Art. 2.
La presente legge entrera' in vigore alla data dello scambio delle ratifiche degli Atti di cui all'articolo precedente.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 1930 - Anno VIII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Grandi - De Bono
Rocco - Mosconi - Bottai.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
La presente legge entrera' in vigore alla data dello scambio delle ratifiche degli Atti di cui all'articolo precedente.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 1930 - Anno VIII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Grandi - De Bono
Rocco - Mosconi - Bottai.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.