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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 18/09/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1062/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Il Giudice dott. Annalisa Boido, in funzione di Giudice del lavoro all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429, co. 1 c.p.c., nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1062/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DOMENICO Parte_1 C.F._1
NASO e dell'avv. MIKELANGELO DI LELLA, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino 1/b;
RICORRENTE contro
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l' provinciale di Controparte_2
Novara, ivi, via Mario Greppi n. 7, rappresentato e difeso dalla funzionaria delegata dott.ssa Gabriella POMPOSO;
RESISTENTE
Oggetto: pubblico impiego – altre ipotesi – ricostruzione di carriera personale ATA – pagamento differenze retributive
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica e richiamati nel verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso proposto dinanzi a questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro Pt_1 dipendente del nell'area professionale del personale
[...] Controparte_1 amministrativo, tecnico ed ausiliario con profilo di assistente amministrativo, immessa in ruolo dal 01.09.2006, lamenta la violazione del principio di non discriminazione rispetto ai pagina 1 di 10 dipendenti a tempo indeterminato, di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, in quanto, in seguito all'immissione in ruolo ed in occasione della ricostruzione della carriera, dalla stessa richiesta, il non le ha riconosciuto l'intera CP_1 anzianità di servizio maturata in ragione del servizio preruolo prestato in forza di contratti a tempo determinato, computando solo una parte di tale servizio agli effetti giuridici ed economici e il residuo ai soli fini economici, con previsione di successivo recupero ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità prestabilita.
La ricorrente ha chiesto, pertanto, l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio prestato prima dell'assunzione a tempo indeterminato, con la conseguente condanna del a collocarla nella posizione CP_1 stipendiale maturata in seguito all'intero servizio pregresso svolto, sia a tempo determinato sia indeterminato, e a corrisponderle le relative conseguenti differenze retributive.
Ha domandato, inoltre, che l'anno 2013, non computato in conseguenza del blocco stipendiale previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sia valutato ai fini giuridici per consentire il passaggio alle successive classi stipendiali.
Ha chiesto, infine, il pagamento delle differenze retributive derivanti dalla corretta ricostruzione, tenuto conto degli anni di servizio pre ruolo prestati e dell'anzianità maturata, quantificate nel ricorso in € 11.692,44 oltre i ratei di 13^ mensilità, a titolo di arretrati maturati e non pagati.
Il , tempestivamente costituitosi, ha eccepito Controparte_1
l'intervenuta prescrizione delle pretese retributive maturate nel quinquennio antecedente alla notifica del ricorso e la prescrizione decennale del diritto alla ricostruzione di carriera;
nel merito, ha contestato la fondatezza delle domande relative al computo integrale dei periodi di servizio pre ruolo prestati dalla ricorrente, chiedendone il rigetto;
in via subordinata, ha contestato la quantificazione delle differenze retributive eventualmente dovute, le quali ammonterebbero, secondo il , tenuto conto della prescrizione ed CP_1 escluso il computo dell'anno 2013 per il passaggio di classe stipendiale, a € 447,74 .
La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti, all'esito della discussione svoltasi all'odierna udienza viene decisa con la presente sentenza.
***
1.
La domanda della parte ricorrente, volta a ottenere l'integrale valorizzazione del servizio preruolo dalla stessa prestato presso istituzioni scolastiche statali, è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
pagina 2 di 10 I fatti relativi allo svolgimento e alla durata del servizio non di ruolo svolto dalla ricorrente sono documentati dalle produzioni in atti (cfr. decreto di ricostruzione della carriera e stato matricolare), oltre che pacifici.
E' altresì indiscusso in causa che, a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato e del provvedimento di ricostruzione della carriera, il servizio preruolo prestato dalla ricorrente sia stato riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, secondo quanto previsto dagli artt. 569 e 570 del d. lgs. 297/1994, in vista dell'applicazione dell'art. 4, co. 3 l. 399/1988.
L'art. 569, intitolato "Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera", stabilisce al comma 1 che "al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici".
L'art. 570, intitolato "Periodi di servizio utili al riconoscimento" stabilisce al comma 1 che "ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento".
L'art. 4, co. 3 l. 399/1988, intitolato "Inquadramento economico Passaggi di qualifica funzionale", stabilisce che "al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali".
