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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 12/12/2025, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico dott. Augusto Salustri, all'esito dell'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c. in data 10.12.2025, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1056 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 e vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ON OR;
Opponente
e
(già , C.F. e numero di iscrizione al Controparte_1 CP_1
Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n. REA n. 420580, P.IVA_1 partecipante al Gruppo IVA con P.IVA , corrente in Venezia Mestre, P.IVA_2
Via Terraglio n. 63, e per essa, quale mandataria, (già Controparte_2
, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia CP_3
Rovigo al n. REA n. 432072, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto P.IVA_3
ET Sidoti;
Opposta
OGGETTO: Opposizione decreto ingiuntivo;
contratto di finanziamento
CONCLUSIONI
Le parti hanno così concluso:
per l'opponente: “Voglia il Tribunale adito, adversis rejectis, In via pregiudiziale -
1 Accertare e dichiarare la scadenza dell'obbligazione ex art. 1954 c.c. nei confronti dell'opponente.
In subordine - Accertare e dichiarare l'estinzione del diritto di credito di cui al decreto ingiuntivo opposto nei riguardi dell'opponente per intervenuta prescrizione. Nel merito - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c. di ogni somma richiesta dall'opposta a titolo di interessi;
- accertare e dichiarare che la ha Controparte_1
dapprima agito in monitoria e poi resistito nel presente procedimento con mala fede/colpa grave e, per l'effetto, condannarla ex art. 96 c.I e/o III c.p.c. al risarcimento dei danni da liquidarsi equitativamente. In ogni caso - In accoglimento dell'opposizione proposta dall'opponente, accertata l'infondatezza dell'azione avversaria per i motivi dedotti, revocare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti della IG.ra . Con vittoria di spese, diritti ed onorari Parte_1
di causa.”
per parte opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito così giudicare IN VIA
PRELIMINARE - NEL MERITO 1) accertare e dichiarare che l'opposizione svolta dalla IG.ra non è fondata su prova scritta e/o né di pronta soluzione e, per l'effetto, Parte_1
2) concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto n. 171/25 emesso dal
Tribunale di Ivrea in data 21.02.2025. IN VIA PRINCIPALE 3) respingere integralmente le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e diritto, e, per l'effetto,
4) confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 218/25 emesso dal Tribunale di
Ivrea in data 21.02.2025. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di revoca dell'opposto d.i. ed in ogni caso: 5) accertare e dichiarare la debenza, in forza delle cessioni di crediti di cui in narrativa, a carico della IG.ra ed in favore di Parte_1 [...]
, della somma complessiva di € 14.584,20, oltre interessi moratori dalle singole CP_1
scadenze al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio e, per l'effetto, 6) condannare la IG.ra ed in favore di Parte_1 [...]
, della somma complessiva di € 14.584,20, oltre interessi moratori dalle singole CP_1
scadenze al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio. Con vittoria di compensi professionali e spese di lite. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e replicare”.
MOTIVI DELLA DECISIONE 2 All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello “svolgimento del processo”
(salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. premettendo di essere Controparte_1
creditrice, quale cessionaria del credito, nei confronti di e Parte_2 Pt_1
della somma di € 14.584,20 a titolo di mancato rimborso delle rate relative al
[...]
contratto di finanziamento stipulato con AG UC s.p.a. in data 30.07.2009, ha chiesto al Tribunale di Ivrea di ingiungere ad entrambi in via solidale il pagamento della somma suddetta oltre agli interessi nella misura contrattuale.
In data 21.02.2025, il Tribunale ha emesso il decreto ingiuntivo n. 171/2025 nei confronti di entrambi i soggetti sopra indicati per il pagamento della somma richiesta oltre interessi “come da domanda”.
ha proposto opposizione, contestando le pretese creditorie poste alla Parte_1
base del procedimento.
In particolare, la parte opponente, allegando come la posizione contrattuale assunta debba essere qualificata alla stregua di una fideiussione prestata a garanzia della obbligazione principale, ha eccepito l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. e la prescrizione del credito.
Si è costituita contestando integralmente la fondatezza Controparte_1
dell'avversa opposizione e chiedendone il rigetto.
In particolare, la società opposta ha offerto una ricostruzione giuridica antitetica rispetto alla controparte, rilevando come l'opponente non abbia assunto una obbligazione accessoria rispetto a quella assunta da essendo di Parte_2
contro obbligata all'adempimento della medesima obbligazione contrattuale quale
“coobbligata”. La parte opposta ha conseguentemente contestato l'applicabilità della disciplina propria della fideiussione nonché l'insussistenza della prescrizione eccepita dalla controparte.
3 Con ordinanza del 25.09.2025 è stata respinta la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto
La causa istruita mediante acquisizione documentale è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. all'udienza indicata in epigrafe svolta nelle forme dell'udienza c.d. cartolare.
