CASS
Sentenza 16 novembre 2023
Sentenza 16 novembre 2023
Massime • 1
L'attenuante di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non è compatibile con quella speciale di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen., nella quale resta pertanto assorbita nel caso in cui l'esiguità del danno patrimoniale sia già stata valutata onde ricondurre la fattispecie all'ipotesi attenuata di cui a tale ultima disposizione, posto che il medesimo elemento favorevole non può essere considerato due volte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/11/2023, n. 51255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51255 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA MI nato a [...] il 27/1:1/1969 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE di APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GI AN, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D. L. 137/2020. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Ancona con sentenza del 24/1/2023 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Macerata in data 26/1.1/2020, che aveva condannato IM NT alla pena di mesi due di reclusione ed euro duecento di multa per il reato di ricettazione. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Ritiene la difesa che la Corte territoriale abbia errato nel non riconoscere l'attenuante del danno patrimoniale di lieve entità, in quanto la stessa non era stata considerata dal giudice di primo grado, che aveva valutato le "modeste dimensioni 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 51255 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 16/11/2023 criminologiche del fatto", che non comprendono anche una specifica valutazione del danno cagionato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per essere manifestamente infondato l'unico motivo cui è affidato. Ed invero, va evidenziato che il giudice di prime cure aveva effettuato una valutazione complessiva del fatto per ricondurre la fattispecie concreta nell'ipotesi attenuata prevista dall'art. 648 cod. pen., ritenendolo dunque di particolare tenuità, valutazione nella quale è rientrato anche il valore esiguo del bene, ragion per cui tale aspetto non può essere nuovamente valutato ai fini della applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Sul punto, la giurisprudenza di legittimiità ha avuto cura di precisare che, in tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto (da ultimo, Sezione 7, ord. n. 19744 del 26/1/2016, Sabani, Rv. 266673 - 01; Sezioni Unite, n. 13330 del 26/4/1989, Beggio, Rv. 182221 - 01; seguite da Sezione 2, n. 5895 del 14/1/2003, Napolitano, Rv. 223482 - 01; Sezione 4, n. 46031 del 9/10/2003, Ripani, Rv. 226723 - 01; Sezione 4, n. 25321 del 6/5/2004, Cascalisci, Rv. 228932 01; Sezione 2, n. 43046 del 16/10/2007, Ferri, Rv. 238508 - 01), perché ove il danno patrimoniale sia stato tenuto presente in tale giudizio, l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen. è assorbita nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cod. pen. Invero, lo stesso elemento non può essere valutato favorevolmente due volte e ciò indipendentemente dalla natura delle due attenuanti, una relativa a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto reato (quella di cui all'art. 648 cod. pen.) e l'altra esclusivamente relativa al danno patrimoniale cagionato (quella di cui all'art. 62 cod. pen.). Analogamente, in applicazione dello stesso principio, con riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione, è stato ritenuto che, qualora la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 323-bis cod. pen. venga riconosciuta in ragione della ritenuta esiguità del danno economico cagionato dal reato, in essa rimane assorbita quella del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. (Sezione 6, n. 3774 del 13/11/2018, Pianese, Rv. 275045 - 01; Sezione 6, n. 34248 del 9/6/2011, Freddi, Rv. 250837 - 01). Va, in conclusione, affermato il seguente principio di diritto: «La circostanza attenuante di aver cagionato alla persona offesa del reato un danno patrimoniale 2 di speciale tenuità, prevista dall'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. non è compatibile con l'ipotesi attenuata speciale prevista dall'art. 648, comma 4, cod. pen., nella quale resta assorbita, in quanto il medesimo elemento non può essere tenuto due volte in favorevole considerazione». 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 16 novembre 2023. r
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GI AN, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D. L. 137/2020. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Ancona con sentenza del 24/1/2023 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Macerata in data 26/1.1/2020, che aveva condannato IM NT alla pena di mesi due di reclusione ed euro duecento di multa per il reato di ricettazione. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Ritiene la difesa che la Corte territoriale abbia errato nel non riconoscere l'attenuante del danno patrimoniale di lieve entità, in quanto la stessa non era stata considerata dal giudice di primo grado, che aveva valutato le "modeste dimensioni 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 51255 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 16/11/2023 criminologiche del fatto", che non comprendono anche una specifica valutazione del danno cagionato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per essere manifestamente infondato l'unico motivo cui è affidato. Ed invero, va evidenziato che il giudice di prime cure aveva effettuato una valutazione complessiva del fatto per ricondurre la fattispecie concreta nell'ipotesi attenuata prevista dall'art. 648 cod. pen., ritenendolo dunque di particolare tenuità, valutazione nella quale è rientrato anche il valore esiguo del bene, ragion per cui tale aspetto non può essere nuovamente valutato ai fini della applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Sul punto, la giurisprudenza di legittimiità ha avuto cura di precisare che, in tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto (da ultimo, Sezione 7, ord. n. 19744 del 26/1/2016, Sabani, Rv. 266673 - 01; Sezioni Unite, n. 13330 del 26/4/1989, Beggio, Rv. 182221 - 01; seguite da Sezione 2, n. 5895 del 14/1/2003, Napolitano, Rv. 223482 - 01; Sezione 4, n. 46031 del 9/10/2003, Ripani, Rv. 226723 - 01; Sezione 4, n. 25321 del 6/5/2004, Cascalisci, Rv. 228932 01; Sezione 2, n. 43046 del 16/10/2007, Ferri, Rv. 238508 - 01), perché ove il danno patrimoniale sia stato tenuto presente in tale giudizio, l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen. è assorbita nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cod. pen. Invero, lo stesso elemento non può essere valutato favorevolmente due volte e ciò indipendentemente dalla natura delle due attenuanti, una relativa a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto reato (quella di cui all'art. 648 cod. pen.) e l'altra esclusivamente relativa al danno patrimoniale cagionato (quella di cui all'art. 62 cod. pen.). Analogamente, in applicazione dello stesso principio, con riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione, è stato ritenuto che, qualora la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 323-bis cod. pen. venga riconosciuta in ragione della ritenuta esiguità del danno economico cagionato dal reato, in essa rimane assorbita quella del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. (Sezione 6, n. 3774 del 13/11/2018, Pianese, Rv. 275045 - 01; Sezione 6, n. 34248 del 9/6/2011, Freddi, Rv. 250837 - 01). Va, in conclusione, affermato il seguente principio di diritto: «La circostanza attenuante di aver cagionato alla persona offesa del reato un danno patrimoniale 2 di speciale tenuità, prevista dall'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. non è compatibile con l'ipotesi attenuata speciale prevista dall'art. 648, comma 4, cod. pen., nella quale resta assorbita, in quanto il medesimo elemento non può essere tenuto due volte in favorevole considerazione». 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 16 novembre 2023. r