Sulla scorta di tali norme, in particolare, a decorrere dal 1 settembre 2006, data di effettiva assunzione in servizio, con il decreto di ricostruzione di carriera in atti è stata riconosciuta alla ricorrente un'anzianità non di ruolo di anni 5 mesi 9 e giorni 26, utile ai fini giuridici ed economici, mentre il residuo periodo di servizio pre ruolo prestato dalla ricorrente, complessivamente pari ad anni 6 mesi 8 e giorni 26 (residuo mesi 11), è stato riconosciuto ai soli fini economici.
Ciò premesso, dal momento che il trattamento retributivo è organizzato per fasce stipendiali connesse con l'anzianità di servizio e che è l'anzianità ai fini giuridici ed economici ad essere utile per l'inquadramento e la progressione nelle posizioni e fasce stipendiali previste dai contratti collettivi, oltre che in generale per lo svolgimento del rapporto, ogniqualvolta vengano in considerazione valutazioni comparative, l'applicazione di tali norme ha determinato una oggettiva disparità di trattamento nel computo dell'anzianità maturata dalla ricorrente rispetto al servizio prestato quando era dipendente a tempo determinato rispetto al personale, dotato di pari qualifica e mansioni, che abbia maturato la stessa pagina 3 di 10 anzianità mentre era già di ruolo. E' sì vero che la disciplina dettata dalle norme suddette vale per tutti i neoimmessi in ruolo, senza distinzioni: la disparità, tuttavia, è determinata dalla diversa valorizzazione del servizio di pari durata a seconda che esso sia stato prestato da dipendente immediatamente assunto a tempo indeterminato ovvero da dipendente che abbia prima svolto servizio con contratti a tempo determinato e solo successivamente sia stato assunto a tempo indeterminato. A ciò aggiungasi, come chiarito dalla Corte di cassazione, che “l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perchè la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poichè l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36)” (da ultimo Cass., n. 2924/2020).
E' orientamento ormai costantemente espresso dai giudici di questo Tribunale, conformemente all'indirizzo da tempo affermato dalla Corte d'appello distrettuale (cfr. C. App. Torino, n. 3/2019, con plurime pronunce successive conformi), che detta disparità di trattamento contrasti con la normativa comunitaria, e in particolare con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
e che i criteri di computo del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
Secondo l'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la clausola 4 dell'Accordo esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia, 15.4.2008, causa C-286/2006, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C- Persona_1
177/10 Rosado Santana). In particolare, le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, per cui le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo pagina 4 di 10 determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44), data da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55), senza che assuma rilevanza che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto o la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo.
La direttiva comunitaria 1999/70/CE relativa all'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato è stata recepita sul punto dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, il quale, sotto la rubrica “Principio di non discriminazione”, prevede che “al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”.
Come condivisibilmente ritenuto in un precedente di altro giudice di questo Tribunale, che si richiama integralmente sul punto, “sebbene la norma non menzioni espressamente l'anzianità, l'uso da parte della stessa della formula dell'inciso 'e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili' non consente dubbi circa l'intenzione del legislatore italiano di estendere l'affermazione dell'obbligo di equiparazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato ad ogni aspetto del rapporto lavorativo, ivi compresa l'attribuzione della fascia stipendiale collegata all'effettiva anzianità di servizio, qualora ciò sia previsto dalla contrattazione collettiva per i lavoratori a tempo indeterminato con analoga anzianità” (T. Novara, n. 51/2020).
Nella specie il resistente non ha fatto constare l'incompatibilità della piena CP_1 valorizzazione dell'anzianità del personale non di ruolo ai fini dell'inquadramento stipendiale con la natura dei contratti a termine, né emergono dagli atti di causa concrete e specifiche ragioni idonee a giustificare il diverso trattamento riservato, sotto il profilo in esame, alla ricorrente, lavoratrice a tempo determinato solo successivamente assunta a tempo indeterminato, rispetto al personale amministrativo sin dall'inizio immesso in ruolo.
Tale conclusione risulta avvalorata dai principi affermanti dalla CGUE con la sentenza del 20.09.2018 causa C-466/17 Motter, così come confermato in sede di legittimità da Cass., n. 31150/2019 (in termini, successivamente, Cass., n. 2924/2020 cit.), dal momento che non ricorrono le obiettive ragioni - relative alla particolare modalità di lavoro e/o alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate – fatte valere dallo Stato italiano dinanzi alla Corte di Lussemburgo, nel caso Motter, per giustificare la disparità di trattamento.
pagina 5 di 10 Non è infatti applicabile al personale ATA la disposizione di favore di cui al combinato disposto dell'art. 489 del D. Lgs. n. 297/1994 e dell'art. 11, co. 14 della l. n. 124/1999, in forza del quale le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete, così che sotto tale profilo non vi è rischio del verificarsi di discriminazione in senso opposto a quella qui denunciata.
Neppure può sostenersi che la professionalità del personale ATA a termine sia diversa e non comparabile con quella del personale tecnico e amministrativo di ruolo, che, salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione – nella specie, come si è detto, assenti - svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione. Come dimostrato dalla contrattazione collettiva, che non ha mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto, e dalla stessa normazione primaria, che riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, ossia per il periodo in cui solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche, la professionalità del personale ATA non risulta influenzata dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni.
Deve concludersi, dunque, che l'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994, nella parte in cui limita la Part valorizzazione del servizio preruolo del personale ai fini della ricostruzione di carriera, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE. La norma di diritto interno in contrasto con la direttiva va disapplicata, con conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivamente prestato.
Conclusivamente, in applicazione dei principi su richiamati i periodi di servizio svolto prima dell'assunzione, come sopra precisati, dovranno essere riconosciuti alla ricorrente come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che ai fini economici.
2.
A detto riconoscimento non osta l'eccezione di prescrizione del diritto alla ricostruzione di carriera, opposta dal . CP_1
Proprio in tema di ricostruzione di carriera dei docenti e progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio, la giurisprudenza di legittimità ha affermato (Cass. n. 2232/2020) che costituisce principio generale, seppure dettato con riferimento al rapporto di lavoro privato, che non può non valere, dopo la contrattualizzazione, anche per l'impiego pubblico e quindi per il lavoro scolastico, quello secondo cui:
- l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli pagina 6 di 10 scatti di anzianità (cfr. Cass., Sez. Un., 28 luglio 1986, n. 4812 cui adde, ex plurimis, Cass. 19 gennaio 1990, n. 281; Cass. 8 gennaio 1991, n. 71; Cass. 19 gennaio 1999, n. 477; Cass. 23 maggio 2003, n. 8228; Cass. 22 agosto 2003, n. 12354; Cass. 1 settembre 2003, n. 12756; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4076; Cass. 12 maggio 2004, n. 9060; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893; Cass. 21 luglio 2009, n. 16958; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893);
- essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (v. le citate Cass., Sez. Un., n. 4812/1986, Cass. n. 281/1999, Cass. n. 477/1999 e Cass. n. 12756/2003 nonché la più recente Cass. 26 aprile 2018, n. 10131).
Ne discende che il diritto al riconoscimento in sé dell'anzianità di servizio è insuscettibile di un'autonoma prescrizione, distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che "non esiste... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio" - cfr. Cass. 27 maggio 1986, n. 3559).
La suddetta pronuncia (n. 2232/2020) ha altresì esplicitato, con argomenti del tutto condivisibili, che conseguentemente il diritto, in particolare, alla progressione economica (e dunque alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'intera anzianità di servizio pre ruolo), “sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento egli scatti successivi che <<debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto>> (cfr. Cass. 22 agosto 1991, n. 9022; Cass. 5 gennaio 1993, n. 36; Cass. 24 settembre 1996, n. 8430; Cass. n. 4076/2004 cit.; Cass. n. 15893/2007 cit.; Cass. n. 16958/2009 cit.) … l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numerò di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione …. in particolare il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma e si estingue se non viene fatto valere entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ., ma poiché l'anzianità di servizio può essere sempre fatta valere, se il lavoratore, prescrittosi il diritto ad una differenza retributiva maturata prima del quinquennio, agisca per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato corrisposto … di riflesso il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità, la prescrizione
pagina 7 di 10 quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti”.
La domanda in esame va pertanto accolta e il resistente va condannato a CP_1 provvedere alla ricostruzione della carriera della ricorrente, valorizzando l'integrale periodo di servizio dalla stessa prestato con i contratti a tempo determinato prima della immissione in ruolo ed attribuendole, pertanto, con decorrenza ex tunc, il corretto ed esatto grado di anzianità dovuta ai fini economici e giuridici.
3.
