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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/12/2025, n. 2518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2518 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al n.7205 del 2024 del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
(C.F.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1 (NA), il 20.08.1968, ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Giulio Pepe, presso il cui studio, in Castellammare di Stabia (NA), al Viale Puglia, n. 15, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO in p.l.r.p.t. (partita iva ), con sede legale in Portici (Na) alla via CP_1 P.IVA_1 Diaz n. 19, rappresentata e difesa, come da procura in calce alla memoria dall'avv. Aldo Favarolo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Portici (Na), al Corso Garibaldi, n. 159
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 16.12.2024, l'istante in epigrafe adiva questo Tribunale, impugnando il licenziamento per giusta causa, irrogatogli dalla parte convenuta, per illegittima fruizione dei permessi ex lege 104 del 1992 e chiedendo la reintegra o le necessarie statuizioni, come da conclusioni rassegnate nel ricorso. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società convenuta, deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con ogni conseguenza di legge. Ammessa ed espletata la prova testimoniale, all'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
**********
Preliminarmente, appare opportuno ricostruire l'antefatto storico all'origine della lite. Con comunicazione di contestazione disciplinare, a mezzo raccomandata a/r, consegnata il 28.05.2024, è stato ascritto al ricorrente di aver utilizzato in modo improprio i permessi ex lege n.104/1992, richiesti per l'assistenza familiare della madre, ES : “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e dell'art.
[...]
225 e ss. C.C.N.L. Commercio e Terziario applicato, Le contestiamo quanto di seguito dettagliatamente specificato. In via preliminare a seguito di approfondite indagini è emerso che nei giorni 08.02.2024, 16.02.2024, 23.02.2024, 02.03.2024, 08.03.2024, 04.04.2024 e
1 10.04.2024 ha fatto un utilizzo improprio dei permessi 104/92 richiesti alla scrivente per assistenza familiare (sig.ra – madre) al fine di essere esonerato dal Testimone_1 turno di lavoro assegnato. Più precisamente: 1) In data 08.02.2024 non ha mai raggiunto l'abitazione di Sua madre. Lo si è visto in compagnia di una donna recarsi con la propria automobile in via Petraro per recuperare altra donna e rientrare tutti presso la Sua abitazione sita in Castellammare alla via Alfredo Cottrau n. 39; 2) In data 16.02.2024 non ha mai raggiunto l'abitazione di Sua madre;
3) In data 23.02.2024 non ha mai raggiunto l'abitazione di Sua madre. Lo si è visto in compagnia di una donna recarsi con la propria automobile in via Petraro per recuperare altra donna e rientrare tutti presso la Sua abitazione sita in Castellammare alla via Alfredo Cottrau n. 39;
4) In data 02.03.2024 non ha mai raggiunto l'abitazione di Sua madre;
5) In data 08.03.2024 alle 9:30 si recava prima all'Asl Napoli Sud Distretto Sanitario n. 53 per uscire dopo dieci minuti. Si fermava al caseificio Cavaliere Antonino per delle compere e alle 10:00 faceva ingresso presso l'abitazione di Sua madre. Si tratteneva 15 minuti e poi andava via. Il pomeriggio l'ha trascorso con la propria moglie in giro, prima al Bar Di Capua, poi Panificio Ruocco e poi nel negozio Frutta e verdura da per poi far CP_2 rientro presso la Sua abitazione sita in Castellammare alla via Alfredo Cottrau n. 39.
