Cass. pen., sez. II, sentenza 16/11/2023, n. 51255
CASS
Sentenza 16 novembre 2023

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L'attenuante di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non è compatibile con quella speciale di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen., nella quale resta pertanto assorbita nel caso in cui l'esiguità del danno patrimoniale sia già stata valutata onde ricondurre la fattispecie all'ipotesi attenuata di cui a tale ultima disposizione, posto che il medesimo elemento favorevole non può essere considerato due volte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 16/11/2023, n. 51255
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 51255
    Data del deposito : 16 novembre 2023

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