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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 11/02/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 39/2021
Dott. Vittoria Gabriele Presidente rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 39/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 8 gennaio 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 25
settembre 2024
OGGETTO: Azione d a revocatoria ordinaria ex
, con il patrocinio dell'avv. Gabriele Calvetto Parte_1 art. 2901 c.c. APPELLANTE
CODICE: c o n t r o
P.IVA_1 (e per essa Controparte_1 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. Matteo Camisasca e dell'avv. Andrea
[...]
Fattori, quest'ultimo procuratore domiciliatario
APPELLATA
n o n c h è c o n t r o
(già Controparte_3 NT
[...]
APPELLATA CONTUMACE
n o n c h è c o n t r o
Controparte_5
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, pubblicata in data 14
novembre 2020, n. 2334/2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“…contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza nr. 2334/2020 del
Tribunale di Brescia, sezione IV civile, dott. Alessandro Pernigotto,
pubblicata il 14 novembre 2020 e notificata all'esponente in data 9 dicembre
2020 a definizione del giudizio sub R.G. 1755/2016 e in accoglimento dei motivi d'appello formulati dal Signor Parte_1
IN PRINCIPALITÀ E NEL MERITO:
- dichiarare inammissibile e rigettare l'intervento ex art. 111 c.p.c. svolto da per essa da atteso che Controparte_6 Controparte_2
il diritto controverso nel presente giudizio non è – l'asserito e contestato -
diritto di credito asseritamente ceduto da NT
(ora , bensì il diritto alla declaratoria
[...] Controparte_7
di inefficacia dell'atto che si assume pregiudizievole, sicché il cessionario non subentra nel diritto controverso e dunque è privo di titolarità del diritto e di legittimazione attiva nei confronti del convenuto;
- previa qualunque formula e/o statuizione, rigettare tutte le domande ed eccezioni formulate da (ora NT [...]
nei confronti del Sig. , in quanto Controparte_7 Parte_1
infondate sia in fatto che in diritto, e in ultimo per avere la banca attrice, in corso di causa, definitivamente ceduto pro soluto il credito contestato e asseritamente vantato verso il Sig. con atto comunicato sulla Parte_1
Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2018;
IN OGNI CASO
Con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio”.
Dell'appellata
“…contrariis reiectis, per i motivi analiticamente illustrati nel corpo del presente atto ed in accoglimento delle argomentazioni addotte:
• in via preliminare: per le ragioni dedotte in atti, dichiarare, ex art. 348 bis c.p.c., l'inammissibilità dell'impugnazione svolta dal sig. Parte_1
• in via principale, nel merito: per i motivi di fatto e di diritto dedotti in espositiva, respingere il gravame proposto dal sig. con Parte_1
integrale conferma della sentenza n. 2334/2020 emessa dal Tribunale di
Brescia, sez. IV, Giudice dott. Pernigotto, R.G. n. 1775/2016;
• in ogni caso: con vittoria di compensi professionali e anticipazioni, oltre rimborso spese generali 15%, C.P.A. e IVA, per tutti i gradi di giudizio come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. (poi fusasi per incorporazione in NT
aveva convenuto in giudizio e Controparte_3 Parte_1 [...] affinchè venisse dichiarata nei propri confronti l'inefficacia ex Controparte_5
art. 2901 c.c. dell'“Atto di dotazione di beni a trust” datato 16 maggio 2012,
trascritto in Milano il 1° giugno 2012 ai nn. 27931/20369, in Sondrio il 5
giugno 2012 ai nn. 5457/5283 nonché in Como il 4 giugno 2012 ai nn.
13522/9570, con cui in qualità di disponente, aveva dotato il Parte_1
“Trust Feri”, costituito in data 2 aprile 2012, di talune unità immobiliari,
ponendole sotto il controllo di in qualità di trustee. Controparte_5
Allegava che in data 22 settembre 2009, dunque prima del Parte_1
compimento del menzionato atto dispositivo, si era costituito fideiussore di società di cui era anche amministratore unico, dichiarata poi Controparte_8
fallita con sentenza del Tribunale di Milano del 12 dicembre 2013. Tale
società era titolare del c/c n. 3241 acceso il 22 settembre 2009 presso la filiale
Contr di di tuttavia, a fronte del saldo negativo maturato su tale CP_9
rapporto, la banca, dopo la dichiarazione di fallimento, aveva chiesto ed ottenuto, in data 9 dicembre 2014, l'emissione, nei confronti del fideiussore,
del decreto ingiuntivo n. 9024/2014. Sennonché, il 16 maggio 2012 Pt_1
aveva compiuto l'atto di devoluzione in trust, conferendovi integralmente il proprio patrimonio, pregiudicando le ragioni creditorie della banca.
1.1. Dal canto proprio, costituendosi in giudizio, aveva chiesto Parte_1
il rigetto delle domande attoree per difetto dei requisiti ex art. 2901 c.c.
1.2. In data 4 marzo 2019 si era costituita in giudizio quale Controparte_6
cessionaria del credito vantato da Controparte_10
[...
. Con sentenza n. 2334/2020 pubblicata in data 14 novembre 2020, il Tribunale di Brescia, nella contumacia di ha Controparte_5
dichiarato, nei confronti di e della intervenuta Controparte_3 CP_6
l'inefficacia ex art. 2901 c.c. del predetto “Atto di dotazione di beni a
[...]
trust”, con l'adozione delle conseguenti formalità pubblicitarie presso i relativi RR.II.
1.4. In particolare, il Tribunale ha ricondotto l'intervenuta cessione del
Contr credito da parte di n favore di nel novero dell'art. 111 Controparte_6
c.p.c., a fronte della produzione da parte di quest'ultima di documentazione sufficiente a dimostrare l'avvenuta “cessione in blocco” e quindi la propria qualità di cessionaria del credito. Ha precisato che l'applicazione dell'art. 111 c.p.c. ricorre tanto nei casi di trasferimento da un soggetto ad un altro a titolo particolare del medesimo diritto oggetto di contesa, quanto nei casi in cui oggetto della successione sul piano sostanziale sia una situazione giuridica soggettiva rispetto alla quale il diritto controverso si trovi in un rapporto di accessorietà-dipendenza (cfr. Cass., n. 3842/1980), e che quindi
Contr fra la posizione creditoria ceduta da a e < Controparte_6
all'inefficacia della vendita>> sussiste <
strumentalità, risultando l'accertamento del secondo funzionale alla realizzazione del primo e la “verifica” del primo condizione per il riconoscimento del secondo>>.
1.5. Ciò premesso, il Tribunale ha dichiarato le domande attoree fondate.
Ha osservato come il contraddittorio fosse correttamente integrato con la citazione in giudizio sia del disponente che del trustee Parte_1 [...] < Controparte_5
dispositivo e del quale si domanda l'inefficacia relativa>> (cfr. Cass. n.
13388/2018).
1.6. Ha, poi, riconosciuto la fondatezza della domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'“Atto di dotazione di beni a trust” posto in essere da Pt_1
ricorrendo tutti gli elementi indicati dalla norma predetta.
Il Tribunale ha ricordato che per il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria è sufficiente che l'attore vanti un credito o una legittima aspettativa di credito che non si riveli prima facie pretestuosa, e non un credito definitivamente accertato, in base all'art. 2901 c.c. (cfr. Cass. nn.
