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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 240/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
SECCIA DOMENICO, Presidente
VOLINO PASQUALE, Relatore
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1841/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
RC IA TR - 00267390722
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Corato - P.zza Marconi 12 70033 Corato BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Sixt S.p.a. - 07086860728
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 401222240101108180 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna l'avviso di accertamento n. 401222240101108180, datato 13/05/2025, notificato il 30.05.2025, relativo all'I.M.U. per l'anno 2019.
Motivi di ricorso: accertamento illegittimo per violazione di legge in quanto emesso in palese contrasto con il disposto contenuto nel II comma dell'art. 13 D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, con le modifiche apportate dall'art. 707 L. n. 147/2013, vigente al momento dell'adozione del precitato provvedimento di natura fiscale, che sancisce l'esenzione dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria
(I.M.U.) per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali così come descritti dal Decreto del
Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, n. 32438, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, nella cui categoria rientrano le unità abitative di edilizia residenziale pubblica e sociale in proprietà degli I.a.c.p. o degli Enti di e.r.p. comunque denominati .
S.i.x.t. S.p.a si oppone e chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La parte ricorrente è un ente pubblico non economico, derivante dalla trasformazione degli Istituti Autonomi per le Case Popolari ex art. 6 L.R. IA n. 22/2014, il cui fine istituzionale consiste nella realizzazione e gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale, sì da ritenersi esenti dal pagamento dell'IMU in quanto aventi le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decreto ministeriale del 22/04/2008, eccepiva l'illegittimità dell'atto gravato per violazione e falsa applicazione del II comma dell'art. 13 D.L. n.
201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, con le modifiche apportate dall'art. 707, legge n. 147/2013.
Nessun obbligo di presentazione della dichiarazione prevista dal comma n. 5 bis dell'art. 2 D.L. n.102/2013 grava sull'Ricorrente, in quanto tale disposto non è mai stato inserito nel testo modificato dell'art. 13 D.L. n.
201/2011, così come risulta dal relativo dettato letterale, al riguardo peraltro considerando che nel caso di specie l'Ente impositore ha piena contezza degli immobili di edilizia residenziale pubblica in proprietà dell'RC suscettibili dell'imposizione fiscale patrimoniale, perché è lo stesso Comune che ne pianifica la realizzazione nella tipologia dallo stesso indicata e li assegna ai cittadini ivi residenti.
Tanto detto , questa Corte rileva che si è ormai consolidato un orientamento univoco sia delle Corti di Primo grado che delle Corti di Secondo Grado nel senso di riconoscere la natura di “alloggi sociali”e quindi esenti dal pagamento dell'Imu.
In particolare : la Corte di Giustizia Tributaria Primo Grado di Bari ha già ripetutamente esaminato la fattispecie che oggi ci occupa con un orientamento consolidato di accoglimento delle richieste di parte ricorrente RC
IA TR.
Assume particolare rilievo la recente decisione n.1919 2025 emessa dalla Sez 1 in data 29 7 2025 che ha accolto il ricorso della RC IA nei confronti del Comune di Acquaviva ,decisione che ha esaminato molto analiticamente la medesima questione oggi sottoposta all'esame di questa Corte. La decisione richiamata ha adottato un iter logico giuridico esente da errori o vizi ed è integralmente condivisibile.
Si segnala, inoltre , la Sentenza n. 2168/2025 di questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado , Sezione
4, anche la Corte di Giustizia di secondo grado di IA Bari ha condiviso la impostazione de qua,ritenendo esenti dall'IMU gli immobili dell'RC IA TR ,con decisioni n 463/2025 del 10 2 2025 e n 2384 /2025 sez 2 depositata il 30 7 2025.
Quindi, non possono che richiamarsi le medesime argomentazioni già rese nei precedenti giudizi di questa
Corte , e della Corte di secondo grado, con motivazioni ampie ed esaurienti cui questa Sezione fa espresso rinvio , Motivazioni per relationem ammissibili ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Per tutto quanto detto, la Corte accoglie il ricorso e , per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
le spese vanno integralmente compensate stante la iniziale incertezza processuale.
P.Q.M.
