Articolo 4 della Legge 12 dicembre 1907, n. 754
Articolo 3Articolo 5
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1 luglio 1912
Art. 4. ((I contributi personali degli ufficiali giudiziari alla Cassa di previdenza saranno prelevati:

a) Dai cancellieri delle preture, dei tribunali e delle Corti sui depositi fatti dalle parti o dai loro procuratori o avvocati per diritti di chiamata spettanti agli ufficiali giudiziari e resi disponibili.

b) Dai ricevitori del registro sui proventi spettanti agli ufficiali giudiziari sulle spese di giustizia ricuperate e sulle indennita' supplementari ad essi pagate dallo Stato per raggiungere i minimi garantiti per le varie categorie.

Ove le somme prelevate sui diritti di chiamata, sui proventi per spese di giustizia ricuperate e sulle indennita' supplementari fossero insufficienti o manchevoli, gli ufficiali giudiziari dovranno versare al cancelliere la differenza od anche l'intera quota del loro contributo personale.

In caso di mancato versamento, dopo diffida con l'assegnazione di congruo termine, l'ufficiale giudiziario in stato di morosita' potra' essere ammonito e ripreso disciplinarmente e, persistendo o ricadendo abitualmente in stato di morosita', potra' essere tramutato ed altra sede o venire sospeso dalle sue funzioni.

I pretori ed i rappresentanti del pubblico ministero dovranno vigilare accio' gli ufficiali giudiziari adempiano al loro obbligo, ed applicare o promuovere i provvedimenti amministrativi o disciplinari che siano del caso.

Con regolamento saranno determinati la misura, i termini e le altre norme per i prelievi e i versamenti anzidetti))
Entrata in vigore il 1 luglio 1912