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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/10/2025, n. 2753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2753 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7019/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7019/2019 promossa da:
, quale erede di , Parte_1 Persona_1
con il patrocinio dell'avv.to Vincenzo Ferraioli
OPPONENTE
contro in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., con il patrocinio dell'avv.to Ferdinando Quagliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
1 prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Persona_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1692/2019 emesso dal Tribunale di
Nola in favore del per l'importo di € Controparte_1
124.739,18, in virtù del verbale di verifica del 20/07/2017 con cui veniva accertato un allaccio abusivo alla rete di distribuzione dell'energia elettrica presso l'immobile sito in Terzigno (NA), al Corso Alessandro Volta 241. In
merito parte opponente eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'opposta, la propria carenza di legittimazione passiva e contestava altresì il calcolo dei consumi effettuato.
Provvedeva a costituirsi in giudizio il che Controparte_1
resisteva all'azione e ne chiedeva il rigetto.
Instauratosi il contraddittorio, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini ex
art. 183, comma 6 c.p.c., la causa proseguiva senza necessità di attività
2 istruttoria in quanto di natura prettamente documentale. In corso di causa avveniva il decesso dell'opponente , a ciò conseguendo Persona_1
l'interruzione del processo disposta con provvedimento del 12/07/2024. In
seguito, la causa veniva tempestivamente riassunta da , Parte_1
erede del defunto coniuge . Infine, dopo alcuni rinvii Persona_1
dovuti al carico di ruolo, la causa giungeva all'udienza cartolare del 02/10/2025
per essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
In via preliminare, occorre rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così
instauratosi, dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato. Difatti nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre va rammentato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d. principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c.
secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a
fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico
ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”;
ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “l'onere di specifica contestazione impone al convenuto di
3 prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria
domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in
maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, devono considerarsi
incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti
vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo
probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti
espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi
in cui il convenuto abbia contestato in modo circostanziato e specifico i fatti
dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà l'onere di provarli, restando così
assicurato il principio del contraddittorio” (Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019,
n.1102 su www.dejure.it).
Infine, con specifico riferimento al giudizio monitorio, la giurisprudenza di merito ha sostenuto che “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115
c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento
monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la
negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà
astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre
presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in
concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del
livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato
e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una
contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua
genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere
4 probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici” (Trib. Milano sez. VII,
22/10/2018, n.10657).
Orbene, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate e tenuto conto, in particolare, dei principi che regolano la ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
occorre valutare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso.
In via preliminare, giova evidenziare che il rapporto obbligatorio sotteso alla pretesa della Società creditrice, odierna opposta, non trova fonte in un contratto ma in un fatto illecito, ossia nell'utilizzo abusivo dell'energia elettrica da parte del fu , come si evince dal verbale di verifica n. 49991394 Persona_1
del 21/07/2017, e perciò deve inquadrarsi nell'ambito della responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c. Difatti, nel citato verbale Persona_1
dichiarava che l'allaccio abusivo “era stato fatto per poter lavorare, visto che
l'EL da tanti anni non ci forniva energia nonostante le ripetute richieste. La
struttura è in funzione da dicembre 2016 e lavora solo su eventi e non come
ristorazione giornaliera”. È altresì opportuno rammentare che secondo la ricostruzione della giurisprudenza di legittimità, gli addetti delle società di distribuzione che compiono le verifiche sui misuratori, assumono la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, indipendentemente dalla natura dell'ente che ha predisposto il controllo o dalla loro qualifica formale, in quanto ciò che caratterizza l'attività è la funzione pubblica che essi esercitano.
Infatti, “[...] va riconosciuta la natura di incaricato di pubblico servizio al
dipendente di addetto al controllo e all'eventuale distacco del contatore poiché
tali operazioni non si esauriscono in un'attività meramente materiale ma
richiedono attività intellettive di valutazione e scelta, strumentali all'esercizio
5 del pubblico servizio” (in motivazione Cass. penale n.7566/2020; cfr. altresì
Cass. civ. Sez. V Sent., 12/03/2020, n. 7075, secondo cui “[...] l'attività di
accertamento sull'allaccio abusivo compiuta dai dipendenti dell'EL -
incaricati dell'esazione dei pagamenti dovuti ad un ente rientrante tra gli
organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura
pubblica - rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato di
pubblico servizio, atteso che, ai fini dell'assunzione della relativa qualità, non
ha rilievo la forma giuridica, pubblica o privata, dell'ente, ma unicamente la
natura delle funzioni esercitate, ove disciplinate da norme di diritto pubblico o
da atti autoritativi, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p; pertanto tali attività
attribuiscono pubblica fede all'accertamento compiuto e successivamente
trasfuso nell'atto di contestazione”).