6) In data 04.04.2024 accompagnava Sua moglie presso un laboratorio di analisi (Sua moglie entrava nel centro analisi e Lei si intratteneva in auto). Uscita dal centro analisi, si recava con Sua moglie presso un supermercato per poi far rientro a casa con Sua moglie, verso le 10:05. Poco dopo riusciva da solo, comprava dei generi alimentari ed alle 11:00 si recava presso l'abitazione di Sua madre dove si intratteneva solo per venti minuti. Uscito dall'abitazione di Sua madre si diresse presso la Sua abitazione sita in Castellammare alla via Alfredo Cottrau n. 39, senza più uscire;
7) In data 10.04.2024 alle 9:15 in compagnia di sua moglie scaricava la macchina portando la spesa nella Sua abitazione. Vi usciva alle 10:05 circa in compagnia di un ragazzo e si diresse con la macchina in un ferramenta per duplicare delle chiavi per poi far rientro nella Sua abitazione per accompagnare il ragazzo. Ripartì nuovamente con l'auto e si diresse alle 12:10 presso l'abitazione di Sua madre dalla quale lo si è visto uscire alle 13:00. Tutto sopra rappresentato, costituirebbe Sua violazione dei principi di buona fede e correttezza ex art. 1175 e 1375 c.c. e destinata a minare irreparabilmente il vincolo fiduciario che tra datore di lavoro e lavoratore è posto alla base di qualsiasi rapporto di lavoro, nonché rappresenterebbe un eventuale illecito anche in sede penale. In considerazione di quanto sopra esposto ed al fine di chiarire la Sua posizione, la invitiamo ai sensi e per gli effetti della legge 20 maggio n. 300, a presentare le Sue osservazioni scritte in merito all'addebito che Le si contesta entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla ricezione della presente. Altresì, qualora lo ritenesse opportuno, oltre alle osservazioni scritte, l'azienda è disponibile per una audizione orale sulla questione sopra esposta. In attesa di leggere le Sue osservazioni o decorso inutilmente il termine per presentarle, ci riserviamo ogni ulteriore valutazione e decisione di ordine disciplinare nei Suoi confronti. A fronte della predetta contestazione, il ricorrente, per il tramite della propria organizzazione sindacale, forniva riscontro con missiva del 30.05.2024, con la quale chiedeva l'audizione personale. Il ricorrente, in ogni caso, contestava ogni addebito: “per il giorno 08.02.2024 preciso quanto segue: dopo aver trascorso la notte a casa di mia madre sono uscito alle 07:30 da casa di mia madre e mi sono recato a casa mia per fare una doccia e cambiarmi.
2 In seguito mi sono recato con la mia auto presso l'abitazione di mia madre dove abita anche la sig.ra e con la stessa siamo andati a prendere i pannoloni per mia Persona_1 madre presso il Centro anziani EVER GREEN di via Petraro in Castellammare di Stabia. Ho prima riaccompagnato mia moglie a casa e poi ho portato i pannolini e la sig.ra Per_1 da mia madre, senza salirvi, per poi andare via e rientrare a casa. 2) Per il giorno 16.02.2024 al momento non sono in grado di ricordare cosa ho fatto a titolo assistenziale.
3) Per il giorno 23.02.2024 al momento non sono in grado di ricordare cosa ho fatto a titolo assistenziale ribadendo che il mio apporto a mia madre è costituito fondamentalmente da adempimenti che faccio al di fuori della casa in quanto non presto assistenza diretta in quanto è autosufficiente per le primarie necessità all'interno dell'appartamento e non pensavo di dover annotare anche gli adempimenti o le commissioni che per lei andavo a fare. 4) Per il giorno 02.03.2024 al momento non sono in grado di ricordare cosa ho fatto a titolo assistenziale ribadendo che il mio apporto a mia madre è costituito fondamentalmente da adempimenti che faccio al di fuori della casa in quanto non presto assistenza diretta in quanto è autosufficiente per le primarie necessità all'interno dell'appartamento e non pensavo di dover annotare anche gli adempimenti o le commissioni che per lei andavo a fare. 5) Per il giorno 08.03.2024 mi sono recato presso l'Asl Napoli Sud Distretto Sanitario n. 53 al fine di farmi prescrivere il pannolone e nominare il nuovo medico di base. Poi mi recavo al Caseificio per comprare della mozzarella per portarla a mia madre. Non ricordo quanto tempo mi sono intrattenuto da mia madre. Preciso che per l'8.3.24 non avevo il doppio turno. In ogni caso anche nel pomeriggio sono sceso nel fare delle commissioni per mia madre compreso l'acquisto del pane e della frutta. Non ricordo di essere mai stato al bar Di Capua. 6) Per il giorno
04.04.2024 confermo quanto indicato nella contestazione disciplinare notificata. 7) Per il giorno 10.04.2024 confermo quanto indicato nella contestazione disciplinare notificata precisando che ho provveduto personalmente a sostituire la serratura. Contesto ogni addebito. Ho da sempre rispettato gli orari e i turni di lavoro mettendo la mia forza lavoro a disposizione dell'azienda. All'esito, la società intimava il licenziamento per giusta causa, con missiva del 26.06.2024, consegnata a mezzo raccomandata a/r. il successivo 28.06.2024.
