situati nello stesso capannone. era addetto alla fresatrice e, Parte_1
precisamente, lavorava i pezzi che erano del reparto carpenteria preparavano e che venivano trasportati su pedane per poi essere lavorati nel reparto meccanica. I pezzi più grandi venivano movimentati tramite carro ponte e posti sul bancale della fresatrice. provvedeva a Parte_1
comparire il pezzo prima di iniziare la lavorazione e, quindi, a staffarlo ossia a bloccarlo manualmente. Dopo, una volta posizionati i pezzi provvedevano ad azionare il programma mediante una tastiera posta a fianco di un video. Preciso che la tastiera era simile a quello di un computer. Una volta lavorato il pezzo si doveva tagliare la sbavatura metallica con uno svasatore a mano, ossia un coltellino uncinato. Preciso che i pezzi venivano posti sul carro ponte se pesanti a mano se sotto i 10 kg. Preciso che veniva utilizzato un refrigerante liquido per evitare o moderare l'usura degli utensili della macchina. So che ha lavorato a volte Parte_1
anche al tornio, alla rettificatrice, e al trapano, sempre dal
Pag. 2 di 5 reparto meccanica. utilizzava anche per Parte_1
la sbavatura un flex ad aria e per lo staffaggio una chiave da
24 per staffare i tiranti. Preciso che i tiranti erano di varie lunghezze e spesso dovevano essere uniti due o tre tiranti con una prolunga ed avvitati tra loro con una chiave”;
(udienza dello 05.07.2024): “Sono socio Testimone_1
nonché direttore di stabilimento Teredo S.r.l con stabilimento in Calabritto. Conosco per essere stato Parte_1
dipendente della Teredo una volta dal 1991-1998 e poi successivamente dal 2008 – al 2019 se ricordo bene. Il era addetto al reparto meccanico con qualifica di Pt_1
fresatore alla macchina al controllo numerico fresatrice
“Novar”. Il prelevava i pezzi in metallo a mezzo Pt_1
carro ponte con pulsantiera per poi posizionarli sul bancale della fresatrice. Quindi provvedeva a staffarli, ossia a bloccarli e ad azionare la fresatrice mediante pannello di controllo. Finita la lavorazione si procedeva all'operazione contraria, ossia a sboccare i pezzi e a posizionarli sempre mediante carro ponte sulla pedana. Il si occupava Pt_1
anche della pulizia meccanica dei pezzi già fresati mediante attrezzini appositi alla pulizia meccanica. Per raffreddare i pezzi veniva utilizzato un liquido refrigerante di cui è dotato la macchina, dotata di pannello antischizzo per la protezione della persona addetta. Il a volte veniva adibito alla Pt_1
macchina così detta trapano a colonna ubicata affianco della fresatrice Novar. Ma questo sollo quando non era in funzione la fresatrice”;
(udienza dello 05.07.2024): “Dal 2006 al Testimone_2
2019 sono stato collega del signor alle Parte_1
dipendenze di Teredo srl presso lo stabilimento di Calabritto alla via Nazionale snc. Lavoravamo entrambi nel reparto
Pag. 3 di 5 lavorazioni meccaniche, entrambi addetti alla fresatrice. Il era addetto alla fresatrice. I pezzi di metallo da Pt_1
lavorare pervenivano presso la postazione del signor con dei carelli, il prelevava i pezzi che Pt_1 Pt_1
arrivavano sul bancale della fresatrice a volte manualmente a volte a mezzo carro ponte a seconda della tipologia del pezzo.
Se non c'era la possibilità di agganciarli venivano prelevati manualmente. Il pezzo una volta sul bancale veniva posizionato correttamente manualmente. Provvedeva, quindi, allo staffaggio del pezzo, ossia a bloccarlo con i tiranti e i bulloni e con l'utilizzo di una chiave da 24. Alla fine azionava la fresatrice mediante l'utilizzo di un monitor dotato di tastiera a seconda dei disegni in base alla programmazione inserita. Azionata la fresatrice bisognava effettuare ad ogni lavorazione il cambio utensile in base alla lavorazione da effettuare. Il provvedeva anche alla pulizia dei Pt_1
pezzi lavorati, dell'esportazione della bava, tramite uno svasatore manuale e strumenti ad area compressa. La macchina fresatrice generava anche, in fase di lavorazione, un liquido refrigerante per impedire il riscaldamento dei pezzi e posso dire che nonostante l'uso dei guanti e dei sistemi di protezione individuale le mani dell'operatore lavoravano sempre in condizioni umide. Ho visto il lavorare Pt_1
anche nel reparto rifinitura dei pezzi, dove utilizzava un trapano a colonna che si azionava tramite leva. Per alcune tipologie di lavorazione era prevista una fase di lavorazione manuale per la qualità, tipo filettatura, tolleranza di diametro tramite carta abrasile o per la filettatura tramite maschi per filettare”.