****
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Risulta assolutamente dirimente ai fini del decidere la corretta qualificazione giuridica della posizione assunta dall'odierna opponente nell'ambito del contratto di finanziamento per cui è causa, atteso che laddove la medesima sia qualificabile quale fideiussore la banca opposta non ha fornito la prova di aver proposto le istanze nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale ex art. 1957 c.c.; di converso, laddove l'obbligazione assunta debba essere qualificata alla stregua di una obbligazione principale, la disciplina della fideiussione si rivelerebbe assolutamente estranea alla fattispecie per cui è causa con conseguente rigetto delle eccezioni formulate dalla . Pt_1
In termini generali, deve essere condivisa l'impostazione offerta dall'opponente, fatta propria dalla dottrina e dalla giurisprudenza di merito (cfr. da ultimo Corte di
Appello di Venezia sentenza 30.01.2025; Tribunale di Firenze sentenza 23.05.2019;
Tribunale di Latina sentenza n. 1921/2020 del 21.10.2020; Tribunale Civitavecchia,
Sent. 357 del 04/04/2020) secondo cui nel nostro ordinamento non esiste la figura tipica del “coobbligato”, ovverosia del soggetto che, pur non essendo parte del contratto principale né garante, sarebbe comunque responsabile in solido dell'adempimento delle obbligazioni della parte contrattuale. In termini conformi si
è espressa la Corte d'Appello di Venezia, chiarendo che “in ambito contrattuale o si è parte (con obbligazioni solidali e contitolarità degli effetti favorevoli) o si è garanti/fideiussori”;
l'ordinamento non prevede una terza figura di “coobbligato” esterno al contratto ma non garante (C.A. Venezia, I Sez. Civ., 30.01.2025, RG 466/2023).
La solidarietà dal lato passivo dell'obbligazione, che si presume ex lege in presenza
4 di pluralità di debitori (art. 1294 c.c.) può trovare fonte direttamente nella legge
(così nel caso del socio della snc rispetto ai debiti sociali ai sensi dell'art. 2291 c.c.), in atto illecito (si pensi all'ipotesi di cui all'art. 2055 c.c. in caso di concorso di più soggetti nell'illecito extracontrattuale) od in apposito titolo contrattuale.
La fonte dell'obbligazione solidale può essere la stessa per i vari soggetti condebitori, ovvero trovare titolo in un atto diverso rispetto a quello da cui sorge l'obbligazione principale. Il primo caso ricorre, ad esempio, nei contratti a prestazioni corrispettive, ove una delle parti abbia natura plurisoggettiva. Se più soggetti acquistano in comproprietà un bene, ciascuno di loro, in quanto parte del contratto, sarà solidalmente tenuto al pagamento dell'intero prezzo nei confronti del venditore. Il secondo caso, invece, è caratterizzato dalla presenza di titoli diversi in forza dei quali ciascuno dei debitori risponde in solido, come ad esempio nell'ipotesi in cui un soggetto terzo garantisca nei confronti del locatore il pagamento del canone di locazione da parte del conduttore. In tal caso, il terzo sarà tenuto in solido in forza della fideiussione fornita, tale essendo il contratto con cui un soggetto terzo rispetto al contratto principale garantisce l'obbligazione assunta da altri.
La fideiussione, del resto, è un contratto certamente distinto da quello principale al quale la medesima è collegata con nesso di accessorietà.
È indifferente che l'obbligazione di garanzia sia formalizzata in un atto separato o
“nel medesimo contesto documentale” del contratto principale: restano due contratti distinti collegati da accessorietà.
In altri termini in ambito contrattuale o si è parte, e quindi in caso di pluralità soggettiva si assumono di regola obbligazioni solidali (nonché contitolarità degli effetti favorevoli del contratto) o si è garanti/fideiussori, cioè responsabili delle altrui obbligazioni assunte con il contratto principale, senza diventare parte di questo.
Nel caso in esame, l'esame complessivo del contratto di finanziamento e della documentazione prodotta dalle parti consente di affermare che l'opponente con la
5 stipulazione del contratto abbia assunto la qualità di fideiussore.
In primo luogo, giova osservare come emergano in via documentale e comunque non risultano oggetto di specifica contestazione, con conseguente applicazione del principio di cui all'art. 115 c.p.c., le circostanze secondo cui il finanziamento sia stato stipulato su richiesta esclusiva di il quale ha ricevuto l'importo Parte_2
finanziato.
Del pari, risulta documentalmente come le rate mensili siano state addebitate esclusivamente sul conto corrente del medesimo.
A tal riguardo, inoltre, dalla lettura della copia del contratto di finanziamento si evince come si utilizzino locuzioni distinte per descrivere la posizione del da Pt_2
quella della odierna opponente, essendo il primo sempre indicato come “cliente” e la seconda quale “coobbligato” (cfr. parte inerente alle sottoscrizioni, Pt_2
sottoscrive cinque volte sempre come “cliente”, mentre l'odierna opponente
[...]
sottoscrive una sola volta come “coobbligato”; cfr. art. 2 delle condizioni generali di contratto laddove le due posizioni, cliente e coobbligato, sono tenute distinte).