Va invece accolta l'eccezione di prescrizione del diritto alla corresponsione delle differenze retributive ricollegabili al riconoscimento del servizio preruolo tempestivamente sollevata dal . Controparte_1
Sul punto va evidenziato che il termine di prescrizione - pacificamente quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, n. 4) c.c., essendo azionato il diritto al pagamento di differenze retributive - decorre sia in pendenza dei diversi contratti di lavoro a termine, sia durante gli eventuali intervalli tra un contratto e l'altro (cfr. Cass., SS. UU., 575/2003, secondo cui: “nel caso che tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi, di cui agli artt. 2948, n. 4 2955, n. 2, e2956, n. 1 c.c., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo - ai fini della decorrenza della prescrizione - i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 c.c., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest'ultime norme espressamente previste”).
Parte ricorrente, d'altra parte, non ha svolto difese in merito all'eccezione, alla quale ha anzi aderito, riducendo, come si dirà poco oltre, la propria domanda alle sole differenze retributive non prescritte.
4.
Quanto al computo dell'anno 2013, con recente sentenza (Cass., n. 13618/2025) la Suprema Corte ha ricostruito la lettura dell'art. 9, comma 23, d.l. n. 78/2010, escludendo che l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
In particolare, si legge nella pronuncia suddetta che “La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, pagina 8 di 10 l'individuazione delle posizioni eccedentarie. (…). L'annualità del 2013 concorre (…) a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. (…).
3. In via conclusiva poiché la domanda proposta dalla (…) si riferiva (…) al riconoscimento a fini giuridici dell'anzianità maturata ed alla condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive derivate dal mancato riconoscimento dell'annualità del 2013, la causa (…) può essere decisa nel merito (…) con il solo rigetto della domanda di pagamento delle differenze retributive maturate.”.
Considerato che le doglianze della ricorrente sul punto concernono esclusivamente il mancato computo dell'annualità del 2013 ai fini della progressione nelle fasce stipendiali (e non il mancato computo a fini giuridici, ad altri effetti), la relativa domanda deve essere rigettata.
5.
Con riferimento alle differenze retributive conseguenti alla differente ricostruzione della carriera per il computo del servizio pre ruolo, parte ricorrente ha aderito ai conteggi (subordinatamente) proposti dal tenuto conto della prescrizione maturata ed CP_1 escludendo la considerazione dell'anno 2013, per cui il credito spettante a tale titolo è da quantificarsi in € 447,74.
Su tale somma spettano altresì alla ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e precisamente - in ossequio all'assetto normativo introdotto dagli artt. 16, comma 6 della legge 312/1991 e art. 22, comma 36 della legge 724/1994, che non consente il cumulo tra tali due voci sulle somme liquidate a titolo di differenze retributive - gli interessi al tasso legale e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria.
6.
Le spese di lite possono essere compensate al 25 %, tenuto conto della parziale infondatezza delle domande proposte (computo dell'anno 2013). Secondo il principio della soccombenza, spetta alla ricorrente la refusione della residua frazione del 75 %, liquidato - tenendo conto della natura seriale della controversia nonché dell'ormai consolidato orientamento del Tribunale sulle questioni esaminate, e già computata la compensazione – in € 386,25 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, iva e cpa come per legge e oltre rimborso del CU.