Pag. 4 di 5 Nel corso del giudizio è stata disposta la consulenza tecnica d'ufficio, dalla quale è risultato che il ricorrente risulta affetto da: “sindrome del tunnel carpale a destra”. È stato accertato anche il nesso di causalità tra l'infermità di cui è causa e l'esercizio della specifica attività lavorativa.
In base alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica derivante dall'infortunio sul lavoro da riconoscere al ricorrente è pari al
3%, come già riconosciuto in via amministrativa.
La consulenza è chiara, precisa, scevra da vizi logici e illogicità evidenti, risulta, pienamente attendibile, e dalla quale non v'è motivo per discostarsi, per cui è possibile porla a fondamento della decisione. Il Giudice, anche in assenza di specifiche contestazioni, la condivide e la fa propria.
Per tali motivi, il ricorso va rigettato.
Spese compensate ai sensi dell'art. 152 disp. Att. C.p.c.
Le spese del Ctu vanno poste a carico di CP_2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 3734/2023 R.G Lavoro, proposto da Parte_1
nei confronti di ogni contraria istanza deduzione ed CP_2
eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Compensa tra le parti le spese di lite;
3) Pone le spese di ctu, separatamente liquidate, a carico dell' CP_2
Avellino, udienza del 20 febbraio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza del 20 febbraio 2025, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 3734/2023 R.G. Lavoro e vertente
TRA
(c.f. , rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Luca Cecere e con questo elett.te domiciliato in Avellino, alla via Circumvallazione n. 159, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, (c.f. ), in persona del
[...] CP_2 P.IVA_1
Regionale pro tempore della rapp.to e CP_3 CP_4 difeso dall'Avv. Sergio Parrella elett.te domiciliato in
Avellino alla via Iannaccone n.12/14, giusta mandato come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la parte in epigrafe, chiede il riconoscimento della invalidità permanente nella misura minima del 6%, rispetto al 3% riconosciuto dall' in via CP_2
amministrativa.
L' si è costituito. CP_2
Nel corso del processo è stata svolta attività istruttoria.
(udienza dello 05.07.2024): “Conosco Controparte_5
perché siamo stati colleghi di lavoro fino Parte_1
al 2019-2020. Io ho iniziato a lavorare presso la Teredo S.r.l. di Calabritto dal gennaio 2005, mentre il ricorrente è stato assunto successivamente anche se non ricordo con precisione l'anno. Io lavoravo in carpenteria dove preparavo i mezzi di metallo per le trivelle, mentre lavorava Parte_1
nel reparto meccanico con le mansioni di fresatore. Preciso che i due reparti erano situati nello stesso capannone. era addetto alla fresatrice e, Parte_1
precisamente, lavorava i pezzi che erano del reparto carpenteria preparavano e che venivano trasportati su pedane per poi essere lavorati nel reparto meccanica. I pezzi più grandi venivano movimentati tramite carro ponte e posti sul bancale della fresatrice. provvedeva a Parte_1
comparire il pezzo prima di iniziare la lavorazione e, quindi, a staffarlo ossia a bloccarlo manualmente. Dopo, una volta posizionati i pezzi provvedevano ad azionare il programma mediante una tastiera posta a fianco di un video. Preciso che la tastiera era simile a quello di un computer. Una volta lavorato il pezzo si doveva tagliare la sbavatura metallica con uno svasatore a mano, ossia un coltellino uncinato. Preciso che i pezzi venivano posti sul carro ponte se pesanti a mano se sotto i 10 kg. Preciso che veniva utilizzato un refrigerante liquido per evitare o moderare l'usura degli utensili della macchina. So che ha lavorato a volte Parte_1
anche al tornio, alla rettificatrice, e al trapano, sempre dal
Pag. 2 di 5 reparto meccanica. utilizzava anche per Parte_1
la sbavatura un flex ad aria e per lo staffaggio una chiave da
24 per staffare i tiranti. Preciso che i tiranti erano di varie lunghezze e spesso dovevano essere uniti due o tre tiranti con una prolunga ed avvitati tra loro con una chiave”;
(udienza dello 05.07.2024): “Sono socio Testimone_1
nonché direttore di stabilimento Teredo S.r.l con stabilimento in Calabritto. Conosco per essere stato Parte_1
dipendente della Teredo una volta dal 1991-1998 e poi successivamente dal 2008 – al 2019 se ricordo bene. Il era addetto al reparto meccanico con qualifica di Pt_1