L'interpretazione del regolamento negoziale rivela una eterogeneità sostanziale tra la posizione del debitore principale e quella del cd. coobbligato, che non può essere integralmente assimilato al primo.
A fronte di una formulazione letterale, che pur non brillando per chiarezza quanto alla qualificazione delle singole posizioni contrattuali lascia comunque preferire la sussunzione della “coobbligazione” assunta dall'odierna opponente nell'ambito di un rapporto accessorio di garanzia, si aggiunga come circa quest'ultima soluzione deponga, altresì, il comportamento successivo alla stipulazione del contratto posto in essere dalla parte opposta interpretabile ai sensi dell'art. 1362 c.c.
Nell'interpretazione del contratto, infatti, il criterio letterale e quello del comportamento delle parti, anche successivo al contratto medesimo ex art. 1362
c.c., concorrono, in via paritaria, a definire la comune volontà dei contraenti (cfr. tra le tante Cass. Sez. L, Sentenza n. 24560 del 01/12/2016; Cass. sez. 3, sentenza n.
261 del 11.01.2006).
6 Nel caso di specie, è lo stesso originario istituto di credito stipulante che, nel richiedere all'odierna opponente il pagamento del debito scaduto e nel dichiarare la decadenza dal beneficio del termine, qualifica sostanzialmente le diverse posizioni contrattuali del e della , indicando la prima quale “cliente” alla quale Pt_2 Pt_1
rivolgono in via diretta le richieste di pagamento e la seconda come mera coobbligata-garante, inoltrando le missive esclusivamente per mera conoscenza.
A ciò si aggiunga come anche successivamente all'introduzione del giudizio la stessa parte opposta, nel proporre una ipotesi di definizione conciliativa della lite, con la comunicazione via pec del 24.04.2025, qualifica l'odierna opponente quale “garante di (cfr. doc. doc. allegato alla seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. Parte_2
di parte opponente “ (garante di CP_4 Parte_1 Pt_2
) Opp. A D.I. IVREA…”).
[...]
In definitiva, dunque, l'esame complessivo del testo contrattuale, interpretato alla luce del comportamento successivo delle parti ex art. 1362 c.c., consente di affermare come l'odierna opponente abbia assunto la posizione di fideiussore dell'obbligazione principale, con conseguente applicazione della relativa disciplina che non risulta in alcun modo derogata dalle parti.
Del resto, la natura di debitore solidale del coobbligato, e conseguentemente l'utilizzo delle locuzioni “coobbligato”, è pienamente compatibile con l'istituto della fideiussione atteso che il fideiussore, ove non diversamente previsto, è obbligato in solido con il debitore principale ai sensi dell'art. 1944 comma 1 c.c.
Alle medesime conclusioni conduce il criterio ermeneutico dell'art. 1370 c.c., secondo cui le clausole predisposte nelle condizioni generali si interpretano, nel dubbio, in senso sfavorevole al predisponente. Del pari, l'art. 35 del Codice del
Consumo prevede che “nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatta in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore.”.
Ciò posto in tema di qualificazione della posizione contrattuale assunta dalla parte
7 opponente, deve essere accolta l'eccezione di decadenza della garanzia formulata ex art. 1957 c.c.
Quanto al significato da attribuire al termine “istanza”, costante giurisprudenza afferma che “l'art. 1957 c.c., invero, imponendo al creditore l'onere di agire entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che detto creditore prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Alla luce di tale ratio, mentre va escluso che nel termine
“istanza” usato dalla citata norma possa rientrare un semplice atto stragiudiziale (v. sent. 19 dicembre 1985, n. 6498, 16 giugno 1981, n. 3091) oppure una denuncia o querela presentate in sede penale (v. sent. 12 dicembre 1974, n. 4241) o un ricorso per accertamento tecnico preventivo
(v. sent. 26 aprile 1972, n. 1305), deve tuttavia ritenersi che quel termine, nella sua portata generica, si riferisca a tutti i vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o in executivis, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato” (così
Cass., 14 gennaio 1997, n. 283; analogamente anche Cass. 20 aprile 2004, n. 7502, secondo cui “Per istanza deve intendersi solo l'iniziativa di carattere giudiziario assunta secondo le forme prescritte dal codice di rito in relazione al tipo di tutela domandato”, nonché
Cass., 8 febbraio 2005, n. 2532).
Ed ancora più di recente è stato chiarito che l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
pertanto, il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto non costituire "istanza" ai fini dell'art. 1957 c.c. la denuncia di inadempimento effettuata più volte alla società italiana cauzioni;
cfr.
8 Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016; Cass. civ. Sez. III, Ord. 16-10-2017, n.