Sul punto anche la giurisprudenza di merito ha asserito che “Il verbale di
verifica redatto dai verificatori di Controparte_1
nell'esercizio del loro specifico compito, ha la rilevanza probatoria propria di
un atto formato da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio di una
funzione specificamente diretta alla documentazione dei pubblici ufficiali, una
qualifica che permane in capo ai verificatori nonostante la parziale
privatizzazione della Società, tenuto conto della persistenza di alcuni
presupposti quali il controllo maggioritario dell'azionista pubblico ed il
perseguimento di finalità di interesse pubblico” (Tribunale Crotone sez. I,
05/03/2020, n.270).
Consegue a quanto anzidetto che il verbale di accertamento redatto assume valore di prova fino a querela di falso in applicazione del principio di cui all'art. falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato,
nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale
attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”. Dunque, i fatti accertati nel verbale di verifica risultano incontrovertibili, avendo parte opponente sottoscritto il verbale, ammesso la manomissione ed essendosi qualificato come
“titolare della struttura Palazzo IO Eventi e padre di IO SY
[…] amministratrice del Gruppo Gi.Ma.Je.Pa Eventi” (cfr. verbale di accertamento). Tale qualificazione veniva poi ribadita nel reclamo proposto nell'interesse di (cfr. all. n. 6 fascicolo di parte opposta) Persona_1
nel quale lo stesso si dichiarava “titolare di un'utenza elettrica gestita da
" " attiva presso l'immobile sito in Corso A. Controparte_1
Volta n°241, Terzigno (Na), identificata con codice POD IT001E849645714;”.
Tutti questi elementi sono inconferenti rispetto all'invocata carenza di legittimazione passiva, ciò comportando l'infondatezza della presente eccezione.
Per quanto attiene, invece, alle ulteriori questioni sollevate da parte opponente,
ovvero quelle relative alla carenza di legittimazione attiva dell'opposta ed al calcolo arbitrario dei consumi, si evidenzia quanto segue.
Innanzitutto, deve riconoscersi la legittimazione attiva della società opposta, ciò
in virtù del D.lgs. n. 79/1999 che ha recepito la Direttiva 96/92/CE, con cui è
stata disposta la separazione di ciascuna delle diverse componenti del mercato elettrico (generazione, trasmissione, dispacciamento, distribuzione e vendita).
In forza di tale separazione, è il soggetto distributore che provvede al computo del consumo di energia dell'utente finale e tale calcolo sarà poi utilizzato dal venditore ai fini dell'emissione della fattura, come appunto avvenuto nel caso
7 in esame: la società distributrice svolgeva la verifica sul punto di prelievo,
accertandone l'irregolarità, ed effettuava la ricostruzione dei consumi in base alla quale il società venditrice, emetteva la Controparte_1
fattura n. 63740320122608.
Per quanto riguarda la fondatezza della pretesa creditoria, congiuntamente ai richiamati principi di ripartizione dell'onere della prova in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposta produceva in giudizio il verbale di verifica, la ricostruzione dei consumi, la denuncia alla Procura della
Repubblica, la fattura n. 63740320122608, così provando adeguatamente il credito ingiunto. Dunque, alla luce delle posizioni rivestite dalle parti nel giudizio de quo, l'opponente, quale convenuto in senso sostanziale, avrebbe dovuto dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi ritenuti in grado di incidere sul diritto di credito vantato dall'opposta, e da questa adeguatamente provato, ma tale onere probatorio non può reputarsi assolto.
Difatti, le contestazioni formulate in merito alla quantificazione dei consumi risultano generiche, insufficienti e non provate. Orbene, la procedura di ricostruzione dei consumi effettuata dal distributore corrisponde sostanzialmente alla quantificazione del prelievo realmente assorbito dalla fornitura, essendo stata la stessa effettuata ricorrendo al criterio della “potenza media prelevabile”, parametro del tutto oggettivo;
pertanto, la procedura di ricostruzione dei consumi è da ritenersi corretta.