La Corte di giustizia provinciale di Bari accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato e quelli ad esso conseguenti. Spese compensate.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
SECCIA DOMENICO, Presidente
VOLINO PASQUALE, Relatore
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1841/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
RC IA TR - 00267390722
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Corato - P.zza Marconi 12 70033 Corato BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Sixt S.p.a. - 07086860728
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 401222240101108180 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna l'avviso di accertamento n. 401222240101108180, datato 13/05/2025, notificato il 30.05.2025, relativo all'I.M.U. per l'anno 2019.
Motivi di ricorso: accertamento illegittimo per violazione di legge in quanto emesso in palese contrasto con il disposto contenuto nel II comma dell'art. 13 D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, con le modifiche apportate dall'art. 707 L. n. 147/2013, vigente al momento dell'adozione del precitato provvedimento di natura fiscale, che sancisce l'esenzione dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria
(I.M.U.) per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali così come descritti dal Decreto del
Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, n. 32438, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, nella cui categoria rientrano le unità abitative di edilizia residenziale pubblica e sociale in proprietà degli I.a.c.p. o degli Enti di e.r.p. comunque denominati .
S.i.x.t. S.p.a si oppone e chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La parte ricorrente è un ente pubblico non economico, derivante dalla trasformazione degli Istituti Autonomi per le Case Popolari ex art. 6 L.R. IA n. 22/2014, il cui fine istituzionale consiste nella realizzazione e gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale, sì da ritenersi esenti dal pagamento dell'IMU in quanto aventi le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decreto ministeriale del 22/04/2008, eccepiva l'illegittimità dell'atto gravato per violazione e falsa applicazione del II comma dell'art. 13 D.L. n.
201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, con le modifiche apportate dall'art. 707, legge n. 147/2013.
Nessun obbligo di presentazione della dichiarazione prevista dal comma n. 5 bis dell'art. 2 D.L. n.102/2013 grava sull'Ricorrente, in quanto tale disposto non è mai stato inserito nel testo modificato dell'art. 13 D.L. n.
201/2011, così come risulta dal relativo dettato letterale, al riguardo peraltro considerando che nel caso di specie l'Ente impositore ha piena contezza degli immobili di edilizia residenziale pubblica in proprietà dell'RC suscettibili dell'imposizione fiscale patrimoniale, perché è lo stesso Comune che ne pianifica la realizzazione nella tipologia dallo stesso indicata e li assegna ai cittadini ivi residenti.
Tanto detto , questa Corte rileva che si è ormai consolidato un orientamento univoco sia delle Corti di Primo grado che delle Corti di Secondo Grado nel senso di riconoscere la natura di “alloggi sociali”e quindi esenti dal pagamento dell'Imu.
In particolare : la Corte di Giustizia Tributaria Primo Grado di Bari ha già ripetutamente esaminato la fattispecie che oggi ci occupa con un orientamento consolidato di accoglimento delle richieste di parte ricorrente RC
IA TR.
Assume particolare rilievo la recente decisione n.1919 2025 emessa dalla Sez 1 in data 29 7 2025 che ha accolto il ricorso della RC IA nei confronti del Comune di Acquaviva ,decisione che ha esaminato molto analiticamente la medesima questione oggi sottoposta all'esame di questa Corte. La decisione richiamata ha adottato un iter logico giuridico esente da errori o vizi ed è integralmente condivisibile.
Si segnala, inoltre , la Sentenza n. 2168/2025 di questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado , Sezione
4, anche la Corte di Giustizia di secondo grado di IA Bari ha condiviso la impostazione de qua,ritenendo esenti dall'IMU gli immobili dell'RC IA TR ,con decisioni n 463/2025 del 10 2 2025 e n 2384 /2025 sez 2 depositata il 30 7 2025.
Quindi, non possono che richiamarsi le medesime argomentazioni già rese nei precedenti giudizi di questa
Corte , e della Corte di secondo grado, con motivazioni ampie ed esaurienti cui questa Sezione fa espresso rinvio , Motivazioni per relationem ammissibili ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Per tutto quanto detto, la Corte accoglie il ricorso e , per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
le spese vanno integralmente compensate stante la iniziale incertezza processuale.
P.Q.M.
La Corte di giustizia provinciale di Bari accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato e quelli ad esso conseguenti. Spese compensate.