Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 03/12/2025, n. 7801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7801 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07801/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04509/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4509 del 2022, proposto da
GI RI, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Cristiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Arzano, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento prot. n. 24293 del 04.07.2022, successivamente notificato in data 06.07.2022, adottato dal Comune di Arzano, con il quale è stata disposta l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale della superficie complessiva pari a 82 mq di proprietà della ricorrente, individuata nel locale catasto al Foglio 6, particella 661, sub. 1, nonché ordinato il pagamento della somma di € 5.000,00 (cinquemila//00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380 del 2001;
b) di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compreso il verbale di accertamento n. 145 del 18.10.2021 prot. n. 5071/P.M. 3 del 19.10.2021 della Polizia Locale di inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 12/2021 del 17.06.2021; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2025 il dott. UG LL Di LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 4509 dell’anno 2022, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
- di essere proprietaria di un immobile sito nel tenimento del Comune di Arzano alla via Zanardelli n. 6;
- che, in data 09 febbraio 2007, il suddetto immobile veniva concesso in comodato d'uso gratuito al sig. De TI NT;
- che il Comune di Arzano, con provvedimento prot. n. 9385, successivamente notificato in data 01.04.2021 unicamente al proprietario del bene, adottava l'ordinanza di demolizione n. 3 del 29/03/2021;
- di aver rappresentato tale circostanza al Comune, e di aver inoltre diffidato il comodatario ad eseguire le opere di demolizione;
- che, con verbale n. 145 del 18.10.2021 prot. n. 5071/P.M. 3 del 19.10.2021, la Polizia Locale del Comune di Arzano accertava l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 12/2021 del 17.06.2021, individuando quale unico trasgressore il sig. De TI NT;
- che, ciò nonostante, l’Amministrazione adottava gli atti in epigrafe.
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
L’Amministrazione non si costituiva in giudizio.
All’udienza di smaltimento straordinario dell’11 novembre 2025, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) le sanzioni inflitte presuppongono l’imputabilità dell’inottemperanza; nel caso di specie non è dato ravvisare alcun profilo di rimproverabilità nella condotta (necessariamente) inerte del destinatario dell'ordine di demolizione, al quale resta, infatti, preclusa l'esecuzione del comando dal comodatario che, oltre ad essere l'unico responsabile dell'abuso, come accertato dalla stessa Amministrazione, continua a sottrargli la disponibilità fattuale del bene; come stabilito anche dalla Corte costituzionale, l’acquisizione non può essere disposta nei confronti del proprietario dell’area quando risulti, in modo inequivocabile, la sua completa estraneità al compimento dell’opera abusiva o che, essendone egli venuto a conoscenza, si sia adoperato per impedirlo con gli strumenti offerti dall’ordinamento; 2) non è stata indicata l’area ulteriore (oltre a quella di sedime) da acquisire; l'atto di acquisizione degli ulteriori 70,00 mq, in conclusione, risulta affetto dal descritto vizio di procedura, in quanto non reca alcuna <<motivazione>> delle ragioni che giustificano l’effettiva estensione; 3) carenza di motivazione; il provvedimento in disamina, infatti, dispone l’acquisizione, oltre che della superficie di 12,00 mq costituente l'area di sedime dell'opera abusivamente realizzata, anche dell'area di mq 70,00 della particella n. 661 del foglio di mappa n. 6 relativa alla zona di accesso dalla via G. Zanardelli all'area oggetto degli eseguiti lavori “per consentire il transito e movimentazione ai mezzi per le operazioni di demolizione dell'immobile abusivo"; il Comune ha dunque provveduto all’acquisizione in via definitiva, della proprietà di tale porzione del cespite al fine di rispondere a esigenze di carattere meramente transitorio e in difformità dal paradigma normativo.
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito precisati.
La prima censura è fondata. Come ritenuto in giurisprudenza, “ L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale per inottemperanza all'ingiunzione a demolire si riferisce esclusivamente al responsabile dell'abuso. Tuttavia, nel caso in cui il proprietario non sia il realizzatore dell'abuso ma sia venuto a conoscenza dell'abuso e non abbia adottato misure attive per contrastarlo, come diffide ad adempiere o denunce all'autorità, egli può essere comunque ritenuto corresponsabile per la violazione ” (T.A.R. Campania LI, Sez. III, Sentenza, 02/01/2025, n. 40). Nel caso di specie, come si evince dalla documentazione in atti, la ricorrente ha, per l’appunto, dimostrato di aver diffidato il comodatario ad eseguire le opere di demolizione.
Le restanti censure possono essere assorbite.
Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie il ricorso n. 4509 dell’anno 2022 e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati;
2. Condanna il Comune di Arzano a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.000 (duemila/00) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge, e contributo unificato, se ed in quanto versato; somma da attribuirsi all'avv. Francesco Cristiano, procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LI nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a, con l'intervento dei magistrati:
UG LL Di LI, Presidente, Estensore
Rita Luce, Consigliere
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| UG LL Di LI |
IL SEGRETARIO