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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/12/2025, n. 1940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1940 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 22326/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 22326/2025 V.G. promosso da
(c.f.: , con l'avv. ALESSANDRO POZZANI;
Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), con l'avv. MICHELE MINERVINI;
Controparte_1 C.F._2 RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“RAPPORTI TRA I CONIUGI: i coniugi vivranno separati, con scioglimento della comunione, con l'obbligo del reciproco rispetto e rinunzia ad ogni forma di reciproco mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
AFFIDAMENTO DEL FIGLIO E ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMIGLIARE: Il figlio minore Per_1 viene affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento
[...]
e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, oggi sita in Quinzano d'Oglio Via Alexander Langer n. 11, che ha costituito sino ad ora, abitazione famigliare e che a tal fine le viene assegnata, con impegno delle Parti a venderla ad un prezzo concordato:
* di euro 290.000,00 se con incarico ad una Agenzia Immobiliare, con possibilità di trattativa per una minima riduzione dell'importo al raggiungimento dell'importo finale di € 260.000,00.-,
* di euro 250.000,00.- se per trattiva privata con intervento diretto delle parti senza intermediazione di agenzia,
1 prevedendo per entrambe in ogni caso il rilascio da parte della Sig.ra non superiore a mesi 4 dalla firma del CP_1 preliminare di compravendita fatti salvi eventuali differenti accordi tra le parti.
Il ricavato della vendita del compendio, al netto del saldo mutuo, verrà suddiviso al 50% tra le parti al netto delle spese ed oneri necessari tra cui anche la commissione all'Agenzia Immobiliare per l'incarico conferito anch'essa suddivisa a metà.
Il mutuo, sino alla vendita sarà corrisposto al 50% tra i coniugi.
FREQUENTAZIONE PADRE - MADRE DEL FIGLIO MINORE: I genitori si accordano di vedere il figlio secondo il seguente calendario a settimane alterne: Per_1 il padre il lunedì dalle ore 15:30 all'uscita dell'asilo/scuola sino al mercoledì mattina con riaccompagnamento all'asilo/scuola; la madre il mercoledì dalle ore 15:30 all'uscita dell'asilo/scuola sino al venerdì mattina con riaccompagnamento all'asilo/scuola il padre il venerdì dalle ore ore 15:30 all'uscita dell'asilo/scuola sino al lunedì mattina con riaccompagnamento all'asilo/scuola.
Le festività religiose e civili verranno suddivise secondo un criterio di alternanza.
Durante le vacanze scolastiche, il padre potrà tenere con sé per 15 giorni consecutivi e/o non consecutivi Per_1 durante l'estate, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
Mentre saranno ad anni alterni: per 6 giorni consecutivi durante il periodo natalizio di cui il Natale con la mamma sino al 30/12 e dal 31/12 sino al 06/01/2026 con il padre, con decorrenza dall'anno 2025 e per 3 giorni consecutivi durante il periodo pasquale di cui Pasqua con il padre, fatti salvi diversi accordi tra le parti.
Entrambi i genitori, qualora decidano di trascorrere periodi di vacanza con il figlio fuori sede, dovranno comunicarlo con congruo preavviso, indicando località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
È convenuto tra le Parti che potrà telefonare o videochiamare il genitore assente ogni qual volta lo desideri, Per_1
e comunque almeno una volta al giorno nelle ore serali da concordare.
D) MANTENIMENTO DEL FIGLIO: Purché la sig.ra a seguito dell'avvenuto deposito del ricorso CP_1 congiunto di separazione ed attribuzione del numero di Registro Generale ed indicazione del Giudice, percepisca a seguito di nuova presentazione dell'ISE a titolo di assegno unico una somma di almeno 250,00 euro mensili, invece di quello oggi percepito di 57 euro, ciascuno dei genitori manterrà autonomamente in via diretta il figlio alla luce dei tempi di permanenza paritaria senza nulla corrispondere a titolo di contributo al mantenimento.
Qualora l'assegno unico percepito interamente dalla Sig.ra sia inferiore ad euro 250,00, il sig le CP_1 Pt_1 verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma necessaria ad integrare detto importo sino al raggiungimento di 250,00 euro con decorrenza dall'avvenuta sottoscrizione del presente ricorso congiunto ed a seguito dell'avvenuto deposito del ricorso congiunto di separazione ed attribuzione di RG. ed indicazione del
Giudice.