24296).
Nel caso di specie, parte opposta non ha allegato né provato di aver proposto alcuna azione giudiziale volta al recupero del credito per cui è causa antecedentemente alla proposizione del ricorso monitorio.
Con particolare riguardo alla decorrenza del suddetto termine nei contratti di mutuo, la
Suprema Corte ha affermato la decadenza dalla fideiussione, prevista dall'art. 1957 cod. civ. può verificarsi, se il debito principale è ripartito in scadenze periodiche, in relazione a ciascuna scadenza, se ogni pagamento sia stato considerato come debito autonomo.
Pertanto, nel caso del contratto di mutuo, nel quale l'obbligazione è unica, e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art. 1957 cod. civ. decorre non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima di esse (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2301 del
06/02/2004; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17798 del 30/08/2011; Cass. sez. 3, sentenza n.
15092 del 11.07.2014 con riguardo alla diversa fattispecie del contratto di locazione).
Ai suddetti principi di carattere generale, tuttavia, deve aggiungersi che il termine semestrale in ogni caso inizia a decorrere nel momento in cui l'obbligazione è divenuta integralmente esigibile (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25197 del 24/08/2023).
Nel caso di specie, per pacifica ammissione della stessa parte opposta, la società finanziaria con missiva del 27.12.2013 ha dichiarato il debitore principale decaduto dal beneficio del termine richiedendo il pagamento dell'intera somma mutuata. Con la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, il creditore a norma dell'art. 1186
c.c. può esigere immediatamente l'intera prestazione, di talché il termine semestrale inizia a decorrere da tale momento.
Lo scopo del suddetto termine è proprio quello di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per il fatto che il creditore non si sia tempestivamente attivato al primo manifestarsi
9 dell'inadempimento, lasciando incrementare l'importo del debito, magari proprio contando sulla responsabilità solidale del fideiussore (Cass., sez. 3, 11/07/2014, n.
15902). E proprio in considerazione della ratio di tale norma, si è avuto modo di affermare che eventuali accordi tra creditore ed il debitore principale, che possano eventualmente dilazionare il termine di pagamento del debitore principale, non hanno rilevanza sul termine di decadenza previsto dall'art. 1957 cod. civ. in favore del fideiussore (Cass., sez. 3, 28/12/1993, n. 12901).
In definitiva, dunque, l'opposizione deve trovare accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite del presente giudizio devono essere poste, in ragione del principio della soccombenza, a carico di parte opposta e sono liquidate, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura delle questioni trattate, dell'assenza della fase istruttoria e della decisione ex art. 281 sexies c.p.c., applicando gli importi prossimi ai valori medi in relazione allo scaglione relativo al valore del giudizio per le fasi studio ed introduttiva e ridotti in misura prossima ai valori minimi per le restanti.
Deve essere, infine, disattesa la domanda spiegata da parte opponente volta ad ottenere la condanna della controparte al ristoro dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. atteso che l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente postula che l'avversario deduca e dimostri la ricorrenza nel comportamento processuale della controparte del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio, non potendo dedursi tale circostanza dalla mera soccombenza in giudizio. Con precipuo riferimento alla tematica dell'elemento soggettivo richiesto dal novellato art. 96 c.p.c., appare preferibile la tesi più garantista, che postula comunque la presenza del requisito della malafede o della colpa grave, non già della sola colpa lieve od addirittura della mera soccombenza. Invero, pur essendo la questione oggettivamente opinabile, militano a favore di tale ricostruzione un argomento 10 letterale ed uno logico-sistematico. In particolare, da una prima angolazione e sotto il profilo strettamente letterale, va osservato che la norma è stata introdotta come comma 3 del già esistente art. 96 c.p.c., dettato proprio in tema di lite temeraria in quanto connotata dall'avere agito con malafede o colpa grave;
e tale inserimento nel medesimo articolo rende ragionevole ritenere che il requisito soggettivo del primo comma debba reggere anche la fattispecie del terzo comma. Da un punto di vista logico-sistematico, poi, la natura sanzionatoria della norma non può che presupporre un profilo di censura nel comportamento del destinatario della condanna, ciò che appunto deriva dal suo elemento soggettivo di dolo o colpa grave.
Nel caso di specie, la tesi prospettata dalla parte opposta non appare in astratto e già ex ante sussumibile nel novero di una difesa connotata da malafede o colpa grave, essendo risultata infondata per una diversa interpretazione della disposizione normativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n.
1056/2025 R.G., così provvede:
accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca nei suoi Parte_1
confronti il decreto ingiuntivo n. 171/2025 del 21.02.2025 emesso dal Tribunale di
Ivrea;
rigetta la domanda ex art.96 c.p.c. spiegata da parte opponente;
condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €
3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%,
C.A. ed IVA come per legge ed € 145,00 per spese vive.
