Articolo 5 della Legge 10 novembre 1973, n. 755
Articolo 4Articolo 6
Versione
15 dicembre 1973
>
Versione
25 gennaio 1978
Art. 5.

La convenzione di cui all'articolo 3 deve indicare le linee di una gestione organica e funzionale del sistema aeroportuale della capitale di cui all'articolo 2, da parte della societa' concessionaria, che dovra' attenersi a criteri di economicita'.
Nella convenzione sono, tra l'altro, determinati:
1) i beni demaniali di cui le amministrazioni statali possono disporre gratuitamente per l'espletamento dei propri compiti di istituto;
2) l'assunzione, da parte della societa' concessionaria, di tutti i costi di manutenzione del complesso aeroportuale da essa gestito;
3) ((NUMERO ABROGATO DALLA L. 21 DICEMBRE 1977, N. 985))
4) i criteri generali per la concessione a terzi delle aree o dei servizi;
5) ((NUMERO ABROGATO DALLA L. 21 DICEMBRE 1977, N. 985))
6) ((L'accantonamento in apposito fondo, a decorrere dal compimento del primo anno di gestione dopo l'approvazione dell'atto aggiuntivo alla convenzione n. 2820 stipulata in data 26 giugno 1974, degli eventuali utili di esercizio che, dopo le assegnazioni a riserva previste dalla legge, eccedano l'assegnazione di un dividendo annuale non superiore all'8% per cento del capitale sociale. Detto accantonamento dovra' essere destinato ad investimenti nell'ambito del sistema aeroportuale della capitale, sulla base di programmi approvati dall'amministrazione concedente)) L'ammontare dell'accantonamento annuo non potra' superare il 10 per cento degli introiti lordi annuali;
7) ((NUMERO ABROGATO DALLA L. 21 DICEMBRE 1977, N. 985))
8) la nomina nel collegio dei sindaci della societa' concessionaria di tre membri designati, rispettivamente, dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per le partecipazioni statali. Presiedera' il collegio il sindaco designato dal Ministro per il tesoro;
9) le modalita' per la riconsegna all'amministrazione statale delle opere e degli impianti fissi al termine della concessione;
10) le ipotesi di decadenza dalla concessione, la procedura della relativa dichiarazione nonche' i criteri e le modalita' per l'acquisizione allo Stato delle opere e degli impianti fissi;
11) i casi e le forme con cui potra' essere esercitata da parte dell'amministrazione concedente, nel corso del periodo di gestione, la facolta' di risoluzione anticipata del rapporto di concessione, i termini e le modalita' dell'esercizio di detta facolta' nonche' i criteri di determinazione delle indennita' dovute alla concessionaria;
12) la costituzione di un collegio arbitrale per la risoluzione delle eventuali controversie relative alla applicazione delle norme della presente legge e della convenzione.
Entrata in vigore il 25 gennaio 1978
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente