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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/06/2025, n. 9457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9457 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
XI sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21426/23 del Ruolo Generale posta in deliberazione in data
9.1.25 con termine per comparse dal 10.1.25
TRA
C.F. e P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, difesa dall'avvocato Giulio Mastrobattista OPPONENTE E
odice fiscale e P.IVA n. , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2 pro tempore difesa dall'Avv. Alessandro Pucci
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbali di udienza e comparse depositate
MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da pagina 1 di 3 trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18; 363/19).
Si richiamano, quindi, il contenuto assertivo della citazione e quello contrario della comparsa di risposta. Va, poi, ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere- dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria e sulle eccezioni proposte ex adverso, senza che sia necessaria una espressa domanda dell'opposto, in quanto implicita nella richiesta di conferma del decreto ingiuntivo (Cass. 10104/96; 15702/04; 9021/05); inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.
Sinteticamente la società opposta ha ottenuto la emissione del decreto ingiuntivo n.
4152/2023, RG 4279/2023, in data 3.3.23, di € 9.279,58, quale corrispettivo per fornitura di energia elettrica per un locale commerciale con POD IT001E60990424, n. cliente 714266713. Ha proposto opposizione la Comar, eccependo la incompetenza territoriale, nonché contestando la sussistenza del credito, in quanto l'importo del credito deriverebbe da un corrispettivo CMOR relativo al mese di maggio dell'anno 2017, addebitato al cliente dal vecchio fornitore , successivamente ad una pratica di cambio;
tale CP_2 corrispettivo sarebbe stato, in realtà, saldato da Comar, come confermato da CP_2 con comunicazione del 13.03.2023 (doc.1).
Si è costituita la opposta, contestando le avverse deduzioni.
Ciò premesso, va, in primo luogo disattesa la eccezione di incompetenza, essendo applicabile il foro ex art. 1182 III co. c.c..
Parte opposta sostiene di aver versato nell'immediatezza l'importo di morosità del cliente (doc. 7), emettendo la fattura CMOR contestata dall'opponente, rimasta impagata per anni.
Tuttavia, il doc. 7 non è un documento dal quale possa emergere il pagamento asseritamente eseguito a favore di , trattandosi di una schermata Controparte_3 web priva di ufficialità; né parte opposta offre la prova degli asseriti rimborsi operati da al cliente. CP_2
Pertanto, non si ritiene fornita la prova del credito di parte opposta e il decreto ingiuntivo sarà revocato. pagina 2 di 3 In ogni caso, la società opposta potrebbe ottenere anch'essa la restituzione di quanto eventualmente versato a titolo di indennizzo dal venditore uscente, visto il pagamento del dovuto effettuato dall'opponente.
Le spese seguiranno la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri minimi del DM 55/14 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, vista la assenza di questioni complesse. Non si accoglie la domanda di condanna ex art. 96 cpc di parte opponente in quanto il rigetto della domanda monitoria deriva da carenza probatoria e non da abuso del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
- accoglie la opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte opposta alla rifusione delle spese di lite di controparte, che liquida ex DM 55/14 in euro 2.540,00 per compenso, oltre al 15 % per spese forfettarie e accessori.
Roma, 24.6.25
Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
pagina 3 di 3
XI sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21426/23 del Ruolo Generale posta in deliberazione in data
9.1.25 con termine per comparse dal 10.1.25
TRA
C.F. e P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, difesa dall'avvocato Giulio Mastrobattista OPPONENTE E
odice fiscale e P.IVA n. , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2 pro tempore difesa dall'Avv. Alessandro Pucci
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbali di udienza e comparse depositate
MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da pagina 1 di 3 trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18; 363/19).
Si richiamano, quindi, il contenuto assertivo della citazione e quello contrario della comparsa di risposta. Va, poi, ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere- dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria e sulle eccezioni proposte ex adverso, senza che sia necessaria una espressa domanda dell'opposto, in quanto implicita nella richiesta di conferma del decreto ingiuntivo (Cass. 10104/96; 15702/04; 9021/05); inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.
Sinteticamente la società opposta ha ottenuto la emissione del decreto ingiuntivo n.
4152/2023, RG 4279/2023, in data 3.3.23, di € 9.279,58, quale corrispettivo per fornitura di energia elettrica per un locale commerciale con POD IT001E60990424, n. cliente 714266713. Ha proposto opposizione la Comar, eccependo la incompetenza territoriale, nonché contestando la sussistenza del credito, in quanto l'importo del credito deriverebbe da un corrispettivo CMOR relativo al mese di maggio dell'anno 2017, addebitato al cliente dal vecchio fornitore , successivamente ad una pratica di cambio;
tale CP_2 corrispettivo sarebbe stato, in realtà, saldato da Comar, come confermato da CP_2 con comunicazione del 13.03.2023 (doc.1).
Si è costituita la opposta, contestando le avverse deduzioni.
Ciò premesso, va, in primo luogo disattesa la eccezione di incompetenza, essendo applicabile il foro ex art. 1182 III co. c.c..
Parte opposta sostiene di aver versato nell'immediatezza l'importo di morosità del cliente (doc. 7), emettendo la fattura CMOR contestata dall'opponente, rimasta impagata per anni.
Tuttavia, il doc. 7 non è un documento dal quale possa emergere il pagamento asseritamente eseguito a favore di , trattandosi di una schermata Controparte_3 web priva di ufficialità; né parte opposta offre la prova degli asseriti rimborsi operati da al cliente. CP_2
Pertanto, non si ritiene fornita la prova del credito di parte opposta e il decreto ingiuntivo sarà revocato. pagina 2 di 3 In ogni caso, la società opposta potrebbe ottenere anch'essa la restituzione di quanto eventualmente versato a titolo di indennizzo dal venditore uscente, visto il pagamento del dovuto effettuato dall'opponente.
Le spese seguiranno la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri minimi del DM 55/14 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, vista la assenza di questioni complesse. Non si accoglie la domanda di condanna ex art. 96 cpc di parte opponente in quanto il rigetto della domanda monitoria deriva da carenza probatoria e non da abuso del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
- accoglie la opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte opposta alla rifusione delle spese di lite di controparte, che liquida ex DM 55/14 in euro 2.540,00 per compenso, oltre al 15 % per spese forfettarie e accessori.
Roma, 24.6.25
Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
pagina 3 di 3