TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/12/2025, n. 3579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3579 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
VERBALE DI UDIENZA DEL 03/12/2025
All'udienza del 03/12/2025 dinanzi al giudice dott. HE GR, nessuno
è comparso sino alle ore 18:30.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del giudice dott. HE
GR, provvedendo all'esito dell'udienza del 03/12/2025, pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 3000329/2013 R.G. avente ad divisione di beni non caduti in successione proposta da
), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Angelo Daniele Taveri,
-parte attrice- contro
), rappresentato e difeso da avv. Controparte_1 C.F._2
Dimitry Conte,
-parte convenuta-
e
( , rappresentato e difeso da avv. Controparte_2 C.F._3
Domenico Bitonto,
-parte intervenuta- R.G. 30000329/2013
nonché
, , Controparte_3 Controparte_4 CP_5 [...]
, , , CP_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
, e CP_10 Controparte_11 CP_12 CP_13
,
[...]
-terzi chiamati contumaci-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- ha adito questo Tribunale per ottenere la Parte_1 divisione del patrimonio in comproprietà con il coniuge. Con vittoria di spese e competenze di lite (atto di citazione notificato il 21/05/2013).
1.2.- si è costituito in giudizio contestando le avverse Controparte_1 prospettazioni e domandando la divisione del patrimonio in comproprietà con la coniuge. Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario (comparsa di risposta depositata il
30/10/2013).
1.3.- In occasione dell'udienza del 15/09/2016, il giudice ha disposto l'integrazione, a cura della parte attrice, del contraddittorio nei confronti dei titolari dell'autorimessa individuata nel Catasto fabbricati del Comune di
Galatina al fg. 77, p.lla 550, sub 1. Alla successiva udienza del 16/03/2017, il giudice ha dichiarato la contumacia delle parti chiamate.
1.4.- è intervenuto in giudizio domandando: a) Controparte_2
l'accertamento delle proprie ragioni da creditore ipotecario sulla somma di denaro riferibile alla metà indivisa dell'appartamento in Galatina;
b) per l'effetto, l'attribuzione del ricavato di vendita sino al credito di € 35.000,00.
2 R.G. 30000329/2013
Con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario
(comparsa di costituzione depositata in data 08/01/2018).
1.5.- Con le note scritte del 06/11/2024, il procuratore costituito per la parte intervenuta ha dichiarato il decesso della parte Controparte_2 medesima.
Con provvedimento del 07/11/2024, il giudice preso atto del fatto interruttivo, ha dichiarato l'interruzione del processo.
1.4.- Con decreto del 25/11/2025, il giudice ha sollevato d'ufficio la questione dell'estinzione per mancata riassunzione e fissato udienza per la sua trattazione nel contraddittorio tra le parti.
In occasione dell'udienza del 03/12/2025 nessuno è comparso.
2.- Il processo si è estinto a norma dell'art. 305 c.p.c.
A norma dell'art. 300 co. 2 c.p.c., se la parte costituita a mezzo di procuratore muore o perde la capacità di stare in giudizio, il processo è interrotto dal momento in cui il procuratore costituito per la parte medesima dichiara in udienza il fatto interruttivo o lo comunica alla controparte con atto notificato.
Ove il processo non sia riassunto o proseguito nel termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, il processo si estingue, come previsto dall'art. 305
c.p.c.
Nel caso di specie, il termine di legge è decorso senza che alcuna parte abbia proceduto a proseguire o riassumere il giudizio.
3.- Ai sensi dell'art. 310 c.p.c. le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio n. 30000329/2013 R.G. introdotto con atto di citazione da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento di , disattesa ogni altra Controparte_1 Controparte_2 questione, così provvede:
1) DICHIARA l'estinzione del processo;
3 R.G. 30000329/2013
2) SPESE ex art. 310 c.p.c.
Lecce, 03/12/2025.
Il giudice
HE GR
4
All'udienza del 03/12/2025 dinanzi al giudice dott. HE GR, nessuno
è comparso sino alle ore 18:30.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del giudice dott. HE
GR, provvedendo all'esito dell'udienza del 03/12/2025, pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 3000329/2013 R.G. avente ad divisione di beni non caduti in successione proposta da
), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Angelo Daniele Taveri,
-parte attrice- contro
), rappresentato e difeso da avv. Controparte_1 C.F._2
Dimitry Conte,
-parte convenuta-
e
( , rappresentato e difeso da avv. Controparte_2 C.F._3
Domenico Bitonto,
-parte intervenuta- R.G. 30000329/2013
nonché
, , Controparte_3 Controparte_4 CP_5 [...]
, , , CP_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
, e CP_10 Controparte_11 CP_12 CP_13
,
[...]
-terzi chiamati contumaci-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- ha adito questo Tribunale per ottenere la Parte_1 divisione del patrimonio in comproprietà con il coniuge. Con vittoria di spese e competenze di lite (atto di citazione notificato il 21/05/2013).
1.2.- si è costituito in giudizio contestando le avverse Controparte_1 prospettazioni e domandando la divisione del patrimonio in comproprietà con la coniuge. Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario (comparsa di risposta depositata il
30/10/2013).
1.3.- In occasione dell'udienza del 15/09/2016, il giudice ha disposto l'integrazione, a cura della parte attrice, del contraddittorio nei confronti dei titolari dell'autorimessa individuata nel Catasto fabbricati del Comune di
Galatina al fg. 77, p.lla 550, sub 1. Alla successiva udienza del 16/03/2017, il giudice ha dichiarato la contumacia delle parti chiamate.
1.4.- è intervenuto in giudizio domandando: a) Controparte_2
l'accertamento delle proprie ragioni da creditore ipotecario sulla somma di denaro riferibile alla metà indivisa dell'appartamento in Galatina;
b) per l'effetto, l'attribuzione del ricavato di vendita sino al credito di € 35.000,00.
2 R.G. 30000329/2013
Con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario
(comparsa di costituzione depositata in data 08/01/2018).
1.5.- Con le note scritte del 06/11/2024, il procuratore costituito per la parte intervenuta ha dichiarato il decesso della parte Controparte_2 medesima.
Con provvedimento del 07/11/2024, il giudice preso atto del fatto interruttivo, ha dichiarato l'interruzione del processo.
1.4.- Con decreto del 25/11/2025, il giudice ha sollevato d'ufficio la questione dell'estinzione per mancata riassunzione e fissato udienza per la sua trattazione nel contraddittorio tra le parti.
In occasione dell'udienza del 03/12/2025 nessuno è comparso.
2.- Il processo si è estinto a norma dell'art. 305 c.p.c.
A norma dell'art. 300 co. 2 c.p.c., se la parte costituita a mezzo di procuratore muore o perde la capacità di stare in giudizio, il processo è interrotto dal momento in cui il procuratore costituito per la parte medesima dichiara in udienza il fatto interruttivo o lo comunica alla controparte con atto notificato.
Ove il processo non sia riassunto o proseguito nel termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, il processo si estingue, come previsto dall'art. 305
c.p.c.
Nel caso di specie, il termine di legge è decorso senza che alcuna parte abbia proceduto a proseguire o riassumere il giudizio.
3.- Ai sensi dell'art. 310 c.p.c. le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio n. 30000329/2013 R.G. introdotto con atto di citazione da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento di , disattesa ogni altra Controparte_1 Controparte_2 questione, così provvede:
1) DICHIARA l'estinzione del processo;
3 R.G. 30000329/2013
2) SPESE ex art. 310 c.p.c.
Lecce, 03/12/2025.
Il giudice
HE GR
4