Va disposta la distrazione in favore dei difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda eccezione, conclusione e difesa disattesa, nel procedimento rubricato al n. 1062/2024:
pagina 9 di 10 1) in accoglimento della relativa domanda, dichiara il diritto di al Parte_1 riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, del servizio a tempo determinato prestato in qualità di personale A.T.A. prima dell'immissione in ruolo;
per l'effetto,
2) condanna il resistente a collocare la ricorrente nella posizione stipendiale dalla CP_1 stessa maturata in relazione all'intero servizio pre ruolo e di ruolo prestato;
3) dichiara prescritte le differenze retributive maturate anteriormente al quinquennio precedente l'iscrizione al ruolo del ricorso (4.10.2024);
4) rigetta la domanda volta al riconoscimento dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche della ricorrente;
5) condanna il resistente a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive CP_1 non prescritte, quantificate in € 447,74 oltre interessi legali dalla maturazione al saldo e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria;
6) compensa le spese per il 25 % e condanna il convenuto al pagamento in favore CP_1 della parte ricorrente della residua frazione del 75 % delle spese di lite, liquidate in complessivi € 386,25 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, iva e cpa come per legge e oltre rimborso del CU, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Novara, 18 settembre 2025
Il Giudice dott. Annalisa Boido
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Il Giudice dott. Annalisa Boido, in funzione di Giudice del lavoro all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429, co. 1 c.p.c., nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1062/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DOMENICO Parte_1 C.F._1
NASO e dell'avv. MIKELANGELO DI LELLA, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino 1/b;
RICORRENTE contro
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l' provinciale di Controparte_2
Novara, ivi, via Mario Greppi n. 7, rappresentato e difeso dalla funzionaria delegata dott.ssa Gabriella POMPOSO;
RESISTENTE
Oggetto: pubblico impiego – altre ipotesi – ricostruzione di carriera personale ATA – pagamento differenze retributive
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica e richiamati nel verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso proposto dinanzi a questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro Pt_1 dipendente del nell'area professionale del personale
[...] Controparte_1 amministrativo, tecnico ed ausiliario con profilo di assistente amministrativo, immessa in ruolo dal 01.09.2006, lamenta la violazione del principio di non discriminazione rispetto ai pagina 1 di 10 dipendenti a tempo indeterminato, di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, in quanto, in seguito all'immissione in ruolo ed in occasione della ricostruzione della carriera, dalla stessa richiesta, il non le ha riconosciuto l'intera CP_1 anzianità di servizio maturata in ragione del servizio preruolo prestato in forza di contratti a tempo determinato, computando solo una parte di tale servizio agli effetti giuridici ed economici e il residuo ai soli fini economici, con previsione di successivo recupero ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità prestabilita.
La ricorrente ha chiesto, pertanto, l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio prestato prima dell'assunzione a tempo indeterminato, con la conseguente condanna del a collocarla nella posizione CP_1 stipendiale maturata in seguito all'intero servizio pregresso svolto, sia a tempo determinato sia indeterminato, e a corrisponderle le relative conseguenti differenze retributive.
Ha domandato, inoltre, che l'anno 2013, non computato in conseguenza del blocco stipendiale previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sia valutato ai fini giuridici per consentire il passaggio alle successive classi stipendiali.
Ha chiesto, infine, il pagamento delle differenze retributive derivanti dalla corretta ricostruzione, tenuto conto degli anni di servizio pre ruolo prestati e dell'anzianità maturata, quantificate nel ricorso in € 11.692,44 oltre i ratei di 13^ mensilità, a titolo di arretrati maturati e non pagati.
Il , tempestivamente costituitosi, ha eccepito Controparte_1
l'intervenuta prescrizione delle pretese retributive maturate nel quinquennio antecedente alla notifica del ricorso e la prescrizione decennale del diritto alla ricostruzione di carriera;
nel merito, ha contestato la fondatezza delle domande relative al computo integrale dei periodi di servizio pre ruolo prestati dalla ricorrente, chiedendone il rigetto;
in via subordinata, ha contestato la quantificazione delle differenze retributive eventualmente dovute, le quali ammonterebbero, secondo il , tenuto conto della prescrizione ed CP_1 escluso il computo dell'anno 2013 per il passaggio di classe stipendiale, a € 447,74 .
La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti, all'esito della discussione svoltasi all'odierna udienza viene decisa con la presente sentenza.
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1.
La domanda della parte ricorrente, volta a ottenere l'integrale valorizzazione del servizio preruolo dalla stessa prestato presso istituzioni scolastiche statali, è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
pagina 2 di 10 I fatti relativi allo svolgimento e alla durata del servizio non di ruolo svolto dalla ricorrente sono documentati dalle produzioni in atti (cfr. decreto di ricostruzione della carriera e stato matricolare), oltre che pacifici.
E' altresì indiscusso in causa che, a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato e del provvedimento di ricostruzione della carriera, il servizio preruolo prestato dalla ricorrente sia stato riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, secondo quanto previsto dagli artt. 569 e 570 del d. lgs. 297/1994, in vista dell'applicazione dell'art. 4, co. 3 l. 399/1988.
L'art. 569, intitolato "Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera", stabilisce al comma 1 che "al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici".
L'art. 570, intitolato "Periodi di servizio utili al riconoscimento" stabilisce al comma 1 che "ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento".
L'art. 4, co. 3 l. 399/1988, intitolato "Inquadramento economico Passaggi di qualifica funzionale", stabilisce che "al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali".
Sulla scorta di tali norme, in particolare, a decorrere dal 1 settembre 2006, data di effettiva assunzione in servizio, con il decreto di ricostruzione di carriera in atti è stata riconosciuta alla ricorrente un'anzianità non di ruolo di anni 5 mesi 9 e giorni 26, utile ai fini giuridici ed economici, mentre il residuo periodo di servizio pre ruolo prestato dalla ricorrente, complessivamente pari ad anni 6 mesi 8 e giorni 26 (residuo mesi 11), è stato riconosciuto ai soli fini economici.
Ciò premesso, dal momento che il trattamento retributivo è organizzato per fasce stipendiali connesse con l'anzianità di servizio e che è l'anzianità ai fini giuridici ed economici ad essere utile per l'inquadramento e la progressione nelle posizioni e fasce stipendiali previste dai contratti collettivi, oltre che in generale per lo svolgimento del rapporto, ogniqualvolta vengano in considerazione valutazioni comparative, l'applicazione di tali norme ha determinato una oggettiva disparità di trattamento nel computo dell'anzianità maturata dalla ricorrente rispetto al servizio prestato quando era dipendente a tempo determinato rispetto al personale, dotato di pari qualifica e mansioni, che abbia maturato la stessa pagina 3 di 10 anzianità mentre era già di ruolo. E' sì vero che la disciplina dettata dalle norme suddette vale per tutti i neoimmessi in ruolo, senza distinzioni: la disparità, tuttavia, è determinata dalla diversa valorizzazione del servizio di pari durata a seconda che esso sia stato prestato da dipendente immediatamente assunto a tempo indeterminato ovvero da dipendente che abbia prima svolto servizio con contratti a tempo determinato e solo successivamente sia stato assunto a tempo indeterminato. A ciò aggiungasi, come chiarito dalla Corte di cassazione, che “l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perchè la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poichè l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36)” (da ultimo Cass., n. 2924/2020).
E' orientamento ormai costantemente espresso dai giudici di questo Tribunale, conformemente all'indirizzo da tempo affermato dalla Corte d'appello distrettuale (cfr. C. App. Torino, n. 3/2019, con plurime pronunce successive conformi), che detta disparità di trattamento contrasti con la normativa comunitaria, e in particolare con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
e che i criteri di computo del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
Secondo l'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la clausola 4 dell'Accordo esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia, 15.4.2008, causa C-286/2006, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C- Persona_1
177/10 Rosado Santana). In particolare, le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, per cui le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo pagina 4 di 10 determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44), data da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55), senza che assuma rilevanza che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto o la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo.
La direttiva comunitaria 1999/70/CE relativa all'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato è stata recepita sul punto dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, il quale, sotto la rubrica “Principio di non discriminazione”, prevede che “al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”.
Come condivisibilmente ritenuto in un precedente di altro giudice di questo Tribunale, che si richiama integralmente sul punto, “sebbene la norma non menzioni espressamente l'anzianità, l'uso da parte della stessa della formula dell'inciso 'e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili' non consente dubbi circa l'intenzione del legislatore italiano di estendere l'affermazione dell'obbligo di equiparazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato ad ogni aspetto del rapporto lavorativo, ivi compresa l'attribuzione della fascia stipendiale collegata all'effettiva anzianità di servizio, qualora ciò sia previsto dalla contrattazione collettiva per i lavoratori a tempo indeterminato con analoga anzianità” (T. Novara, n. 51/2020).
Nella specie il resistente non ha fatto constare l'incompatibilità della piena CP_1 valorizzazione dell'anzianità del personale non di ruolo ai fini dell'inquadramento stipendiale con la natura dei contratti a termine, né emergono dagli atti di causa concrete e specifiche ragioni idonee a giustificare il diverso trattamento riservato, sotto il profilo in esame, alla ricorrente, lavoratrice a tempo determinato solo successivamente assunta a tempo indeterminato, rispetto al personale amministrativo sin dall'inizio immesso in ruolo.
Tale conclusione risulta avvalorata dai principi affermanti dalla CGUE con la sentenza del 20.09.2018 causa C-466/17 Motter, così come confermato in sede di legittimità da Cass., n. 31150/2019 (in termini, successivamente, Cass., n. 2924/2020 cit.), dal momento che non ricorrono le obiettive ragioni - relative alla particolare modalità di lavoro e/o alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate – fatte valere dallo Stato italiano dinanzi alla Corte di Lussemburgo, nel caso Motter, per giustificare la disparità di trattamento.
pagina 5 di 10 Non è infatti applicabile al personale ATA la disposizione di favore di cui al combinato disposto dell'art. 489 del D. Lgs. n. 297/1994 e dell'art. 11, co. 14 della l. n. 124/1999, in forza del quale le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete, così che sotto tale profilo non vi è rischio del verificarsi di discriminazione in senso opposto a quella qui denunciata.