Così deciso in Ivrea, il 12 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Augusto Salustri
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico dott. Augusto Salustri, all'esito dell'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c. in data 10.12.2025, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1056 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 e vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ON OR;
Opponente
e
(già , C.F. e numero di iscrizione al Controparte_1 CP_1
Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n. REA n. 420580, P.IVA_1 partecipante al Gruppo IVA con P.IVA , corrente in Venezia Mestre, P.IVA_2
Via Terraglio n. 63, e per essa, quale mandataria, (già Controparte_2
, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia CP_3
Rovigo al n. REA n. 432072, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto P.IVA_3
ET Sidoti;
Opposta
OGGETTO: Opposizione decreto ingiuntivo;
contratto di finanziamento
CONCLUSIONI
Le parti hanno così concluso:
per l'opponente: “Voglia il Tribunale adito, adversis rejectis, In via pregiudiziale -
1 Accertare e dichiarare la scadenza dell'obbligazione ex art. 1954 c.c. nei confronti dell'opponente.
In subordine - Accertare e dichiarare l'estinzione del diritto di credito di cui al decreto ingiuntivo opposto nei riguardi dell'opponente per intervenuta prescrizione. Nel merito - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c. di ogni somma richiesta dall'opposta a titolo di interessi;
- accertare e dichiarare che la ha Controparte_1
dapprima agito in monitoria e poi resistito nel presente procedimento con mala fede/colpa grave e, per l'effetto, condannarla ex art. 96 c.I e/o III c.p.c. al risarcimento dei danni da liquidarsi equitativamente. In ogni caso - In accoglimento dell'opposizione proposta dall'opponente, accertata l'infondatezza dell'azione avversaria per i motivi dedotti, revocare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti della IG.ra . Con vittoria di spese, diritti ed onorari Parte_1
di causa.”
per parte opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito così giudicare IN VIA
PRELIMINARE - NEL MERITO 1) accertare e dichiarare che l'opposizione svolta dalla IG.ra non è fondata su prova scritta e/o né di pronta soluzione e, per l'effetto, Parte_1
2) concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto n. 171/25 emesso dal
Tribunale di Ivrea in data 21.02.2025. IN VIA PRINCIPALE 3) respingere integralmente le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e diritto, e, per l'effetto,
4) confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 218/25 emesso dal Tribunale di
Ivrea in data 21.02.2025. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di revoca dell'opposto d.i. ed in ogni caso: 5) accertare e dichiarare la debenza, in forza delle cessioni di crediti di cui in narrativa, a carico della IG.ra ed in favore di Parte_1 [...]
, della somma complessiva di € 14.584,20, oltre interessi moratori dalle singole CP_1
scadenze al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio e, per l'effetto, 6) condannare la IG.ra ed in favore di Parte_1 [...]
, della somma complessiva di € 14.584,20, oltre interessi moratori dalle singole CP_1
scadenze al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio. Con vittoria di compensi professionali e spese di lite. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e replicare”.
MOTIVI DELLA DECISIONE 2 All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello “svolgimento del processo”
(salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. premettendo di essere Controparte_1
creditrice, quale cessionaria del credito, nei confronti di e Parte_2 Pt_1
della somma di € 14.584,20 a titolo di mancato rimborso delle rate relative al
[...]
contratto di finanziamento stipulato con AG UC s.p.a. in data 30.07.2009, ha chiesto al Tribunale di Ivrea di ingiungere ad entrambi in via solidale il pagamento della somma suddetta oltre agli interessi nella misura contrattuale.
In data 21.02.2025, il Tribunale ha emesso il decreto ingiuntivo n. 171/2025 nei confronti di entrambi i soggetti sopra indicati per il pagamento della somma richiesta oltre interessi “come da domanda”.
ha proposto opposizione, contestando le pretese creditorie poste alla Parte_1
base del procedimento.
In particolare, la parte opponente, allegando come la posizione contrattuale assunta debba essere qualificata alla stregua di una fideiussione prestata a garanzia della obbligazione principale, ha eccepito l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. e la prescrizione del credito.
Si è costituita contestando integralmente la fondatezza Controparte_1
dell'avversa opposizione e chiedendone il rigetto.
In particolare, la società opposta ha offerto una ricostruzione giuridica antitetica rispetto alla controparte, rilevando come l'opponente non abbia assunto una obbligazione accessoria rispetto a quella assunta da essendo di Parte_2
contro obbligata all'adempimento della medesima obbligazione contrattuale quale
“coobbligata”. La parte opposta ha conseguentemente contestato l'applicabilità della disciplina propria della fideiussione nonché l'insussistenza della prescrizione eccepita dalla controparte.
3 Con ordinanza del 25.09.2025 è stata respinta la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto
La causa istruita mediante acquisizione documentale è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. all'udienza indicata in epigrafe svolta nelle forme dell'udienza c.d. cartolare.