fresatore alla macchina al controllo numerico fresatrice
“Novar”. Il prelevava i pezzi in metallo a mezzo Pt_1
carro ponte con pulsantiera per poi posizionarli sul bancale della fresatrice. Quindi provvedeva a staffarli, ossia a bloccarli e ad azionare la fresatrice mediante pannello di controllo. Finita la lavorazione si procedeva all'operazione contraria, ossia a sboccare i pezzi e a posizionarli sempre mediante carro ponte sulla pedana. Il si occupava Pt_1
anche della pulizia meccanica dei pezzi già fresati mediante attrezzini appositi alla pulizia meccanica. Per raffreddare i pezzi veniva utilizzato un liquido refrigerante di cui è dotato la macchina, dotata di pannello antischizzo per la protezione della persona addetta. Il a volte veniva adibito alla Pt_1
macchina così detta trapano a colonna ubicata affianco della fresatrice Novar. Ma questo sollo quando non era in funzione la fresatrice”;
(udienza dello 05.07.2024): “Dal 2006 al Testimone_2
2019 sono stato collega del signor alle Parte_1
dipendenze di Teredo srl presso lo stabilimento di Calabritto alla via Nazionale snc. Lavoravamo entrambi nel reparto
Pag. 3 di 5 lavorazioni meccaniche, entrambi addetti alla fresatrice. Il era addetto alla fresatrice. I pezzi di metallo da Pt_1
lavorare pervenivano presso la postazione del signor con dei carelli, il prelevava i pezzi che Pt_1 Pt_1
arrivavano sul bancale della fresatrice a volte manualmente a volte a mezzo carro ponte a seconda della tipologia del pezzo.
Se non c'era la possibilità di agganciarli venivano prelevati manualmente. Il pezzo una volta sul bancale veniva posizionato correttamente manualmente. Provvedeva, quindi, allo staffaggio del pezzo, ossia a bloccarlo con i tiranti e i bulloni e con l'utilizzo di una chiave da 24. Alla fine azionava la fresatrice mediante l'utilizzo di un monitor dotato di tastiera a seconda dei disegni in base alla programmazione inserita. Azionata la fresatrice bisognava effettuare ad ogni lavorazione il cambio utensile in base alla lavorazione da effettuare. Il provvedeva anche alla pulizia dei Pt_1
pezzi lavorati, dell'esportazione della bava, tramite uno svasatore manuale e strumenti ad area compressa. La macchina fresatrice generava anche, in fase di lavorazione, un liquido refrigerante per impedire il riscaldamento dei pezzi e posso dire che nonostante l'uso dei guanti e dei sistemi di protezione individuale le mani dell'operatore lavoravano sempre in condizioni umide. Ho visto il lavorare Pt_1
anche nel reparto rifinitura dei pezzi, dove utilizzava un trapano a colonna che si azionava tramite leva. Per alcune tipologie di lavorazione era prevista una fase di lavorazione manuale per la qualità, tipo filettatura, tolleranza di diametro tramite carta abrasile o per la filettatura tramite maschi per filettare”.
Pag. 4 di 5 Nel corso del giudizio è stata disposta la consulenza tecnica d'ufficio, dalla quale è risultato che il ricorrente risulta affetto da: “sindrome del tunnel carpale a destra”. È stato accertato anche il nesso di causalità tra l'infermità di cui è causa e l'esercizio della specifica attività lavorativa.
In base alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica derivante dall'infortunio sul lavoro da riconoscere al ricorrente è pari al
3%, come già riconosciuto in via amministrativa.
La consulenza è chiara, precisa, scevra da vizi logici e illogicità evidenti, risulta, pienamente attendibile, e dalla quale non v'è motivo per discostarsi, per cui è possibile porla a fondamento della decisione. Il Giudice, anche in assenza di specifiche contestazioni, la condivide e la fa propria.
Per tali motivi, il ricorso va rigettato.
Spese compensate ai sensi dell'art. 152 disp. Att. C.p.c.
Le spese del Ctu vanno poste a carico di CP_2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 3734/2023 R.G Lavoro, proposto da Parte_1
nei confronti di ogni contraria istanza deduzione ed CP_2
eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Compensa tra le parti le spese di lite;
3) Pone le spese di ctu, separatamente liquidate, a carico dell' CP_2
Avellino, udienza del 20 febbraio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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