Ciò premesso in punto di fatto, nel valutare la legittimità della sanzione disciplinare irrogata al lavoratore, risponde ad un corretto metodo d'indagine procedere, nei limiti delle allegazioni delle parti, anzitutto all'accertamento dell'osservanza, da parte del datore di lavoro, degli oneri posti a suo carico dalla disciplina contrattuale e, solo successivamente, ove tale accertamento abbia avuto esito positivo, acclarare la veridicità e fondatezza degli addebiti contestati e, quindi, la proporzionalità della sanzione alla gravità dell'infrazione. Ebbene, procedendo nel dovuto ordine logico imposto dalla disamina del ricorso introduttivo, in primo luogo, deve essere scrutinata la doglianza relativa alla intempestività della contestazione disciplinare.
Come affermato con giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, in materia di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione integra elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro in quanto, per la funzione di garanzia che assolve, l'interesse del datore di lavoro all'acquisizione di ulteriori elementi a conforto della colpevolezza del lavoratore non può pregiudicare il diritto di quest'ultimo ad una pronta ed effettiva difesa, sicché, ove la contestazione sia tardiva, resta precluso l'esercizio del potere e la sanzione irrogata è invalida (Cass., n. 2902 del 2015, n.19115 del 2013 e da ultimo, Cass. 281 del 12.1.2016) Il principio dell'immediatezza della contestazione mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività, così da consentirgli il pronto
3 allestimento del materiale difensivo per poter contrastare più efficacemente il contenuto degli addebiti, e, dall'altro, nel caso di ritardo della contestazione, a tutelare il legittimo affidamento del prestatore - in relazione al carattere facoltativo dell'esercizio del potere disciplinare, nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi in conformità ai canoni della buona fede - sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile (Cass., n. 13167 del 2009). Come più volte pure ha avuto occasione di affermare la giurisprudenza della Suprema Corte, il criterio dell'immediatezza va inteso in senso relativo, poiché si deve tener conto delle ragioni che possono far ritardare la contestazione, tra cui il tempo necessario per l'espletamento delle indagini dirette all'accertamento dei fatti, la complessità dell'organizzazione aziendale, e la valutazione in proposito compiuta dal giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e privi di vizi logici. Nella specie, l'indagine portata avanti dalla riguardava un numero più CP_1 elevato di lavoratori. Contr Infatti, con pec del 20.05.2024, la società investigativa inviava alla n. 3 rapporti investigativi di n. 3 lavoratori. L'azienda, proprio al fine di meglio accertare il comportamento posto in essere dal ricorrente, ha inteso porre sotto indagine investigativa più giorni nei quali egli aveva chiesto di fruire dei permessi. Ciò posto, tenuto conto della consegna del report investigativo, l'azione disciplinare risulta tempestiva, essendo stata avviata in data 28.5.2024. Inoltre, legittimo è il controllo esercitato da parte del datore di lavoro a mezzo di agenzia investigativa privata, in quanto avente ad oggetto non l'adempimento della prestazione lavorativa ma l'accertamento di atti illeciti, quali l'abuso dei permessi retribuiti (cfr. sentenza Cass. sez. lav., 30/01/2025, n.2157). Tanto premesso, va evidenziato che è stato contestato al ricorrente di aver utilizzato, in modo improprio, i permessi riconosciuti dalla L. n. 104/1992, nelle giornate innanzi indicate. In punto di diritto, va rilevato che l'utilizzo dei permessi di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992 in attività diverse dall'assistenza al familiare disabile, tali da violare le finalità per le quali il beneficio è concesso e da far venir meno il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al soggetto in condizione di handicap, è comportamento idoneo a fondare il licenziamento per giusta causa ed accertabile dal datore, anche attraverso agenzie investigative, cui può essere demandato il compito di verifica di condotte del prestatore fraudolente o integranti ipotesi di reato (cfr. Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 2157 del 30/01/2025). Invero, può costituire giusta causa di licenziamento l'utilizzo, da parte del lavoratore, di permessi ex lege n. 104 del 1992 in attività diverse dall'assistenza al familiare disabile, con violazione della finalità per la quale il beneficio è concesso (Cass. n. 4984 del 2014; Cass. n. 8784 del 2015; Cass. n. 5574 del 2016; Cass. n. 9749 de1 2016; più di recente: Cass. n. 23891 del 2018; Cass. n. 8310 del 2019; Cass. n. 21529 del 2019); in coerenza con la ratio del beneficio, l'assenza dal lavoro per la fruizione del permesso deve porsi in relazione diretta con l'esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l'assistenza al disabile;
tanto meno la norma consente di utilizzare il permesso per esigenze diverse da quelle proprie della funzione cui la norma è preordinata: il beneficio comporta un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro, giustificabile solo in presenza di esigenze riconosciute dal legislatore (e dalla coscienza sociale) come meritevoli di superiore tutela;
ove il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile difetti non può riconoscersi un uso del diritto coerente con la sua funzione e,
4 dunque, si è in presenza di un uso improprio, ovvero di un abuso del diritto (cfr. Cass. n. 17968 del 2016), o, secondo altra prospettiva, di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro (che sopporta modifiche organizzative per esigenze di ordine generale) che dell'Ente assicurativo (v. Cass. n. 9217 del 2016). La stessa Cass. n. 7306 del 2023 chiarisce come sia “elemento essenziale della fattispecie di cui all'art. 33, comma 3 cit., l'esistenza di un diretto e rigoroso nesso causale tra la fruizione del permesso e l'assistenza alla persona disabile, da intendere, come chiarito dalla Suprema Corte, non in senso così rigido da imporre al lavoratore il sacrificio, in correlazione col permesso, delle proprie esigenze personali o familiari in senso lato, ma piuttosto quale chiara ed inequivoca funzionalizzazione del tempo liberato dall'obbligo della prestazione di lavoro alla preminente soddisfazione dei bisogni della persona disabile. Ciò senza automatismi o rigide misurazioni dei segmenti temporali dedicati all'assistenza in relazione all'orario di lavoro, purché risulti non solo non tradita (secondo forme di abuso del diritto) ma ampiamente soddisfatta la finalità del beneficio che l'ordinamento riconosce al lavoratore in funzione della prestazione di assistenza e in attuazione dei superiori valori di solidarietà.£ Occorre, pertanto, valutare se la fruizione dei permessi possa dirsi in concreto realizzata in funzione della preminente esigenza di tutela delle persone affette da disabilità grave, pur nella salvaguardia di una residua conciliazione con le altre incombenze personali e familiari, che caratterizzano la vita quotidiana di ogni individuo. Va, inoltre, evidenziato che l'art. 5 della legge n. 604/1966, in materia di licenziamenti individuali pone testualmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo dell'atto di recesso, non deflettendo dalla regola generale di cui all'art. 2697 c.c. (cfr. Corte di Cassazione, sentenze nn. 13188/2003; 9590/2001). Ciò premesso, passando ad esaminare la fattispecie in esame, si rileva che in data 24.05.2024, la società con contestazione disciplinare (all. n. 3) comunicava al CP_1 lavoratore, che nei giorni 08.02.2024, 16.02.2024, 23.02.2024, 02.03.2024, 08.03.2024, 04.04.2024 e 10.04.2024, periodo in cui aveva comunicato all'azienda la Parte_2 nel prestare l'attività lavorativa, per assistenza familiare alla madre, , Testimone_1 aveva fatto un utilizzo improprio dei permessi ex lege 104/92, come da report investigativo e rilievo fotografico, versato in atti e nei termini innanzi riprodotti nella lettera di contestazione. Il ricorrente, liberamente interrogato nel corso del giudizio, ha dichiarato: con riferimento ai fatti addebitati, mi riporto alle difese in atti e preciso che il giorno 8.2.2024 sono andato a casa di mia madre, la sera, verso le 20, 20/15 e sono stato con lei tutta la notte fino alle 7.15 del mattino successivo;