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L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Risulta assolutamente dirimente ai fini del decidere la corretta qualificazione giuridica della posizione assunta dall'odierna opponente nell'ambito del contratto di finanziamento per cui è causa, atteso che laddove la medesima sia qualificabile quale fideiussore la banca opposta non ha fornito la prova di aver proposto le istanze nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale ex art. 1957 c.c.; di converso, laddove l'obbligazione assunta debba essere qualificata alla stregua di una obbligazione principale, la disciplina della fideiussione si rivelerebbe assolutamente estranea alla fattispecie per cui è causa con conseguente rigetto delle eccezioni formulate dalla . Pt_1
In termini generali, deve essere condivisa l'impostazione offerta dall'opponente, fatta propria dalla dottrina e dalla giurisprudenza di merito (cfr. da ultimo Corte di
Appello di Venezia sentenza 30.01.2025; Tribunale di Firenze sentenza 23.05.2019;
Tribunale di Latina sentenza n. 1921/2020 del 21.10.2020; Tribunale Civitavecchia,
Sent. 357 del 04/04/2020) secondo cui nel nostro ordinamento non esiste la figura tipica del “coobbligato”, ovverosia del soggetto che, pur non essendo parte del contratto principale né garante, sarebbe comunque responsabile in solido dell'adempimento delle obbligazioni della parte contrattuale. In termini conformi si
è espressa la Corte d'Appello di Venezia, chiarendo che “in ambito contrattuale o si è parte (con obbligazioni solidali e contitolarità degli effetti favorevoli) o si è garanti/fideiussori”;
l'ordinamento non prevede una terza figura di “coobbligato” esterno al contratto ma non garante (C.A. Venezia, I Sez. Civ., 30.01.2025, RG 466/2023).
La solidarietà dal lato passivo dell'obbligazione, che si presume ex lege in presenza
4 di pluralità di debitori (art. 1294 c.c.) può trovare fonte direttamente nella legge
(così nel caso del socio della snc rispetto ai debiti sociali ai sensi dell'art. 2291 c.c.), in atto illecito (si pensi all'ipotesi di cui all'art. 2055 c.c. in caso di concorso di più soggetti nell'illecito extracontrattuale) od in apposito titolo contrattuale.
La fonte dell'obbligazione solidale può essere la stessa per i vari soggetti condebitori, ovvero trovare titolo in un atto diverso rispetto a quello da cui sorge l'obbligazione principale. Il primo caso ricorre, ad esempio, nei contratti a prestazioni corrispettive, ove una delle parti abbia natura plurisoggettiva. Se più soggetti acquistano in comproprietà un bene, ciascuno di loro, in quanto parte del contratto, sarà solidalmente tenuto al pagamento dell'intero prezzo nei confronti del venditore. Il secondo caso, invece, è caratterizzato dalla presenza di titoli diversi in forza dei quali ciascuno dei debitori risponde in solido, come ad esempio nell'ipotesi in cui un soggetto terzo garantisca nei confronti del locatore il pagamento del canone di locazione da parte del conduttore. In tal caso, il terzo sarà tenuto in solido in forza della fideiussione fornita, tale essendo il contratto con cui un soggetto terzo rispetto al contratto principale garantisce l'obbligazione assunta da altri.
La fideiussione, del resto, è un contratto certamente distinto da quello principale al quale la medesima è collegata con nesso di accessorietà.
È indifferente che l'obbligazione di garanzia sia formalizzata in un atto separato o
“nel medesimo contesto documentale” del contratto principale: restano due contratti distinti collegati da accessorietà.
In altri termini in ambito contrattuale o si è parte, e quindi in caso di pluralità soggettiva si assumono di regola obbligazioni solidali (nonché contitolarità degli effetti favorevoli del contratto) o si è garanti/fideiussori, cioè responsabili delle altrui obbligazioni assunte con il contratto principale, senza diventare parte di questo.
Nel caso in esame, l'esame complessivo del contratto di finanziamento e della documentazione prodotta dalle parti consente di affermare che l'opponente con la
5 stipulazione del contratto abbia assunto la qualità di fideiussore.
In primo luogo, giova osservare come emergano in via documentale e comunque non risultano oggetto di specifica contestazione, con conseguente applicazione del principio di cui all'art. 115 c.p.c., le circostanze secondo cui il finanziamento sia stato stipulato su richiesta esclusiva di il quale ha ricevuto l'importo Parte_2
finanziato.
Del pari, risulta documentalmente come le rate mensili siano state addebitate esclusivamente sul conto corrente del medesimo.
A tal riguardo, inoltre, dalla lettura della copia del contratto di finanziamento si evince come si utilizzino locuzioni distinte per descrivere la posizione del da Pt_2
quella della odierna opponente, essendo il primo sempre indicato come “cliente” e la seconda quale “coobbligato” (cfr. parte inerente alle sottoscrizioni, Pt_2
sottoscrive cinque volte sempre come “cliente”, mentre l'odierna opponente
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sottoscrive una sola volta come “coobbligato”; cfr. art. 2 delle condizioni generali di contratto laddove le due posizioni, cliente e coobbligato, sono tenute distinte).