11755/2018, 23208/2016, 5619/2016, 1893/2012, 21398/2012, 5359/2009,
20002/2008, 3981/2003, 12143/1999), ed ha, in specie, ritenuto sussistente tale requisito, essendo documentalmente provato che il 2 settembre 2009
Contr si era costituito garante di in favore di Parte_1 Controparte_8
che, in forza di detto rapporto di garanzia, la seconda ha conseguito ai danni del primo l'emissione del decreto citato.
Essendo, inoltre, necessario il compimento da parte del debitore di un atto idoneo ad arrecare pregiudizio al proprio patrimonio, riducendone i cespiti attivi e/o assumendo nuovi obblighi o passività, nel caso in esame, il
Tribunale ha riscontrato la presenza di tale presupposto nell'“Atto di
dotazione di beni a trust” del 16 maggio 2012, precisando come l'attrice avesse correttamente indirizzato la propria domanda avverso detto atto e non già avverso il precedente atto di costituzione del 2 aprile 2012, dotato, se da solo considerato, di un carattere meramente programmatico (Cass. n.
10498/2019).
Il Tribunale ha, altresì, ricordato come sia pacificamente riconosciuta la revocabilità dell'atto di devoluzione di beni in trust, in quanto suscettibile di pregiudicare le ragioni dei creditori sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, considerati gli effetti segregativi e di destinazione che esso produce, e come sia altrettanto pacificamente riconosciuta la gratuità del trust cd. “familiare”, ipotesi che qui sovviene, coincidendo beneficiario e disponente nella medesima persona (cfr. Cass. nn. 9320/2019 e 19376/2017);
ha, poi, ritenuto che ciò comportasse delle conseguenze rispetto all'indagine relativa al cd. “elemento soggettivo”.
1.7. Quanto al requisito oggettivo dell'eventus damni il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui tale presupposto ricorre sia qualora l'atto dispositivo pregiudichi del tutto il patrimonio del debitore, sia qualora comporti una variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio tale da rendere incerto o difficile il soddisfacimento del credito, <<…con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore>> (Cass. n. 1920772018; cfr.
ex multis nn. 4728/2018, 9170/2015, 1902/2015, 1896/2012, 7767/2007,
3470/2007, 19963/2005). In specie, secondo il Giudice, l'atto di disposizione posto in essere da Pt_1
il 16 maggio 2012 ha pregiudicato le ragioni dei creditori, avendo imposto ai beni devoluti i succitati vincoli di destinazione e segregativi (cfr. Cass. n.
5814/2019), e i convenuti non hanno fornito prove in senso contrario né
contestato che tale atto riguardasse l'intero patrimonio del disponente.
1.8. Infine, in merito all'elemento soggettivo, considerato in relazione al momento in cui l'atto è stato compiuto, ossia se anteriormente o successivamente all'assunzione dell'obbligazione, essendo necessario
Contr indagare se le ragioni creditorie di fossero sorte prima o dopo il compimento dell'atto dispositivo predetto da parte di il Parte_1
Tribunale ha ricordato, a tale scopo, che l'esercizio dell'azione revocatoria richiede la sola esistenza del credito, non la sua esigibilità, e che deve aversi riguardo al momento in cui tale credito è sorto e non quello in cui è stato fatto oggetto di accertamento (cfr. ex multis Cass. n. 22161/2019).
Ha ricordato che <
posizione del fideiussore, l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore risale al momento della nascita stessa del credito (e non a quello della scadenza della obbligazione del debitore principale), sicché è a tale momento che occorre fare riferimento al fine di stabilire se l'atto pregiudizievole (nella specie: atto di costituzione di fondo patrimoniale) sia anteriore o successivo al sorgere del credito, onde predicare -
conseguentemente - la necessità o meno della prova della cosiddetta dolosa preordinazione>> (Cass. n. 5810/2019; cfr. n. 3676/2011). Pertanto, il Tribunale, sulla base dei documenti prodotti, ha accertato che la garanzia prestata da è stata rilasciata in data anteriore (22 settembre 2009) a Pt_1
quella dell'atto di devoluzione in trust (16 maggio 2012), riconducendo l'elemento soggettivo nel novero della scientia damni e non in quello della dolosa preordinazione.
Il Tribunale ha ravvisato la sussistenza della scientia damni (consistente nella
<
del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale>> (Cass. n.
5810/2019)) al momento del compimento dell'atto dispositivo, considerato anche che oltre ad essere fideiussore di ne era Parte_1 Controparte_8
anche suo amministratore unico, e non poteva, quindi, non conoscerne le condizioni economico-finanziarie, e che l'atto revocando è stato posto in
Contr essere quando la società era già debitrice verso er l'importo di circa €
196.000,00 (circostanza documentata dalla banca e non contestata). Inoltre,
ha valorizzato che al momento del compimento dell'atto è intervenuta la
Contr revoca delle linee di credito concesse da in favore di Controparte_8
elemento che ha ulteriormente dimostrato come quest'ultima versasse già in una situazione di crisi economica (che non poteva essere ignota all'amministratore unico), successivamente sfociata in insolvenza.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello sulla Parte_1
scorta di quattro motivi.
3. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_6
gravame.
4. All'udienza del 5 maggio 2021, la Corte, dichiarata la contumacia di
[...]
e di ha rinviato la causa per la CP_3 Controparte_5
precisazione delle conclusioni.
5. All'udienza del 25 settembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante contesta la ritenuta ammissibilità
dell'intervento ex art. 111 c.p.c. di non avendo la società Controparte_6
documentato l'asserito trasferimento del credito, essendo a ciò insufficiente il richiamo alla cessione in blocco ex art. 58 TUB. L'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale non menzionerebbe il trasferimento dello specifico credito vantato dalla banca nei propri confronti, poiché a tale scopo si rinvierebbe al “contratto di cessione” non prodotto in giudizio e ad una lista recante gli estremi dei rapporti ceduti, per mezzo della quale, però, non sarebbe possibile risalire al credito relativo alla propria posizione debitoria.
Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che sia succeduta anche CP_6
nella posizione processuale della banca relativamente al credito ceduto, non menzionando l'atto di cessione del credito il trasferimento in capo alla cessionaria del diritto di procedere ad esecuzione forzata sui beni oggetto del trust. La cessione del credito non avrebbe autorizzato ad Controparte_6
intervenire in questo giudizio, vertente su un diverso ed autonomo diritto volto a promuovere l'azione revocatoria.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Va ricordato che la Suprema Corte ha precisato che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della creditrice originaria <
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta>> (Cass., sez. VI civ., n.
24798/2020).
Deve, in ogni caso, essere rilevato che parte appellata ha documentato fin dal proprio intervento nel primo grado di giudizio la propria legittimazione sostanziale, in modo conforme rispetto ai più recenti orientamenti della
Suprema Corte, secondo cui <
parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità
asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.>> (Cass. n.