poi sono andato a casa mia. Per i giorni 16.2.2024, 23.2.2024, 2.3.2024, 8.3.2024,4.4.2024 e 10.4.2024 nulla ricordo, atteso che è decorso oltre un anno. Io per mia madre mi occupavo di fare la spesa e stavo con lei per farle compagnia. Mia madre vive con mio fratello, in Castellammare di Sabia, alla Via Ponte Persico, 51; mio fratello, che vive con lei, è malato di cuore e non può assisterla. Ho una sorella, che abita vicino a mia madre, circa 15 minuti a piedi, ma anche lei non può assisterla. Non ho niente da aggiungere. Io sono l'unica persona che si occupa di mia madre. L' indagine investigativa ha riguardato le intere giornate lavorative, in cui il ricorrente aveva chiesto di fruire dei permessi. Nel caso di specie, per ben 4 giornate, in cui il ricorrente aveva chiesto la fruizione dei permessi ex lege 104 per l'assistenza alla madre, è stato contestato di non aver mai
5 raggiunto l'abitazione della stessa e, dunque, di non aver prestato assistenza diretta e di non aver, comunque, compiuto attività riconducibili all'assistenza indiretta. In relazione, invece, alle giornate 8.03.2024, 4.04.2024 e 10.04.2024, emerge dalla stessa indagine ispettiva e dalla lettera di contestazione che in tali giornate il ricorrente si è recato a casa della madre;
pertanto, in relazione a tali giornate non risulta essere stato provato il venir meno del nesso di strumentalità del permesso con l'esigenza di assistenza del disabile.
Ciò posto, per quanto concerne, invece, le giornate dell' 8.2.2024, del 16.2.2024, del 23.2.2024 e del 2.3.2024, va rilevato che lo stesso ricorrente ha dichiarato, ad eccezione della giornata dell' 8.2.2024, di non ricordare cosa aveva fatto per l'assistenza alla madre, salvo dedurre in generale “di essersi occupato del ritiro pannoloni, per la madre ovviamente, presso il Centro anziani EVER GREEN;
di essersi recato all'Asl Napoli Sud Distretto Sanitario n. 53 per la prescrizione dei pannoloni e per la nomina del nuovo medico di base;
di essersi recato in vari esercizi commerciali per l'acquisto di generi alimentari ovvero di ferramenta, il tutto, ovviamente, nell'interesse della madre”. Ebbene, il ricorrente nelle giornate dell'8.2.2024 era autorizzato ad assentarsi dal lavoro dalle 9.30 alle 14.30, il giorno 16.2.2024 dalle ore 15 alle ore 21, nella data del 23.2.2024 dalle 9 alle 15 e nella giornata del 2.3.2024 dalle 15 alle 21. L'indagine investigativa ha riguardato le ore in cui il ricorrente era chiamato ad effettuare i turni di lavoro ed è stata eseguita con il piantonamento sia dell'abitazione del ricorrente che della madre;
il ricorrente, peraltro, negli spostamenti è stato seguito, come emerso dall'audizione degli investigatori in atti. Ebbene, con riferimento alla sola giornata dell'8.2.2024, come riferito, peraltro, nella immediatezza della contestazione dallo stesso ricorrente, egli ha dichiarato di essere stato a dormire dalla madre la sera prima e di essere andato via alle 7.30 del mattino e di essere andato a casa sua, ma di essere, poi, ritornato a casa della madre, per prendere la signora e andare a ritirare i pannoloni, per portarli, poi, dalla madre (cfr. verbale di Per_1 audizione orale). Escusso in sede giudiziale, il ricorrente ha modificato parzialmente la sua versione, con riferimento alla giornata dell'8.2.2024: preciso che il giorno 8.2.2024 sono andato a casa di mia madre, la sera, verso le 20, 20/15 e sono stato con lei tutta la notte fino alle 7.15 del mattino successivo;
poi sono andato a casa mia. Nella dichiarazione resa in giudizio, il ricorrente non ha fatto alcun riferimento a quanto dichiarato in precedenza, ovvero l'essersi recato nuovamente nella mattinata dell'8.2.2024, a casa della madre, per prendere la signora come dichiarato Persona_1 in sede di audizione, come da dichiarazione, innanzi riprodotta. A fronte di tale discrasia, il Tribunale, ha nuovamente sottoposto ad interrogatorio il ricorrente (cfr. verbale di udienza del 13.11.2025) ed il ricorrente, sempre con riguardo alla giornata dell'8.2.2024, ha dichiarato: come ho già detto la notte a cavallo del 7.2/8.2.2024 ho dormito da mia madre, la mattina sono uscito intorno alle 7.15 da casa di mia madre e sono andato a casa mia, poi, sono ritornato a casa di mia madre, non ricordo l'ora, era sempre di mattina;
sono entrato da mia madre, lei mi ha dato i soldi e sono uscito a fare la spesa, vero le 10/10.15, se ben ricordo;
verso le 12 sono ritornato nuovamente da lei e sono andato via da casa di mia madre alle ore 12.30/12.45 circa, fornendo una ulteriore versione dei fatti, distinta sia da quella resa in fase giudiziale, che da quella resa nel corso dell'audizione, precedente al giudizio in esame. Sempre con riferimento alla giornata dell'8.2.2024, il fratello del ricorrente, escusso in atti, ha riferito: Ho molta memoria e ricordo che il 07/02/2024 mio fratello ha dormito a casa nel letto di mamma ed il giorno dopo, al mattino, è andato a casa sua per fare una
6 doccia e poi è ritornato da nostra madre;
è venuto a prendere la sig.ra , che abita Per_1 nel nostro palazzo, e con lei è andata a prendere i pannoloni a mia mamma alla ASL. Successivamente, il Tribunale, in data 13.11.2025, ha escusso nuovamente il teste, il quale ha precisato “dichiaro che mio fratello l'8.2.2024, dopo essere andato via da casa di mamma intorno alle ore 10.30/11.00, è tornato nuovamente a casa di mamma alle ore 12/12.30 circa e si è trattenuto fino alle 12.45 circa e a quest' ora è uscito con la signora
, che abita nel nostro palazzo, per andare a prendere i pannoloni a mia madre ed è Per_1 tornato a portarli a mia madre, intorno alle 13 circa. Alle 13 circa, quindi, è salito a casa di mamma ed è stato 10 minuti e poi è andato via. Ebbene, l'indagine investigativa ha riguardato l'orario dalle 9.30 alle 14.30 e nel predetto arco temporale, il ricorrente non è stato visto andare dalla madre. Tali risultanze pongono in dubbio la credibilità della deposizione del fratello del ricorrente, atteso che gli investigatori hanno accertato che nella predetta giornata il ricorrente non si era recato a casa della madre. Ad avviso del Tribunale, vi è un ulteriore elemento che mina la attendibilità del teste. Invero, il fratello del ricorrente, escusso all' udienza del 20.3.2025, con riferimento alla giornata del 23.2.2024, ha riferito: Il 23/02/2024 mio fratello è venuto a casa di mamma verso le 10/10.30 e si è trattenuto circa 2 ore per fare dei servizi in casa a mia madre e poi è andato via. Di tanto ho ricordo, perché ho molta memoria. Ebbene, nella predetta giornata, come risultante dal report e come emerso dalle dichiarazioni degli investigatori raccolte in atti, l'osservazione ha riguardato certamente la durata del turno, ovvero dalle 9 alle 15 ed il ricorrente non ha mai raggiunto la abitazione della madre. Pertanto, alla stregua delle risultanze investigative si appalesa la inattendibilità del teste. Ebbene, con riferimento a quattro giornate, il ricorrente, non solo nella immediatezza dei fatti non ha saputo indicare, eccetto che per la giornata dell'8.2.2024, in che modo abbia prestato assistenza alla madre, ma non ha fornito, tenuto conto della inattendibilità del teste escusso, alcun elemento volto a confutare le incontrovertibili risultanze del report investigativo. Ciò premesso, tenuto conto delle risultanze investigative, confortate anche dall' audizione degli investigatori, almeno per 4 giornate, per cui il ricorrente aveva richiesto la fruizione dei permessi ex lege 104 per l'assistenza alla madre, il Nastro non si è recato nella abitazione della stessa e, pertanto, alcuna assistenza diretta ha prestato;