Neppure può sostenersi che la professionalità del personale ATA a termine sia diversa e non comparabile con quella del personale tecnico e amministrativo di ruolo, che, salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione – nella specie, come si è detto, assenti - svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione. Come dimostrato dalla contrattazione collettiva, che non ha mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto, e dalla stessa normazione primaria, che riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, ossia per il periodo in cui solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche, la professionalità del personale ATA non risulta influenzata dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni.
Deve concludersi, dunque, che l'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994, nella parte in cui limita la Part valorizzazione del servizio preruolo del personale ai fini della ricostruzione di carriera, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE. La norma di diritto interno in contrasto con la direttiva va disapplicata, con conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivamente prestato.
Conclusivamente, in applicazione dei principi su richiamati i periodi di servizio svolto prima dell'assunzione, come sopra precisati, dovranno essere riconosciuti alla ricorrente come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che ai fini economici.
2.
A detto riconoscimento non osta l'eccezione di prescrizione del diritto alla ricostruzione di carriera, opposta dal . CP_1
Proprio in tema di ricostruzione di carriera dei docenti e progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio, la giurisprudenza di legittimità ha affermato (Cass. n. 2232/2020) che costituisce principio generale, seppure dettato con riferimento al rapporto di lavoro privato, che non può non valere, dopo la contrattualizzazione, anche per l'impiego pubblico e quindi per il lavoro scolastico, quello secondo cui:
- l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli pagina 6 di 10 scatti di anzianità (cfr. Cass., Sez. Un., 28 luglio 1986, n. 4812 cui adde, ex plurimis, Cass. 19 gennaio 1990, n. 281; Cass. 8 gennaio 1991, n. 71; Cass. 19 gennaio 1999, n. 477; Cass. 23 maggio 2003, n. 8228; Cass. 22 agosto 2003, n. 12354; Cass. 1 settembre 2003, n. 12756; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4076; Cass. 12 maggio 2004, n. 9060; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893; Cass. 21 luglio 2009, n. 16958; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893);
- essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (v. le citate Cass., Sez. Un., n. 4812/1986, Cass. n. 281/1999, Cass. n. 477/1999 e Cass. n. 12756/2003 nonché la più recente Cass. 26 aprile 2018, n. 10131).
Ne discende che il diritto al riconoscimento in sé dell'anzianità di servizio è insuscettibile di un'autonoma prescrizione, distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che "non esiste... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio" - cfr. Cass. 27 maggio 1986, n. 3559).
La suddetta pronuncia (n. 2232/2020) ha altresì esplicitato, con argomenti del tutto condivisibili, che conseguentemente il diritto, in particolare, alla progressione economica (e dunque alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'intera anzianità di servizio pre ruolo), “sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento egli scatti successivi che <<debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto>> (cfr. Cass. 22 agosto 1991, n. 9022; Cass. 5 gennaio 1993, n. 36; Cass. 24 settembre 1996, n. 8430; Cass. n. 4076/2004 cit.; Cass. n. 15893/2007 cit.; Cass. n. 16958/2009 cit.) … l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numerò di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione …. in particolare il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma e si estingue se non viene fatto valere entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ., ma poiché l'anzianità di servizio può essere sempre fatta valere, se il lavoratore, prescrittosi il diritto ad una differenza retributiva maturata prima del quinquennio, agisca per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato corrisposto … di riflesso il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità, la prescrizione
pagina 7 di 10 quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti”.
La domanda in esame va pertanto accolta e il resistente va condannato a CP_1 provvedere alla ricostruzione della carriera della ricorrente, valorizzando l'integrale periodo di servizio dalla stessa prestato con i contratti a tempo determinato prima della immissione in ruolo ed attribuendole, pertanto, con decorrenza ex tunc, il corretto ed esatto grado di anzianità dovuta ai fini economici e giuridici.
3.