4277/2023). è intervenuta nel giudizio di prime cure, già instaurato dalla Controparte_6
banca originaria titolare del credito, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.,
documentando la propria legittimazione all'intervento quale cessionaria del credito mediante la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale in cui a pag. 25 viene dato atto dell'avvenuta cessione di credito pro-soluto ex artt. 4
e 7.1 L. n. 130/1999, in cui si legge che “La società . Controparte_11
nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130,
relativa a crediti ceduti da … in forza di un Controparte_7
contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130
concluso in data 20 luglio 2018 ha acquistato pro-soluto da (i)
[...]
... tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, Controparte_7
accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di
[...]
derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o Controparte_7
chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto
anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2017, i cui debitori sono
stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia
n. 272/2008… e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della circolare
della Banca d'Italia n. 139/1991…”. Proseguendo nella lettura della Gazzetta
Ufficiale, viene dato atto che “I crediti ceduti sono specificatamente
individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui
è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo
del rapporto debitore ceduto e il codice identificativo linea ceduta (con
indicazione della categoria del rapporto, filiale e numero rapporto). Tale
lista è (x) depositata presso il Notaio , avente sede in Persona_1 RA (Distretto Notarile di ), con atto in data 23 luglio 2018 n. CP_4
5996 di Repertorio – n. 3764 di Raccolta e (y) pubblicata, ai sensi
dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet
https://www.ubibanca.it/pagine/cartolarizzazioni-UBI-Banca.aspx fino alla
loro estinzione.”
Pur nell'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della produzione del contratto di cessione, effettuata dall'appellata soltanto nel presente grado, e, peraltro, con la memoria di replica, in effetti, diversamente da quanto dedotto da parte appellante, nella lista richiamata in Gazzetta Ufficiale a pag. 125 (come indicato dalla cessionaria) è riportato il numero di rapporto relativo al conto corrente intestato alla di cui NI era garante e amministratore CP_12
unico, ossia il n. 3241. Il riferimento di tale codice numerico al contratto di c/c è comprovato dalla produzione documentale sia del contratto di c/c che degli estratti conto relativi al rapporto, recanti il medesimo numero identificativo.
Peraltro, il credito in questione presenta gli elementi che nella Gazzetta
Ufficiale identificano i crediti oggetto di cessione.
Sul punto la Corte osserva che secondo giurisprudenza costante <
cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB,
è, dunque, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco,
senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè
gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione>> (Cass. n. 21821/2023); da ultimo e nello stesso senso la Suprema
Corte (sent. n. 10860/2024) ha ritenuto che: <
dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi,
spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia>>.
Dall'avviso in Gazzetta Ufficiale si evince che oggetto della cessione conclusa in data 26 luglio 2018 sono stati ceduti “…tutti i crediti (per
capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni,
indennizzi e quant'altro) di derivanti da Controparte_7
contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti
corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso
tra il 1960 e il 2017”.
Nel caso di specie non vi è stata contestazione sul fatto che il credito in questione risponda ai requisiti specificati nell'avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale; è pacifico che il rapporto contrattuale, assistito dalla garanzia Contr fideiussoria prestata dall'appellante, era nella titolarità di il rapporto è
sussumibile nella categoria “saldi debitori di conti corrente… ” e si inscrive nel periodo tra il 1960 e il 2017, in quanto il contratto di conto corrente è
stato acceso dalla società il 22 settembre 2009; il debitore è stato classificato a sofferenza (nel periodo indicato), la debitrice principale è fallita nel 12
dicembre 2013 e i conti sono stati chiusi per passaggio a sofferenza in data
13 agosto 2014.
Pertanto, concorrono tutti gli elementi a riscontro dell'inclusione del rapporto di cui è causa nel perimetro della cessione e la conseguente ammissibilità
dell'intervento di Controparte_13
Circa il profilo della legittimazione processuale sussistente in capo alla
[...]
cessionaria del credito controverso si ricorda che <
revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111
c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore>> (Cass. n. 5649/2023).
In merito, la Corte di legittimità (Cass. cit. parte motiva) ha affermato che
<
credito ma propone un'azione a tutela dello stesso.
La limitata funzione meramente conservativa della garanzia patrimoniale fa sì che, come detto, l'accertamento giudiziale del credito non costituisca presupposto, né oggetto dell'azione revocatoria;
ciò nondimeno la titolarità
di un diritto di credito, anche sub iudice, costituisce pur sempre condizione dell'azione revocatoria sotto il profilo della legitimatio ad causam dell'attore
(Cass. n. 12975 del 30/06/2020; n. 21100 del 04/11/2004). Ciò comporta che le vicende relative al credito vantato non rimangono prive di riflessi sull'azione revocatoria. Così come, dunque, il sopravvenire in corso di causa di un giudicato, che accerti l'inesistenza del credito, determina la cessazione dell'interesse alla detta azione revocatoria, non sussistendo più l'esigenza di dichiarare l'inefficacia dell'atto di disposizione del patrimonio del debitore
(v. in tal senso Cass. n. 12975 del 2020; n. 21100 del 2004), e ciò
analogamente a quanto farebbe un fatto estintivo del diritto di credito posto ad oggetto di azione di adempimento (determinando la cessazione della materia del contendere); allo stesso modo, la cessione del credito realizza un fenomeno di successione nel diritto legittimante all'azione revocatoria, della sostanza e dagli effetti del tutto analoghi a quelli che ha ogni ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso. Va in tal senso anche considerato che, come autorevolmente sostenuto in dottrina, oggetto della successione, quale fenomeno processuale regolato dall'art. 111 cod. proc.
civ., non è propriamente o comunque non necessariamente una successione nel diritto sostanziale ma una successione nel diritto <> in giudizio e, in tal senso, una successione nella qualità di parte>>.
1.4. Alla luce delle considerazioni svolte, la statuizione con cui il Tribunale
ha ritenuto ammissibile l'intervento di non merita censure. Controparte_6
1.5. Sulla base delle medesime considerazioni va dichiarata l'infondatezza del terzo motivo di gravame con cui l'appellante deduce la carenza di interesse ad agire dell'istituto bancario a seguito della cessione del credito a ed evidenzia come la banca, a fronte dell'intervento della Controparte_6
cessionaria, non abbia depositato alcuna comparsa conclusionale né chiesto la condanna alle spese.
1.6. La Corte osserva che, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. << Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie… In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può
esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è
impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione>>.
Il non avere la cedente spiegato ulteriore attività processuale dopo l'intervento della cessionaria non può interpretarsi come manifestazione del venir meno del suo interesse ad agire, e ciò sia avendo riguardo agli effetti che l'art. 111 c.p.c. correla alla successione particolare nel diritto controverso
(prosecuzione del giudizio tra le parti originarie) sia alla mancata formulazione d'istanza di estromissione, sia alla mancanza di un comportamento processuale univoco e concludente al riguardo. Sicché,
correttamente, la revocatoria è stata pronunciata in favore dell'istituto bancario che ha promosso l'azione ex art. 2901 c.c.
