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Sentenza 1 gennaio 2025
Sentenza 1 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 01/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3146 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
C.F. nata a [...] il [...], CP_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato GUERRATO TRISSINO Alessandra
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“1) -Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi CP_1
e in Vicenza il 14 dicembre 2002 atto n.186, parte I, seria A anno 2002 CP_2 ordinando all'Ufficiale dello Stato civile di quel Comune di compiere le annotazioni
1 di legge;
2) -La figlia maggiorenne, studentessa, non economicamente Per_1
autosufficiente, continuerà a vivere con la madre nella abitazione di Altavilla Vic.na alla via Leonardo da Vinci n.7.
3) -Il padre contribuirà la mantenimento ordinario di mediante versamento Per_1 di un assegno mensile di €550, oggi rivalutato ad €607 mensili, da pagarsi a mezzo bonifico bancario da accreditarsi nel conto della signora noto alle parti entro CP_2
il giorno 15 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat famiglie;
il padre contribuirà pagando direttamente o rimborsando alla madre il 50% delle spese straordinarie, come individuate e disciplinate dal protocollo vicentino adottato nell'ottobre 2017, versande o versate in favore della figlia;
4) -L'assegno unico universale od ogni altro assegno equipollente sarà percepito al
50% tra i genitori, come per legge;
5) -Nulla a titolo di mantenimento reciproco tra i coniugi entrambi economicamente autosufficienti;
6) -Con la perfetta esecuzione di quanto sopra le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente per nessun titolo, motivo o ragione men che meno connesso, dipendente o conseguente al loro rapporto di coniugio ed allo scioglimento del vincolo”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 27/08/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in Vicenza in data 14/12/2002.
All'esito dell'udienza del 31/10/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere
2 favorevole.
***
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 22/05/2017 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di CP_1
corrispondere a a titolo di contributo per il mantenimento della figlia CP_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile Per_1
di euro 550,00, oggi rivalutata ad euro 607,00, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza; ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle
3 parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da CP_1 [...]
in Vicenza il 14/12/2002 alle condizioni in epigrafe riportate;
CP_2
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vicenza al n. 186, parte I, anno 2002;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 17.12.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3146 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
C.F. nata a [...] il [...], CP_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato GUERRATO TRISSINO Alessandra
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“1) -Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi CP_1
e in Vicenza il 14 dicembre 2002 atto n.186, parte I, seria A anno 2002 CP_2 ordinando all'Ufficiale dello Stato civile di quel Comune di compiere le annotazioni
1 di legge;
2) -La figlia maggiorenne, studentessa, non economicamente Per_1
autosufficiente, continuerà a vivere con la madre nella abitazione di Altavilla Vic.na alla via Leonardo da Vinci n.7.
3) -Il padre contribuirà la mantenimento ordinario di mediante versamento Per_1 di un assegno mensile di €550, oggi rivalutato ad €607 mensili, da pagarsi a mezzo bonifico bancario da accreditarsi nel conto della signora noto alle parti entro CP_2
il giorno 15 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat famiglie;
il padre contribuirà pagando direttamente o rimborsando alla madre il 50% delle spese straordinarie, come individuate e disciplinate dal protocollo vicentino adottato nell'ottobre 2017, versande o versate in favore della figlia;
4) -L'assegno unico universale od ogni altro assegno equipollente sarà percepito al
50% tra i genitori, come per legge;
5) -Nulla a titolo di mantenimento reciproco tra i coniugi entrambi economicamente autosufficienti;
6) -Con la perfetta esecuzione di quanto sopra le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente per nessun titolo, motivo o ragione men che meno connesso, dipendente o conseguente al loro rapporto di coniugio ed allo scioglimento del vincolo”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 27/08/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in Vicenza in data 14/12/2002.
All'esito dell'udienza del 31/10/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere
2 favorevole.
***
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 22/05/2017 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di CP_1
corrispondere a a titolo di contributo per il mantenimento della figlia CP_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile Per_1
di euro 550,00, oggi rivalutata ad euro 607,00, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza; ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle
3 parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da CP_1 [...]
in Vicenza il 14/12/2002 alle condizioni in epigrafe riportate;
CP_2
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vicenza al n. 186, parte I, anno 2002;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 17.12.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
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