Articolo 346 del Codice della navigazione
Articolo 345Articolo 347
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21 aprile 1942
Art. 346.
(Sbarco dell'arruolato per cattivo trattamento).

L'autorita' marittima o quella consolare su domanda dell'arruolato, puo' ordinare lo sbarco immediato, se il comandante ha commesso contro di lui abusi di potere o ha tollerato che tali abusi fossero commessi da altre persone, ovvero non gli ha fornito, senza giustificato motivo, i viveri nella misura dovuta o l'assistenza sanitaria alla quale egli ha diritto.

In questo caso, il contratto si considera risolto per colpa dell'armatore.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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