2. Con il secondo motivo l'appellante contesta la sussistenza dei requisiti per l'esperibilità dell'azione ex art. 2901 c.c. avverso l'atto di dotazione dei beni in trust, deducendo di non essersi mai intenzionalmente sottratto all'adempimento delle obbligazioni nei confronti della banca e di aver posto in essere tale atto per “preservare una parte del proprio patrimonio in modo
che tali beni (…) venissero, in primo luogo, conservati ed amministrati per
la durata della propria vita ovvero impiegati per il caso che ne abbia
necessità per la propria cura ed assistenza personale e medica” e “alla sua
morte, impiegati a vantaggio dei beneficiari del presente atto per il
soddisfacimento di loro eventuali bisogni ed esigenze di vita familiare e
lavorativa”. Deduce, quindi, che l'atto non avrebbe avuto lo scopo di ledere le garanzie del creditore e, considerata la sua anteriorità, la declaratoria di inefficacia richiederebbe necessariamente la sussistenza dell'animus nocendi
in capo a sé, ossia, in base all'art. 2901 c.c., “che il debitore conoscesse il
pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore, o trattandosi di
atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al
fine di pregiudicarne il soddisfacimento”.
L'atto dispositivo del debitore precedente il sorgere del credito potrebbe essere dichiarato inefficacie qualora ne venisse provata la realizzazione da parte dal debitore al solo scopo di precostituirsi una situazione di insolvenza a fronte della successiva assunzione di un'obbligazione che rimarrà
inadempita. Tuttavia, l'appellante deduce di aver conferito i propri beni in trust mirando a scopi diversi, considerato anche che ciò è avvenuto due anni prima del giudizio intrapreso.
Secondo l'appellante, inoltre, la sussistenza della scientia damni e dell'animus nocendi dovrebbero essere provati da controparte.
In merito all'eventus damni, deduce di non aver pregiudicato le ragioni creditorie della banca, in quanto con l'atto di conferimento dei beni in trust egli non si sarebbe spogliato di tutti i beni immobili.
L'eventus damni andrebbe valutato in relazione al momento in cui l'atto dispositivo è stato realizzato e dovrebbe sussistere anche al momento della proposizione della domanda, non potendo essere revocato un atto sin dall'origine non pregiudizievole. A tal fine non è sufficiente l'eventuale impossibilità di far fronte ai debiti, bensì è richiesta una concreta e attuale possibilità che il patrimonio del debitore sia incapiente.
Inoltre, l'appellante avrebbe costituito il trust per preservare il proprio patrimonio ed impiegarlo in caso di bisogno, dunque egli disporrebbe di mezzi idonei a garantire l'adempimento dei proprio debiti.
2.1. Il motivo è, per alcuni profili, generico, quindi inammissibile, e, per altri,
infondato.
2.2. è amministratore unico della società (come Parte_1 CP_12
indicato nel doc.
3.4. prodotto dall'appellata) oltre che garante della stessa,
avendo prestato, contestualmente alla stipulazione del contratto di c/c della società con la banca, una fideiussione omnibus in data 22 settembre 2009 a garanzia dei debiti da essa contratti (“…Vi comunichiamo di costituirci
fideiussori di . e dei suoi successori o aventi causa, sino alla CP_14
concorrenza di euro 750.000 settecentocinquantamila/00 per l'adempimento
delle operazioni verso codesta banca, dipendenti da operazioni bancarie di
qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato…).
Egli, in data 16 maggio 2012, ha conferito tutti i propri beni immobili nel
“trust feri” da egli precedentemente costituito, nonostante la presenza in tale contesto temporale di una esposizione debitoria a carico della società da lui garantita di € 198.089,05, esposizione debitoria documentata dall'estratto conto del 30 aprile 2012 (e poi solo di poco variata nei mesi successivi), che
è stata ritenuta incontestata da parte del Tribunale, senza che sul punto sia stata mossa dall'appellante censura.
2.3. Va quindi condiviso quanto ritenuto dal Tribunale circa il fatto che l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità.
Ed è del pari condivisibile che il fideiussore, amministratore unico della non potesse non avere la consapevolezza dell'esistenza Controparte_8
dell'esposizione debitoria della società da egli garantita, già in essere al momento del compimento dell'atto dispositivo, e dell'incidenza gravemente depauperatoria che l'atto avrebbe avuto sulla consistenza della garanzia patrimoniale in favore dei creditori
2.4. In merito all'elemento dell'eventus damni, l'appellante non ha specificamente censurato l'accertamento del Tribunale circa il conferimento dell'intero proprio patrimonio immobiliare nel trust.
Infatti, con l'atto dispositivo in oggetto, ha vincolato l'intero Parte_1
patrimonio immobiliare ai bisogni propri e della famiglia (“…al fine di (i)
preservare una parte del proprio patrimonio di modo che tali beni ed i suoi
frutti, rendite, i proventi vengano, in primo luogo, conservati ed amministrati per la durata della propria vita ovvero impiegati per il caso che ne abbia
necessità per la propria cura ed assistenza personale e medica;
(ii) alla sua
morte, impiegati a vantaggio dei beneficiari del presente atto per il
soddisfacimento di loro eventuali bisogni ed esigenze di vita familiare e
lavorativa…”- doc. 4 del fascicolo di , così rendendo più Controparte_6
incerto il soddisfacimento del credito della banca, senza neppure allegare e provare, com'era suo onere, la titolarità in capo a sé di ulteriori beni rilevanti ai fini della garanzia patrimoniale generica ai sensi dell'art. 2740 c.c. (cfr.
Cass. n. 16221/2019).
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che <
azione revocatoria ordinaria dell'atto con cui una parte dei beni del debitore
è stata costituita in un trust autodichiarato, non assume rilievo, ai fini dell'esclusione dell'"eventus damni", che gli scopi del trust siano la costituzione di una garanzia per il ceto creditorio e l'assicurazione della "par condicio creditorum", perché la segregazione nel patrimonio del debitore e il vincolo impresso sui cespiti, impedendo ai creditori il diritto di espropriare direttamente i beni, determinano una lesione della garanzia patrimoniale generica>> (Cass. n. 24986/2020).
3. Con il quarto motivo l'appellante deduce come abbia Controparte_6
rinunciato, non avendole riproposte né in comparsa conclusionale né in memoria di replica, alle istanze istruttorie ed alla condanna alle spese,
comportando ciò l'impossibilità per il Giudice di provvedere ad una loro liquidazione.
3.1. Il motivo, per come formulato, è manifestamente infondato. Dal foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 16 settembre 2019
in primo grado, emerge che l'intervenuta ha testualmente chiesto: “In ogni
caso: con piena vittoria di compensi professionali e anticipazioni, oltre
rimborso spese generali 15%, C.P.A. e IVA”. Non occorreva alcuna riproposizione di tale domanda nell'ambito delle memorie ex art. 190 c.p.c.
(nelle quali è comunque fatto richiamo alle conclusioni già precisate), e la mancata riproduzione testuale non può evidentemente essere valutata come rinuncia ad essa.
4. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
5. Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, parte appellante va condannata al pagamento in favore dell'appellata costituita delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
147/2022 dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 52.001,00
ed € 260.000,00), ad eccezione della fase di trattazione, che si liquida in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in relazione a tale fase.
6. Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1 sentenza del Tribunale di Brescia pubblicata in data 4 luglio 2020 n.