Le parti si accordano di verificare ogni anno il proprio ISE al fine della determinazione dell'assegno unico.
Fermo quanto sopra ciascuno dei genitori manterrà autonomamente in via diretta il figlio alla luce dei tempi di permanenza paritaria senza nulla corrispondere all'altro a titolo di contributo al mantenimento.
2 Le spese straordinarie relative al figlio, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso congiunto, ivi espressamente comprendendo la retta della scuola, del grest estivo, dello sport, le spese di trasporto per la scuola, saranno sostenute dai genitori in ragione del 60% (sessanta per cento) a carico del padre e del 40% (quaranta per cento) a carico della madre ed in ogni caso, per quanto qui non espressamente dedotto, si fa riferimento a quanto previsto e disposto nella convenzione stipulata tra l'Ordine degli Avvocati ed il Tribunale di Brescia che si allega al presente ricorso da considerarsi parte integrante.
IMPEGNO ALLA CONDIVISIONE DEL PROGETTO EDUCATIVO DEL FIGLIO: I genitori si impegnano a mantenere un dialogo ed un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse del figlio, al fine di garantire allo stesso un progetto educativo comune e di preservare il suo equilibrio psico-fisico, anche nel rispetto dei rapporti con le rispettive famiglie di origine.
Sin d'ora le Parti convengono che il figlio frequenterà la scuola primaria nel luogo in cui abitano i nonni Per_1 materni, ossia a Quinzano d'Oglio.
F) CONSENSO AL RILASCIO DEL PASSAPORTO: Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio minore nel proprio passaporto.
G) STATUIZIONI ECONOMICHE: Il conto corrente cointestato presso la Cassa Rurale di Borgo San Giacomo, sarà estinto entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso con spettanza del residuo alla sola sig.ra CP_1 avendo il Sig. già prelevato quanto di sua competenza. Pt_1
Rimarrà attivo il conto corrente acceso presso la Banca Intesa ove è stato contratto il mutuo e dove si appoggia il pagamento della rata il cui 50% dovrà esser versato per tempo da ciascuna delle parti.
Per quanto riguarda gli arredi e suppellettili all'interno dell'abitazione coniugale le parti convengono quanto segue: il Sig. provvederà ad asportare la stufa a pellet depositata in taverna, l'idropulitrice, la macchina per lo Pt_1 spiedo, stampante 3D, culla in vimini, oltre ovviamente ai capi di vestiario, libri e effetti personali, panca palestra, vestiario e attrezzatura per scii, borse ed equipaggiamento soft-air, tavolino ripieghevole, bicicletta, valigetta attrezzi, cariola e attrezzatura da giardino, n.1 sdraio, n.1compressore, collezione monete antiche e straniere, n.1 aspirapolvere, n. 1 ventilatore, n.1 pianola. la Sig.ra manterrà la titolarità esclusiva di tutto quanto contenuto nella taverna, sopra non elencato. CP_1
I restanti arredi dell'abitazione (posti piano terra), fatto salvo che non siano oggetto di trattativa nella vendita dell'immobile, verranno prelevati dalle parti al 50% ciascuno (di cui la prima scelta spetterà alla Sig.ra CP_1 qualora non siano oggetto di specifica trattativa all'atto della vendita della casa coniugale.
Ciascuno dei separandi resta proprietario dell'autovettura intestata senza nulla dover all'altro e facendosi carico personalmente del pagamento di finanziamenti in essere relativamente all'autovettura medesima.
- Ciascun genitore dovrà acquistare e mantenere un idoneo abbigliamento per . Per_1
- Le Parti, salvo quanto pattuito ai precedenti articoli, si danno atto di aver già regolato ogni aspetto economico tra loro e dichiarano di nulla più aver reciprocamente da pretendere a nessun titolo né ragione.
5) Le parti concordano che le spese legali si intendono integralmente compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
3 Le parti hanno contratto matrimonio in data 14/07/2022, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
QUINZANO D'OGLIO, BS (atto n. 9, parte I).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse del figlio minore.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 27/11/2025.