Per tutte le ragioni esposte, l'opposizione è infondata e come tale deve essere rigettata, con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
8 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1692/2019 emesso dal Tribunale di Nola;
- Condanna altresì parte opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7.052,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Nola, 15/10/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2700 c.c., in forza del quale: “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7019/2019 promossa da:
, quale erede di , Parte_1 Persona_1
con il patrocinio dell'avv.to Vincenzo Ferraioli
OPPONENTE
contro in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., con il patrocinio dell'avv.to Ferdinando Quagliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
1 prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Persona_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1692/2019 emesso dal Tribunale di
Nola in favore del per l'importo di € Controparte_1
124.739,18, in virtù del verbale di verifica del 20/07/2017 con cui veniva accertato un allaccio abusivo alla rete di distribuzione dell'energia elettrica presso l'immobile sito in Terzigno (NA), al Corso Alessandro Volta 241. In
merito parte opponente eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'opposta, la propria carenza di legittimazione passiva e contestava altresì il calcolo dei consumi effettuato.
Provvedeva a costituirsi in giudizio il che Controparte_1
resisteva all'azione e ne chiedeva il rigetto.
Instauratosi il contraddittorio, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini ex
art. 183, comma 6 c.p.c., la causa proseguiva senza necessità di attività
2 istruttoria in quanto di natura prettamente documentale. In corso di causa avveniva il decesso dell'opponente , a ciò conseguendo Persona_1
l'interruzione del processo disposta con provvedimento del 12/07/2024. In
seguito, la causa veniva tempestivamente riassunta da , Parte_1
erede del defunto coniuge . Infine, dopo alcuni rinvii Persona_1
dovuti al carico di ruolo, la causa giungeva all'udienza cartolare del 02/10/2025
per essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
In via preliminare, occorre rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così
instauratosi, dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato. Difatti nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre va rammentato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d. principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c.
secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a
fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico
ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”;
ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “l'onere di specifica contestazione impone al convenuto di
3 prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria
domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in
maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, devono considerarsi
incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti
vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo
probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti
espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi
in cui il convenuto abbia contestato in modo circostanziato e specifico i fatti
dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà l'onere di provarli, restando così
assicurato il principio del contraddittorio” (Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019,
n.1102 su www.dejure.it).
Infine, con specifico riferimento al giudizio monitorio, la giurisprudenza di merito ha sostenuto che “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115
c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento
monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la
negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà
astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre
presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in
concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del
livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato
e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una
contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua
genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere
4 probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici” (Trib. Milano sez. VII,
22/10/2018, n.10657).
Orbene, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate e tenuto conto, in particolare, dei principi che regolano la ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
occorre valutare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso.
In via preliminare, giova evidenziare che il rapporto obbligatorio sotteso alla pretesa della Società creditrice, odierna opposta, non trova fonte in un contratto ma in un fatto illecito, ossia nell'utilizzo abusivo dell'energia elettrica da parte del fu , come si evince dal verbale di verifica n. 49991394 Persona_1
del 21/07/2017, e perciò deve inquadrarsi nell'ambito della responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c. Difatti, nel citato verbale Persona_1
dichiarava che l'allaccio abusivo “era stato fatto per poter lavorare, visto che
l'EL da tanti anni non ci forniva energia nonostante le ripetute richieste. La
struttura è in funzione da dicembre 2016 e lavora solo su eventi e non come
ristorazione giornaliera”. È altresì opportuno rammentare che secondo la ricostruzione della giurisprudenza di legittimità, gli addetti delle società di distribuzione che compiono le verifiche sui misuratori, assumono la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, indipendentemente dalla natura dell'ente che ha predisposto il controllo o dalla loro qualifica formale, in quanto ciò che caratterizza l'attività è la funzione pubblica che essi esercitano.
Infatti, “[...] va riconosciuta la natura di incaricato di pubblico servizio al
dipendente di addetto al controllo e all'eventuale distacco del contatore poiché
tali operazioni non si esauriscono in un'attività meramente materiale ma
richiedono attività intellettive di valutazione e scelta, strumentali all'esercizio
5 del pubblico servizio” (in motivazione Cass. penale n.7566/2020; cfr. altresì
Cass. civ. Sez. V Sent., 12/03/2020, n. 7075, secondo cui “[...] l'attività di
accertamento sull'allaccio abusivo compiuta dai dipendenti dell'EL -
incaricati dell'esazione dei pagamenti dovuti ad un ente rientrante tra gli
organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura
pubblica - rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato di
pubblico servizio, atteso che, ai fini dell'assunzione della relativa qualità, non
ha rilievo la forma giuridica, pubblica o privata, dell'ente, ma unicamente la
natura delle funzioni esercitate, ove disciplinate da norme di diritto pubblico o
da atti autoritativi, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p; pertanto tali attività
attribuiscono pubblica fede all'accertamento compiuto e successivamente
trasfuso nell'atto di contestazione”).