909/2020;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore di delle Controparte_6
spese del grado di giudizio che liquida in € 2.977,00 per la fase di studio, €
1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed €
5.103,00 per la fase decisionale, oltre I.VA e CPA e rimborso forfetario come per legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
Il Presidente rel.
dott. Vittoria Gabriele
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 39/2021
Dott. Vittoria Gabriele Presidente rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 39/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 8 gennaio 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 25
settembre 2024
OGGETTO: Azione d a revocatoria ordinaria ex
, con il patrocinio dell'avv. Gabriele Calvetto Parte_1 art. 2901 c.c. APPELLANTE
CODICE: c o n t r o
P.IVA_1 (e per essa Controparte_1 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. Matteo Camisasca e dell'avv. Andrea
[...]
Fattori, quest'ultimo procuratore domiciliatario
APPELLATA
n o n c h è c o n t r o
(già Controparte_3 NT
[...]
APPELLATA CONTUMACE
n o n c h è c o n t r o
Controparte_5
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, pubblicata in data 14
novembre 2020, n. 2334/2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“…contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza nr. 2334/2020 del
Tribunale di Brescia, sezione IV civile, dott. Alessandro Pernigotto,
pubblicata il 14 novembre 2020 e notificata all'esponente in data 9 dicembre
2020 a definizione del giudizio sub R.G. 1755/2016 e in accoglimento dei motivi d'appello formulati dal Signor Parte_1
IN PRINCIPALITÀ E NEL MERITO:
- dichiarare inammissibile e rigettare l'intervento ex art. 111 c.p.c. svolto da per essa da atteso che Controparte_6 Controparte_2
il diritto controverso nel presente giudizio non è – l'asserito e contestato -
diritto di credito asseritamente ceduto da NT
(ora , bensì il diritto alla declaratoria
[...] Controparte_7
di inefficacia dell'atto che si assume pregiudizievole, sicché il cessionario non subentra nel diritto controverso e dunque è privo di titolarità del diritto e di legittimazione attiva nei confronti del convenuto;
- previa qualunque formula e/o statuizione, rigettare tutte le domande ed eccezioni formulate da (ora NT [...]
nei confronti del Sig. , in quanto Controparte_7 Parte_1
infondate sia in fatto che in diritto, e in ultimo per avere la banca attrice, in corso di causa, definitivamente ceduto pro soluto il credito contestato e asseritamente vantato verso il Sig. con atto comunicato sulla Parte_1
Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2018;
IN OGNI CASO
Con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio”.
Dell'appellata
“…contrariis reiectis, per i motivi analiticamente illustrati nel corpo del presente atto ed in accoglimento delle argomentazioni addotte:
• in via preliminare: per le ragioni dedotte in atti, dichiarare, ex art. 348 bis c.p.c., l'inammissibilità dell'impugnazione svolta dal sig. Parte_1
• in via principale, nel merito: per i motivi di fatto e di diritto dedotti in espositiva, respingere il gravame proposto dal sig. con Parte_1
integrale conferma della sentenza n. 2334/2020 emessa dal Tribunale di
Brescia, sez. IV, Giudice dott. Pernigotto, R.G. n. 1775/2016;
• in ogni caso: con vittoria di compensi professionali e anticipazioni, oltre rimborso spese generali 15%, C.P.A. e IVA, per tutti i gradi di giudizio come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. (poi fusasi per incorporazione in NT
aveva convenuto in giudizio e Controparte_3 Parte_1 [...] affinchè venisse dichiarata nei propri confronti l'inefficacia ex Controparte_5
art. 2901 c.c. dell'“Atto di dotazione di beni a trust” datato 16 maggio 2012,
trascritto in Milano il 1° giugno 2012 ai nn. 27931/20369, in Sondrio il 5
giugno 2012 ai nn. 5457/5283 nonché in Como il 4 giugno 2012 ai nn.
13522/9570, con cui in qualità di disponente, aveva dotato il Parte_1
“Trust Feri”, costituito in data 2 aprile 2012, di talune unità immobiliari,
ponendole sotto il controllo di in qualità di trustee. Controparte_5
Allegava che in data 22 settembre 2009, dunque prima del Parte_1
compimento del menzionato atto dispositivo, si era costituito fideiussore di società di cui era anche amministratore unico, dichiarata poi Controparte_8
fallita con sentenza del Tribunale di Milano del 12 dicembre 2013. Tale
società era titolare del c/c n. 3241 acceso il 22 settembre 2009 presso la filiale
Contr di di tuttavia, a fronte del saldo negativo maturato su tale CP_9
rapporto, la banca, dopo la dichiarazione di fallimento, aveva chiesto ed ottenuto, in data 9 dicembre 2014, l'emissione, nei confronti del fideiussore,
del decreto ingiuntivo n. 9024/2014. Sennonché, il 16 maggio 2012 Pt_1
aveva compiuto l'atto di devoluzione in trust, conferendovi integralmente il proprio patrimonio, pregiudicando le ragioni creditorie della banca.
1.1. Dal canto proprio, costituendosi in giudizio, aveva chiesto Parte_1
il rigetto delle domande attoree per difetto dei requisiti ex art. 2901 c.c.
1.2. In data 4 marzo 2019 si era costituita in giudizio quale Controparte_6
cessionaria del credito vantato da Controparte_10
[...
. Con sentenza n. 2334/2020 pubblicata in data 14 novembre 2020, il Tribunale di Brescia, nella contumacia di ha Controparte_5
dichiarato, nei confronti di e della intervenuta Controparte_3 CP_6
l'inefficacia ex art. 2901 c.c. del predetto “Atto di dotazione di beni a
[...]
trust”, con l'adozione delle conseguenti formalità pubblicitarie presso i relativi RR.II.
1.4. In particolare, il Tribunale ha ricondotto l'intervenuta cessione del
Contr credito da parte di n favore di nel novero dell'art. 111 Controparte_6
c.p.c., a fronte della produzione da parte di quest'ultima di documentazione sufficiente a dimostrare l'avvenuta “cessione in blocco” e quindi la propria qualità di cessionaria del credito. Ha precisato che l'applicazione dell'art. 111 c.p.c. ricorre tanto nei casi di trasferimento da un soggetto ad un altro a titolo particolare del medesimo diritto oggetto di contesa, quanto nei casi in cui oggetto della successione sul piano sostanziale sia una situazione giuridica soggettiva rispetto alla quale il diritto controverso si trovi in un rapporto di accessorietà-dipendenza (cfr. Cass., n. 3842/1980), e che quindi
Contr fra la posizione creditoria ceduta da a e < Controparte_6
all'inefficacia della vendita>> sussiste <
strumentalità, risultando l'accertamento del secondo funzionale alla realizzazione del primo e la “verifica” del primo condizione per il riconoscimento del secondo>>.
1.5. Ciò premesso, il Tribunale ha dichiarato le domande attoree fondate.
Ha osservato come il contraddittorio fosse correttamente integrato con la citazione in giudizio sia del disponente che del trustee Parte_1 [...] < Controparte_5
dispositivo e del quale si domanda l'inefficacia relativa>> (cfr. Cass. n.
13388/2018).
1.6. Ha, poi, riconosciuto la fondatezza della domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'“Atto di dotazione di beni a trust” posto in essere da Pt_1
ricorrendo tutti gli elementi indicati dalla norma predetta.
Il Tribunale ha ricordato che per il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria è sufficiente che l'attore vanti un credito o una legittima aspettativa di credito che non si riveli prima facie pretestuosa, e non un credito definitivamente accertato, in base all'art. 2901 c.c. (cfr. Cass. nn.