Il Presidente estensore
MI SI
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 22326/2025 V.G. promosso da
(c.f.: , con l'avv. ALESSANDRO POZZANI;
Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), con l'avv. MICHELE MINERVINI;
Controparte_1 C.F._2 RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“RAPPORTI TRA I CONIUGI: i coniugi vivranno separati, con scioglimento della comunione, con l'obbligo del reciproco rispetto e rinunzia ad ogni forma di reciproco mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
AFFIDAMENTO DEL FIGLIO E ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMIGLIARE: Il figlio minore Per_1 viene affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento
[...]
e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, oggi sita in Quinzano d'Oglio Via Alexander Langer n. 11, che ha costituito sino ad ora, abitazione famigliare e che a tal fine le viene assegnata, con impegno delle Parti a venderla ad un prezzo concordato:
* di euro 290.000,00 se con incarico ad una Agenzia Immobiliare, con possibilità di trattativa per una minima riduzione dell'importo al raggiungimento dell'importo finale di € 260.000,00.-,
* di euro 250.000,00.- se per trattiva privata con intervento diretto delle parti senza intermediazione di agenzia,
1 prevedendo per entrambe in ogni caso il rilascio da parte della Sig.ra non superiore a mesi 4 dalla firma del CP_1 preliminare di compravendita fatti salvi eventuali differenti accordi tra le parti.
Il ricavato della vendita del compendio, al netto del saldo mutuo, verrà suddiviso al 50% tra le parti al netto delle spese ed oneri necessari tra cui anche la commissione all'Agenzia Immobiliare per l'incarico conferito anch'essa suddivisa a metà.
Il mutuo, sino alla vendita sarà corrisposto al 50% tra i coniugi.
FREQUENTAZIONE PADRE - MADRE DEL FIGLIO MINORE: I genitori si accordano di vedere il figlio secondo il seguente calendario a settimane alterne: Per_1 il padre il lunedì dalle ore 15:30 all'uscita dell'asilo/scuola sino al mercoledì mattina con riaccompagnamento all'asilo/scuola; la madre il mercoledì dalle ore 15:30 all'uscita dell'asilo/scuola sino al venerdì mattina con riaccompagnamento all'asilo/scuola il padre il venerdì dalle ore ore 15:30 all'uscita dell'asilo/scuola sino al lunedì mattina con riaccompagnamento all'asilo/scuola.
Le festività religiose e civili verranno suddivise secondo un criterio di alternanza.
Durante le vacanze scolastiche, il padre potrà tenere con sé per 15 giorni consecutivi e/o non consecutivi Per_1 durante l'estate, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
Mentre saranno ad anni alterni: per 6 giorni consecutivi durante il periodo natalizio di cui il Natale con la mamma sino al 30/12 e dal 31/12 sino al 06/01/2026 con il padre, con decorrenza dall'anno 2025 e per 3 giorni consecutivi durante il periodo pasquale di cui Pasqua con il padre, fatti salvi diversi accordi tra le parti.
Entrambi i genitori, qualora decidano di trascorrere periodi di vacanza con il figlio fuori sede, dovranno comunicarlo con congruo preavviso, indicando località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
È convenuto tra le Parti che potrà telefonare o videochiamare il genitore assente ogni qual volta lo desideri, Per_1
e comunque almeno una volta al giorno nelle ore serali da concordare.
D) MANTENIMENTO DEL FIGLIO: Purché la sig.ra a seguito dell'avvenuto deposito del ricorso CP_1 congiunto di separazione ed attribuzione del numero di Registro Generale ed indicazione del Giudice, percepisca a seguito di nuova presentazione dell'ISE a titolo di assegno unico una somma di almeno 250,00 euro mensili, invece di quello oggi percepito di 57 euro, ciascuno dei genitori manterrà autonomamente in via diretta il figlio alla luce dei tempi di permanenza paritaria senza nulla corrispondere a titolo di contributo al mantenimento.
Qualora l'assegno unico percepito interamente dalla Sig.ra sia inferiore ad euro 250,00, il sig le CP_1 Pt_1 verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma necessaria ad integrare detto importo sino al raggiungimento di 250,00 euro con decorrenza dall'avvenuta sottoscrizione del presente ricorso congiunto ed a seguito dell'avvenuto deposito del ricorso congiunto di separazione ed attribuzione di RG. ed indicazione del
Giudice.