L'interpretazione del regolamento negoziale rivela una eterogeneità sostanziale tra la posizione del debitore principale e quella del cd. coobbligato, che non può essere integralmente assimilato al primo.
A fronte di una formulazione letterale, che pur non brillando per chiarezza quanto alla qualificazione delle singole posizioni contrattuali lascia comunque preferire la sussunzione della “coobbligazione” assunta dall'odierna opponente nell'ambito di un rapporto accessorio di garanzia, si aggiunga come circa quest'ultima soluzione deponga, altresì, il comportamento successivo alla stipulazione del contratto posto in essere dalla parte opposta interpretabile ai sensi dell'art. 1362 c.c.
Nell'interpretazione del contratto, infatti, il criterio letterale e quello del comportamento delle parti, anche successivo al contratto medesimo ex art. 1362
c.c., concorrono, in via paritaria, a definire la comune volontà dei contraenti (cfr. tra le tante Cass. Sez. L, Sentenza n. 24560 del 01/12/2016; Cass. sez. 3, sentenza n.
261 del 11.01.2006).
6 Nel caso di specie, è lo stesso originario istituto di credito stipulante che, nel richiedere all'odierna opponente il pagamento del debito scaduto e nel dichiarare la decadenza dal beneficio del termine, qualifica sostanzialmente le diverse posizioni contrattuali del e della , indicando la prima quale “cliente” alla quale Pt_2 Pt_1
rivolgono in via diretta le richieste di pagamento e la seconda come mera coobbligata-garante, inoltrando le missive esclusivamente per mera conoscenza.
A ciò si aggiunga come anche successivamente all'introduzione del giudizio la stessa parte opposta, nel proporre una ipotesi di definizione conciliativa della lite, con la comunicazione via pec del 24.04.2025, qualifica l'odierna opponente quale “garante di (cfr. doc. doc. allegato alla seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. Parte_2
di parte opponente “ (garante di CP_4 Parte_1 Pt_2
) Opp. A D.I. IVREA…”).
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In definitiva, dunque, l'esame complessivo del testo contrattuale, interpretato alla luce del comportamento successivo delle parti ex art. 1362 c.c., consente di affermare come l'odierna opponente abbia assunto la posizione di fideiussore dell'obbligazione principale, con conseguente applicazione della relativa disciplina che non risulta in alcun modo derogata dalle parti.
Del resto, la natura di debitore solidale del coobbligato, e conseguentemente l'utilizzo delle locuzioni “coobbligato”, è pienamente compatibile con l'istituto della fideiussione atteso che il fideiussore, ove non diversamente previsto, è obbligato in solido con il debitore principale ai sensi dell'art. 1944 comma 1 c.c.
Alle medesime conclusioni conduce il criterio ermeneutico dell'art. 1370 c.c., secondo cui le clausole predisposte nelle condizioni generali si interpretano, nel dubbio, in senso sfavorevole al predisponente. Del pari, l'art. 35 del Codice del
Consumo prevede che “nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatta in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore.”.
Ciò posto in tema di qualificazione della posizione contrattuale assunta dalla parte
7 opponente, deve essere accolta l'eccezione di decadenza della garanzia formulata ex art. 1957 c.c.
Quanto al significato da attribuire al termine “istanza”, costante giurisprudenza afferma che “l'art. 1957 c.c., invero, imponendo al creditore l'onere di agire entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che detto creditore prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Alla luce di tale ratio, mentre va escluso che nel termine
“istanza” usato dalla citata norma possa rientrare un semplice atto stragiudiziale (v. sent. 19 dicembre 1985, n. 6498, 16 giugno 1981, n. 3091) oppure una denuncia o querela presentate in sede penale (v. sent. 12 dicembre 1974, n. 4241) o un ricorso per accertamento tecnico preventivo
(v. sent. 26 aprile 1972, n. 1305), deve tuttavia ritenersi che quel termine, nella sua portata generica, si riferisca a tutti i vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o in executivis, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato” (così
Cass., 14 gennaio 1997, n. 283; analogamente anche Cass. 20 aprile 2004, n. 7502, secondo cui “Per istanza deve intendersi solo l'iniziativa di carattere giudiziario assunta secondo le forme prescritte dal codice di rito in relazione al tipo di tutela domandato”, nonché
Cass., 8 febbraio 2005, n. 2532).
Ed ancora più di recente è stato chiarito che l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
pertanto, il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto non costituire "istanza" ai fini dell'art. 1957 c.c. la denuncia di inadempimento effettuata più volte alla società italiana cauzioni;
cfr.
8 Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016; Cass. civ. Sez. III, Ord. 16-10-2017, n.
24296).