11755/2018, 23208/2016, 5619/2016, 1893/2012, 21398/2012, 5359/2009,
20002/2008, 3981/2003, 12143/1999), ed ha, in specie, ritenuto sussistente tale requisito, essendo documentalmente provato che il 2 settembre 2009
Contr si era costituito garante di in favore di Parte_1 Controparte_8
che, in forza di detto rapporto di garanzia, la seconda ha conseguito ai danni del primo l'emissione del decreto citato.
Essendo, inoltre, necessario il compimento da parte del debitore di un atto idoneo ad arrecare pregiudizio al proprio patrimonio, riducendone i cespiti attivi e/o assumendo nuovi obblighi o passività, nel caso in esame, il
Tribunale ha riscontrato la presenza di tale presupposto nell'“Atto di
dotazione di beni a trust” del 16 maggio 2012, precisando come l'attrice avesse correttamente indirizzato la propria domanda avverso detto atto e non già avverso il precedente atto di costituzione del 2 aprile 2012, dotato, se da solo considerato, di un carattere meramente programmatico (Cass. n.
10498/2019).
Il Tribunale ha, altresì, ricordato come sia pacificamente riconosciuta la revocabilità dell'atto di devoluzione di beni in trust, in quanto suscettibile di pregiudicare le ragioni dei creditori sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, considerati gli effetti segregativi e di destinazione che esso produce, e come sia altrettanto pacificamente riconosciuta la gratuità del trust cd. “familiare”, ipotesi che qui sovviene, coincidendo beneficiario e disponente nella medesima persona (cfr. Cass. nn. 9320/2019 e 19376/2017);
ha, poi, ritenuto che ciò comportasse delle conseguenze rispetto all'indagine relativa al cd. “elemento soggettivo”.
1.7. Quanto al requisito oggettivo dell'eventus damni il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui tale presupposto ricorre sia qualora l'atto dispositivo pregiudichi del tutto il patrimonio del debitore, sia qualora comporti una variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio tale da rendere incerto o difficile il soddisfacimento del credito, <<…con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore>> (Cass. n. 1920772018; cfr.
ex multis nn. 4728/2018, 9170/2015, 1902/2015, 1896/2012, 7767/2007,
3470/2007, 19963/2005). In specie, secondo il Giudice, l'atto di disposizione posto in essere da Pt_1
il 16 maggio 2012 ha pregiudicato le ragioni dei creditori, avendo imposto ai beni devoluti i succitati vincoli di destinazione e segregativi (cfr. Cass. n.
5814/2019), e i convenuti non hanno fornito prove in senso contrario né
contestato che tale atto riguardasse l'intero patrimonio del disponente.
1.8. Infine, in merito all'elemento soggettivo, considerato in relazione al momento in cui l'atto è stato compiuto, ossia se anteriormente o successivamente all'assunzione dell'obbligazione, essendo necessario
Contr indagare se le ragioni creditorie di fossero sorte prima o dopo il compimento dell'atto dispositivo predetto da parte di il Parte_1
Tribunale ha ricordato, a tale scopo, che l'esercizio dell'azione revocatoria richiede la sola esistenza del credito, non la sua esigibilità, e che deve aversi riguardo al momento in cui tale credito è sorto e non quello in cui è stato fatto oggetto di accertamento (cfr. ex multis Cass. n. 22161/2019).
Ha ricordato che <
posizione del fideiussore, l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore risale al momento della nascita stessa del credito (e non a quello della scadenza della obbligazione del debitore principale), sicché è a tale momento che occorre fare riferimento al fine di stabilire se l'atto pregiudizievole (nella specie: atto di costituzione di fondo patrimoniale) sia anteriore o successivo al sorgere del credito, onde predicare -
conseguentemente - la necessità o meno della prova della cosiddetta dolosa preordinazione>> (Cass. n. 5810/2019; cfr. n. 3676/2011). Pertanto, il Tribunale, sulla base dei documenti prodotti, ha accertato che la garanzia prestata da è stata rilasciata in data anteriore (22 settembre 2009) a Pt_1
quella dell'atto di devoluzione in trust (16 maggio 2012), riconducendo l'elemento soggettivo nel novero della scientia damni e non in quello della dolosa preordinazione.
Il Tribunale ha ravvisato la sussistenza della scientia damni (consistente nella
<
del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale>> (Cass. n.
5810/2019)) al momento del compimento dell'atto dispositivo, considerato anche che oltre ad essere fideiussore di ne era Parte_1 Controparte_8
anche suo amministratore unico, e non poteva, quindi, non conoscerne le condizioni economico-finanziarie, e che l'atto revocando è stato posto in
Contr essere quando la società era già debitrice verso er l'importo di circa €
196.000,00 (circostanza documentata dalla banca e non contestata). Inoltre,
ha valorizzato che al momento del compimento dell'atto è intervenuta la
Contr revoca delle linee di credito concesse da in favore di Controparte_8
elemento che ha ulteriormente dimostrato come quest'ultima versasse già in una situazione di crisi economica (che non poteva essere ignota all'amministratore unico), successivamente sfociata in insolvenza.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello sulla Parte_1
scorta di quattro motivi.
3. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_6
gravame.
4. All'udienza del 5 maggio 2021, la Corte, dichiarata la contumacia di
[...]
e di ha rinviato la causa per la CP_3 Controparte_5
precisazione delle conclusioni.
5. All'udienza del 25 settembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante contesta la ritenuta ammissibilità
dell'intervento ex art. 111 c.p.c. di non avendo la società Controparte_6
documentato l'asserito trasferimento del credito, essendo a ciò insufficiente il richiamo alla cessione in blocco ex art. 58 TUB. L'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale non menzionerebbe il trasferimento dello specifico credito vantato dalla banca nei propri confronti, poiché a tale scopo si rinvierebbe al “contratto di cessione” non prodotto in giudizio e ad una lista recante gli estremi dei rapporti ceduti, per mezzo della quale, però, non sarebbe possibile risalire al credito relativo alla propria posizione debitoria.
Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che sia succeduta anche CP_6
nella posizione processuale della banca relativamente al credito ceduto, non menzionando l'atto di cessione del credito il trasferimento in capo alla cessionaria del diritto di procedere ad esecuzione forzata sui beni oggetto del trust. La cessione del credito non avrebbe autorizzato ad Controparte_6
intervenire in questo giudizio, vertente su un diverso ed autonomo diritto volto a promuovere l'azione revocatoria.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Va ricordato che la Suprema Corte ha precisato che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della creditrice originaria <
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta>> (Cass., sez. VI civ., n.
24798/2020).
Deve, in ogni caso, essere rilevato che parte appellata ha documentato fin dal proprio intervento nel primo grado di giudizio la propria legittimazione sostanziale, in modo conforme rispetto ai più recenti orientamenti della
Suprema Corte, secondo cui <
parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità
asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.>> (Cass. n.