Le parti si accordano di verificare ogni anno il proprio ISE al fine della determinazione dell'assegno unico.
Fermo quanto sopra ciascuno dei genitori manterrà autonomamente in via diretta il figlio alla luce dei tempi di permanenza paritaria senza nulla corrispondere all'altro a titolo di contributo al mantenimento.
2 Le spese straordinarie relative al figlio, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso congiunto, ivi espressamente comprendendo la retta della scuola, del grest estivo, dello sport, le spese di trasporto per la scuola, saranno sostenute dai genitori in ragione del 60% (sessanta per cento) a carico del padre e del 40% (quaranta per cento) a carico della madre ed in ogni caso, per quanto qui non espressamente dedotto, si fa riferimento a quanto previsto e disposto nella convenzione stipulata tra l'Ordine degli Avvocati ed il Tribunale di Brescia che si allega al presente ricorso da considerarsi parte integrante.
IMPEGNO ALLA CONDIVISIONE DEL PROGETTO EDUCATIVO DEL FIGLIO: I genitori si impegnano a mantenere un dialogo ed un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse del figlio, al fine di garantire allo stesso un progetto educativo comune e di preservare il suo equilibrio psico-fisico, anche nel rispetto dei rapporti con le rispettive famiglie di origine.
Sin d'ora le Parti convengono che il figlio frequenterà la scuola primaria nel luogo in cui abitano i nonni Per_1 materni, ossia a Quinzano d'Oglio.
F) CONSENSO AL RILASCIO DEL PASSAPORTO: Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio minore nel proprio passaporto.
G) STATUIZIONI ECONOMICHE: Il conto corrente cointestato presso la Cassa Rurale di Borgo San Giacomo, sarà estinto entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso con spettanza del residuo alla sola sig.ra CP_1 avendo il Sig. già prelevato quanto di sua competenza. Pt_1
Rimarrà attivo il conto corrente acceso presso la Banca Intesa ove è stato contratto il mutuo e dove si appoggia il pagamento della rata il cui 50% dovrà esser versato per tempo da ciascuna delle parti.
Per quanto riguarda gli arredi e suppellettili all'interno dell'abitazione coniugale le parti convengono quanto segue: il Sig. provvederà ad asportare la stufa a pellet depositata in taverna, l'idropulitrice, la macchina per lo Pt_1 spiedo, stampante 3D, culla in vimini, oltre ovviamente ai capi di vestiario, libri e effetti personali, panca palestra, vestiario e attrezzatura per scii, borse ed equipaggiamento soft-air, tavolino ripieghevole, bicicletta, valigetta attrezzi, cariola e attrezzatura da giardino, n.1 sdraio, n.1compressore, collezione monete antiche e straniere, n.1 aspirapolvere, n. 1 ventilatore, n.1 pianola. la Sig.ra manterrà la titolarità esclusiva di tutto quanto contenuto nella taverna, sopra non elencato. CP_1
I restanti arredi dell'abitazione (posti piano terra), fatto salvo che non siano oggetto di trattativa nella vendita dell'immobile, verranno prelevati dalle parti al 50% ciascuno (di cui la prima scelta spetterà alla Sig.ra CP_1 qualora non siano oggetto di specifica trattativa all'atto della vendita della casa coniugale.
Ciascuno dei separandi resta proprietario dell'autovettura intestata senza nulla dover all'altro e facendosi carico personalmente del pagamento di finanziamenti in essere relativamente all'autovettura medesima.
- Ciascun genitore dovrà acquistare e mantenere un idoneo abbigliamento per . Per_1
- Le Parti, salvo quanto pattuito ai precedenti articoli, si danno atto di aver già regolato ogni aspetto economico tra loro e dichiarano di nulla più aver reciprocamente da pretendere a nessun titolo né ragione.
5) Le parti concordano che le spese legali si intendono integralmente compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
3 Le parti hanno contratto matrimonio in data 14/07/2022, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
QUINZANO D'OGLIO, BS (atto n. 9, parte I).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse del figlio minore.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 27/11/2025.
Il Presidente estensore
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