Sul punto anche la giurisprudenza di merito ha asserito che “Il verbale di
verifica redatto dai verificatori di Controparte_1
nell'esercizio del loro specifico compito, ha la rilevanza probatoria propria di
un atto formato da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio di una
funzione specificamente diretta alla documentazione dei pubblici ufficiali, una
qualifica che permane in capo ai verificatori nonostante la parziale
privatizzazione della Società, tenuto conto della persistenza di alcuni
presupposti quali il controllo maggioritario dell'azionista pubblico ed il
perseguimento di finalità di interesse pubblico” (Tribunale Crotone sez. I,
05/03/2020, n.270).
Consegue a quanto anzidetto che il verbale di accertamento redatto assume valore di prova fino a querela di falso in applicazione del principio di cui all'art. falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato,
nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale
attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”. Dunque, i fatti accertati nel verbale di verifica risultano incontrovertibili, avendo parte opponente sottoscritto il verbale, ammesso la manomissione ed essendosi qualificato come
“titolare della struttura Palazzo IO Eventi e padre di IO SY
[…] amministratrice del Gruppo Gi.Ma.Je.Pa Eventi” (cfr. verbale di accertamento). Tale qualificazione veniva poi ribadita nel reclamo proposto nell'interesse di (cfr. all. n. 6 fascicolo di parte opposta) Persona_1
nel quale lo stesso si dichiarava “titolare di un'utenza elettrica gestita da
" " attiva presso l'immobile sito in Corso A. Controparte_1
Volta n°241, Terzigno (Na), identificata con codice POD IT001E849645714;”.
Tutti questi elementi sono inconferenti rispetto all'invocata carenza di legittimazione passiva, ciò comportando l'infondatezza della presente eccezione.
Per quanto attiene, invece, alle ulteriori questioni sollevate da parte opponente,
ovvero quelle relative alla carenza di legittimazione attiva dell'opposta ed al calcolo arbitrario dei consumi, si evidenzia quanto segue.
Innanzitutto, deve riconoscersi la legittimazione attiva della società opposta, ciò
in virtù del D.lgs. n. 79/1999 che ha recepito la Direttiva 96/92/CE, con cui è
stata disposta la separazione di ciascuna delle diverse componenti del mercato elettrico (generazione, trasmissione, dispacciamento, distribuzione e vendita).
In forza di tale separazione, è il soggetto distributore che provvede al computo del consumo di energia dell'utente finale e tale calcolo sarà poi utilizzato dal venditore ai fini dell'emissione della fattura, come appunto avvenuto nel caso
7 in esame: la società distributrice svolgeva la verifica sul punto di prelievo,
accertandone l'irregolarità, ed effettuava la ricostruzione dei consumi in base alla quale il società venditrice, emetteva la Controparte_1
fattura n. 63740320122608.
Per quanto riguarda la fondatezza della pretesa creditoria, congiuntamente ai richiamati principi di ripartizione dell'onere della prova in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposta produceva in giudizio il verbale di verifica, la ricostruzione dei consumi, la denuncia alla Procura della
Repubblica, la fattura n. 63740320122608, così provando adeguatamente il credito ingiunto. Dunque, alla luce delle posizioni rivestite dalle parti nel giudizio de quo, l'opponente, quale convenuto in senso sostanziale, avrebbe dovuto dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi ritenuti in grado di incidere sul diritto di credito vantato dall'opposta, e da questa adeguatamente provato, ma tale onere probatorio non può reputarsi assolto.
Difatti, le contestazioni formulate in merito alla quantificazione dei consumi risultano generiche, insufficienti e non provate. Orbene, la procedura di ricostruzione dei consumi effettuata dal distributore corrisponde sostanzialmente alla quantificazione del prelievo realmente assorbito dalla fornitura, essendo stata la stessa effettuata ricorrendo al criterio della “potenza media prelevabile”, parametro del tutto oggettivo;
pertanto, la procedura di ricostruzione dei consumi è da ritenersi corretta.
Per tutte le ragioni esposte, l'opposizione è infondata e come tale deve essere rigettata, con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
8 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1692/2019 emesso dal Tribunale di Nola;
- Condanna altresì parte opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7.052,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Nola, 15/10/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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2700 c.c., in forza del quale: “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di
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