Articolo 19 della Legge 4 giugno 1985, n. 281
Articolo 18Articolo 20
Versione
3 luglio 1985
Art. 19.
Le disposizioni di cui all' articolo 6, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 , non si applicano per la durata di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Durante tale periodo la deliberazione dell'assemblea che approva il bilancio delle societa' con azioni quotate in borsa puo' essere impugnata, per quanto riguarda il contenuto del bilancio e le sue valutazioni, anche dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, nel termine di sei mesi dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.
Nota all'art. 19:
Il testo del primo e del secondo comma dell'art. 6 del D.P.R. n. 136 del 31 marzo 1975 (che concerne il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle societa' per azioni quotate in borsa), e' il seguente:
"In deroga agli articoli 2377, secondo comma, e 2379 del codice civile , la deliberazione dell'assemblea che approva il bilancio certificato dalla societa' di revisione puo' essere impugnata, per quanto riguarda il contenuto del bilancio e le relative valutazioni, da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale, o cento milioni di lire in valore nominale se il capitale sociale e' superiore a due miliardi di lire.
L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, nel termine di sei mesi dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese".
Entrata in vigore il 3 luglio 1985
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente