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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/12/2025, n. 2498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2498 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa IS Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1533/2020 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1 ZATTONI DANIA e dell'avv.to CANTORE ALESSANDRA;
RICORRENTE contro (C.F. ; Controparte_1 C.F._2 RESISTENTE-CONTUMACE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 13.10.25
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17.3.20 ha chiesto la pronuncia Parte_1 della separazione dal coniuge, con il quale aveva Controparte_1 contratto matrimonio in data 13.03.1999 in Ardea (RM), precisando che dal matrimonio erano nati tre figli nata ad [...] il [...], Per_1 Per_2 nata ad [...] il [...] e nato ad [...] il [...], CP_2 deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati, tanto che il marito da 4 anni si era allontanato da casa. Parte ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocazione presso di sè, l'assegnazione della casa coniugale, la previsione di modalità di visita padre-figlio, l'attribuzione di un assegno di euro 250,00 a titolo di contributo dell'altro genitore al mantenimento del figlio minore, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute per la prole. All'udienza del 16.7.20 è comparsa solo la parte ricorrente, che ha chiesto un assegno anche per il proprio mantenimento;
non potendo essere esperito il tentativo di conciliazione, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha disposto l'affidamento condiviso del figlio minore, collocato presso la madre cui ha assegnato la casa coniugale;
ha stabilito le modalità di frequentazione del figlio con il genitore non collocatario ed ha determinato in € 400,00 mensili l'assegno da versarsi da parte del marito alla moglie a titolo di contributo al mantenimento della stessa ed in € 800,00 l'assegno da corrispondersi alla medesima a titolo di contributo al mantenimento del figlio, entro i primi cinque giorni di ogni mese e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole;
ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c. Con memoria integrativa del 14.11.20 parte ricorrente ha chiesto anche un assegno per il proprio mantenimento;
rimessa la causa al Collegio per la decisione, con ordinanza del 5.1.22 il Collegio ha rimesso la causa sul ruolo per verificare la regolare instaurazione del contraddittorio, anche in relazione alla domanda nuova contenuta nella memoria integrativa;
autorizzato il rinnovo della notifica, disposti rinvii al fine di ottenere prova del perfezionamento della notifica, con ordinanza del 8.7.24 è stato nuovamente ordinato il rinnovo della notifica e con ordinanza del 1.10.25 è stata dichiarata la contumacia del resistente. All'udienza del 13 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, i difensori hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. La domanda di separazione personale proposta da deve essere Parte_1 accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve in primo luogo confermarsi l'affidamento condiviso del figlio minore , di anni 13 ( CP_2 essendo nato il [...] e non nel 2009 come indicato in ricorso), disposto con l'ordinanza presidenziale, considerato che il regime ordinario di affidamento dei minori previsto dall'art.337 ter c.c. esprime un principio di pari responsabilità genitoriale che può essere derogato, nell'interesse dei minori, soltanto al ricorrere di precise controindicazioni, che non sussistono nel caso in esame;
deve essere tenuto fermo il collocamento del figlio minore presso la madre, con cui ha sempre vissuto sin dalla separazione dei genitori, con la previsione dei tempi di frequentazione del padre indicati in dispositivo. Giusto il disposto dell'art.337 sexies c.c., la casa coniugale deve essere assegnata alla ricorrente, quale genitore collocatario del figlio minore. Le questioni economiche si incentrano sulla determinazione del contributo del padre per il mantenimento del figlio minore , convivente con la madre, CP_2 essendo gli altri due figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e per il mantenimento della ricorrente. Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, "la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione" (vedi, in particolare, Cass. civ. Sez. I Sent., 16/05/2017, n. 12196 , conforme Cass. Civ. Ordinanza n. 4327 del 10/02/2022). Pertanto, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore di uno dei coniugi in sede di separazione, deve essere fornita la prova della mancanza da parte del richiedente di adeguati redditi propri, derivante da ragioni oggettive nonché della sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, anche tenuto conto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del contributo, si rende, dunque, necessario verificare, in primo luogo, le rispettive condizioni patrimoniali e reddituali. Rammenta il Tribunale che nei procedimenti di separazione o divorzio, essendo i coniugi obbligati a presentare non solo “la dichiarazione personale dei redditi” ma anche “ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune”, il legislatore ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse, a garanzia dei particolari obblighi, di rilevanza costituzionale, di reciproca protezione derivanti dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.) e degli obblighi di mantenimento della prole (art. 30 Cost). La sanzione processuale dei comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato consente senz'altro di trarne argomenti probanti, ex art. 116 cpc, contro la parte che tale obbligo abbia violato. Ebbene si deve osservare che la ricorrente nulla ha riferito al Tribunale. Non ha depositato alcun tipo di documentazione reddituale e bancaria, non ha allegato e dimostrato alcunchè in ordine al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
non ha illustrato se percepisce forme di assistenza né ha documentato la propria posizione lavorativa o lo stato di disoccupazione o l'impegno profuso nella ricerca di un lavoro. Pertanto la domanda di assegno di mantenimento della ricorrente, non espressamente rinunciata in sede di precisazione delle conclusioni, non merita di essere accolta. Per quanto attiene all'assegno di mantenimento per il minore , in difetto di CP_2 costituzione del resistente e in assenza di istanze istruttorie di parte ricorrente, che che non ha fornito una diversa rappresentazione delle rispettive posizioni economiche rispetto a quelle indicate in ricorso ( dove ha dichiarato che “la Sig.ra svolge il lavoro di massaggiatrice mentre il Sig. è un operatore Pt_1 CP_1 Cobat e percepisce in media euro 1.200,00 al mese” e ha chiesto un assegno di mantenimento del figlio pari ad euro 250,00 al mese), si ritiene equo porre a carico del padre un assegno di mantenimento pari ad euro 300,00 al mese oltre rivalutazione annua istat e contribuzione al 50 % alle spese straordinarie. Le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente devono essere dichiarate irripetibili, tenuto conto della particolare natura del giudizio e della mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede: dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Ardea (RM), in data
[...]
13/03/1999; dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Ardea (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999, atto 4, parte 1); affida il figlio minore ad entrambi i genitori, che eserciteranno la CP_2 responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per il minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé; dispone che il minore sia collocato presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale;
dispone che il padre veda e tenga con sé il figlio minore , in difetto di CP_2 diverso accordo, con le seguenti modalità: il mercoledì dalle 16 alle 20 e a weekend alterni, dal sabato alle ore 9,00 fino alla domenica sera alle 20,00; un periodo di quindici giorni anche non consecutivo durante le vacanze estive, per periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le festività di Natale per una settimana, comprendente ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
a Pasqua o a Pasquetta;
il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa del papà; ad anni alterni il pomeriggio o la sera del compleanno del figlio;
rigetta la domanda della ricorrente di assegno per il proprio mantenimento e pertanto dispone che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento;
determina in euro 300,00 il contributo mensile dovuto dal resistente per il mantenimento del figlio minore , da corrispondere alla ricorrente presso il CP_2 di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, fermi i provvedimenti adottati in corso di causa;
dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del Tribunale di Velletri, in data 10 dicembre 2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa IS Picalarga dott. Riccardo Massera
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa IS Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1533/2020 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1 ZATTONI DANIA e dell'avv.to CANTORE ALESSANDRA;
RICORRENTE contro (C.F. ; Controparte_1 C.F._2 RESISTENTE-CONTUMACE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 13.10.25
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17.3.20 ha chiesto la pronuncia Parte_1 della separazione dal coniuge, con il quale aveva Controparte_1 contratto matrimonio in data 13.03.1999 in Ardea (RM), precisando che dal matrimonio erano nati tre figli nata ad [...] il [...], Per_1 Per_2 nata ad [...] il [...] e nato ad [...] il [...], CP_2 deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati, tanto che il marito da 4 anni si era allontanato da casa. Parte ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocazione presso di sè, l'assegnazione della casa coniugale, la previsione di modalità di visita padre-figlio, l'attribuzione di un assegno di euro 250,00 a titolo di contributo dell'altro genitore al mantenimento del figlio minore, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute per la prole. All'udienza del 16.7.20 è comparsa solo la parte ricorrente, che ha chiesto un assegno anche per il proprio mantenimento;
non potendo essere esperito il tentativo di conciliazione, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha disposto l'affidamento condiviso del figlio minore, collocato presso la madre cui ha assegnato la casa coniugale;
ha stabilito le modalità di frequentazione del figlio con il genitore non collocatario ed ha determinato in € 400,00 mensili l'assegno da versarsi da parte del marito alla moglie a titolo di contributo al mantenimento della stessa ed in € 800,00 l'assegno da corrispondersi alla medesima a titolo di contributo al mantenimento del figlio, entro i primi cinque giorni di ogni mese e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole;
ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c. Con memoria integrativa del 14.11.20 parte ricorrente ha chiesto anche un assegno per il proprio mantenimento;
rimessa la causa al Collegio per la decisione, con ordinanza del 5.1.22 il Collegio ha rimesso la causa sul ruolo per verificare la regolare instaurazione del contraddittorio, anche in relazione alla domanda nuova contenuta nella memoria integrativa;
autorizzato il rinnovo della notifica, disposti rinvii al fine di ottenere prova del perfezionamento della notifica, con ordinanza del 8.7.24 è stato nuovamente ordinato il rinnovo della notifica e con ordinanza del 1.10.25 è stata dichiarata la contumacia del resistente. All'udienza del 13 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, i difensori hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. La domanda di separazione personale proposta da deve essere Parte_1 accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve in primo luogo confermarsi l'affidamento condiviso del figlio minore , di anni 13 ( CP_2 essendo nato il [...] e non nel 2009 come indicato in ricorso), disposto con l'ordinanza presidenziale, considerato che il regime ordinario di affidamento dei minori previsto dall'art.337 ter c.c. esprime un principio di pari responsabilità genitoriale che può essere derogato, nell'interesse dei minori, soltanto al ricorrere di precise controindicazioni, che non sussistono nel caso in esame;
deve essere tenuto fermo il collocamento del figlio minore presso la madre, con cui ha sempre vissuto sin dalla separazione dei genitori, con la previsione dei tempi di frequentazione del padre indicati in dispositivo. Giusto il disposto dell'art.337 sexies c.c., la casa coniugale deve essere assegnata alla ricorrente, quale genitore collocatario del figlio minore. Le questioni economiche si incentrano sulla determinazione del contributo del padre per il mantenimento del figlio minore , convivente con la madre, CP_2 essendo gli altri due figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e per il mantenimento della ricorrente. Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, "la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione" (vedi, in particolare, Cass. civ. Sez. I Sent., 16/05/2017, n. 12196 , conforme Cass. Civ. Ordinanza n. 4327 del 10/02/2022). Pertanto, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore di uno dei coniugi in sede di separazione, deve essere fornita la prova della mancanza da parte del richiedente di adeguati redditi propri, derivante da ragioni oggettive nonché della sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, anche tenuto conto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del contributo, si rende, dunque, necessario verificare, in primo luogo, le rispettive condizioni patrimoniali e reddituali. Rammenta il Tribunale che nei procedimenti di separazione o divorzio, essendo i coniugi obbligati a presentare non solo “la dichiarazione personale dei redditi” ma anche “ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune”, il legislatore ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse, a garanzia dei particolari obblighi, di rilevanza costituzionale, di reciproca protezione derivanti dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.) e degli obblighi di mantenimento della prole (art. 30 Cost). La sanzione processuale dei comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato consente senz'altro di trarne argomenti probanti, ex art. 116 cpc, contro la parte che tale obbligo abbia violato. Ebbene si deve osservare che la ricorrente nulla ha riferito al Tribunale. Non ha depositato alcun tipo di documentazione reddituale e bancaria, non ha allegato e dimostrato alcunchè in ordine al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
non ha illustrato se percepisce forme di assistenza né ha documentato la propria posizione lavorativa o lo stato di disoccupazione o l'impegno profuso nella ricerca di un lavoro. Pertanto la domanda di assegno di mantenimento della ricorrente, non espressamente rinunciata in sede di precisazione delle conclusioni, non merita di essere accolta. Per quanto attiene all'assegno di mantenimento per il minore , in difetto di CP_2 costituzione del resistente e in assenza di istanze istruttorie di parte ricorrente, che che non ha fornito una diversa rappresentazione delle rispettive posizioni economiche rispetto a quelle indicate in ricorso ( dove ha dichiarato che “la Sig.ra svolge il lavoro di massaggiatrice mentre il Sig. è un operatore Pt_1 CP_1 Cobat e percepisce in media euro 1.200,00 al mese” e ha chiesto un assegno di mantenimento del figlio pari ad euro 250,00 al mese), si ritiene equo porre a carico del padre un assegno di mantenimento pari ad euro 300,00 al mese oltre rivalutazione annua istat e contribuzione al 50 % alle spese straordinarie. Le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente devono essere dichiarate irripetibili, tenuto conto della particolare natura del giudizio e della mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede: dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Ardea (RM), in data
[...]
13/03/1999; dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Ardea (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999, atto 4, parte 1); affida il figlio minore ad entrambi i genitori, che eserciteranno la CP_2 responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per il minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé; dispone che il minore sia collocato presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale;
dispone che il padre veda e tenga con sé il figlio minore , in difetto di CP_2 diverso accordo, con le seguenti modalità: il mercoledì dalle 16 alle 20 e a weekend alterni, dal sabato alle ore 9,00 fino alla domenica sera alle 20,00; un periodo di quindici giorni anche non consecutivo durante le vacanze estive, per periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le festività di Natale per una settimana, comprendente ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
a Pasqua o a Pasquetta;
il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa del papà; ad anni alterni il pomeriggio o la sera del compleanno del figlio;
rigetta la domanda della ricorrente di assegno per il proprio mantenimento e pertanto dispone che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento;
determina in euro 300,00 il contributo mensile dovuto dal resistente per il mantenimento del figlio minore , da corrispondere alla ricorrente presso il CP_2 di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, fermi i provvedimenti adottati in corso di causa;
dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del Tribunale di Velletri, in data 10 dicembre 2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa IS Picalarga dott. Riccardo Massera