4277/2023). è intervenuta nel giudizio di prime cure, già instaurato dalla Controparte_6
banca originaria titolare del credito, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.,
documentando la propria legittimazione all'intervento quale cessionaria del credito mediante la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale in cui a pag. 25 viene dato atto dell'avvenuta cessione di credito pro-soluto ex artt. 4
e 7.1 L. n. 130/1999, in cui si legge che “La società . Controparte_11
nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130,
relativa a crediti ceduti da … in forza di un Controparte_7
contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130
concluso in data 20 luglio 2018 ha acquistato pro-soluto da (i)
[...]
... tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, Controparte_7
accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di
[...]
derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o Controparte_7
chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto
anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2017, i cui debitori sono
stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia
n. 272/2008… e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della circolare
della Banca d'Italia n. 139/1991…”. Proseguendo nella lettura della Gazzetta
Ufficiale, viene dato atto che “I crediti ceduti sono specificatamente
individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui
è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo
del rapporto debitore ceduto e il codice identificativo linea ceduta (con
indicazione della categoria del rapporto, filiale e numero rapporto). Tale
lista è (x) depositata presso il Notaio , avente sede in Persona_1 RA (Distretto Notarile di ), con atto in data 23 luglio 2018 n. CP_4
5996 di Repertorio – n. 3764 di Raccolta e (y) pubblicata, ai sensi
dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet
https://www.ubibanca.it/pagine/cartolarizzazioni-UBI-Banca.aspx fino alla
loro estinzione.”
Pur nell'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della produzione del contratto di cessione, effettuata dall'appellata soltanto nel presente grado, e, peraltro, con la memoria di replica, in effetti, diversamente da quanto dedotto da parte appellante, nella lista richiamata in Gazzetta Ufficiale a pag. 125 (come indicato dalla cessionaria) è riportato il numero di rapporto relativo al conto corrente intestato alla di cui NI era garante e amministratore CP_12
unico, ossia il n. 3241. Il riferimento di tale codice numerico al contratto di c/c è comprovato dalla produzione documentale sia del contratto di c/c che degli estratti conto relativi al rapporto, recanti il medesimo numero identificativo.
Peraltro, il credito in questione presenta gli elementi che nella Gazzetta
Ufficiale identificano i crediti oggetto di cessione.
Sul punto la Corte osserva che secondo giurisprudenza costante <
cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB,
è, dunque, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco,
senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè
gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione>> (Cass. n. 21821/2023); da ultimo e nello stesso senso la Suprema
Corte (sent. n. 10860/2024) ha ritenuto che: <
dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi,
spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia>>.
Dall'avviso in Gazzetta Ufficiale si evince che oggetto della cessione conclusa in data 26 luglio 2018 sono stati ceduti “…tutti i crediti (per
capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni,
indennizzi e quant'altro) di derivanti da Controparte_7
contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti
corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso
tra il 1960 e il 2017”.
Nel caso di specie non vi è stata contestazione sul fatto che il credito in questione risponda ai requisiti specificati nell'avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale; è pacifico che il rapporto contrattuale, assistito dalla garanzia Contr fideiussoria prestata dall'appellante, era nella titolarità di il rapporto è
sussumibile nella categoria “saldi debitori di conti corrente… ” e si inscrive nel periodo tra il 1960 e il 2017, in quanto il contratto di conto corrente è
stato acceso dalla società il 22 settembre 2009; il debitore è stato classificato a sofferenza (nel periodo indicato), la debitrice principale è fallita nel 12
dicembre 2013 e i conti sono stati chiusi per passaggio a sofferenza in data
13 agosto 2014.
Pertanto, concorrono tutti gli elementi a riscontro dell'inclusione del rapporto di cui è causa nel perimetro della cessione e la conseguente ammissibilità
dell'intervento di Controparte_13
Circa il profilo della legittimazione processuale sussistente in capo alla
[...]
cessionaria del credito controverso si ricorda che <
revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111
c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore>> (Cass. n. 5649/2023).
In merito, la Corte di legittimità (Cass. cit. parte motiva) ha affermato che
<
credito ma propone un'azione a tutela dello stesso.
La limitata funzione meramente conservativa della garanzia patrimoniale fa sì che, come detto, l'accertamento giudiziale del credito non costituisca presupposto, né oggetto dell'azione revocatoria;
ciò nondimeno la titolarità
di un diritto di credito, anche sub iudice, costituisce pur sempre condizione dell'azione revocatoria sotto il profilo della legitimatio ad causam dell'attore
(Cass. n. 12975 del 30/06/2020; n. 21100 del 04/11/2004). Ciò comporta che le vicende relative al credito vantato non rimangono prive di riflessi sull'azione revocatoria. Così come, dunque, il sopravvenire in corso di causa di un giudicato, che accerti l'inesistenza del credito, determina la cessazione dell'interesse alla detta azione revocatoria, non sussistendo più l'esigenza di dichiarare l'inefficacia dell'atto di disposizione del patrimonio del debitore
(v. in tal senso Cass. n. 12975 del 2020; n. 21100 del 2004), e ciò
analogamente a quanto farebbe un fatto estintivo del diritto di credito posto ad oggetto di azione di adempimento (determinando la cessazione della materia del contendere); allo stesso modo, la cessione del credito realizza un fenomeno di successione nel diritto legittimante all'azione revocatoria, della sostanza e dagli effetti del tutto analoghi a quelli che ha ogni ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso. Va in tal senso anche considerato che, come autorevolmente sostenuto in dottrina, oggetto della successione, quale fenomeno processuale regolato dall'art. 111 cod. proc.
civ., non è propriamente o comunque non necessariamente una successione nel diritto sostanziale ma una successione nel diritto <> in giudizio e, in tal senso, una successione nella qualità di parte>>.
1.4. Alla luce delle considerazioni svolte, la statuizione con cui il Tribunale
ha ritenuto ammissibile l'intervento di non merita censure. Controparte_6
1.5. Sulla base delle medesime considerazioni va dichiarata l'infondatezza del terzo motivo di gravame con cui l'appellante deduce la carenza di interesse ad agire dell'istituto bancario a seguito della cessione del credito a ed evidenzia come la banca, a fronte dell'intervento della Controparte_6
cessionaria, non abbia depositato alcuna comparsa conclusionale né chiesto la condanna alle spese.
1.6. La Corte osserva che, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. << Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie… In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può
esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è
impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione>>.
Il non avere la cedente spiegato ulteriore attività processuale dopo l'intervento della cessionaria non può interpretarsi come manifestazione del venir meno del suo interesse ad agire, e ciò sia avendo riguardo agli effetti che l'art. 111 c.p.c. correla alla successione particolare nel diritto controverso
(prosecuzione del giudizio tra le parti originarie) sia alla mancata formulazione d'istanza di estromissione, sia alla mancanza di un comportamento processuale univoco e concludente al riguardo. Sicché,
correttamente, la revocatoria è stata pronunciata in favore dell'istituto bancario che ha promosso l'azione ex art. 2901 c.c.