Nel caso di specie, parte opposta non ha allegato né provato di aver proposto alcuna azione giudiziale volta al recupero del credito per cui è causa antecedentemente alla proposizione del ricorso monitorio.
Con particolare riguardo alla decorrenza del suddetto termine nei contratti di mutuo, la
Suprema Corte ha affermato la decadenza dalla fideiussione, prevista dall'art. 1957 cod. civ. può verificarsi, se il debito principale è ripartito in scadenze periodiche, in relazione a ciascuna scadenza, se ogni pagamento sia stato considerato come debito autonomo.
Pertanto, nel caso del contratto di mutuo, nel quale l'obbligazione è unica, e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art. 1957 cod. civ. decorre non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima di esse (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2301 del
06/02/2004; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17798 del 30/08/2011; Cass. sez. 3, sentenza n.
15092 del 11.07.2014 con riguardo alla diversa fattispecie del contratto di locazione).
Ai suddetti principi di carattere generale, tuttavia, deve aggiungersi che il termine semestrale in ogni caso inizia a decorrere nel momento in cui l'obbligazione è divenuta integralmente esigibile (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25197 del 24/08/2023).
Nel caso di specie, per pacifica ammissione della stessa parte opposta, la società finanziaria con missiva del 27.12.2013 ha dichiarato il debitore principale decaduto dal beneficio del termine richiedendo il pagamento dell'intera somma mutuata. Con la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, il creditore a norma dell'art. 1186
c.c. può esigere immediatamente l'intera prestazione, di talché il termine semestrale inizia a decorrere da tale momento.
Lo scopo del suddetto termine è proprio quello di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per il fatto che il creditore non si sia tempestivamente attivato al primo manifestarsi
9 dell'inadempimento, lasciando incrementare l'importo del debito, magari proprio contando sulla responsabilità solidale del fideiussore (Cass., sez. 3, 11/07/2014, n.
15902). E proprio in considerazione della ratio di tale norma, si è avuto modo di affermare che eventuali accordi tra creditore ed il debitore principale, che possano eventualmente dilazionare il termine di pagamento del debitore principale, non hanno rilevanza sul termine di decadenza previsto dall'art. 1957 cod. civ. in favore del fideiussore (Cass., sez. 3, 28/12/1993, n. 12901).
In definitiva, dunque, l'opposizione deve trovare accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite del presente giudizio devono essere poste, in ragione del principio della soccombenza, a carico di parte opposta e sono liquidate, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura delle questioni trattate, dell'assenza della fase istruttoria e della decisione ex art. 281 sexies c.p.c., applicando gli importi prossimi ai valori medi in relazione allo scaglione relativo al valore del giudizio per le fasi studio ed introduttiva e ridotti in misura prossima ai valori minimi per le restanti.
Deve essere, infine, disattesa la domanda spiegata da parte opponente volta ad ottenere la condanna della controparte al ristoro dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. atteso che l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente postula che l'avversario deduca e dimostri la ricorrenza nel comportamento processuale della controparte del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio, non potendo dedursi tale circostanza dalla mera soccombenza in giudizio. Con precipuo riferimento alla tematica dell'elemento soggettivo richiesto dal novellato art. 96 c.p.c., appare preferibile la tesi più garantista, che postula comunque la presenza del requisito della malafede o della colpa grave, non già della sola colpa lieve od addirittura della mera soccombenza. Invero, pur essendo la questione oggettivamente opinabile, militano a favore di tale ricostruzione un argomento 10 letterale ed uno logico-sistematico. In particolare, da una prima angolazione e sotto il profilo strettamente letterale, va osservato che la norma è stata introdotta come comma 3 del già esistente art. 96 c.p.c., dettato proprio in tema di lite temeraria in quanto connotata dall'avere agito con malafede o colpa grave;
e tale inserimento nel medesimo articolo rende ragionevole ritenere che il requisito soggettivo del primo comma debba reggere anche la fattispecie del terzo comma. Da un punto di vista logico-sistematico, poi, la natura sanzionatoria della norma non può che presupporre un profilo di censura nel comportamento del destinatario della condanna, ciò che appunto deriva dal suo elemento soggettivo di dolo o colpa grave.
Nel caso di specie, la tesi prospettata dalla parte opposta non appare in astratto e già ex ante sussumibile nel novero di una difesa connotata da malafede o colpa grave, essendo risultata infondata per una diversa interpretazione della disposizione normativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n.
1056/2025 R.G., così provvede:
accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca nei suoi Parte_1
confronti il decreto ingiuntivo n. 171/2025 del 21.02.2025 emesso dal Tribunale di
Ivrea;
rigetta la domanda ex art.96 c.p.c. spiegata da parte opponente;
condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €
3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%,
C.A. ed IVA come per legge ed € 145,00 per spese vive.
Così deciso in Ivrea, il 12 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Augusto Salustri
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