Va invece accolta l'eccezione di prescrizione del diritto alla corresponsione delle differenze retributive ricollegabili al riconoscimento del servizio preruolo tempestivamente sollevata dal . Controparte_1
Sul punto va evidenziato che il termine di prescrizione - pacificamente quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, n. 4) c.c., essendo azionato il diritto al pagamento di differenze retributive - decorre sia in pendenza dei diversi contratti di lavoro a termine, sia durante gli eventuali intervalli tra un contratto e l'altro (cfr. Cass., SS. UU., 575/2003, secondo cui: “nel caso che tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi, di cui agli artt. 2948, n. 4 2955, n. 2, e2956, n. 1 c.c., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo - ai fini della decorrenza della prescrizione - i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 c.c., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest'ultime norme espressamente previste”).
Parte ricorrente, d'altra parte, non ha svolto difese in merito all'eccezione, alla quale ha anzi aderito, riducendo, come si dirà poco oltre, la propria domanda alle sole differenze retributive non prescritte.
4.
Quanto al computo dell'anno 2013, con recente sentenza (Cass., n. 13618/2025) la Suprema Corte ha ricostruito la lettura dell'art. 9, comma 23, d.l. n. 78/2010, escludendo che l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
In particolare, si legge nella pronuncia suddetta che “La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, pagina 8 di 10 l'individuazione delle posizioni eccedentarie. (…). L'annualità del 2013 concorre (…) a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. (…).
3. In via conclusiva poiché la domanda proposta dalla (…) si riferiva (…) al riconoscimento a fini giuridici dell'anzianità maturata ed alla condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive derivate dal mancato riconoscimento dell'annualità del 2013, la causa (…) può essere decisa nel merito (…) con il solo rigetto della domanda di pagamento delle differenze retributive maturate.”.
Considerato che le doglianze della ricorrente sul punto concernono esclusivamente il mancato computo dell'annualità del 2013 ai fini della progressione nelle fasce stipendiali (e non il mancato computo a fini giuridici, ad altri effetti), la relativa domanda deve essere rigettata.
5.
Con riferimento alle differenze retributive conseguenti alla differente ricostruzione della carriera per il computo del servizio pre ruolo, parte ricorrente ha aderito ai conteggi (subordinatamente) proposti dal tenuto conto della prescrizione maturata ed CP_1 escludendo la considerazione dell'anno 2013, per cui il credito spettante a tale titolo è da quantificarsi in € 447,74.
Su tale somma spettano altresì alla ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e precisamente - in ossequio all'assetto normativo introdotto dagli artt. 16, comma 6 della legge 312/1991 e art. 22, comma 36 della legge 724/1994, che non consente il cumulo tra tali due voci sulle somme liquidate a titolo di differenze retributive - gli interessi al tasso legale e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria.
6.
Le spese di lite possono essere compensate al 25 %, tenuto conto della parziale infondatezza delle domande proposte (computo dell'anno 2013). Secondo il principio della soccombenza, spetta alla ricorrente la refusione della residua frazione del 75 %, liquidato - tenendo conto della natura seriale della controversia nonché dell'ormai consolidato orientamento del Tribunale sulle questioni esaminate, e già computata la compensazione – in € 386,25 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, iva e cpa come per legge e oltre rimborso del CU.
Va disposta la distrazione in favore dei difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda eccezione, conclusione e difesa disattesa, nel procedimento rubricato al n. 1062/2024:
pagina 9 di 10 1) in accoglimento della relativa domanda, dichiara il diritto di al Parte_1 riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, del servizio a tempo determinato prestato in qualità di personale A.T.A. prima dell'immissione in ruolo;
per l'effetto,
2) condanna il resistente a collocare la ricorrente nella posizione stipendiale dalla CP_1 stessa maturata in relazione all'intero servizio pre ruolo e di ruolo prestato;
3) dichiara prescritte le differenze retributive maturate anteriormente al quinquennio precedente l'iscrizione al ruolo del ricorso (4.10.2024);
4) rigetta la domanda volta al riconoscimento dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche della ricorrente;
5) condanna il resistente a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive CP_1 non prescritte, quantificate in € 447,74 oltre interessi legali dalla maturazione al saldo e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria;
6) compensa le spese per il 25 % e condanna il convenuto al pagamento in favore CP_1 della parte ricorrente della residua frazione del 75 % delle spese di lite, liquidate in complessivi € 386,25 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, iva e cpa come per legge e oltre rimborso del CU, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Novara, 18 settembre 2025
Il Giudice dott. Annalisa Boido
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