2. Con il secondo motivo l'appellante contesta la sussistenza dei requisiti per l'esperibilità dell'azione ex art. 2901 c.c. avverso l'atto di dotazione dei beni in trust, deducendo di non essersi mai intenzionalmente sottratto all'adempimento delle obbligazioni nei confronti della banca e di aver posto in essere tale atto per “preservare una parte del proprio patrimonio in modo
che tali beni (…) venissero, in primo luogo, conservati ed amministrati per
la durata della propria vita ovvero impiegati per il caso che ne abbia
necessità per la propria cura ed assistenza personale e medica” e “alla sua
morte, impiegati a vantaggio dei beneficiari del presente atto per il
soddisfacimento di loro eventuali bisogni ed esigenze di vita familiare e
lavorativa”. Deduce, quindi, che l'atto non avrebbe avuto lo scopo di ledere le garanzie del creditore e, considerata la sua anteriorità, la declaratoria di inefficacia richiederebbe necessariamente la sussistenza dell'animus nocendi
in capo a sé, ossia, in base all'art. 2901 c.c., “che il debitore conoscesse il
pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore, o trattandosi di
atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al
fine di pregiudicarne il soddisfacimento”.
L'atto dispositivo del debitore precedente il sorgere del credito potrebbe essere dichiarato inefficacie qualora ne venisse provata la realizzazione da parte dal debitore al solo scopo di precostituirsi una situazione di insolvenza a fronte della successiva assunzione di un'obbligazione che rimarrà
inadempita. Tuttavia, l'appellante deduce di aver conferito i propri beni in trust mirando a scopi diversi, considerato anche che ciò è avvenuto due anni prima del giudizio intrapreso.
Secondo l'appellante, inoltre, la sussistenza della scientia damni e dell'animus nocendi dovrebbero essere provati da controparte.
In merito all'eventus damni, deduce di non aver pregiudicato le ragioni creditorie della banca, in quanto con l'atto di conferimento dei beni in trust egli non si sarebbe spogliato di tutti i beni immobili.
L'eventus damni andrebbe valutato in relazione al momento in cui l'atto dispositivo è stato realizzato e dovrebbe sussistere anche al momento della proposizione della domanda, non potendo essere revocato un atto sin dall'origine non pregiudizievole. A tal fine non è sufficiente l'eventuale impossibilità di far fronte ai debiti, bensì è richiesta una concreta e attuale possibilità che il patrimonio del debitore sia incapiente.
Inoltre, l'appellante avrebbe costituito il trust per preservare il proprio patrimonio ed impiegarlo in caso di bisogno, dunque egli disporrebbe di mezzi idonei a garantire l'adempimento dei proprio debiti.
2.1. Il motivo è, per alcuni profili, generico, quindi inammissibile, e, per altri,
infondato.
2.2. è amministratore unico della società (come Parte_1 CP_12
indicato nel doc.
3.4. prodotto dall'appellata) oltre che garante della stessa,
avendo prestato, contestualmente alla stipulazione del contratto di c/c della società con la banca, una fideiussione omnibus in data 22 settembre 2009 a garanzia dei debiti da essa contratti (“…Vi comunichiamo di costituirci
fideiussori di . e dei suoi successori o aventi causa, sino alla CP_14
concorrenza di euro 750.000 settecentocinquantamila/00 per l'adempimento
delle operazioni verso codesta banca, dipendenti da operazioni bancarie di
qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato…).
Egli, in data 16 maggio 2012, ha conferito tutti i propri beni immobili nel
“trust feri” da egli precedentemente costituito, nonostante la presenza in tale contesto temporale di una esposizione debitoria a carico della società da lui garantita di € 198.089,05, esposizione debitoria documentata dall'estratto conto del 30 aprile 2012 (e poi solo di poco variata nei mesi successivi), che
è stata ritenuta incontestata da parte del Tribunale, senza che sul punto sia stata mossa dall'appellante censura.
2.3. Va quindi condiviso quanto ritenuto dal Tribunale circa il fatto che l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità.
Ed è del pari condivisibile che il fideiussore, amministratore unico della non potesse non avere la consapevolezza dell'esistenza Controparte_8
dell'esposizione debitoria della società da egli garantita, già in essere al momento del compimento dell'atto dispositivo, e dell'incidenza gravemente depauperatoria che l'atto avrebbe avuto sulla consistenza della garanzia patrimoniale in favore dei creditori
2.4. In merito all'elemento dell'eventus damni, l'appellante non ha specificamente censurato l'accertamento del Tribunale circa il conferimento dell'intero proprio patrimonio immobiliare nel trust.
Infatti, con l'atto dispositivo in oggetto, ha vincolato l'intero Parte_1
patrimonio immobiliare ai bisogni propri e della famiglia (“…al fine di (i)
preservare una parte del proprio patrimonio di modo che tali beni ed i suoi
frutti, rendite, i proventi vengano, in primo luogo, conservati ed amministrati per la durata della propria vita ovvero impiegati per il caso che ne abbia
necessità per la propria cura ed assistenza personale e medica;
(ii) alla sua
morte, impiegati a vantaggio dei beneficiari del presente atto per il
soddisfacimento di loro eventuali bisogni ed esigenze di vita familiare e
lavorativa…”- doc. 4 del fascicolo di , così rendendo più Controparte_6
incerto il soddisfacimento del credito della banca, senza neppure allegare e provare, com'era suo onere, la titolarità in capo a sé di ulteriori beni rilevanti ai fini della garanzia patrimoniale generica ai sensi dell'art. 2740 c.c. (cfr.
Cass. n. 16221/2019).
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che <
azione revocatoria ordinaria dell'atto con cui una parte dei beni del debitore
è stata costituita in un trust autodichiarato, non assume rilievo, ai fini dell'esclusione dell'"eventus damni", che gli scopi del trust siano la costituzione di una garanzia per il ceto creditorio e l'assicurazione della "par condicio creditorum", perché la segregazione nel patrimonio del debitore e il vincolo impresso sui cespiti, impedendo ai creditori il diritto di espropriare direttamente i beni, determinano una lesione della garanzia patrimoniale generica>> (Cass. n. 24986/2020).
3. Con il quarto motivo l'appellante deduce come abbia Controparte_6
rinunciato, non avendole riproposte né in comparsa conclusionale né in memoria di replica, alle istanze istruttorie ed alla condanna alle spese,
comportando ciò l'impossibilità per il Giudice di provvedere ad una loro liquidazione.
3.1. Il motivo, per come formulato, è manifestamente infondato. Dal foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 16 settembre 2019
in primo grado, emerge che l'intervenuta ha testualmente chiesto: “In ogni
caso: con piena vittoria di compensi professionali e anticipazioni, oltre
rimborso spese generali 15%, C.P.A. e IVA”. Non occorreva alcuna riproposizione di tale domanda nell'ambito delle memorie ex art. 190 c.p.c.
(nelle quali è comunque fatto richiamo alle conclusioni già precisate), e la mancata riproduzione testuale non può evidentemente essere valutata come rinuncia ad essa.
4. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
5. Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, parte appellante va condannata al pagamento in favore dell'appellata costituita delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
147/2022 dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 52.001,00
ed € 260.000,00), ad eccezione della fase di trattazione, che si liquida in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in relazione a tale fase.
6. Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1 sentenza del Tribunale di Brescia pubblicata in data 4 luglio 2020 n.
909/2020;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore di delle Controparte_6
spese del grado di giudizio che liquida in € 2.977,00 per la fase di studio, €
1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed €
5.103,00 per la fase decisionale, oltre I.VA e CPA e rimborso forfetario come per legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
Il Presidente rel.
dott. Vittoria Gabriele