né è emerso che abbia compiuto attività, comunque, riconducili all' assistenza indiretta, essendo stato visto solo “in compagnia di una donna recarsi con la propria automobile in via Petraro per recuperare altra donna e rientrare tutti presso la Sua abitazione sita in Castellammare alla via Alfredo Cottrau n. 39”. Ebbene, se è vero che l'assistenza che legittima il beneficio in favore del lavoratore, pur non potendo intendersi esclusiva al punto da impedire a chi la offre di dedicare spazi temporali adeguati alle personali esigenze di vita, tuttavia, essa deve, comunque, garantire al familiare disabile in situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della L. n. 104 del 1992 un intervento assistenziale di carattere permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione;
pertanto, ove venga a mancare, come nella ipotesi in esame, del tutto il nesso causale tra assenza dal lavoro e assistenza al disabile, si è in presenza di un uso improprio o di un abuso del diritto ovvero di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede .” (cfr. Cass., n. 11999/2024 del 3.5.2024 - cfr, anche Cass. n. 1343/2024).
7 Inoltre, se è vero che bisogna tenere presente che il concetto di assistenza non va inteso come vicinanza continuativa e ininterrotta alla persona disabile, essendo evidente che la cura di un congiunto affetto da menomazioni psico-fisiche, non in grado di provvedere alle esigenze fondamentali di vita, spesso richiede interventi diversificati come fare la spesa, compiere acquisti, sbrigare incombenze, funzionali alla cura e all'assistenza di una persona disabile, non implicanti la vicinanza allo stesso (cfr. Corte di Cassazione, sentenze nn. 1394/2020, 23891/2018), l'abuso, quindi, va a configurarsi, come nella ipotesi in esame, quando il lavoratore utilizzi i permessi per fini diversi dall'assistenza, da intendere in senso ampio, in favore del familiare (cfr. in senso conforme Corte di Cassazione sentenze nn. 26417/2024;12679/2024; 6468/2024; 25290/2022; 1394/2020; 21529/2019; 30676/2018; 23891/2018; 29062/2017; 17968/2016; 9217/2016; 8784/2015), atteso che l'interesse primario cui è preposta la Legge n. 104/1992 è quello di assicurare, in via prioritaria, la continuità nelle cure e nell'assistenza al disabile, che si realizzano in ambito familiare, attraverso una serie di benefici a favore delle persone che se ne prendono cura, pur dovendosi scongiurare utilizzi fraudolenti della normativa (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 20243/2020). Nella ipotesi in esame, tenuto conto delle risultanze investigative è stato accertato che non è stata prestata da parte del ricorrente alcuna assistenza (sicuramente per ben 4 giornate, in cui aveva chiesto di fruire dei permessi ex lege 104 del 1992) né diretta né indiretta alla madre;
il ricorrente, peraltro, non ha confutato efficacemente le risultanze del report, non avendo nemmeno compiutamente dedotto in cosa si sarebbe sostanziata l'assistenza e, in ogni caso, non avendo fornito alcun riscontro al riguardo, idoneo a superare le indagini investigative. Pertanto, alla stregua delle considerazioni di cui innanzi, il ricorso deve essere rigettato. La natura della controversia che incide significativamente su beni ed interessi costituzionalmente tutelati, nonché la peculiarità della fattispecie portata all'attenzione del Tribunale, giustificano, ampiamente, anche alla luce del novellato art. 92 comma 2, c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese. Si comunichi. Torre Annunziata, 21.12.2025
Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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